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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 831/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 831/2023 promossa da:
(cf: ), (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (cf: ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
;
PARTE APPELLANTE nei confronti di cf: ), con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO BONANNI;
CP_1 P.IVA_1
(cf: e (cf: E_ C.F._4 E_
, con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIA PASQUINI;
C.F._5
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. GIANLUIGI CECCHI Parte_4 C.F._6
AGLIETTI;
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 79/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 10/01/2023.
CONCLUSIONI
In data 02/04/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 10 Conclusioni congiunte per le appellanti e per , e CP_1 CP_2
CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento dei primi due motivi di appello, a spese compensate,
A) per in parziale riforma del capo 1) della sentenza n. 79/2023 del Tribunale di Parte_3
Firenze, pronunciata in data 13.1.2023 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza di discussione del 10.1.2023, ferme restando le declaratorie di nullità di ogni altro atto ivi indicato, accertare e dichiarare la nullità ex art. 2744 c.c. del contratto definitivo di vendita sottoscritto in data 13.7.2018 dal procuratore in rappresentanza di E_
quale parte venditrice, e da nominata acquirente da di Parte_3 E_ CP_1 quanto indicato al “secondo luogo” del precedente contratto preliminare, redatto ai rogiti del Notaio rep. 33638 – racc. 7695, trascritto a Firenze in data 17.7.2018 ai Persona_1 nn. 30268 reg. gen. e 21621 reg. part., avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà delle seguenti unità immobiliari: (i) appartamento ad uso civile abitazione sito al quarto piano, l'unità immobiliare a sinistra guardando il prospetto da detta via, composta da cucina/soggiorno, due stanze, bagno wc, ripostiglio, disimpegno e tre terrazze. Confini: appartamento sub. 513 e vano scala condominiale sub. 527, parti comuni, salvo se altri. Al
Catasto Fabbricati del Comune di Firenze, quanto sopra descritto risulta rappresentato nel foglio di mappa 98, particella 1426, sub 512, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 4,5 (quattro virgola cinque), super-ficie catastale 86 (ottantasei) mq, rendita catastale euro 650,74 (seicentocinquanta virgola settantaquattro); (ii) appartamento ad uso civile abitazione sito al quarto piano, l'unità immobiliare a destra guardando il prospetto da detta via, composta da cucina, soggiorno, stanza, bagno wc, ripostiglio, disimpegno e tre terrazze. Confini: appartamento sub. 512 e vano scala condominiale sub. 527, parti comuni, salvo se altri. Al Catasto Fabbricati del Comune di
Firenze, quanto sopra descritto risulta rappresentato nel foglio di mappa 98, particella
1426, sub. 513, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5 (cinque virgola cinque), superficie catastale 106 (centosei) mq, rendita catastale euro 795,34
(settecentonovantacinque virgola trentaquattro); con ordine al Conservatore, in relazione agli atti trascritti presso l'Agenzia del Territorio di Firenze, di dar corso alle relative formalità;
pagina 2 di 10 B) per e in parziale riforma del capo 2) della sentenza n. Parte_1 Parte_2
79/2023 del Tribunale di Firenze, pronunciata in data 13.1.2023 ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. all'esito dell'udienza di discussione del 10.1.2023, condannare e Parte_1 alla restituzione a senza vincolo di solidarietà, dell'importo di € Parte_2 CP_1
200.000,00 ciascuna”.
Per la parte appellata Parte_4
Tutto ciò premesso, il SIG. come in epigrafe rappresentato, difesi ed Parte_4 elettivamente domiciliato, evocato in giudizio dalle appellanti e Parte_1 Parte_2
si rimette a giustizia in merito alle conclusioni da queste formulate, con vittoria Parte_3 di spese e compensi di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 79/2023 pubblicata il 10/01/2023, ha così deciso:
1) DICHIARA la nullità dei seguenti atti:
- “ ” del 2.8.2012 e successivi 6 intercorsi interpartes;
CP_4 CP_5
- Procure notarili a vendere rilasciate dai fratelli a in data Pt_3 E_
2.8.2012 a ministero del Notaio rep. N. 29997 – racc. n. 4646; Persona_1
- Contratto preliminare sottoscritto in data 24.7.2015 dal procuratore
[...]
in rappresentanza di e CP_3 Parte_4 Pt_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali promittenti la vendita, e , quale promittente l'acquisto (per sé o per persona da Pt_5 nominare), redatto per atto pubblico a ministero del Notaio rep. 31513 – Persona_1 racc. 5829, registrato a Borgo San Lorenzo (Fi) in data 25.7.2015 al n. 1405 serie 1T, trascritto a Firenze in data 27.7.2015 ai nn. 19869, 19870, 19871, 19872, 19873 e 19874;
- Contratto definitivo di vendita sottoscritto in data 13.7.2018 dal procuratore
[...]
in rappresentanza di quale parte venditrice, e CP_3 Parte_2 E_ nominata acquirente da di quanto indicato al “terzo luogo” dal precedente contratto Pt_5 preliminare, redatto ai rogiti del Notaio rep. 33639 – racc. 7696, trascritto Persona_1
a Firenze in data 17.7.2018 ai nn. 30269 reg. gen. e 21622 reg. part.;
- Contratto definitivo di vendita sottoscritto in data 19.7.2018 dal procuratore CP_3
pagina 3 di 10 in rappresentanza di quale parte venditrice, e CP_3 Parte_1 [...]
nominata acquirente da di quanto indicato al “quarto luogo” del CP_2 CP_1 precedente contratto preliminare, redatto ai rogiti del Notaio rep. 33654 – Persona_1 racc. 7711, trascritto a Firenze in data 23.7.2018 ai nn. 31426 reg. gen. e 22505 reg. part.;
- Contratto definitivo di vendita sottoscritto in data 19.7.2018 dal procuratore
[...]
in rappresentanza di e quali parti CP_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3 venditrici, e nominata acquirente da di quanto indicato al “quinto E_ Pt_5 luogo” del precedente contratto preliminare, redatto ai rogiti del Notaio Persona_1 rep. 33655 – racc. 7712, trascritto a Firenze in data 23.7.2018 ai nn. 31427 reg. gen. e 22506 reg. part.; con ordine al Conservatore, in relazione agli atti trascritti presso l'Agenzia del
Territorio di Firenze, di dar corso alle relative formalità;
2) CONDANNA e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 CP_6 dell'importo di Euro 800.000,00, oltre interessi legali come da parte motiva;
3) COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti e quelle di CTP;
4) PONE le spese di CTU, liquidate come in atti, per metà a carico di , Pt_5 [...]
e e per l'altra metà a carico di CP_2 E_ Parte_4 Pt_1
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
1.1 aveva convenuto in giudizio e esperendo CP_6 Parte_1 Parte_2 azione ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento della nuda proprietà di alcuni immobili, oggetto di contratto preliminare.
In particolare, aveva dedotto che il 24.7.2015 aveva stipulato un contratto preliminare di vendita (atto pubblico del Notaio Rep. 31513 – racc. n. 5829, registrato a Persona_1
Borgo San Lorenzo in data 25.7.2015 e trascritto a Firenze in data 27.7.2015) in forza del quale le convenute si erano impegnate a cederle la nuda proprietà di alcune unità immobiliari, di loro esclusiva proprietà, nonché le rispettive quote di 1/3 ciascuna di alcuni posti auto, in comproprietà con la sorella facenti parte di un edificio sito nel Comune di Firenze, Parte_3
Viale Eleonora Duse n. 30/b; nonché, infine, l'intera proprietà della quota indivisa di ¼ ciascuna di altre unità immobiliari, ubicate nel Comune di Firenze, via San Vito n. 20/a.
Le convenute, tuttavia, avevano adempiuto solo parzialmente, procedendo con la stipula dei contratti definitivi solo di alcune unità immobiliari tra quelle oggetto del preliminare,
pagina 4 di 10 risultando – invece – inadempienti per i restanti beni immobili oggetto del preliminare (quelli delle unità situate in via San Vito n. 20/a).
1.2 e si erano costituite, per resistere. Parte_1 Parte_2
Avevano dedotto l'esistenza di un accordo quadro del 2.8.2012, che prevedeva un finanziamento di in favore dei fratelli (pari ad € 800.000,00), che al tempo erano Pt_5 Pt_3 nella necessità di reperire in tempi brevi risorse finanziare per poter partecipare all'aumento di capitale deliberato dalla (società di famiglia) IM TO srl;
accordo garantito con l'emissione di procure a vendere in favore di cognato dei due soci della E_ società finanziatrice ( e , i diritti relativi ad alcuni beni Parte_6 E_ immobili di proprietà Pt_3
In attuazione di tali accordi, prevedenti anche un diritto di recesso a esclusivo vantaggio dei creditori e patti parasociali oggettivamente sproporzionati ed iniqui, veniva quindi stipulato il preliminare oggetto di causa e quattro contratti definitivi.
Le convenute avevano quindi domandato in via riconvenzionale e in tesi la dichiarazione di nullità dei suddetti negozi, in quanto posti in violazione del divieto di patto commissorio;
hanno altresì chiesto l'accertamento e la dichiarazione di nullità di clausole contrattuali (nello specifico artt. 1.3, 5 e 7 dell'accordo quadro del 2012) che determinavano condizioni contrattuali usurarie.
1.3 Era stato chiamato in causa parte dell'accordo quadro. Parte_4
Egli, costituitosi, aveva fatto proprie le difese e le richieste delle convenute.
1.4 Era stata chiamata anche socia della e destinataria del E_ CP_6 trasferimento delle unità immobiliari oggetto del preliminare e dei conseguenziali definitivi.
Ella aveva dedotto che, al fine di procurare la provvista liquida poi fornita alle a Pt_3 titolo di finanziamento, aveva dovuto smobilizzare alcuni strumenti finanziari assai redditizi,
e di aver per tale ragione maturato una perdita da mancato guadagno per € 212.000,00.
Aveva allegato che i si erano volontariamente accollati tale perdita, che la Pt_3 CP_6 mai aveva recuperato la somma finanziata e che il valore dei beni oggetto dell'accordo del
2012 era in realtà (trattandosi di beni gravati da usufrutto, ipoteca e domande giudiziali trascritte) di molto inferiore rispetto a quello indicato, cosicché era da escludere la ricorrenza di usura.
pagina 5 di 10 Aveva chiesto quindi il rigetto delle domande riconvenzionali delle convenute, e del terzo chiamato.
1.5 era intervenuta per far proprie le domande attoree. Parte_3
1.6 Il Tribunale, sulla scorta dei documenti e di una c.t.u, ha emesso la sentenza di cui s'è trascritto il dispositivo.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 Pt_2
e (di seguito anche appellanti) hanno convenuto in giudizio, innanzi
[...] Parte_3 questa Corte di Appello, e CP_1 E_ E_
(di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza Parte_4 rassegnando le seguenti conclusioni:
A) per in parziale riforma del capo 1) della sentenza n. 79/2023 del Parte_3
Tribunale di Firenze, pronunciata in data 13.1.2023 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza di discussione del 10.1.2023, ferme restando le decla-ratorie di nullità di ogni altro atto ivi indicato, accertare e dichiarare la nullità ex art. 2744 c.c. del contratto definitivo di vendita sottoscritto in data 13.7.2018 dal procuratore in E_ rappresentanza di quale parte venditrice, e da nominata Parte_3 E_ acquirente da di quanto indicato al “secondo luogo” del precedente contratto CP_1 preliminare, redatto ai rogiti del Notaio rep. 33638 – racc. 7695, trascritto Persona_1
a Firenze in data 17.7.2018 ai nn. 30268 reg. gen. e 21621 reg. part., con ordine al
Conservatore, in relazione agli atti trascritti presso l'Agenzia del Territorio di Firenze, di dar corso alle relative formalità;
B) per e in parziale riforma del capo 2) della sentenza n. Parte_1 Parte_2
79/2023 del Tribunale di Firenze, pronunciata in data 13.1.2023 ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. all'esito dell'udienza di discussione del 10.1.2023, condannare e Parte_1 alla restituzione a senza vincolo di solidarietà, dell'importo di € Parte_2 CP_1
200.000,00 ciascuna;
Hanno articolato i seguenti motivi:
2.1 Hanno innanzitutto denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. relativamente alla pronuncia di nullità del contratto del 13.7.2018, poiché, pur trattandosi di nullità, nessuna parte ne aveva sollecitato la invalidazione in tempi processualmente utili.
pagina 6 di 10 2.2 Hanno, inoltre, lamentato l'erronea applicazione dell'art. 1294 c.c. in relazione all'art. 2033 c.c. relativamente alla condanna delle convenute e Parte_2 Parte_1 alla restituzione dell'intero importo ricevuto a titolo di prestito, posto che, da un lato, la specifica eccezione sollevata in merito dalle appellanti trovava fattuale fondamento nei quattro distinti bonifici bancari di pari importo intestati singolarmente a ciascuno dei fratelli e ritualmente prodotti in causa, dall'altro, una volta travolti da nullità gli atti integranti il Pt_3 patto commissorio (ed in particolare l'“ACCORDO QUADRO) nessuna solidarietà passiva poteva invocarsi ex art. 2033 c.c.;
3. Radicatosi il contraddittorio,
3.1 nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le CP_1 censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio;
3.2 si è costituito dichiarandosi remissivo sulle domande delle Parte_4 appellanti;
3.3 e si sono costituiti E_ E_ unitariamente il 20.3.2025 (dopo che la prima era stata dichiarata contumace dall'Istruttore all'udienza di prima comparizione del 23.10.2024 e per secondo, nella medesima udienza, era stato ordine di rinnovazione della citazione).
4. All'udienza del 2.4.2025 tutte le parti, eccettuato hanno dedotto d'avere Parte_4 transatto a lite e, a tal fine, hanno rassegnato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe.
detto remissivo. CP_7
L'Istruttore, poiché tutte le parti hanno rinunciato a ogni termine ex art. 352 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferirne al collegio.
La causa è stata dunque decisa nella camera di consiglio dello stesso 2.4.2025.
***
pagina 7 di 10 Le conclusioni congiunte meritano d'essere accolte.
5. La transazione intercorsa ha, infatti, determinato un nuovo assetto di volontà fra le parti, che si rispecchia nel contenuto delle conclusioni congiunte trascritte in epigrafe.
Nondimeno, come hanno notato i contendenti nel formulare la loro unitaria richiesta, al perfezionamento della conciliazione «[…] osta l'indisponibilità delle parti, ex artt. 1966 comma 2, 1972 e 1234 c.c., del diritto a transigere su determinate materie, come appunto, un contratto pur pacificamente illecito. […]», il che giustifica l'impossibilità di pronunciare la cessata materia del contendere e l'insistenza comune per una pronuncia giudiziale.
D'altro canto, è anche vero che le parti hanno rinunciato, come era loro facoltà, a talune domande e a talune eccezioni e difese, che determinano, gioco forza, l'accoglimento di quanto chiesto, che è comunque ricompreso entro i limiti dei motivi di gravame e che induce la riforma parziale della sentenza di primo grado.
Le spese dei due gradi sono da compensare (come già aveva fatto il Tribunale in prime cure per reciproca soccombenza), come congiuntamente richiesto.
6. La posizione di pur non direttamente adesiva alle conclusioni congiunte, Parte_4 non osta alla decisione, dal momento che questi è stato sostanzialmente adesivo alla posizione delle appellanti e remissivo rispetto alla soluzione da ultimo prospettata dalle altre parti.
Anche le spese nei suoi confronti devono essere compensate: la compensazione operata dal primo giudice non è stata gravata dal e, quanto ai costi del grado, non v'è alcuna parte Pt_3 soccombente nei suoi confronti che debba sostenerne l'onere.
7. Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede sull'appello proposto da Pt_1
pagina 8 di 10 e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 [...]
e avverso la sentenza n. 79/2023 CP_2 E_ Parte_4 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 10/01/2023:
1) in relazione alla posizione di in parziale riforma del capo 1) della Parte_3 impugnata sentenza, ferme restando le declaratorie di nullità di ogni altro atto ivi indicato, dichiara la nullità ex art. 2744 c.c. del contratto definitivo di vendita sottoscritto in data
13.7.2018 dal procuratore in rappresentanza di quale parte E_ Parte_3 venditrice, e da nominata acquirente da di quanto indicato al E_ CP_1
“secondo luogo” del precedente contratto preliminare, redatto ai rogiti del Notaio Per_1
rep. 33638 – racc. 7695, trascritto a Firenze in data 17.7.2018 ai nn. 30268 reg. gen.
[...]
e 21621 reg. part., avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà delle seguenti unità immobiliari:
(i) appartamento ad uso civile abitazione sito al quarto piano, l'unità immobiliare a sinistra guardando il prospetto da detta via, composta da cucina/soggiorno, due stanze, bagno wc, ripostiglio, disimpegno e tre terrazze. Confini: appartamento sub. 513 e vano scala condominiale sub. 527, parti comuni, salvo se altri. Al Catasto Fabbricati del
Comune di Firenze, quanto sopra descritto risulta rappresentato nel foglio di mappa 98, particella 1426, sub 512, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 4,5
(quattro virgola cinque), superficie catastale 86 (ottantasei) mq, rendita catastale euro
650,74 (seicentocinquanta virgola settantaquattro);
(ii) appartamento ad uso civile abitazione sito al quarto piano, l'unità immobiliare a destra guardando il prospetto da detta via, composta da cucina, soggiorno, stanza, bagno wc, ripostiglio, disimpegno e tre terrazze. Confini: appartamento sub. 512 e vano scala condominiale sub. 527, parti comuni, salvo se altri. Al Catasto Fabbricati del Comune di
Firenze, quanto sopra descritto risulta rappresentato nel foglio di mappa 98, particella
1426, sub. 513, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5 (cinque virgola cinque), superficie catastale 106 (centosei) mq, rendita catastale euro 795,34
(settecentonovantacinque virgola trentaquattro)
e ordina al Conservatore dei RR.II., in relazione agli atti trascritti presso l'Agenzia del
Territorio di Firenze, di dar corso alle relative formalità, con suo esonero da responsabilità;
2) in relazione alla posizione di e in parziale Parte_1 Parte_2 riforma del capo 2) della impugnata sentenza, condanna e alla Parte_1 Parte_2
pagina 9 di 10 restituzione a senza vincolo di solidarietà, del minor importo di € 200.000,00 CP_1 ciascuna;
3) spese di primo grado, comprese quelle di c.t.u., compensate nei termini già stabiliti dal Tribunale;
4) compensa integralmente fra le parti le spese processuali del presente grado.
Firenze, camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 831/2023 promossa da:
(cf: ), (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (cf: ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
;
PARTE APPELLANTE nei confronti di cf: ), con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO BONANNI;
CP_1 P.IVA_1
(cf: e (cf: E_ C.F._4 E_
, con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIA PASQUINI;
C.F._5
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. GIANLUIGI CECCHI Parte_4 C.F._6
AGLIETTI;
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 79/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 10/01/2023.
CONCLUSIONI
In data 02/04/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 10 Conclusioni congiunte per le appellanti e per , e CP_1 CP_2
CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento dei primi due motivi di appello, a spese compensate,
A) per in parziale riforma del capo 1) della sentenza n. 79/2023 del Tribunale di Parte_3
Firenze, pronunciata in data 13.1.2023 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza di discussione del 10.1.2023, ferme restando le declaratorie di nullità di ogni altro atto ivi indicato, accertare e dichiarare la nullità ex art. 2744 c.c. del contratto definitivo di vendita sottoscritto in data 13.7.2018 dal procuratore in rappresentanza di E_
quale parte venditrice, e da nominata acquirente da di Parte_3 E_ CP_1 quanto indicato al “secondo luogo” del precedente contratto preliminare, redatto ai rogiti del Notaio rep. 33638 – racc. 7695, trascritto a Firenze in data 17.7.2018 ai Persona_1 nn. 30268 reg. gen. e 21621 reg. part., avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà delle seguenti unità immobiliari: (i) appartamento ad uso civile abitazione sito al quarto piano, l'unità immobiliare a sinistra guardando il prospetto da detta via, composta da cucina/soggiorno, due stanze, bagno wc, ripostiglio, disimpegno e tre terrazze. Confini: appartamento sub. 513 e vano scala condominiale sub. 527, parti comuni, salvo se altri. Al
Catasto Fabbricati del Comune di Firenze, quanto sopra descritto risulta rappresentato nel foglio di mappa 98, particella 1426, sub 512, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 4,5 (quattro virgola cinque), super-ficie catastale 86 (ottantasei) mq, rendita catastale euro 650,74 (seicentocinquanta virgola settantaquattro); (ii) appartamento ad uso civile abitazione sito al quarto piano, l'unità immobiliare a destra guardando il prospetto da detta via, composta da cucina, soggiorno, stanza, bagno wc, ripostiglio, disimpegno e tre terrazze. Confini: appartamento sub. 512 e vano scala condominiale sub. 527, parti comuni, salvo se altri. Al Catasto Fabbricati del Comune di
Firenze, quanto sopra descritto risulta rappresentato nel foglio di mappa 98, particella
1426, sub. 513, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5 (cinque virgola cinque), superficie catastale 106 (centosei) mq, rendita catastale euro 795,34
(settecentonovantacinque virgola trentaquattro); con ordine al Conservatore, in relazione agli atti trascritti presso l'Agenzia del Territorio di Firenze, di dar corso alle relative formalità;
pagina 2 di 10 B) per e in parziale riforma del capo 2) della sentenza n. Parte_1 Parte_2
79/2023 del Tribunale di Firenze, pronunciata in data 13.1.2023 ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. all'esito dell'udienza di discussione del 10.1.2023, condannare e Parte_1 alla restituzione a senza vincolo di solidarietà, dell'importo di € Parte_2 CP_1
200.000,00 ciascuna”.
Per la parte appellata Parte_4
Tutto ciò premesso, il SIG. come in epigrafe rappresentato, difesi ed Parte_4 elettivamente domiciliato, evocato in giudizio dalle appellanti e Parte_1 Parte_2
si rimette a giustizia in merito alle conclusioni da queste formulate, con vittoria Parte_3 di spese e compensi di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 79/2023 pubblicata il 10/01/2023, ha così deciso:
1) DICHIARA la nullità dei seguenti atti:
- “ ” del 2.8.2012 e successivi 6 intercorsi interpartes;
CP_4 CP_5
- Procure notarili a vendere rilasciate dai fratelli a in data Pt_3 E_
2.8.2012 a ministero del Notaio rep. N. 29997 – racc. n. 4646; Persona_1
- Contratto preliminare sottoscritto in data 24.7.2015 dal procuratore
[...]
in rappresentanza di e CP_3 Parte_4 Pt_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali promittenti la vendita, e , quale promittente l'acquisto (per sé o per persona da Pt_5 nominare), redatto per atto pubblico a ministero del Notaio rep. 31513 – Persona_1 racc. 5829, registrato a Borgo San Lorenzo (Fi) in data 25.7.2015 al n. 1405 serie 1T, trascritto a Firenze in data 27.7.2015 ai nn. 19869, 19870, 19871, 19872, 19873 e 19874;
- Contratto definitivo di vendita sottoscritto in data 13.7.2018 dal procuratore
[...]
in rappresentanza di quale parte venditrice, e CP_3 Parte_2 E_ nominata acquirente da di quanto indicato al “terzo luogo” dal precedente contratto Pt_5 preliminare, redatto ai rogiti del Notaio rep. 33639 – racc. 7696, trascritto Persona_1
a Firenze in data 17.7.2018 ai nn. 30269 reg. gen. e 21622 reg. part.;
- Contratto definitivo di vendita sottoscritto in data 19.7.2018 dal procuratore CP_3
pagina 3 di 10 in rappresentanza di quale parte venditrice, e CP_3 Parte_1 [...]
nominata acquirente da di quanto indicato al “quarto luogo” del CP_2 CP_1 precedente contratto preliminare, redatto ai rogiti del Notaio rep. 33654 – Persona_1 racc. 7711, trascritto a Firenze in data 23.7.2018 ai nn. 31426 reg. gen. e 22505 reg. part.;
- Contratto definitivo di vendita sottoscritto in data 19.7.2018 dal procuratore
[...]
in rappresentanza di e quali parti CP_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3 venditrici, e nominata acquirente da di quanto indicato al “quinto E_ Pt_5 luogo” del precedente contratto preliminare, redatto ai rogiti del Notaio Persona_1 rep. 33655 – racc. 7712, trascritto a Firenze in data 23.7.2018 ai nn. 31427 reg. gen. e 22506 reg. part.; con ordine al Conservatore, in relazione agli atti trascritti presso l'Agenzia del
Territorio di Firenze, di dar corso alle relative formalità;
2) CONDANNA e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 CP_6 dell'importo di Euro 800.000,00, oltre interessi legali come da parte motiva;
3) COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti e quelle di CTP;
4) PONE le spese di CTU, liquidate come in atti, per metà a carico di , Pt_5 [...]
e e per l'altra metà a carico di CP_2 E_ Parte_4 Pt_1
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
1.1 aveva convenuto in giudizio e esperendo CP_6 Parte_1 Parte_2 azione ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento della nuda proprietà di alcuni immobili, oggetto di contratto preliminare.
In particolare, aveva dedotto che il 24.7.2015 aveva stipulato un contratto preliminare di vendita (atto pubblico del Notaio Rep. 31513 – racc. n. 5829, registrato a Persona_1
Borgo San Lorenzo in data 25.7.2015 e trascritto a Firenze in data 27.7.2015) in forza del quale le convenute si erano impegnate a cederle la nuda proprietà di alcune unità immobiliari, di loro esclusiva proprietà, nonché le rispettive quote di 1/3 ciascuna di alcuni posti auto, in comproprietà con la sorella facenti parte di un edificio sito nel Comune di Firenze, Parte_3
Viale Eleonora Duse n. 30/b; nonché, infine, l'intera proprietà della quota indivisa di ¼ ciascuna di altre unità immobiliari, ubicate nel Comune di Firenze, via San Vito n. 20/a.
Le convenute, tuttavia, avevano adempiuto solo parzialmente, procedendo con la stipula dei contratti definitivi solo di alcune unità immobiliari tra quelle oggetto del preliminare,
pagina 4 di 10 risultando – invece – inadempienti per i restanti beni immobili oggetto del preliminare (quelli delle unità situate in via San Vito n. 20/a).
1.2 e si erano costituite, per resistere. Parte_1 Parte_2
Avevano dedotto l'esistenza di un accordo quadro del 2.8.2012, che prevedeva un finanziamento di in favore dei fratelli (pari ad € 800.000,00), che al tempo erano Pt_5 Pt_3 nella necessità di reperire in tempi brevi risorse finanziare per poter partecipare all'aumento di capitale deliberato dalla (società di famiglia) IM TO srl;
accordo garantito con l'emissione di procure a vendere in favore di cognato dei due soci della E_ società finanziatrice ( e , i diritti relativi ad alcuni beni Parte_6 E_ immobili di proprietà Pt_3
In attuazione di tali accordi, prevedenti anche un diritto di recesso a esclusivo vantaggio dei creditori e patti parasociali oggettivamente sproporzionati ed iniqui, veniva quindi stipulato il preliminare oggetto di causa e quattro contratti definitivi.
Le convenute avevano quindi domandato in via riconvenzionale e in tesi la dichiarazione di nullità dei suddetti negozi, in quanto posti in violazione del divieto di patto commissorio;
hanno altresì chiesto l'accertamento e la dichiarazione di nullità di clausole contrattuali (nello specifico artt. 1.3, 5 e 7 dell'accordo quadro del 2012) che determinavano condizioni contrattuali usurarie.
1.3 Era stato chiamato in causa parte dell'accordo quadro. Parte_4
Egli, costituitosi, aveva fatto proprie le difese e le richieste delle convenute.
1.4 Era stata chiamata anche socia della e destinataria del E_ CP_6 trasferimento delle unità immobiliari oggetto del preliminare e dei conseguenziali definitivi.
Ella aveva dedotto che, al fine di procurare la provvista liquida poi fornita alle a Pt_3 titolo di finanziamento, aveva dovuto smobilizzare alcuni strumenti finanziari assai redditizi,
e di aver per tale ragione maturato una perdita da mancato guadagno per € 212.000,00.
Aveva allegato che i si erano volontariamente accollati tale perdita, che la Pt_3 CP_6 mai aveva recuperato la somma finanziata e che il valore dei beni oggetto dell'accordo del
2012 era in realtà (trattandosi di beni gravati da usufrutto, ipoteca e domande giudiziali trascritte) di molto inferiore rispetto a quello indicato, cosicché era da escludere la ricorrenza di usura.
pagina 5 di 10 Aveva chiesto quindi il rigetto delle domande riconvenzionali delle convenute, e del terzo chiamato.
1.5 era intervenuta per far proprie le domande attoree. Parte_3
1.6 Il Tribunale, sulla scorta dei documenti e di una c.t.u, ha emesso la sentenza di cui s'è trascritto il dispositivo.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 Pt_2
e (di seguito anche appellanti) hanno convenuto in giudizio, innanzi
[...] Parte_3 questa Corte di Appello, e CP_1 E_ E_
(di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza Parte_4 rassegnando le seguenti conclusioni:
A) per in parziale riforma del capo 1) della sentenza n. 79/2023 del Parte_3
Tribunale di Firenze, pronunciata in data 13.1.2023 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza di discussione del 10.1.2023, ferme restando le decla-ratorie di nullità di ogni altro atto ivi indicato, accertare e dichiarare la nullità ex art. 2744 c.c. del contratto definitivo di vendita sottoscritto in data 13.7.2018 dal procuratore in E_ rappresentanza di quale parte venditrice, e da nominata Parte_3 E_ acquirente da di quanto indicato al “secondo luogo” del precedente contratto CP_1 preliminare, redatto ai rogiti del Notaio rep. 33638 – racc. 7695, trascritto Persona_1
a Firenze in data 17.7.2018 ai nn. 30268 reg. gen. e 21621 reg. part., con ordine al
Conservatore, in relazione agli atti trascritti presso l'Agenzia del Territorio di Firenze, di dar corso alle relative formalità;
B) per e in parziale riforma del capo 2) della sentenza n. Parte_1 Parte_2
79/2023 del Tribunale di Firenze, pronunciata in data 13.1.2023 ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. all'esito dell'udienza di discussione del 10.1.2023, condannare e Parte_1 alla restituzione a senza vincolo di solidarietà, dell'importo di € Parte_2 CP_1
200.000,00 ciascuna;
Hanno articolato i seguenti motivi:
2.1 Hanno innanzitutto denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. relativamente alla pronuncia di nullità del contratto del 13.7.2018, poiché, pur trattandosi di nullità, nessuna parte ne aveva sollecitato la invalidazione in tempi processualmente utili.
pagina 6 di 10 2.2 Hanno, inoltre, lamentato l'erronea applicazione dell'art. 1294 c.c. in relazione all'art. 2033 c.c. relativamente alla condanna delle convenute e Parte_2 Parte_1 alla restituzione dell'intero importo ricevuto a titolo di prestito, posto che, da un lato, la specifica eccezione sollevata in merito dalle appellanti trovava fattuale fondamento nei quattro distinti bonifici bancari di pari importo intestati singolarmente a ciascuno dei fratelli e ritualmente prodotti in causa, dall'altro, una volta travolti da nullità gli atti integranti il Pt_3 patto commissorio (ed in particolare l'“ACCORDO QUADRO) nessuna solidarietà passiva poteva invocarsi ex art. 2033 c.c.;
3. Radicatosi il contraddittorio,
3.1 nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le CP_1 censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio;
3.2 si è costituito dichiarandosi remissivo sulle domande delle Parte_4 appellanti;
3.3 e si sono costituiti E_ E_ unitariamente il 20.3.2025 (dopo che la prima era stata dichiarata contumace dall'Istruttore all'udienza di prima comparizione del 23.10.2024 e per secondo, nella medesima udienza, era stato ordine di rinnovazione della citazione).
4. All'udienza del 2.4.2025 tutte le parti, eccettuato hanno dedotto d'avere Parte_4 transatto a lite e, a tal fine, hanno rassegnato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe.
detto remissivo. CP_7
L'Istruttore, poiché tutte le parti hanno rinunciato a ogni termine ex art. 352 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferirne al collegio.
La causa è stata dunque decisa nella camera di consiglio dello stesso 2.4.2025.
***
pagina 7 di 10 Le conclusioni congiunte meritano d'essere accolte.
5. La transazione intercorsa ha, infatti, determinato un nuovo assetto di volontà fra le parti, che si rispecchia nel contenuto delle conclusioni congiunte trascritte in epigrafe.
Nondimeno, come hanno notato i contendenti nel formulare la loro unitaria richiesta, al perfezionamento della conciliazione «[…] osta l'indisponibilità delle parti, ex artt. 1966 comma 2, 1972 e 1234 c.c., del diritto a transigere su determinate materie, come appunto, un contratto pur pacificamente illecito. […]», il che giustifica l'impossibilità di pronunciare la cessata materia del contendere e l'insistenza comune per una pronuncia giudiziale.
D'altro canto, è anche vero che le parti hanno rinunciato, come era loro facoltà, a talune domande e a talune eccezioni e difese, che determinano, gioco forza, l'accoglimento di quanto chiesto, che è comunque ricompreso entro i limiti dei motivi di gravame e che induce la riforma parziale della sentenza di primo grado.
Le spese dei due gradi sono da compensare (come già aveva fatto il Tribunale in prime cure per reciproca soccombenza), come congiuntamente richiesto.
6. La posizione di pur non direttamente adesiva alle conclusioni congiunte, Parte_4 non osta alla decisione, dal momento che questi è stato sostanzialmente adesivo alla posizione delle appellanti e remissivo rispetto alla soluzione da ultimo prospettata dalle altre parti.
Anche le spese nei suoi confronti devono essere compensate: la compensazione operata dal primo giudice non è stata gravata dal e, quanto ai costi del grado, non v'è alcuna parte Pt_3 soccombente nei suoi confronti che debba sostenerne l'onere.
7. Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede sull'appello proposto da Pt_1
pagina 8 di 10 e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 [...]
e avverso la sentenza n. 79/2023 CP_2 E_ Parte_4 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 10/01/2023:
1) in relazione alla posizione di in parziale riforma del capo 1) della Parte_3 impugnata sentenza, ferme restando le declaratorie di nullità di ogni altro atto ivi indicato, dichiara la nullità ex art. 2744 c.c. del contratto definitivo di vendita sottoscritto in data
13.7.2018 dal procuratore in rappresentanza di quale parte E_ Parte_3 venditrice, e da nominata acquirente da di quanto indicato al E_ CP_1
“secondo luogo” del precedente contratto preliminare, redatto ai rogiti del Notaio Per_1
rep. 33638 – racc. 7695, trascritto a Firenze in data 17.7.2018 ai nn. 30268 reg. gen.
[...]
e 21621 reg. part., avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà delle seguenti unità immobiliari:
(i) appartamento ad uso civile abitazione sito al quarto piano, l'unità immobiliare a sinistra guardando il prospetto da detta via, composta da cucina/soggiorno, due stanze, bagno wc, ripostiglio, disimpegno e tre terrazze. Confini: appartamento sub. 513 e vano scala condominiale sub. 527, parti comuni, salvo se altri. Al Catasto Fabbricati del
Comune di Firenze, quanto sopra descritto risulta rappresentato nel foglio di mappa 98, particella 1426, sub 512, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 4,5
(quattro virgola cinque), superficie catastale 86 (ottantasei) mq, rendita catastale euro
650,74 (seicentocinquanta virgola settantaquattro);
(ii) appartamento ad uso civile abitazione sito al quarto piano, l'unità immobiliare a destra guardando il prospetto da detta via, composta da cucina, soggiorno, stanza, bagno wc, ripostiglio, disimpegno e tre terrazze. Confini: appartamento sub. 512 e vano scala condominiale sub. 527, parti comuni, salvo se altri. Al Catasto Fabbricati del Comune di
Firenze, quanto sopra descritto risulta rappresentato nel foglio di mappa 98, particella
1426, sub. 513, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5 (cinque virgola cinque), superficie catastale 106 (centosei) mq, rendita catastale euro 795,34
(settecentonovantacinque virgola trentaquattro)
e ordina al Conservatore dei RR.II., in relazione agli atti trascritti presso l'Agenzia del
Territorio di Firenze, di dar corso alle relative formalità, con suo esonero da responsabilità;
2) in relazione alla posizione di e in parziale Parte_1 Parte_2 riforma del capo 2) della impugnata sentenza, condanna e alla Parte_1 Parte_2
pagina 9 di 10 restituzione a senza vincolo di solidarietà, del minor importo di € 200.000,00 CP_1 ciascuna;
3) spese di primo grado, comprese quelle di c.t.u., compensate nei termini già stabiliti dal Tribunale;
4) compensa integralmente fra le parti le spese processuali del presente grado.
Firenze, camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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