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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/09/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4877 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. CLAUDIA ARIU, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'avv. CRISTIAN PUZZONI, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
1 a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) (nata il [...]) verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento, anche ai fini anagrafici, presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale. Adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia minorenne tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività
extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, le attività sportive e ricreative. Mentre,
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
c) l'abitazione familiare sita in San Sperate alla Via Oristano n. 30/B verrà assegnata alla signora che continuerà a viverci unitamente alla figlia minore e a , Parte_1 Per_1 Persona_2
maggiorenne ed economicamente non indipendente;
d) il signor terrà con sé e si occuperà della propria figlia ogni giovedì dalle 17:00 CP_1 Per_1
(dall'uscita da catechismo) fino alle 20:00 e, a settimane alternate, il sabato dalle 10:00 alle 22:00 e la domenica dalle 11:00 alle 22:00, salva la possibilità di effettuare anche il pernottamento il sabato notte qualora la minore ne facesse richiesta;
e) porre a carico del signor l'obbligo di versamento di un assegno mensile a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento della figlia minorenne e della figlia Francesca, Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, pari a euro 400,00 (200 per la figlia e Per_1
200 per la figlia Francesca), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al riconoscimento del 100% dell'assegno unico alla signora . Il sig. contribuirà, altresì, Pt_1 CP_1
nella misura del 50% alle spese straordinarie disciplinate secondo le linee guida del CNF;
f) coniugi, considerato che dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti, nulla hanno da chiedersi l'un l'altro a titolo di mantenimento;
g) i coniugi reciprocamente prestano il consenso per il rilascio dei documenti necessari all'espatrio della minore.”
Il Pubblico Ministero: “Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con rito civile
2 da e ” Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/07/2024, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con in San Sperate l'11/01/2014, e che dall'unione coniugale era CP_1
nata la figlia il 13/04/2014; che il marito aveva poi adottato , nata il Per_1 Persona_2
3/08/2005 da una precedente relazione della ricorrente;
che l'abitazione coniugale in San Sperate
era di proprietà del padre della ricorrente;
di avere la retribuzione di 1.200 euro al mese quale dipendente della Cooperativa Clessidra di Villacidro, mentre il marito era titolare della Cofiteck srl impresa occupata nel settore degli impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento;
che la convivenza fra i coniugi era divenuta ormai intollerabile;
tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale pronuncia la separazione dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo l'affidamento condiviso della minore , con Per_1
disciplina del diritto di visita del padre, l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale e il versamento in suo favore di un assegno di euro 600,00 per il mantenimento delle due figlie.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata 26/02/2025, non opponendosi CP_1
alla pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, del divorzio, affidamento condiviso della minore e collocamento presso la madre, ma chiedendo la previsione di un contributo di euro
400,00 con assegno unico per le figlie interamente percepito dalla ricorrente.
I coniugi sono comparsi personalmente davanti al Giudice delegato nell'udienza del 26/03/2025,
dichiarando di non volersi riconciliare e di avere raggiunto un accordo per la definizione consensuale della separazione fra loro.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
3 Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
Le condizioni concordate fra le parti devono essere recepite dal Tribunale in quanto eque e conformi all'interesse della prole.
Il giudizio deve invece proseguire con riferimento alla domanda di divorzio, contestualmente proposta, dovendo al riguardo maturare i presupposti di legge per la procedibilità.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia necessario pronunciare sentenza parziale, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_2
16/09/1976, e , nato a [...] il [...], mandando al competente CP_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti trascritte in epigrafe;
3. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
4. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari, in data 8/09/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Mario Farina
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 4877 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, con l'avv. ARIU CLAUDIA, Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. PUZZONI CRISTIAN, CP_1
resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate;
Visti gli artt. 473bis.22 e 473bis.49 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia per la comparizione personale delle parti all'udienza del 20/05/2026, ore 9,15, davanti al giudice delegato dott.ssa Francesca Lucchesi, cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari, in data 8/09/2025.
Il Presidente
5 Dott. Mario Farina
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