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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 02/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito dell'udienza del 4.3.2025 tenutasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1366/2018 R.G. promossa da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.09.1975 e ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in
Lamezia Terme, alla Via XX Settembre n.110, presso lo studio dell' Avv. Vincenzo Massara, che la rappresenta e difende come da mandato in atti.
RICORRENTE contro
con sede in Roma, via Ciro il Grande n. Controparte_1
21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5,come da procura CP_1
in atti.
RESISTENTE
Oggetto: cancellazione elenchi lavoratori agricoli
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 2.8.2018, premetteva di aver lavorato Parte_1
come bracciante agricola negli anni 2006, 2007, 2008 alle dipendenze della azienda agricola TEDESCO Antonio, prestando la propria attività lavorativa e venendo regolarmente retribuita nonché ricevendo le relative prestazioni di disoccupazione agricola e malattia.
Esponeva, quindi, di aver ricevuto dall' in data 30.1.2018, comunicazione di CP_1
cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli in relazione alle predette annualità, nonché, richiesta di ripetizione di indebito per la somma di €5.861,37 a titolo di indennità di malattia e di disoccupazione agricola in quanto “non risultava più iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli”.
Affermava, quindi, di aver presentato impugnazione in via amministrativa al
Comitato Provinciale dell' in data 26.3.2018 e il ricorso veniva accolto CP_1
limitatamente all'anno 2006 (in quanto prescritto con annullamento del relativo indebito), mentre con delibera n. 187392 del 04.04.2018 il Comitato Provinciale rigettava il ricorso con riferimento alle annualità 2007-2008, con la seguente motivazione: "l'indebito relativo all'indennità di disoccupazione agricola e prestazione accessorie a seguito di accertamento ispettivo per il periodo 2007-2008 è dovuto in quanto le relative giornate agricole sono state disconosciute a seguito del verbale di accertamento e notificazione n. 2017000254/DDL del 23.06.2017".
Aggiungeva poi che in data 20.4.2018, veniva notificata altra comunicazione di indebito sempre in relazione agli anni 2006-2007 e 2008.
Eccepiva, pertanto, l'intervenuta prescrizione del diritto dell a procedere CP_1
all'annullamento dei contributi anteriori al quinquennio e, in subordine, l'illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo alle dipendenze della ditta
ED.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della e al riconoscimento della indennità Parte_2
di disoccupazione agricola e della indennità di malattia non percepita per effetto della cancellazione e/o richiesta in restituzione, quale indebito dal parte dell' CP_1
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, la decadenza dalla CP_1
proposizione dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 DPR 639/70 per come modificato dall'art. 4 D.L.384 del 1992, convertito in L. n.438/92, nonché, la decadenza ai sensi dell'art. 22 D.L.
3.2.1970 N.7, convertito in L.n.83/1970 in combinato disposto con l'art. 11 L.375/1993, non avendo proposto la ricorrente l'azione giudiziaria nel termine di 120 gg. dalla conoscenza del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
Precisava, in ogni caso, l' che la ricorrente risultava cancellata dall'elenco dei CP_1
braccianti agricoli del Comune di Lamezia Terme, con il II elenco trimestrale pubblicato il 15/9/2017 sul sito internet dell'Istituto.
Nel merito, affermava l'infondatezza della domanda, in quanto, dalla attività ispettiva era emerso come la ditta ED avesse: 1) denunciato falsi braccianti agricoli;
2) denunciato attività su terreni non in propria disponibilità; 3) denunciato all' CP_1
giornate lavorate inesistenti al solo scopo di consentire ai soggetti interessati dl beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
3. A seguito dell' udienza del 4.3.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, il Tribunale decideva la causa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. L'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall' deve essere accolta. CP_1
Ed invero, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla Commissione Provinciale per la manodopera agricola (CISOA), che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto;
prevede, altresì, che contro le decisioni della Commissione
Provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla Commissione Centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l' , la quale ha ulteriori 90 giorni per decidere, decorsi i quali il ricorso si intende CP_1
respinto.
A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (convertito in L. n. 83 del 1970) dispone che contro il provvedimento amministrativo definitivo è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
L'art 38, comma 7, del D.L n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011 dispone poi:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con CP_1
le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le CP_1
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”
In forza della disciplina sopra riportata, pertanto, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative l provvede alla notifica ai lavoratori CP_1
interessati mediante la pubblicazione con le modalità telematiche previste dall'articolo
12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi di variazione, e da tale pubblicazione decorre il termine per impugnare l'eventuale cancellazione.
5. Orbene, dalla documentazione versata in atti si evince che parte ricorrente non ha adito, come previsto per legge, la Commissione Provinciale per la Manodopera agricola richiamata dall'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 - unico organismo competente in materia di iscrizione/cancellazione negli elenchi dei lavoratori agricoli per come previsto dall'art.80, comma 3, Legge n.448 del 1998 che attribuisce a tale organo le competenze relative al contenzioso previdenziale del settore agricolo - ma il diverso organo denominato Comitato Provinciale di cui all'art. 46 Legge n. 88 del 9.3.1989 che ha competenza sul contenzioso amministrativo in materia di prestazioni in generale. Ed infatti, risulta pacifico per essere stato ammesso anche dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, oltre che provato documentalmente dagli atti prodotti dalla stessa, che l' ha effettuato la notifica relativa alla cancellazione dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, mediante la pubblicazione del 15.9.2017 del II^ elenco trimestrale sul sito internet dell'Istituto e mediante la comunicazione del 30.1.2018, ne consegue che il termine di 120 giorni, previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970, che deve farsi decorrere dalla scadenza dei trenta giorni concessi per la presentazione del ricorso amministrativo all'organo competente di prima istanza (nella specie, non proposto), ovvero dal 1.3.2018 risulta scadere il 29 giugno 2018 e, dunque, antecedentemente al deposito dell'odierno ricorso avvenuto in data 2 agosto 2018.
Risulta, quindi, assorbente la circostanza che parte ricorrente non sono non ha proposto nel termine di legge il ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale per la Manodopera Agricola (CISOA), ma è anche incorsa nella decadenza per la proposizione della azione giudiziale di cui all'art. 22 citato, con conseguente decadenza, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 7/1970, dalla possibilità di muovere qualsiasi contestazione alla cancellazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli oggetto di ricorso.
6. Sul punto, si è pronunciata in maniera conforme la Corte di Appello di Catanzaro con la sentenza N. 1145/22, resa nella causa n. 541/20 RG incardinata tra le medesime parti, a seguito di impugnazione della sentenza N. 66/20 Parte_3
del Tribunale di Lamezia Terme emessa nel giudizio di primo grado n.1815/18 RG).
In particolare, la Corte di Appello ha riformato la sentenza di primo grado con riferimento all'errata applicazione dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs n. 46/1999 e deciso nel merito, ritenendo parte ricorrente decaduta ai sensi dall'art.22, comma 6,
D.L. 7/1970 (v. all. 4 alla memoria dell' depositata il 15.10.2024). CP_1
7. Ciò posto, si rileva che la decadenza dalla azione giudiziaria ha, inoltre, natura sostanziale e, quindi, la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi alla iscrizione negli elenchi nominativi. Ne deriva che l'indennità di disoccupazione agricola e la indennità di malattia, non devono essere corrisposte e se pagate sul presupposto delle giornate di lavoro agricolo disconosciute, devono considerarsi indebitamente percepite essendo venuto meno il requisito dell'iscrizione, nonché, quello contributivo.
8. Per completezza, occorre poi precisare che la decadenza prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970, conv., con modif., dalla l. n. 83/1980 è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, (cfr. sul punto, Cass. Sez.
6-Lav. ordinanza n. 17653 del
25.08.2020, secondo cui “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n.
7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della l. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno.”.
9. Quanto alla rilevanza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell' , la Suprema CP_1
Corte, nell'ordinanza n. 6229 del 4.03.2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n.
83 del 1970.”.
Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26 ottobre 2000, con il quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini: Cassazione civile sez. lav.,
15/07/2005, n. 14994). E' stato, poi, chiarito che “Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n.
9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre
2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).”.
10. Sembra opportuno, infine, rilevare che, nel caso di specie, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli risulta operante in quanto il disconoscimento dei rapporti di lavoro è successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011, che ha ripristinato la decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7/1970 a decorrere dal 6.07.2011. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.
11. Solo per completezza, si rileva alla luce dell'intervenuta decadenza dalla impugnazione in via amministrativa del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, non appare rilevante ai fini della decisione della presente causa, la sentenza di assoluzione del ED Antonio N. 2127/23 del 12.12.2023 con la formula “perché il fatto non sussiste” in ordine al reato di cui all'art. 640 bis c.p. depositata dalla parte ricorrente con le note sostitutive della udienza del 18.1.2024, stante il principio di autonomia tra il giudizio penale e quello civile e non essendo, peraltro, fornita prova del suo passaggio in giudicato.
12. La giurisprudenza sopravvenuta alla instaurazione del ricorso introduttivo del giudizio induce a compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 2.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
La Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito dell'udienza del 4.3.2025 tenutasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1366/2018 R.G. promossa da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.09.1975 e ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in
Lamezia Terme, alla Via XX Settembre n.110, presso lo studio dell' Avv. Vincenzo Massara, che la rappresenta e difende come da mandato in atti.
RICORRENTE contro
con sede in Roma, via Ciro il Grande n. Controparte_1
21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5,come da procura CP_1
in atti.
RESISTENTE
Oggetto: cancellazione elenchi lavoratori agricoli
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 2.8.2018, premetteva di aver lavorato Parte_1
come bracciante agricola negli anni 2006, 2007, 2008 alle dipendenze della azienda agricola TEDESCO Antonio, prestando la propria attività lavorativa e venendo regolarmente retribuita nonché ricevendo le relative prestazioni di disoccupazione agricola e malattia.
Esponeva, quindi, di aver ricevuto dall' in data 30.1.2018, comunicazione di CP_1
cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli in relazione alle predette annualità, nonché, richiesta di ripetizione di indebito per la somma di €5.861,37 a titolo di indennità di malattia e di disoccupazione agricola in quanto “non risultava più iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli”.
Affermava, quindi, di aver presentato impugnazione in via amministrativa al
Comitato Provinciale dell' in data 26.3.2018 e il ricorso veniva accolto CP_1
limitatamente all'anno 2006 (in quanto prescritto con annullamento del relativo indebito), mentre con delibera n. 187392 del 04.04.2018 il Comitato Provinciale rigettava il ricorso con riferimento alle annualità 2007-2008, con la seguente motivazione: "l'indebito relativo all'indennità di disoccupazione agricola e prestazione accessorie a seguito di accertamento ispettivo per il periodo 2007-2008 è dovuto in quanto le relative giornate agricole sono state disconosciute a seguito del verbale di accertamento e notificazione n. 2017000254/DDL del 23.06.2017".
Aggiungeva poi che in data 20.4.2018, veniva notificata altra comunicazione di indebito sempre in relazione agli anni 2006-2007 e 2008.
Eccepiva, pertanto, l'intervenuta prescrizione del diritto dell a procedere CP_1
all'annullamento dei contributi anteriori al quinquennio e, in subordine, l'illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo alle dipendenze della ditta
ED.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della e al riconoscimento della indennità Parte_2
di disoccupazione agricola e della indennità di malattia non percepita per effetto della cancellazione e/o richiesta in restituzione, quale indebito dal parte dell' CP_1
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, la decadenza dalla CP_1
proposizione dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 DPR 639/70 per come modificato dall'art. 4 D.L.384 del 1992, convertito in L. n.438/92, nonché, la decadenza ai sensi dell'art. 22 D.L.
3.2.1970 N.7, convertito in L.n.83/1970 in combinato disposto con l'art. 11 L.375/1993, non avendo proposto la ricorrente l'azione giudiziaria nel termine di 120 gg. dalla conoscenza del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
Precisava, in ogni caso, l' che la ricorrente risultava cancellata dall'elenco dei CP_1
braccianti agricoli del Comune di Lamezia Terme, con il II elenco trimestrale pubblicato il 15/9/2017 sul sito internet dell'Istituto.
Nel merito, affermava l'infondatezza della domanda, in quanto, dalla attività ispettiva era emerso come la ditta ED avesse: 1) denunciato falsi braccianti agricoli;
2) denunciato attività su terreni non in propria disponibilità; 3) denunciato all' CP_1
giornate lavorate inesistenti al solo scopo di consentire ai soggetti interessati dl beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
3. A seguito dell' udienza del 4.3.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, il Tribunale decideva la causa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. L'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall' deve essere accolta. CP_1
Ed invero, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla Commissione Provinciale per la manodopera agricola (CISOA), che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto;
prevede, altresì, che contro le decisioni della Commissione
Provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla Commissione Centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l' , la quale ha ulteriori 90 giorni per decidere, decorsi i quali il ricorso si intende CP_1
respinto.
A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (convertito in L. n. 83 del 1970) dispone che contro il provvedimento amministrativo definitivo è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
L'art 38, comma 7, del D.L n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011 dispone poi:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con CP_1
le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le CP_1
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”
In forza della disciplina sopra riportata, pertanto, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative l provvede alla notifica ai lavoratori CP_1
interessati mediante la pubblicazione con le modalità telematiche previste dall'articolo
12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi di variazione, e da tale pubblicazione decorre il termine per impugnare l'eventuale cancellazione.
5. Orbene, dalla documentazione versata in atti si evince che parte ricorrente non ha adito, come previsto per legge, la Commissione Provinciale per la Manodopera agricola richiamata dall'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 - unico organismo competente in materia di iscrizione/cancellazione negli elenchi dei lavoratori agricoli per come previsto dall'art.80, comma 3, Legge n.448 del 1998 che attribuisce a tale organo le competenze relative al contenzioso previdenziale del settore agricolo - ma il diverso organo denominato Comitato Provinciale di cui all'art. 46 Legge n. 88 del 9.3.1989 che ha competenza sul contenzioso amministrativo in materia di prestazioni in generale. Ed infatti, risulta pacifico per essere stato ammesso anche dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, oltre che provato documentalmente dagli atti prodotti dalla stessa, che l' ha effettuato la notifica relativa alla cancellazione dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, mediante la pubblicazione del 15.9.2017 del II^ elenco trimestrale sul sito internet dell'Istituto e mediante la comunicazione del 30.1.2018, ne consegue che il termine di 120 giorni, previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970, che deve farsi decorrere dalla scadenza dei trenta giorni concessi per la presentazione del ricorso amministrativo all'organo competente di prima istanza (nella specie, non proposto), ovvero dal 1.3.2018 risulta scadere il 29 giugno 2018 e, dunque, antecedentemente al deposito dell'odierno ricorso avvenuto in data 2 agosto 2018.
Risulta, quindi, assorbente la circostanza che parte ricorrente non sono non ha proposto nel termine di legge il ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale per la Manodopera Agricola (CISOA), ma è anche incorsa nella decadenza per la proposizione della azione giudiziale di cui all'art. 22 citato, con conseguente decadenza, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 7/1970, dalla possibilità di muovere qualsiasi contestazione alla cancellazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli oggetto di ricorso.
6. Sul punto, si è pronunciata in maniera conforme la Corte di Appello di Catanzaro con la sentenza N. 1145/22, resa nella causa n. 541/20 RG incardinata tra le medesime parti, a seguito di impugnazione della sentenza N. 66/20 Parte_3
del Tribunale di Lamezia Terme emessa nel giudizio di primo grado n.1815/18 RG).
In particolare, la Corte di Appello ha riformato la sentenza di primo grado con riferimento all'errata applicazione dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs n. 46/1999 e deciso nel merito, ritenendo parte ricorrente decaduta ai sensi dall'art.22, comma 6,
D.L. 7/1970 (v. all. 4 alla memoria dell' depositata il 15.10.2024). CP_1
7. Ciò posto, si rileva che la decadenza dalla azione giudiziaria ha, inoltre, natura sostanziale e, quindi, la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi alla iscrizione negli elenchi nominativi. Ne deriva che l'indennità di disoccupazione agricola e la indennità di malattia, non devono essere corrisposte e se pagate sul presupposto delle giornate di lavoro agricolo disconosciute, devono considerarsi indebitamente percepite essendo venuto meno il requisito dell'iscrizione, nonché, quello contributivo.
8. Per completezza, occorre poi precisare che la decadenza prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970, conv., con modif., dalla l. n. 83/1980 è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, (cfr. sul punto, Cass. Sez.
6-Lav. ordinanza n. 17653 del
25.08.2020, secondo cui “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n.
7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della l. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno.”.
9. Quanto alla rilevanza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell' , la Suprema CP_1
Corte, nell'ordinanza n. 6229 del 4.03.2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n.
83 del 1970.”.
Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26 ottobre 2000, con il quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini: Cassazione civile sez. lav.,
15/07/2005, n. 14994). E' stato, poi, chiarito che “Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n.
9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre
2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).”.
10. Sembra opportuno, infine, rilevare che, nel caso di specie, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli risulta operante in quanto il disconoscimento dei rapporti di lavoro è successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011, che ha ripristinato la decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7/1970 a decorrere dal 6.07.2011. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.
11. Solo per completezza, si rileva alla luce dell'intervenuta decadenza dalla impugnazione in via amministrativa del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, non appare rilevante ai fini della decisione della presente causa, la sentenza di assoluzione del ED Antonio N. 2127/23 del 12.12.2023 con la formula “perché il fatto non sussiste” in ordine al reato di cui all'art. 640 bis c.p. depositata dalla parte ricorrente con le note sostitutive della udienza del 18.1.2024, stante il principio di autonomia tra il giudizio penale e quello civile e non essendo, peraltro, fornita prova del suo passaggio in giudicato.
12. La giurisprudenza sopravvenuta alla instaurazione del ricorso introduttivo del giudizio induce a compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 2.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara