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Decreto 10 marzo 2025
Decreto 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE Procedimento di Ingiunzione - R.G. N.° 382 /2025 DECRETO INGIUNTIVO Il Giudice Designato Letto il ricorso depositato nell'interesse di (c.f. ); Parte_1 P.IVA_1 lette, altresì, la documentazione allegata, nonché la nota di chiarimenti depositata in data 4/3/2025, giusta provvedimento di sospensione del 22/02/2025; ritenuta la propria competenza;
ritenuto il credito giustificato dai documenti prodotti;
letti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.; dato atto che, ad una prima sommaria valutazione, non appaiono esservi clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria (cfr. Cass., SS.UU., n. 9479/2023); INGIUNGE
a (C.f. ) e a (C.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), parti domiciliate come in ricorso, di PAGARE, in solido tra loro, C.F._2 entro il termine di giorni quaranta (40) dalla notificazione del presente decreto, a parte ricorrente, la somma di €84.791,00, dovuta per la causale di cui al ricorso, oltre agli interessi legali, maturandi sulla sola sorte capitale, a far tempo dalla data di notificazione del ricorso e del presente decreto all'ingiunto e fino all'effettiva corresponsione, nonché le spese del presente procedimento che si liquidano, complessivamente, in €406,50 per spese vive ed in €1850,00 per compensi professionali forensi, oltre ad I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
AVVERTE
i debitori ingiunti prima indicati del diritto di proporre opposizione, ove lo credano, entro il termine di giorni quaranta (40) dalla notificazione del presente decreto ingiuntivo e che, in mancanza di opposizione entro il predetto termine, il presente decreto diverrà esecutivo e definitivo, non sarà possibile far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 e si procederà ad esecuzione forzata. Così deciso in data 08/03/2025
IL GIUDICE dott. Federica Rossi
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE Procedimento di Ingiunzione - R.G. N.° 382 /2025 DECRETO INGIUNTIVO Il Giudice Designato Letto il ricorso depositato nell'interesse di (c.f. ); Parte_1 P.IVA_1 lette, altresì, la documentazione allegata, nonché la nota di chiarimenti depositata in data 4/3/2025, giusta provvedimento di sospensione del 22/02/2025; ritenuta la propria competenza;
ritenuto il credito giustificato dai documenti prodotti;
letti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.; dato atto che, ad una prima sommaria valutazione, non appaiono esservi clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria (cfr. Cass., SS.UU., n. 9479/2023); INGIUNGE
a (C.f. ) e a (C.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), parti domiciliate come in ricorso, di PAGARE, in solido tra loro, C.F._2 entro il termine di giorni quaranta (40) dalla notificazione del presente decreto, a parte ricorrente, la somma di €84.791,00, dovuta per la causale di cui al ricorso, oltre agli interessi legali, maturandi sulla sola sorte capitale, a far tempo dalla data di notificazione del ricorso e del presente decreto all'ingiunto e fino all'effettiva corresponsione, nonché le spese del presente procedimento che si liquidano, complessivamente, in €406,50 per spese vive ed in €1850,00 per compensi professionali forensi, oltre ad I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
AVVERTE
i debitori ingiunti prima indicati del diritto di proporre opposizione, ove lo credano, entro il termine di giorni quaranta (40) dalla notificazione del presente decreto ingiuntivo e che, in mancanza di opposizione entro il predetto termine, il presente decreto diverrà esecutivo e definitivo, non sarà possibile far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 e si procederà ad esecuzione forzata. Così deciso in data 08/03/2025
IL GIUDICE dott. Federica Rossi