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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/11/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa RO ES Presidente Dott.ssa Enrica Drago Consigliere rel. Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 154/2025 V.G. promosso da
(c.f. ) con Parte_1 P.IVA_1
Sede in Roma, in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Ilaria Raffanti (c.f.: ), C.F._1 Parte_2
(c.f. e (c.f. ),
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3 giusta procura generale alle liti a rogito Notaio Dott. del 22.03.2024, Persona_1 rep. 37875/7313, ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Carrara, Via Don E Minzoni 1 (Ufficio Legale ) (Pec: ; Pec: Pt_1 Email_1 E ; Pec: Email_3
t); Email_4
Reclamante;
contro
(C.F. nato a [...], il [...], CP_1 C.F._4 residente in [...], MO (MS) e (C.F. Controparte_2
) nata a [...], il [...], residente in [...]
42, MO (MS), rappresentati e difesi, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Luca Bartalena (C.F. del foro di Massa C.F._6
Carrara presso il cui studio sito in via G.B. La Salle 9, Massa (MS) sono elettivamente
1 domiciliati, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al seguente recapito: PEC: Email_5
Resistenti; e contro
CP_3
[...]
[...]
Controparte_4
Controparte_5
[...] nelle persone della Dott.ssa
[...]
EP LI e Dott.ssa Elena Battistini
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte reclamante: “l' chiede che la Parte_4
Corte di Appello adita in accoglimento del reclamo proposto dall' , in integrale Pt_1 riforma della sentenza impugnata, rigetti la richiesta di omologazione del piano e della proposta formulata dai debitori-consumatori in quanto inammissibile e/o non omologabile per i motivi sopra esposti. Con ogni consequenziale pronuncia in materia di spese”.
Per i resistenti costituiti: “In via preliminare: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, per quanto esposto in narrativa, dichiarare inammissibile per difetto assoluto di legittimazione attiva il reclamo proposto dall' non avendo l'Ente assunto la Pt_1 qualità di parte formale nel giudizio di primo grado. In via subordinata e nel merito: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello dichiarare il reclamo infondato, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti, con conseguente conferma della sentenza di omologazione emessa dal Tribunale di Massa in data 4 giugno 2025. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, con aumento del 30% ex art. 4, comma 2, per la difesa di più parti aventi la medesima posizione
2 processuale, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario”.
Il Procuratore Generale si rimette alla decisione della Corte d'appello.
Fatto e diritto Con sentenza emessa in data 04.06.2025, il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, dichiarava l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto da e con richiesta del 29.10.2024. Dalla CP_1 Controparte_2 sentenza impugnata si evince che e contraevano le CP_1 Controparte_2 obbligazioni per cui è causa al fine di acquistare un'abitazione per l'intero nucleo familiare (composto all'epoca da 6 persone) e, comunque, per far fronte alle esigenze familiari (evidentemente, quindi, estranee ad attività di carattere imprenditoriale o professionale, con conseguente sussistenza in capo agli stessi della qualità di consumatori); che il debito complessivo maturato dagli stessi era pari ad €229.696,18 e, stante l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte con il loro patrimonio, sussisteva il requisito del sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, c. 1, lett. c), CC.II., quale stato di crisi o insolvenza del consumatore;
che non sussistevano condizioni ostative ex art. 69 CC.II. (in particolare, il Tribunale riteneva, quanto al requisito della meritevolezza richiesto dall'art. 12 bis l. n. 3/12, che le cause del sovraindebitamento da ascrivere all'esigenza di fronteggiare ai bisogni familiari escludevano che lo stato di sovraindebitamento fosse stato determinato da colpa grave, malafede o frode, come richiesto dall'art. 69. Co. 1, CC.II.; che, da un lato,
[...]
e avevano assunto le obbligazioni (nella specie, il mutuo CP_1 Controparte_2 fondiario) in un momento in cui ritenevano di poterle regolarmente adempiere, escludendo così la sussistenza di colpa grave, malafede o frode in capo agli stessi;
dall'altro alto, che non poteva non evidenziarsi il comportamento negligente dell' Pt_1 per aver erogato il credito a soggetti oggettivamente non finanziabili); che, quindi,
e proponevano il seguente piano di ristrutturazione: CP_1 Controparte_2 pagamento per il periodo di 7 anni di una rata mensile pari ad €850,00, oltre alla messa a disposizione di €20.000,00 relativi al trattamento di fine servizio maturato da
[...]
per un totale effettivo di €91.400,00 (i debitori, a seguito di specifica richiesta CP_1 da parte del Tribunale, proponevano un'integrazione al piano per dare maggiore certezza agli impegni assunti con lo stesso: l'importo mensile di euro 850,00 veniva garantito da un impegno irrevocabile dei figli dei due debitori, come da scrittura privata autenticata a firma del Notaio Dott.ssa con studio in Massa, Rep. n. 10376 Persona_2 in data 26/11/2024.); che, infine, in considerazione dell'attivo acquisibile alla procedura come proposta dai debitori rispetto al valore ottenibile dall'esecuzione
3 forzata dell'immobile che non veniva incluso nel piano, poteva ritenersi che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata era più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfacimento del ceto creditorio. Di conseguenza, il Tribunale ne dichiarava l'omologazione. Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo Parte_5
, formulando due motivi di censura rubricati, rispettivamente “1)
[...]
NON CONVENIENZA ECONOMICA DEL Controparte_6
ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA” e “2) IN PUNTO DI
[...]
AMMISSIBILITÀ del PIANO- IMMERITEVOLEZZA”.
*.* Con il primo motivo – rubricato “1) NON CONVENIENZA
[...]
Controparte_7
” – il reclamante lamenta la non convenienza economica del piano
[...] di ristrutturazione dei debiti proposto da e , rispetto CP_1 Controparte_2 all'alternativa liquidatoria. In particolare, l' critica la Parte_6 sentenza di omologazione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che detto piano garantisce al creditore in questione (e comunque a tutti i creditori) la soddisfazione delle loro pretese in misura superiore rispetto all'alternativa di liquidazione controllata, nonostante l'arco temporale più lungo e che la vendita dell'immobile oggetto di causa tramite procedura esecutiva garantirebbe una soddisfazione al creditore nettamente inferiore rispetto a quanto proposto dal Pt_1 piano, essendo plausibile che la prima asta immobiliare vada deserta, oltre al sostenimento di spese per la procedura esecutiva cui sarebbe sottoposto l con Pt_7 conseguente aggravio di costi. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il reclamante afferma: i) “Nel caso di specie l'immobile oggetto della garanzia ipotecaria è stato oggetto di una perizia redatta dal Tribunale che ne ha stimato il valore in €. 107.445,00 e il prezzo base d'asta in. 91.000,00. Secondo il piano (e anche secondo la valutazione del Tribunale) il massimo ricavabile dalla vendita immobiliare sarebbe di €. 68.250,00 applicando la riduzione del 25%. Anche si volesse ritenere corretto il ragionamento, va tuttavia osservato come il piano prevede il pagamento di detta cifra in ben 7 anni laddove invece il creditore Pt_1 conseguirebbe ben prima il ricavato dalla vendita immobiliare. E' evidente che anche il fattore temporale ha un suo peso in tale specifica vicenda” (Pagg.
3-4 del reclamo); ii) “Ulteriore pregiudizio del credito è determinato dalla Pt_1 percentuale del 57,81 % degradato in chirografo e dalla conseguente falcidia dello stesso nella misura prevista nel piano (ovvero viene falcidiato il 98,41%)” (pag. 4 del reclamo ); iii) “[… ]l' ha non solo il diritto ma anche il dovere di procedere al Pt_1
4 recupero del credito nell'interesse pubblico… infatti non è Istituto bancario con la conseguenza che l'eventuale mancato recupero delle somme mutuate determinerebbe un danno per tutti i lavoratori ed i pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Vi è dunque il dovere per l' , anche per non Pt_1 incorrere in una ipotesi di danno erariale, di esperire tutte le possibili azioni previste dal nostro ordinamento per il recupero del credito in forza del titolo in questione” (pag. 5 del reclamo); iv) “la non convenienza economica del piano rispetto al credito emerge, altresì, se si considera che l'Istituto, oltre all'incasso integrale della Pt_1 somma realizzata dalla vendita dell'immobile ipotecato, in forza dello stesso titolo esecutivo (contratto di mutuo) potrà, all'esito della procedura esecutiva immobiliare n. 71/2022 RGE, azionare il recupero del credito residuo dovuto dal debitore
[...]
mediante tutte ulteriori azioni esecutive e/o anche attraverso le trattenute CP_1 dirette previste dall'ordinamento ed in particolare l'espropriazione presso terzi/la trattenuta diretta del trattamento pensionistico nonché del TFS del debitore stesso,
“poste attive” queste ultime o non considerate dal piano ( il trattamento pensionistico)
o dirette dal piano alla soddisfazione di crediti altrui” (pag. 5 del reclamo). Con il secondo motivo – rubricato “2) IN PUNTO DI AMMISSIBILITA' DEL PIANO
- IMMERITEVOLEZZA” – il reclamante critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il requisito della “non immeritevolezza”, quale condizione dell'ammissibilità del piano di ristrutturazione. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'Istituto reclamante i) afferma che l'esposizione debitoria è stata determinata da colpa grave dello stesso debitore;
che infatti “il sig. a fronte di una retribuzione mensile attuale pari a € CP_1
1.506,00 euro netti (così il piano), nel 2011 ha contratto il mutuo con una rata Pt_1 semestrale di € 4.848,01 poi ridotta da luglio 2015 a € 4.495,85; successivamente, come si evince dalla proposta stessa, negli anni successivi lo stesso ha incrementato la propria esposizione debitoria con ulteriori mutui e finanziamenti, senza ponderare l'effettiva entità disponibile di reddito e creando così una condizione di sproporzione tra risorse e passività, evidentemente causata da una condotta gravemente imprudente in quanto appare palese che le provvidenze economiche di cui lo stesso disponeva non erano sufficienti per far correntemente fronte alle obbligazioni assunte. E' dunque ravvisabile la colpa grave in capo al debitore per aver fatto un continuo ricorso al credito, non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e nella ragionevole consapevolezza di non poter adempiere […] ” (reclamo, pag. 7); ii) osserva che non è possibile configurare un'attenuazione della colpa del creditore per effetto del comportamento dell' che non era certo soggetto qualificato a valutare il merito creditizio né a Pt_1 tale incombenza era tenuto;
che il Tribunale, infatti, non ha considerato che
“l'erogazione dei mutui agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e
5 sociali, costituisce una vera e propria prestazione previdenziale tale da non consentire di assimilare l'Ente previdenziale ai diversi e distinti Istituti che esercitano l'attività creditizia sul mercato, ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). L' , infatti, non è con la Pt_1 Controparte_8 conseguenza che l'eventuale mancato recupero delle somme mutuate determinerebbe un danno per tutti i lavoratori ed i pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali … L' non assume la veste né di intermediario Pt_1 finanziario né di Istituto bancario e non è soggetto all'art. 124 bis TUB né è chiamato a svolgere un'indagine sul merito creditizio, ma è ente previdenziale che eroga una prestazione previdenziale garantendosi con l'ipoteca sull'immobile.” (reclamo, pag. 10); iii) rileva: “da ultimo, il piano, diversamente da quanto ha valutato il Tribunale, non appare sostenibile neppure dal punto di vista delle c.d. “entrate” con cui i proponenti dovrebbero onorare le rate del piano nei prossimi 7 anni […] D'altra parte la scrittura privata prodotta in atti (e valorizzata dal Tribunale nella decisione qui impugnata) con cui i figli si impegnano nei confronti dei genitori “a mettere a disposizione mensilmente la somma di €. 850,00 (ottocentocinquanta/00 euro) nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore richiesta dai genitori.”, ha un'efficacia meramente obbligatoria e non reale (erga omnes), esaurendo i suoi effetti nel rapporto genitori e figli, non garantendo quindi il buon esito del piano anche alla luce della rilevante contrazione dei redditi del Sig. Roma e dell'asserita precarietà degli impieghi dei figli, nonché dell'orizzonte di 7 anni in cui dovrebbe realizzarsi il piano” (pagg. 11-12 del reclamo). L' aggiunge: “Va infine fatto presente che all'esito della sentenza di omologa, è Pt_1 stata fatta richiesta di visibilità del fascicolo propedeutica alla redazione del presente reclamo. Tale accesso al fascicolo è stato negato dal Tribunale che ha argomentato, rimandando peraltro alle valutazioni dell'OCC, sulla base dell'insussistenza di un interesse specifico ed attuale in capo al creditore . Ritenendo tale motivazione Pt_1 errata si chiede anche a questa Corte di Appello di poter accedere al fascicolo (anche per prendere visione delle repliche alle osservazioni dell' a cura del difensore dei Pt_1 debitori e dell'OCC, cui il Tribunale fa rinvio nella sentenza di omologa) e di assegnare un eventuale termine a difesa” (pag. 12 del reclamo).
.*.*. Si sono costituiti in giudizio e chiedendo, innanzitutto, CP_1 Controparte_2 di dichiarare inammissibile il reclamo per difetto assoluto di legittimazione attiva e, poi, nel merito di rigettarlo. Nelle note di trattazione scritta parte reclamante ha chiesto il rigetto della preliminare eccezione sollevata dalla parte resistente, perché infondata, e ha insistito nelle
6 conclusioni di cui al reclamo, così come riportate in epigrafe. I reclamati costituiti hanno concluso così come riportato in epigrafe.
.*.*.*. 1.Sulla preliminare istanza dell' Pt_1
Riguardo all'istanza del reclamante volta ad accedere al fascicolo di primo grado, istanza negata dal Tribunale nell'ambito del presente procedimento (contrassegnato con il n. 91/2024 RGPU), essa non può trovare accoglimento, in quanto: a) contro il predetto provvedimento, emesso dal “giudice delegato” ai sensi dell'art. 199, terzo comma, CCII (norma dallo stesso ritenuta applicabile anche alle procedure concorsuali minori), ben avrebbe potuto l ricorrere all'impugnazione avverso i provvedimenti Pt_1 del giudice delegato;
b) le repliche alle osservazioni dell' formulate dall'OCC e Pt_1 dal difensore dei debitori sono state depositate dai reclamati e contro tali produzioni l' avrebbe potuto replicare nelle note depositate in previsione dell'udienza del Pt_1
25.9.2025 (fissata secondo le modalità di trattazione scritta); c) del resto nell'istanza volta ad accedere al fascicolo di primo grado l' nemmeno specificava di voler Pt_1 esaminare le repliche presentate, avverso le proprie osservazioni, dai debitori e dall'OCC.
2. Sul difetto di legittimazione attiva dell' Pt_1
L'eccezione sollevata da parte reclamata è infondata.
-Innanzitutto, deve escludersi, contrariamente alle affermazioni dei reclamati, che con il provvedimento con cui il “giudice delegato” ha negato all' di accedere al Pt_1 fascicolo, lo stesso giudice abbia implicitamente negato la qualità di parte dell' . Pt_1
Invero, a prescindere da ogni altra considerazione, il giudice ha semplicemente ritenuto che l' non abbia <alleg[ato] specificamente e comprov[ato] di avere uno “specifico Parte_1 P.IVA_1
Sede in Roma, in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Ilaria Raffanti (c.f.: ), C.F._1 Parte_2
(c.f. e (c.f. ),
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3 giusta procura generale alle liti a rogito Notaio Dott. del 22.03.2024, Persona_1 rep. 37875/7313, ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Carrara, Via Don E Minzoni 1 (Ufficio Legale ) (Pec: ; Pec: Pt_1 Email_1 E ; Pec: Email_3
t); Email_4
Reclamante;
contro
(C.F. nato a [...], il [...], CP_1 C.F._4 residente in [...], MO (MS) e (C.F. Controparte_2
) nata a [...], il [...], residente in [...]
42, MO (MS), rappresentati e difesi, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Luca Bartalena (C.F. del foro di Massa C.F._6
Carrara presso il cui studio sito in via G.B. La Salle 9, Massa (MS) sono elettivamente
1 domiciliati, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al seguente recapito: PEC: Email_5
Resistenti; e contro
CP_3
[...]
[...]
Controparte_4
Controparte_5
[...] nelle persone della Dott.ssa
[...]
EP LI e Dott.ssa Elena Battistini
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte reclamante: “l' chiede che la Parte_4
Corte di Appello adita in accoglimento del reclamo proposto dall' , in integrale Pt_1 riforma della sentenza impugnata, rigetti la richiesta di omologazione del piano e della proposta formulata dai debitori-consumatori in quanto inammissibile e/o non omologabile per i motivi sopra esposti. Con ogni consequenziale pronuncia in materia di spese”.
Per i resistenti costituiti: “In via preliminare: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, per quanto esposto in narrativa, dichiarare inammissibile per difetto assoluto di legittimazione attiva il reclamo proposto dall' non avendo l'Ente assunto la Pt_1 qualità di parte formale nel giudizio di primo grado. In via subordinata e nel merito: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello dichiarare il reclamo infondato, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti, con conseguente conferma della sentenza di omologazione emessa dal Tribunale di Massa in data 4 giugno 2025. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, con aumento del 30% ex art. 4, comma 2, per la difesa di più parti aventi la medesima posizione
2 processuale, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario”.
Il Procuratore Generale si rimette alla decisione della Corte d'appello.
Fatto e diritto Con sentenza emessa in data 04.06.2025, il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, dichiarava l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto da e con richiesta del 29.10.2024. Dalla CP_1 Controparte_2 sentenza impugnata si evince che e contraevano le CP_1 Controparte_2 obbligazioni per cui è causa al fine di acquistare un'abitazione per l'intero nucleo familiare (composto all'epoca da 6 persone) e, comunque, per far fronte alle esigenze familiari (evidentemente, quindi, estranee ad attività di carattere imprenditoriale o professionale, con conseguente sussistenza in capo agli stessi della qualità di consumatori); che il debito complessivo maturato dagli stessi era pari ad €229.696,18 e, stante l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte con il loro patrimonio, sussisteva il requisito del sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, c. 1, lett. c), CC.II., quale stato di crisi o insolvenza del consumatore;
che non sussistevano condizioni ostative ex art. 69 CC.II. (in particolare, il Tribunale riteneva, quanto al requisito della meritevolezza richiesto dall'art. 12 bis l. n. 3/12, che le cause del sovraindebitamento da ascrivere all'esigenza di fronteggiare ai bisogni familiari escludevano che lo stato di sovraindebitamento fosse stato determinato da colpa grave, malafede o frode, come richiesto dall'art. 69. Co. 1, CC.II.; che, da un lato,
[...]
e avevano assunto le obbligazioni (nella specie, il mutuo CP_1 Controparte_2 fondiario) in un momento in cui ritenevano di poterle regolarmente adempiere, escludendo così la sussistenza di colpa grave, malafede o frode in capo agli stessi;
dall'altro alto, che non poteva non evidenziarsi il comportamento negligente dell' Pt_1 per aver erogato il credito a soggetti oggettivamente non finanziabili); che, quindi,
e proponevano il seguente piano di ristrutturazione: CP_1 Controparte_2 pagamento per il periodo di 7 anni di una rata mensile pari ad €850,00, oltre alla messa a disposizione di €20.000,00 relativi al trattamento di fine servizio maturato da
[...]
per un totale effettivo di €91.400,00 (i debitori, a seguito di specifica richiesta CP_1 da parte del Tribunale, proponevano un'integrazione al piano per dare maggiore certezza agli impegni assunti con lo stesso: l'importo mensile di euro 850,00 veniva garantito da un impegno irrevocabile dei figli dei due debitori, come da scrittura privata autenticata a firma del Notaio Dott.ssa con studio in Massa, Rep. n. 10376 Persona_2 in data 26/11/2024.); che, infine, in considerazione dell'attivo acquisibile alla procedura come proposta dai debitori rispetto al valore ottenibile dall'esecuzione
3 forzata dell'immobile che non veniva incluso nel piano, poteva ritenersi che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata era più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfacimento del ceto creditorio. Di conseguenza, il Tribunale ne dichiarava l'omologazione. Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo Parte_5
, formulando due motivi di censura rubricati, rispettivamente “1)
[...]
NON CONVENIENZA ECONOMICA DEL Controparte_6
ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA” e “2) IN PUNTO DI
[...]
AMMISSIBILITÀ del PIANO- IMMERITEVOLEZZA”.
*.* Con il primo motivo – rubricato “1) NON CONVENIENZA
[...]
Controparte_7
” – il reclamante lamenta la non convenienza economica del piano
[...] di ristrutturazione dei debiti proposto da e , rispetto CP_1 Controparte_2 all'alternativa liquidatoria. In particolare, l' critica la Parte_6 sentenza di omologazione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che detto piano garantisce al creditore in questione (e comunque a tutti i creditori) la soddisfazione delle loro pretese in misura superiore rispetto all'alternativa di liquidazione controllata, nonostante l'arco temporale più lungo e che la vendita dell'immobile oggetto di causa tramite procedura esecutiva garantirebbe una soddisfazione al creditore nettamente inferiore rispetto a quanto proposto dal Pt_1 piano, essendo plausibile che la prima asta immobiliare vada deserta, oltre al sostenimento di spese per la procedura esecutiva cui sarebbe sottoposto l con Pt_7 conseguente aggravio di costi. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il reclamante afferma: i) “Nel caso di specie l'immobile oggetto della garanzia ipotecaria è stato oggetto di una perizia redatta dal Tribunale che ne ha stimato il valore in €. 107.445,00 e il prezzo base d'asta in. 91.000,00. Secondo il piano (e anche secondo la valutazione del Tribunale) il massimo ricavabile dalla vendita immobiliare sarebbe di €. 68.250,00 applicando la riduzione del 25%. Anche si volesse ritenere corretto il ragionamento, va tuttavia osservato come il piano prevede il pagamento di detta cifra in ben 7 anni laddove invece il creditore Pt_1 conseguirebbe ben prima il ricavato dalla vendita immobiliare. E' evidente che anche il fattore temporale ha un suo peso in tale specifica vicenda” (Pagg.
3-4 del reclamo); ii) “Ulteriore pregiudizio del credito è determinato dalla Pt_1 percentuale del 57,81 % degradato in chirografo e dalla conseguente falcidia dello stesso nella misura prevista nel piano (ovvero viene falcidiato il 98,41%)” (pag. 4 del reclamo ); iii) “[… ]l' ha non solo il diritto ma anche il dovere di procedere al Pt_1
4 recupero del credito nell'interesse pubblico… infatti non è Istituto bancario con la conseguenza che l'eventuale mancato recupero delle somme mutuate determinerebbe un danno per tutti i lavoratori ed i pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Vi è dunque il dovere per l' , anche per non Pt_1 incorrere in una ipotesi di danno erariale, di esperire tutte le possibili azioni previste dal nostro ordinamento per il recupero del credito in forza del titolo in questione” (pag. 5 del reclamo); iv) “la non convenienza economica del piano rispetto al credito emerge, altresì, se si considera che l'Istituto, oltre all'incasso integrale della Pt_1 somma realizzata dalla vendita dell'immobile ipotecato, in forza dello stesso titolo esecutivo (contratto di mutuo) potrà, all'esito della procedura esecutiva immobiliare n. 71/2022 RGE, azionare il recupero del credito residuo dovuto dal debitore
[...]
mediante tutte ulteriori azioni esecutive e/o anche attraverso le trattenute CP_1 dirette previste dall'ordinamento ed in particolare l'espropriazione presso terzi/la trattenuta diretta del trattamento pensionistico nonché del TFS del debitore stesso,
“poste attive” queste ultime o non considerate dal piano ( il trattamento pensionistico)
o dirette dal piano alla soddisfazione di crediti altrui” (pag. 5 del reclamo). Con il secondo motivo – rubricato “2) IN PUNTO DI AMMISSIBILITA' DEL PIANO
- IMMERITEVOLEZZA” – il reclamante critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il requisito della “non immeritevolezza”, quale condizione dell'ammissibilità del piano di ristrutturazione. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'Istituto reclamante i) afferma che l'esposizione debitoria è stata determinata da colpa grave dello stesso debitore;
che infatti “il sig. a fronte di una retribuzione mensile attuale pari a € CP_1
1.506,00 euro netti (così il piano), nel 2011 ha contratto il mutuo con una rata Pt_1 semestrale di € 4.848,01 poi ridotta da luglio 2015 a € 4.495,85; successivamente, come si evince dalla proposta stessa, negli anni successivi lo stesso ha incrementato la propria esposizione debitoria con ulteriori mutui e finanziamenti, senza ponderare l'effettiva entità disponibile di reddito e creando così una condizione di sproporzione tra risorse e passività, evidentemente causata da una condotta gravemente imprudente in quanto appare palese che le provvidenze economiche di cui lo stesso disponeva non erano sufficienti per far correntemente fronte alle obbligazioni assunte. E' dunque ravvisabile la colpa grave in capo al debitore per aver fatto un continuo ricorso al credito, non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e nella ragionevole consapevolezza di non poter adempiere […] ” (reclamo, pag. 7); ii) osserva che non è possibile configurare un'attenuazione della colpa del creditore per effetto del comportamento dell' che non era certo soggetto qualificato a valutare il merito creditizio né a Pt_1 tale incombenza era tenuto;
che il Tribunale, infatti, non ha considerato che
“l'erogazione dei mutui agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e
5 sociali, costituisce una vera e propria prestazione previdenziale tale da non consentire di assimilare l'Ente previdenziale ai diversi e distinti Istituti che esercitano l'attività creditizia sul mercato, ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). L' , infatti, non è con la Pt_1 Controparte_8 conseguenza che l'eventuale mancato recupero delle somme mutuate determinerebbe un danno per tutti i lavoratori ed i pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali … L' non assume la veste né di intermediario Pt_1 finanziario né di Istituto bancario e non è soggetto all'art. 124 bis TUB né è chiamato a svolgere un'indagine sul merito creditizio, ma è ente previdenziale che eroga una prestazione previdenziale garantendosi con l'ipoteca sull'immobile.” (reclamo, pag. 10); iii) rileva: “da ultimo, il piano, diversamente da quanto ha valutato il Tribunale, non appare sostenibile neppure dal punto di vista delle c.d. “entrate” con cui i proponenti dovrebbero onorare le rate del piano nei prossimi 7 anni […] D'altra parte la scrittura privata prodotta in atti (e valorizzata dal Tribunale nella decisione qui impugnata) con cui i figli si impegnano nei confronti dei genitori “a mettere a disposizione mensilmente la somma di €. 850,00 (ottocentocinquanta/00 euro) nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore richiesta dai genitori.”, ha un'efficacia meramente obbligatoria e non reale (erga omnes), esaurendo i suoi effetti nel rapporto genitori e figli, non garantendo quindi il buon esito del piano anche alla luce della rilevante contrazione dei redditi del Sig. Roma e dell'asserita precarietà degli impieghi dei figli, nonché dell'orizzonte di 7 anni in cui dovrebbe realizzarsi il piano” (pagg. 11-12 del reclamo). L' aggiunge: “Va infine fatto presente che all'esito della sentenza di omologa, è Pt_1 stata fatta richiesta di visibilità del fascicolo propedeutica alla redazione del presente reclamo. Tale accesso al fascicolo è stato negato dal Tribunale che ha argomentato, rimandando peraltro alle valutazioni dell'OCC, sulla base dell'insussistenza di un interesse specifico ed attuale in capo al creditore . Ritenendo tale motivazione Pt_1 errata si chiede anche a questa Corte di Appello di poter accedere al fascicolo (anche per prendere visione delle repliche alle osservazioni dell' a cura del difensore dei Pt_1 debitori e dell'OCC, cui il Tribunale fa rinvio nella sentenza di omologa) e di assegnare un eventuale termine a difesa” (pag. 12 del reclamo).
.*.*. Si sono costituiti in giudizio e chiedendo, innanzitutto, CP_1 Controparte_2 di dichiarare inammissibile il reclamo per difetto assoluto di legittimazione attiva e, poi, nel merito di rigettarlo. Nelle note di trattazione scritta parte reclamante ha chiesto il rigetto della preliminare eccezione sollevata dalla parte resistente, perché infondata, e ha insistito nelle
6 conclusioni di cui al reclamo, così come riportate in epigrafe. I reclamati costituiti hanno concluso così come riportato in epigrafe.
.*.*.*. 1.Sulla preliminare istanza dell' Pt_1
Riguardo all'istanza del reclamante volta ad accedere al fascicolo di primo grado, istanza negata dal Tribunale nell'ambito del presente procedimento (contrassegnato con il n. 91/2024 RGPU), essa non può trovare accoglimento, in quanto: a) contro il predetto provvedimento, emesso dal “giudice delegato” ai sensi dell'art. 199, terzo comma, CCII (norma dallo stesso ritenuta applicabile anche alle procedure concorsuali minori), ben avrebbe potuto l ricorrere all'impugnazione avverso i provvedimenti Pt_1 del giudice delegato;
b) le repliche alle osservazioni dell' formulate dall'OCC e Pt_1 dal difensore dei debitori sono state depositate dai reclamati e contro tali produzioni l' avrebbe potuto replicare nelle note depositate in previsione dell'udienza del Pt_1
25.9.2025 (fissata secondo le modalità di trattazione scritta); c) del resto nell'istanza volta ad accedere al fascicolo di primo grado l' nemmeno specificava di voler Pt_1 esaminare le repliche presentate, avverso le proprie osservazioni, dai debitori e dall'OCC.
2. Sul difetto di legittimazione attiva dell' Pt_1
L'eccezione sollevata da parte reclamata è infondata.
-Innanzitutto, deve escludersi, contrariamente alle affermazioni dei reclamati, che con il provvedimento con cui il “giudice delegato” ha negato all' di accedere al Pt_1 fascicolo, lo stesso giudice abbia implicitamente negato la qualità di parte dell' . Pt_1
Invero, a prescindere da ogni altra considerazione, il giudice ha semplicemente ritenuto che l' non abbiaPt_1 ed attuale interesse”>> all'esame del fascicolo, segno, dunque, che, se l'istanza fosse stata maggiormente circostanziata, avrebbe potuto trovare accoglimento.
-Dal primo comma dell'art. 51 CC III, richiamato dall'art. 70, comma 8, CC II, indubbiamente emerge che solo la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata, oltre che dalle “parti”, anche da “qualunque interessato” (“Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone la liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione può essere impugnata anche da qualunque interessato”.)
-Nel caso di specie, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, occorre, quindi, valutare chi sono le “parti” del procedimento di omologazione di cui all'art. 70, settimo comma, CC II. Orbene, come osserva la dottrina, le osservazioni del creditore rappresentano
7 uno strumento importante messo loro a disposizione, considerato che in questa procedura non vi è la fase della votazione;
le osservazioni rappresentano anche lo strumento per veicolare nel giudizio di omologazione la contestazione sulla convenienza della proposta ed in tal caso il tribunale è chiamato a valutare se il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
-La sentenza della Corte di cassazione n. 5157 del 2025, citata dalla reclamata nella memoria di costituzione, non appare pertinente nel caso in esame. Invero, tale pronuncia – che ha rigettato il ricorso di un creditore, il quale lamentava la nullità del giudizio di omologazione del piano del consumatore per mancata integrazione del contraddittorio con tutti i creditori (litisconsorti necessari) del debitore che deposita domanda di omologazione del piano del consumatore, e che ha affermato il seguente principio: “In tema di omologazione del piano del consumatore, il reclamo avverso il decreto del tribunale può essere proposto solo da chi (debitore, creditore o interessato) ha assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione, rimanendo soccombente rispetto alla decisione assunta, e nel relativo procedimento sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato la convenienza del piano, sono stati parte nel giudizio predetto.” (precisando che “Tali principi, seppur elaborati con specifico riferimento al procedimento di cognizione ordinaria, sono certamente utilizzabili anche in relazione a quello camerale” ex art. 739 c.p.c.; cfr. paragrafi 3.10 e 3.11) – si riferisce al procedimento di omologazione del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012, in cui, in base al primo comma, era prevista un'apposita udienza, fissata con decreto dal giudice, da comunicarsi, a cura dell'OCC, unitamente alla proposta, a tutti i creditori, e in cui, in base al quinto comma (che richiamava il terzo e il quarto periodo dell'art. 12, comma secondo, stessa legge), si applicavano le norme dettate con specifico riferimento al procedimento camerale (artt. 737 e segg. cpc). Né conducono all'accoglimento dell'eccezione sollevata da parte reclamata (di difetto di legittimazione attiva dell' a proporre il presente reclamo) le osservazioni Pt_1 contenute al paragrafo 3.16 della predetta sentenza, laddove, riguardo alla impugnazione della sentenza di omologazione del piano del consumatore, la Suprema Corte afferma che la disciplina dettata dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 70) “fornisc[e] elementi che depongono per la soluzione in precedenza in posta” (v. paragrafo 3.16; al riguardo giova rilevare che la decisione della S.C. risale al 17/05/2024, quindi antecedentemente il terzo correttivo del CC.II. di cui al D.Lvo 13 settembre 2024, n. 136). Invero: a) secondo la disciplina ante correttivo ter dell'art. 70 CCII (rubricato “Omologazione del piano”), il creditore assumeva la qualità di parte nel processo di omologazione a seguito della
8 comunicazione, da parte dell'OCC, del decreto del giudice di ammissibilità del piano (primo comma); da tale comunicazione, infatti, il creditore aveva la facoltà di proporre osservazioni nei venti giorni successivi (secondo comma), che il giudice necessariamente esaminava allorché (dopo avere sentito il debitore e indicato eventuali modifiche da apportare al piano;
v. sesto comma) era chiamato a risolvere “ogni contestazione” e a verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano (settimo comma); b) l'art. 70 modificato dal Correttivo ter (rubricato “Apertura e omologazione del piano”) richiama gli articoli 737 e 738 c.p.c. con esclusivo riferimento all'ipotesi di reclamo avverso il decreto di inammissibilità del piano (cfr. terzo e quarto periodo del primo comma dell'art. 70); c) riguardo al giudizio di omologazione del piano - dichiarato ammissibile con decreto (primo periodo del primo comma dell'art. 70) - ha mantenuto sostanzialmente l'impostazione immediatamente precedente, ma ha ancor più accentuato il fatto che i creditori assumano la qualità di parte del giudizio di omologazione soltanto a seguito delle osservazioni di cui al comma 3 dell'art. 70, come rivela, in particolare, la previsione di cui al settimo comma, laddove, dopo il primo periodo che recita: “Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione , omologa il piano ..”, si legge al secondo periodo: “Quando uno dei creditori .., con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”; segno, dunque, che le “osservazioni” del creditore costituiscono, come già detto, l'unico strumento per veicolare nel giudizio di omologazione la contestazione sulla convenienza della proposta e del piano, e, quindi, l'atto con cui il creditore diventa parte del procedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (disciplinato dal primo periodo del primo comma, nonché dal comma secondo e seguenti dell'art. 70 CCII); d) non vale in senso contrario il fatto che, al comma 8 dell'art. 70, ai fini dell'impugnazione della sentenza di omologazione, si richiami l'art. 51 CC.II., posto che, come già sopra evidenziato (v. paragrafo n. 2 del presente provv.), tale norma precisa (soltanto) che, per le procedure diverse dall'impugnazione avverso la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, possono impugnare la sentenza le “parti” del procedimento, ma non risolve la questione su chi siano tali “parti”; e) il richiamo contenuto, nella sentenza n. 5157 del 2025, all'art. 50 CC II. non rileva più, in quanto il correttivo ter ha abrogato i commi 10 e 12 dell'art. 70 riguardanti il reclamo avverso il decreto che nega l'omologazione (che, al riguardo, rimandava all'art. 50 citato).
Passando al merito, il reclamo è infondato. 3. PRIMO MOTIVO
9 Va in primo luogo osservato che, come emerge dalla sentenza impugnata, gli odierni resistenti costituiti “hanno proposto un piano di ristrutturazione basato sul pagamento per il periodo di 7 anni di una rata mensile pari ad euro 850,00 oltre alla messa a disposizione di euro 20.000,00 relativi al Trattamento di fine servizio maturato dal Sig. per un totale attivo di euro 91.400,00. Tale somma consentirà il CP_1 pagamento integrale dei crediti prededucibili (compenso OCC e spese di procedura) e un pagamento parziale degli altri crediti.”. Ciò posto, è priva di pregio, innanzitutto, la doglianza dell' secondo cui il piano Pt_1 di ristrutturazione in questione, basato sul pagamento per il periodo di setti anni di una rata mensile pari a euro 850,00, violerebbe il quarto comma dell'art. 67 (< E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali>>). Invero, al riguardo soccorre la sentenza n. 9549 del 2025, con cui la Suprema Corte di Cassazione, nel dichiarare infondato il motivo di ricorso per violazione dell'art. 8, quarto comma, L.3/2012 per avere il Tribunale ritenuto “ammissibile, in un piano del consumatore, lo stralcio unitamente alla dilazione ultrannuale di un credito ipotecario fondiario”, ha affermato: <L'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 stabilisce che «La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione». L'interpretazione offerta nel ricorso - secondo la quale la «moratoria […] fino ad un anno» va intesa nel senso che il pagamento dei creditori privilegiati debba avvenire entro il termine di un anno dalla omologazione del piano del consumatore - non può essere condivisa. Con la disposizione in oggetto, il legislatore ha previsto una misura che realizza una modalità di ristrutturazione del debito (Cass. n. 34150/2024), assoggettandola ad un termine, estensibile «fino ad un anno», che va inquadrato nel novero dei termini iniziali e non finali, e il cui dies a quo è il provvedimento del giudice di omologazione del piano del consumatore. In altre parole, il termine (al massimo) annuale ex art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, decorrente dalla omologazione della proposta di piano del consumatore, individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro il quale questi
10 debbono essere soddisfatti per l'intera misura prevista dal piano («salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione»). Del resto, diversamente ragionando, verrebbe meno la ratio stessa sottesa all'istituto, che intende realizzare un bilanciamento dell'interesse del creditore ad essere soddisfatto nella misura consentita dalla conformazione della garanzia patrimoniale del credito (art. 2910 c.c.) e nel più breve tempo possibile, con quello del debitore a realizzare un piano di pagamenti dei debiti che sia per lui sostenibile e che gli permetta di uscire dalla situazione di sovraindebitamento. Non coglie poi nel segno l'argomento speso da parte ricorrente in memoria illustrativa, che fa leva sull'attuale regime del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto dal D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 136 del 2024. Infatti, anche a prescindere da qualsiasi considerazione sulle condizioni e sui limiti dell'utilizzabilità di quel codice ai fini dell'interpretazione della legge n. 3 del 2012 (v., per la medesima questione riferita alla legge fallimentare, Cass. S.U. n. 8504/2021 e molte altre), dal raffronto tra l'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 e l'art. 67, comma 4, secondo periodo, c.c.i.i. (il quale dispone che, relativamente ai crediti privilegiati, «La proposta può prevedere […] una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali») emerge la sostanziale sovrapponibilità della struttura delle due previsioni normative, a parte l'allungamento del termine da uno a due anni.>>. Con tale decisione, pertanto, la Suprema Corte afferma che il termine annuale ex art. 8, comma 4, L. 3/2012, al pari del termine biennale di cui all'art. 67, quarto comma, CC. II., vanno considerati come termini “iniziali” del piano di pagamento e non
“finali”, il cui dies a quo è il provvedimento del giudice di omologazione del piano del consumatore. In concreto, quindi, “il termine (al massimo) annuale [biennale, secondo la previsione di cui all'art. 67, comma 4, CC II;
n.d.r.] decorrente dalla omologazione della proposta di piano del consumatore, individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro il quale questi debbono essere soddisfatti per l'intera misura prevista dal piano (“salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione»)” (così ancora Cass. n. 9549/25). Anche le ulteriori doglianze del reclamante, in punto non convenienza del piano, sono prive di fondamento, in quanto:
-in via di premessa occorre precisare che l' non contesta la valutazione del piano, Pt_1 omologato dal Tribunale, secondo cui il massimo ricavabile dalla vendita immobiliare ammonta a €68.250,00 applicando la riduzione del 25% (cfr. pg.2 del reclamo);
11 -se è vero che l' creditore ipotecario, potrebbe conseguire il predetto importo dalla
Pt_1 vendita immobiliare in sede di esecuzione forzata e, quindi, ben prima dei sette anni prospettati nel piano, è altrettanto vero che: a) innanzitutto, secondo il piano, l'
Pt_1 conseguirebbe immediatamente l'importo di euro 20.000,00 (relativi al Trattamento di fine servizio del Romano), b) come poi ha evidenziato l'OCC (nella relazione 21/01/2025 in replica alle osservazioni dell , si dovrebbero comunque conteggiare
Pt_1 le spese della procedura di esecuzione, con conseguente riduzione del ricavato realizzabile dalla vendita immobiliare in sede di esecuzione forzata;
c) l'importo di euro 91.400,00 che l' andrà a conseguire al termine dei sette anni a mezzo di
Pt_1 pagamento rateale copre anche l'ammontare degli interessi legali che maturerebbero sull'importo di €68.250,00 spalmati nel predetto arco temporale;
- come osserva l'OCC nella prima relazione, non rileva il declassamento a chirografo di una parte del credito in quanto la cifra massima ricavabile dall'ente ad oggi è Pt_1 quella garantita dal piano;
- la predetta osservazione dell'OCC vale anche riguardo alla doglianza dell' Pt_1 secondo cui, rispetto ad esso, non sussisterebbe la convenienza economica del piano, in quanto, oltre all'incasso della somma realizzata dalla vendita dell'immobile ipotecato, in forza dello stesso titolo esecutivo (contratto di mutuo), l'Ente potrà, all'esito della procedura esecutiva immobiliare, recuperare il residuo mediante ulteriori azioni esecutive (od eventualmente attraverso trattenute dirette) avverso il trattamento pensionistico o il TFS del debitore. Invero, la convenienza economica del credito ipotecario sussiste, giusta la previsione di cui al quarto comma dell'art. 67 CC.II., allorché il pagamento del credito prospettato dal piano non sia inferiore rispetto al ricavato che il creditore realizzerebbe, sul bene o sul diritto oggetto di prelazione, in sede di liquidazione. E già si è visto, nel caso di specie, che il piano in questione è più vantaggioso, per l rispetto all'alternativa liquidatoria. Pt_1
4. SECONDO MOTIVO Ritiene la Corte che sussista anche il requisito della meritevolezza e che, conseguentemente, sia infondato anche il secondo motivo di impugnazione. Va premesso che l'art. 69 CC.II., esclude l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore in caso (non di mera imprudenza o negligenza di questi, ma) di una condotta del debitore connotata da gravità, malafede, frode. La norma sopra citata ha superato, quindi, le precedenti interpretazioni che riconoscevano la meritevolezza del consumatore solo nei casi di sovraindebitamento oggettivamente incolpevole, vale a dire - a fronte del diverso testo letterale della norma di cui all'art. 12 bis, terzo comma, della legge n.3/2012 - “quando potesse escludersi che il consumatore: a) avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di
12 poterle adempiere, ovvero;
b) avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. ” (cfr. Cass. 22/09/2022, n.27843; cfr. anche Cass. n.22890/2023). Ciò non significa che, sotto la vigenza dell'art. 69 CCII, la oggettiva sproporzione originaria tra capacità reddituali-patrimoniali ed obbligazioni non assuma più rilievo, bensì che detta sproporzione vada considerata se si sia in presenza di una condotta particolarmente censurabile del consumatore, da valutarsi tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta (cfr. Corte App. Firenze 08/11/2023, n.2261). Nel caso di specie, se è vero che, al momento della stipulazione del mutuo sussisteva una obiettiva difficoltà, da parte dei coniugi , nel sostenere le rate Parte_8 di mutuo ipotecario contratte con l' (così come ha anche posto in luce il primo Pt_1 giudice allorché ha affermato che una inadeguata valutazione, da parte del creditore, nel concedere il finanziamento in data in data 22.12.2011, va ad incidere sul grado della colpa del consumatore, attenuandola: <<..con riferimento al contratto di mutuo fondiario stipulato con l' dai coniugi ricorrenti, considerando che all'epoca questi ultimi disponevano Pt_1 di un reddito netto mensile di circa € 1.400,00, di poco superiore al reddito necessario per garantire un dignitoso tenore di vita per la famiglia (circa € 1.340,77 come derivante dall'applicazione del coefficiente ISEE e dell'assegno mensile sociale per quell'annualità) è di tutta evidenza che i debitori non potessero sostenere una rata mensile di circa € 800,00 e che, dunque, non fossero soggetti finanziabili.>>, pgg. 4 e 5;), è parimenti vero che: i) i coniugi hanno contratto il mutuo con l' (in data 22.12.2011) per un interesse meritevole, Pt_1 in particolare per assicurare a sé e ai propri quattro figli una stabile abitazione - in cui già abitavano in affitto - tuttora residenti tutti nel medesimo immobile;
ii) è più che plausibile che, come ha affermato il primo giudice, i coniugi Parte_8 abbiano stipulato il mutuo in un momento in cui ritenevano di potere adempiere regolarmente alle obbligazioni confidando anche nell'aiuto economico dei figli, i quali
“stavano acquisendo un'età utile per lavorare” (sent. pg. 4); infatti, come emerge dalla prima relazione dell'OCC, in atti, risulta che i primi tre figli, nell'anno 2011, avevano rispettivamente 29, 28 e 19 anni e che nell'anno 2015, quando i coniugi hanno incominciato a non rispettare le scadenze dei pagamenti per le rate del mutuo, il primogenito ha concorso mediante “un unico versamento di € 34.700” (pg. 7 relazione). E il fatto di avere confidato, al momento della stipulazione del mutuo, nel concreto aiuto economico e finanziario dei figli e che ciò sia in parte avvenuto, esclude già di per sé una omessa totale ponderazione, da parte del debitore, della propria complessiva situazione economica originaria;
il che rivela, dunque, che i debitori non siano incorsi in alcuna colpa, al più in quella lieve, per non Parte_8 avere tenuto anche conto dell'obiettiva difficoltà, da parte dei figli, di trovare, nel
13 tempo, una stabile occupazione e delle conseguenti esigenze di mantenimento di una famiglia composta da sei persone. Quanto poi al fatto che, secondo il reclamante, sussisterebbe la colpa grave in capo al debitore per aver fatto un continuo ricorso al credito, negli anni successivi alla stipulazione del mutuo fondiario, non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e nella ragionevole consapevolezza di non poter adempierle, si concorda ancora una volta con il primo giudice, laddove ha ritenuto – sulla base della relazione dell'OCC – che i finanziamenti ottenuti da e da si son resi necessari Controparte_9 CP_4 al fine “di fronteggiare le rate del mutuo fondiario ormai divenute insostenibili e [di] provvedere anche ai bisogni familiari, in considerazione del fatto che, nel frattempo, non tutti i figli avevano trovato una stabile occupazione così da potersi rendere autonomi economicamente.” (pg. 5 sent.). Erano, quindi, finanziamenti contratti non per l'acquisto di beni voluttuari, bensì sempre al fine di soddisfare le proprie esigenze abitative e della famiglia, dunque per un interesse meritevole di tutela (tale circostanza non è nemmeno posta in discussione dall' il quale, infatti, si è limitato a ravvisare Pt_1 la colpa grave del debitore per avere fatto ricorso a ulteriori finanziamenti così incrementando la propria esposizione debitoria). Né rileva, nel caso di specie, la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sez. I, 8 giugno 2023 - invocata dall' nel reclamo - che ha ravvisato la colpa grave nel Pt_1 debitore che aveva fatto ricorso a tre finanziamenti, alcuni dei quali per pagare i debiti pregressi, in quanto non è dato nemmeno comprendere le ragioni per cui il debitore avesse stipulato i predetti contratti. Inoltre, non porta a diverse conclusioni Cass n. 27843 del 2022 (anch'essa citata in reclamo) posto che, come già sopra esposto, si riferisce ad un caso antecedente la previsione normativa di cui all'art. 69 CCII. Prive di pregio sono anche le ulteriori doglianze formulate dal reclamante nell'ambito del secondo motivo di impugnazione. Invero, quanto al fatto che sia CP_1 attualmente percettore di due pensioni ammontanti a soli € 689,85 ed € 61,38, si osserva che il pagamento del debito con l è principalmente sostenuto dai figli, a Pt_1 fronte dell'impegno irrevocabile dagli stessi assunto al pagamento di euro 850,00 mensili per 84 mesi. Quanto, poi, al fatto che tale scrittura abbia un'efficacia meramente obbligatoria e non reale, la circostanza è innegabile, ma, come si legge nelle repliche dell'OCC alle osservazioni dell' i figli, i quali attualmente hanno un Pt_1 lavoro stabile e vivono tuttora nell'abitazione de qua, hanno tutti un interesse a rispettare il predetto impegno (anche considerato l'ammontare attuale della rata mensile), pena la revoca della sentenza di omologazione e di apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 72 e 73 CCII, “con conseguente perdita dell'immobile” (rel. 21.1.25). L'accertata meritevolezza – per le ragioni di cui sopra – in capo al debitore per accedere alla procedura de qua rende superflua ogni considerazione riguardo alla doglianza
14 dell' secondo cui non potrebbe configurarsi una attenuazione della colpa del Pt_1 debitore per effetto del comportamento dell'Istituto al momento dell'erogazione del mutuo (non essendo - a suo dire - tenuto a valutare il merito creditizio, sia perché non costituisce un istituto bancario e sia per il sistema particolare di erogazione del mutuo da parte dell'istituto) in violazione dell'art 124 TUB (richiamato dall'art. 69, secondo comma, CC. II.).
5. Alla stregua di tutte le considerazioni sopra esposte, la sentenza impugnata merita, quindi, conferma.
6. Le spese del presente procedimento vanno poste a carico dell' per il principio Pt_1 della soccombenza. Esse si liquidano, a favore dei reclamati, in conformità al D.M. 55/2014 e successive modifiche, secondo i valori medi delle tabelle di riferimento allegate al D.M. 147/2022, sulla base dei parametri fissati per le cause di valore indeterminato (cfr. Cass. SU 16300/2007, Cass. 1346/2013), da ritenersi applicabile come criterio anche all'ipotesi in esame e così euro 8.470,00 (Fase studio €2.518,00; Fase introduttiva €1.665,00; Fase decisionale €4.287,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, la Corte d'Appello di Genova, così provvede: a) respinge il reclamo;
b) condanna parte reclamante al pagamento, in favore della parte reclamata costituita, delle spese del procedimento, che liquida in complessivi € 8.470,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 che l'impugnazione è respinta integralmente.
Così deciso in Genova il 22 ottobre 2025
Il Cons. relatore Enrica Drago
Il Presidente
RO ES
15
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa RO ES Presidente Dott.ssa Enrica Drago Consigliere rel. Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 154/2025 V.G. promosso da
(c.f. ) con Parte_1 P.IVA_1
Sede in Roma, in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Ilaria Raffanti (c.f.: ), C.F._1 Parte_2
(c.f. e (c.f. ),
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3 giusta procura generale alle liti a rogito Notaio Dott. del 22.03.2024, Persona_1 rep. 37875/7313, ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Carrara, Via Don E Minzoni 1 (Ufficio Legale ) (Pec: ; Pec: Pt_1 Email_1 E ; Pec: Email_3
t); Email_4
Reclamante;
contro
(C.F. nato a [...], il [...], CP_1 C.F._4 residente in [...], MO (MS) e (C.F. Controparte_2
) nata a [...], il [...], residente in [...]
42, MO (MS), rappresentati e difesi, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Luca Bartalena (C.F. del foro di Massa C.F._6
Carrara presso il cui studio sito in via G.B. La Salle 9, Massa (MS) sono elettivamente
1 domiciliati, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al seguente recapito: PEC: Email_5
Resistenti; e contro
CP_3
[...]
[...]
Controparte_4
Controparte_5
[...] nelle persone della Dott.ssa
[...]
EP LI e Dott.ssa Elena Battistini
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte reclamante: “l' chiede che la Parte_4
Corte di Appello adita in accoglimento del reclamo proposto dall' , in integrale Pt_1 riforma della sentenza impugnata, rigetti la richiesta di omologazione del piano e della proposta formulata dai debitori-consumatori in quanto inammissibile e/o non omologabile per i motivi sopra esposti. Con ogni consequenziale pronuncia in materia di spese”.
Per i resistenti costituiti: “In via preliminare: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, per quanto esposto in narrativa, dichiarare inammissibile per difetto assoluto di legittimazione attiva il reclamo proposto dall' non avendo l'Ente assunto la Pt_1 qualità di parte formale nel giudizio di primo grado. In via subordinata e nel merito: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello dichiarare il reclamo infondato, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti, con conseguente conferma della sentenza di omologazione emessa dal Tribunale di Massa in data 4 giugno 2025. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, con aumento del 30% ex art. 4, comma 2, per la difesa di più parti aventi la medesima posizione
2 processuale, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario”.
Il Procuratore Generale si rimette alla decisione della Corte d'appello.
Fatto e diritto Con sentenza emessa in data 04.06.2025, il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, dichiarava l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto da e con richiesta del 29.10.2024. Dalla CP_1 Controparte_2 sentenza impugnata si evince che e contraevano le CP_1 Controparte_2 obbligazioni per cui è causa al fine di acquistare un'abitazione per l'intero nucleo familiare (composto all'epoca da 6 persone) e, comunque, per far fronte alle esigenze familiari (evidentemente, quindi, estranee ad attività di carattere imprenditoriale o professionale, con conseguente sussistenza in capo agli stessi della qualità di consumatori); che il debito complessivo maturato dagli stessi era pari ad €229.696,18 e, stante l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte con il loro patrimonio, sussisteva il requisito del sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, c. 1, lett. c), CC.II., quale stato di crisi o insolvenza del consumatore;
che non sussistevano condizioni ostative ex art. 69 CC.II. (in particolare, il Tribunale riteneva, quanto al requisito della meritevolezza richiesto dall'art. 12 bis l. n. 3/12, che le cause del sovraindebitamento da ascrivere all'esigenza di fronteggiare ai bisogni familiari escludevano che lo stato di sovraindebitamento fosse stato determinato da colpa grave, malafede o frode, come richiesto dall'art. 69. Co. 1, CC.II.; che, da un lato,
[...]
e avevano assunto le obbligazioni (nella specie, il mutuo CP_1 Controparte_2 fondiario) in un momento in cui ritenevano di poterle regolarmente adempiere, escludendo così la sussistenza di colpa grave, malafede o frode in capo agli stessi;
dall'altro alto, che non poteva non evidenziarsi il comportamento negligente dell' Pt_1 per aver erogato il credito a soggetti oggettivamente non finanziabili); che, quindi,
e proponevano il seguente piano di ristrutturazione: CP_1 Controparte_2 pagamento per il periodo di 7 anni di una rata mensile pari ad €850,00, oltre alla messa a disposizione di €20.000,00 relativi al trattamento di fine servizio maturato da
[...]
per un totale effettivo di €91.400,00 (i debitori, a seguito di specifica richiesta CP_1 da parte del Tribunale, proponevano un'integrazione al piano per dare maggiore certezza agli impegni assunti con lo stesso: l'importo mensile di euro 850,00 veniva garantito da un impegno irrevocabile dei figli dei due debitori, come da scrittura privata autenticata a firma del Notaio Dott.ssa con studio in Massa, Rep. n. 10376 Persona_2 in data 26/11/2024.); che, infine, in considerazione dell'attivo acquisibile alla procedura come proposta dai debitori rispetto al valore ottenibile dall'esecuzione
3 forzata dell'immobile che non veniva incluso nel piano, poteva ritenersi che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata era più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfacimento del ceto creditorio. Di conseguenza, il Tribunale ne dichiarava l'omologazione. Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo Parte_5
, formulando due motivi di censura rubricati, rispettivamente “1)
[...]
NON CONVENIENZA ECONOMICA DEL Controparte_6
ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA” e “2) IN PUNTO DI
[...]
AMMISSIBILITÀ del PIANO- IMMERITEVOLEZZA”.
*.* Con il primo motivo – rubricato “1) NON CONVENIENZA
[...]
Controparte_7
” – il reclamante lamenta la non convenienza economica del piano
[...] di ristrutturazione dei debiti proposto da e , rispetto CP_1 Controparte_2 all'alternativa liquidatoria. In particolare, l' critica la Parte_6 sentenza di omologazione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che detto piano garantisce al creditore in questione (e comunque a tutti i creditori) la soddisfazione delle loro pretese in misura superiore rispetto all'alternativa di liquidazione controllata, nonostante l'arco temporale più lungo e che la vendita dell'immobile oggetto di causa tramite procedura esecutiva garantirebbe una soddisfazione al creditore nettamente inferiore rispetto a quanto proposto dal Pt_1 piano, essendo plausibile che la prima asta immobiliare vada deserta, oltre al sostenimento di spese per la procedura esecutiva cui sarebbe sottoposto l con Pt_7 conseguente aggravio di costi. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il reclamante afferma: i) “Nel caso di specie l'immobile oggetto della garanzia ipotecaria è stato oggetto di una perizia redatta dal Tribunale che ne ha stimato il valore in €. 107.445,00 e il prezzo base d'asta in. 91.000,00. Secondo il piano (e anche secondo la valutazione del Tribunale) il massimo ricavabile dalla vendita immobiliare sarebbe di €. 68.250,00 applicando la riduzione del 25%. Anche si volesse ritenere corretto il ragionamento, va tuttavia osservato come il piano prevede il pagamento di detta cifra in ben 7 anni laddove invece il creditore Pt_1 conseguirebbe ben prima il ricavato dalla vendita immobiliare. E' evidente che anche il fattore temporale ha un suo peso in tale specifica vicenda” (Pagg.
3-4 del reclamo); ii) “Ulteriore pregiudizio del credito è determinato dalla Pt_1 percentuale del 57,81 % degradato in chirografo e dalla conseguente falcidia dello stesso nella misura prevista nel piano (ovvero viene falcidiato il 98,41%)” (pag. 4 del reclamo ); iii) “[… ]l' ha non solo il diritto ma anche il dovere di procedere al Pt_1
4 recupero del credito nell'interesse pubblico… infatti non è Istituto bancario con la conseguenza che l'eventuale mancato recupero delle somme mutuate determinerebbe un danno per tutti i lavoratori ed i pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Vi è dunque il dovere per l' , anche per non Pt_1 incorrere in una ipotesi di danno erariale, di esperire tutte le possibili azioni previste dal nostro ordinamento per il recupero del credito in forza del titolo in questione” (pag. 5 del reclamo); iv) “la non convenienza economica del piano rispetto al credito emerge, altresì, se si considera che l'Istituto, oltre all'incasso integrale della Pt_1 somma realizzata dalla vendita dell'immobile ipotecato, in forza dello stesso titolo esecutivo (contratto di mutuo) potrà, all'esito della procedura esecutiva immobiliare n. 71/2022 RGE, azionare il recupero del credito residuo dovuto dal debitore
[...]
mediante tutte ulteriori azioni esecutive e/o anche attraverso le trattenute CP_1 dirette previste dall'ordinamento ed in particolare l'espropriazione presso terzi/la trattenuta diretta del trattamento pensionistico nonché del TFS del debitore stesso,
“poste attive” queste ultime o non considerate dal piano ( il trattamento pensionistico)
o dirette dal piano alla soddisfazione di crediti altrui” (pag. 5 del reclamo). Con il secondo motivo – rubricato “2) IN PUNTO DI AMMISSIBILITA' DEL PIANO
- IMMERITEVOLEZZA” – il reclamante critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il requisito della “non immeritevolezza”, quale condizione dell'ammissibilità del piano di ristrutturazione. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'Istituto reclamante i) afferma che l'esposizione debitoria è stata determinata da colpa grave dello stesso debitore;
che infatti “il sig. a fronte di una retribuzione mensile attuale pari a € CP_1
1.506,00 euro netti (così il piano), nel 2011 ha contratto il mutuo con una rata Pt_1 semestrale di € 4.848,01 poi ridotta da luglio 2015 a € 4.495,85; successivamente, come si evince dalla proposta stessa, negli anni successivi lo stesso ha incrementato la propria esposizione debitoria con ulteriori mutui e finanziamenti, senza ponderare l'effettiva entità disponibile di reddito e creando così una condizione di sproporzione tra risorse e passività, evidentemente causata da una condotta gravemente imprudente in quanto appare palese che le provvidenze economiche di cui lo stesso disponeva non erano sufficienti per far correntemente fronte alle obbligazioni assunte. E' dunque ravvisabile la colpa grave in capo al debitore per aver fatto un continuo ricorso al credito, non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e nella ragionevole consapevolezza di non poter adempiere […] ” (reclamo, pag. 7); ii) osserva che non è possibile configurare un'attenuazione della colpa del creditore per effetto del comportamento dell' che non era certo soggetto qualificato a valutare il merito creditizio né a Pt_1 tale incombenza era tenuto;
che il Tribunale, infatti, non ha considerato che
“l'erogazione dei mutui agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e
5 sociali, costituisce una vera e propria prestazione previdenziale tale da non consentire di assimilare l'Ente previdenziale ai diversi e distinti Istituti che esercitano l'attività creditizia sul mercato, ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). L' , infatti, non è con la Pt_1 Controparte_8 conseguenza che l'eventuale mancato recupero delle somme mutuate determinerebbe un danno per tutti i lavoratori ed i pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali … L' non assume la veste né di intermediario Pt_1 finanziario né di Istituto bancario e non è soggetto all'art. 124 bis TUB né è chiamato a svolgere un'indagine sul merito creditizio, ma è ente previdenziale che eroga una prestazione previdenziale garantendosi con l'ipoteca sull'immobile.” (reclamo, pag. 10); iii) rileva: “da ultimo, il piano, diversamente da quanto ha valutato il Tribunale, non appare sostenibile neppure dal punto di vista delle c.d. “entrate” con cui i proponenti dovrebbero onorare le rate del piano nei prossimi 7 anni […] D'altra parte la scrittura privata prodotta in atti (e valorizzata dal Tribunale nella decisione qui impugnata) con cui i figli si impegnano nei confronti dei genitori “a mettere a disposizione mensilmente la somma di €. 850,00 (ottocentocinquanta/00 euro) nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore richiesta dai genitori.”, ha un'efficacia meramente obbligatoria e non reale (erga omnes), esaurendo i suoi effetti nel rapporto genitori e figli, non garantendo quindi il buon esito del piano anche alla luce della rilevante contrazione dei redditi del Sig. Roma e dell'asserita precarietà degli impieghi dei figli, nonché dell'orizzonte di 7 anni in cui dovrebbe realizzarsi il piano” (pagg. 11-12 del reclamo). L' aggiunge: “Va infine fatto presente che all'esito della sentenza di omologa, è Pt_1 stata fatta richiesta di visibilità del fascicolo propedeutica alla redazione del presente reclamo. Tale accesso al fascicolo è stato negato dal Tribunale che ha argomentato, rimandando peraltro alle valutazioni dell'OCC, sulla base dell'insussistenza di un interesse specifico ed attuale in capo al creditore . Ritenendo tale motivazione Pt_1 errata si chiede anche a questa Corte di Appello di poter accedere al fascicolo (anche per prendere visione delle repliche alle osservazioni dell' a cura del difensore dei Pt_1 debitori e dell'OCC, cui il Tribunale fa rinvio nella sentenza di omologa) e di assegnare un eventuale termine a difesa” (pag. 12 del reclamo).
.*.*. Si sono costituiti in giudizio e chiedendo, innanzitutto, CP_1 Controparte_2 di dichiarare inammissibile il reclamo per difetto assoluto di legittimazione attiva e, poi, nel merito di rigettarlo. Nelle note di trattazione scritta parte reclamante ha chiesto il rigetto della preliminare eccezione sollevata dalla parte resistente, perché infondata, e ha insistito nelle
6 conclusioni di cui al reclamo, così come riportate in epigrafe. I reclamati costituiti hanno concluso così come riportato in epigrafe.
.*.*.*. 1.Sulla preliminare istanza dell' Pt_1
Riguardo all'istanza del reclamante volta ad accedere al fascicolo di primo grado, istanza negata dal Tribunale nell'ambito del presente procedimento (contrassegnato con il n. 91/2024 RGPU), essa non può trovare accoglimento, in quanto: a) contro il predetto provvedimento, emesso dal “giudice delegato” ai sensi dell'art. 199, terzo comma, CCII (norma dallo stesso ritenuta applicabile anche alle procedure concorsuali minori), ben avrebbe potuto l ricorrere all'impugnazione avverso i provvedimenti Pt_1 del giudice delegato;
b) le repliche alle osservazioni dell' formulate dall'OCC e Pt_1 dal difensore dei debitori sono state depositate dai reclamati e contro tali produzioni l' avrebbe potuto replicare nelle note depositate in previsione dell'udienza del Pt_1
25.9.2025 (fissata secondo le modalità di trattazione scritta); c) del resto nell'istanza volta ad accedere al fascicolo di primo grado l' nemmeno specificava di voler Pt_1 esaminare le repliche presentate, avverso le proprie osservazioni, dai debitori e dall'OCC.
2. Sul difetto di legittimazione attiva dell' Pt_1
L'eccezione sollevata da parte reclamata è infondata.
-Innanzitutto, deve escludersi, contrariamente alle affermazioni dei reclamati, che con il provvedimento con cui il “giudice delegato” ha negato all' di accedere al Pt_1 fascicolo, lo stesso giudice abbia implicitamente negato la qualità di parte dell' . Pt_1
Invero, a prescindere da ogni altra considerazione, il giudice ha semplicemente ritenuto che l' non abbia <alleg[ato] specificamente e comprov[ato] di avere uno “specifico Parte_1 P.IVA_1
Sede in Roma, in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Ilaria Raffanti (c.f.: ), C.F._1 Parte_2
(c.f. e (c.f. ),
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3 giusta procura generale alle liti a rogito Notaio Dott. del 22.03.2024, Persona_1 rep. 37875/7313, ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Carrara, Via Don E Minzoni 1 (Ufficio Legale ) (Pec: ; Pec: Pt_1 Email_1 E ; Pec: Email_3
t); Email_4
Reclamante;
contro
(C.F. nato a [...], il [...], CP_1 C.F._4 residente in [...], MO (MS) e (C.F. Controparte_2
) nata a [...], il [...], residente in [...]
42, MO (MS), rappresentati e difesi, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Luca Bartalena (C.F. del foro di Massa C.F._6
Carrara presso il cui studio sito in via G.B. La Salle 9, Massa (MS) sono elettivamente
1 domiciliati, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al seguente recapito: PEC: Email_5
Resistenti; e contro
CP_3
[...]
[...]
Controparte_4
Controparte_5
[...] nelle persone della Dott.ssa
[...]
EP LI e Dott.ssa Elena Battistini
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte reclamante: “l' chiede che la Parte_4
Corte di Appello adita in accoglimento del reclamo proposto dall' , in integrale Pt_1 riforma della sentenza impugnata, rigetti la richiesta di omologazione del piano e della proposta formulata dai debitori-consumatori in quanto inammissibile e/o non omologabile per i motivi sopra esposti. Con ogni consequenziale pronuncia in materia di spese”.
Per i resistenti costituiti: “In via preliminare: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, per quanto esposto in narrativa, dichiarare inammissibile per difetto assoluto di legittimazione attiva il reclamo proposto dall' non avendo l'Ente assunto la Pt_1 qualità di parte formale nel giudizio di primo grado. In via subordinata e nel merito: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello dichiarare il reclamo infondato, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti, con conseguente conferma della sentenza di omologazione emessa dal Tribunale di Massa in data 4 giugno 2025. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, con aumento del 30% ex art. 4, comma 2, per la difesa di più parti aventi la medesima posizione
2 processuale, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario”.
Il Procuratore Generale si rimette alla decisione della Corte d'appello.
Fatto e diritto Con sentenza emessa in data 04.06.2025, il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, dichiarava l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto da e con richiesta del 29.10.2024. Dalla CP_1 Controparte_2 sentenza impugnata si evince che e contraevano le CP_1 Controparte_2 obbligazioni per cui è causa al fine di acquistare un'abitazione per l'intero nucleo familiare (composto all'epoca da 6 persone) e, comunque, per far fronte alle esigenze familiari (evidentemente, quindi, estranee ad attività di carattere imprenditoriale o professionale, con conseguente sussistenza in capo agli stessi della qualità di consumatori); che il debito complessivo maturato dagli stessi era pari ad €229.696,18 e, stante l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte con il loro patrimonio, sussisteva il requisito del sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, c. 1, lett. c), CC.II., quale stato di crisi o insolvenza del consumatore;
che non sussistevano condizioni ostative ex art. 69 CC.II. (in particolare, il Tribunale riteneva, quanto al requisito della meritevolezza richiesto dall'art. 12 bis l. n. 3/12, che le cause del sovraindebitamento da ascrivere all'esigenza di fronteggiare ai bisogni familiari escludevano che lo stato di sovraindebitamento fosse stato determinato da colpa grave, malafede o frode, come richiesto dall'art. 69. Co. 1, CC.II.; che, da un lato,
[...]
e avevano assunto le obbligazioni (nella specie, il mutuo CP_1 Controparte_2 fondiario) in un momento in cui ritenevano di poterle regolarmente adempiere, escludendo così la sussistenza di colpa grave, malafede o frode in capo agli stessi;
dall'altro alto, che non poteva non evidenziarsi il comportamento negligente dell' Pt_1 per aver erogato il credito a soggetti oggettivamente non finanziabili); che, quindi,
e proponevano il seguente piano di ristrutturazione: CP_1 Controparte_2 pagamento per il periodo di 7 anni di una rata mensile pari ad €850,00, oltre alla messa a disposizione di €20.000,00 relativi al trattamento di fine servizio maturato da
[...]
per un totale effettivo di €91.400,00 (i debitori, a seguito di specifica richiesta CP_1 da parte del Tribunale, proponevano un'integrazione al piano per dare maggiore certezza agli impegni assunti con lo stesso: l'importo mensile di euro 850,00 veniva garantito da un impegno irrevocabile dei figli dei due debitori, come da scrittura privata autenticata a firma del Notaio Dott.ssa con studio in Massa, Rep. n. 10376 Persona_2 in data 26/11/2024.); che, infine, in considerazione dell'attivo acquisibile alla procedura come proposta dai debitori rispetto al valore ottenibile dall'esecuzione
3 forzata dell'immobile che non veniva incluso nel piano, poteva ritenersi che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata era più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfacimento del ceto creditorio. Di conseguenza, il Tribunale ne dichiarava l'omologazione. Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo Parte_5
, formulando due motivi di censura rubricati, rispettivamente “1)
[...]
NON CONVENIENZA ECONOMICA DEL Controparte_6
ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA” e “2) IN PUNTO DI
[...]
AMMISSIBILITÀ del PIANO- IMMERITEVOLEZZA”.
*.* Con il primo motivo – rubricato “1) NON CONVENIENZA
[...]
Controparte_7
” – il reclamante lamenta la non convenienza economica del piano
[...] di ristrutturazione dei debiti proposto da e , rispetto CP_1 Controparte_2 all'alternativa liquidatoria. In particolare, l' critica la Parte_6 sentenza di omologazione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che detto piano garantisce al creditore in questione (e comunque a tutti i creditori) la soddisfazione delle loro pretese in misura superiore rispetto all'alternativa di liquidazione controllata, nonostante l'arco temporale più lungo e che la vendita dell'immobile oggetto di causa tramite procedura esecutiva garantirebbe una soddisfazione al creditore nettamente inferiore rispetto a quanto proposto dal Pt_1 piano, essendo plausibile che la prima asta immobiliare vada deserta, oltre al sostenimento di spese per la procedura esecutiva cui sarebbe sottoposto l con Pt_7 conseguente aggravio di costi. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il reclamante afferma: i) “Nel caso di specie l'immobile oggetto della garanzia ipotecaria è stato oggetto di una perizia redatta dal Tribunale che ne ha stimato il valore in €. 107.445,00 e il prezzo base d'asta in. 91.000,00. Secondo il piano (e anche secondo la valutazione del Tribunale) il massimo ricavabile dalla vendita immobiliare sarebbe di €. 68.250,00 applicando la riduzione del 25%. Anche si volesse ritenere corretto il ragionamento, va tuttavia osservato come il piano prevede il pagamento di detta cifra in ben 7 anni laddove invece il creditore Pt_1 conseguirebbe ben prima il ricavato dalla vendita immobiliare. E' evidente che anche il fattore temporale ha un suo peso in tale specifica vicenda” (Pagg.
3-4 del reclamo); ii) “Ulteriore pregiudizio del credito è determinato dalla Pt_1 percentuale del 57,81 % degradato in chirografo e dalla conseguente falcidia dello stesso nella misura prevista nel piano (ovvero viene falcidiato il 98,41%)” (pag. 4 del reclamo ); iii) “[… ]l' ha non solo il diritto ma anche il dovere di procedere al Pt_1
4 recupero del credito nell'interesse pubblico… infatti non è Istituto bancario con la conseguenza che l'eventuale mancato recupero delle somme mutuate determinerebbe un danno per tutti i lavoratori ed i pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Vi è dunque il dovere per l' , anche per non Pt_1 incorrere in una ipotesi di danno erariale, di esperire tutte le possibili azioni previste dal nostro ordinamento per il recupero del credito in forza del titolo in questione” (pag. 5 del reclamo); iv) “la non convenienza economica del piano rispetto al credito emerge, altresì, se si considera che l'Istituto, oltre all'incasso integrale della Pt_1 somma realizzata dalla vendita dell'immobile ipotecato, in forza dello stesso titolo esecutivo (contratto di mutuo) potrà, all'esito della procedura esecutiva immobiliare n. 71/2022 RGE, azionare il recupero del credito residuo dovuto dal debitore
[...]
mediante tutte ulteriori azioni esecutive e/o anche attraverso le trattenute CP_1 dirette previste dall'ordinamento ed in particolare l'espropriazione presso terzi/la trattenuta diretta del trattamento pensionistico nonché del TFS del debitore stesso,
“poste attive” queste ultime o non considerate dal piano ( il trattamento pensionistico)
o dirette dal piano alla soddisfazione di crediti altrui” (pag. 5 del reclamo). Con il secondo motivo – rubricato “2) IN PUNTO DI AMMISSIBILITA' DEL PIANO
- IMMERITEVOLEZZA” – il reclamante critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il requisito della “non immeritevolezza”, quale condizione dell'ammissibilità del piano di ristrutturazione. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'Istituto reclamante i) afferma che l'esposizione debitoria è stata determinata da colpa grave dello stesso debitore;
che infatti “il sig. a fronte di una retribuzione mensile attuale pari a € CP_1
1.506,00 euro netti (così il piano), nel 2011 ha contratto il mutuo con una rata Pt_1 semestrale di € 4.848,01 poi ridotta da luglio 2015 a € 4.495,85; successivamente, come si evince dalla proposta stessa, negli anni successivi lo stesso ha incrementato la propria esposizione debitoria con ulteriori mutui e finanziamenti, senza ponderare l'effettiva entità disponibile di reddito e creando così una condizione di sproporzione tra risorse e passività, evidentemente causata da una condotta gravemente imprudente in quanto appare palese che le provvidenze economiche di cui lo stesso disponeva non erano sufficienti per far correntemente fronte alle obbligazioni assunte. E' dunque ravvisabile la colpa grave in capo al debitore per aver fatto un continuo ricorso al credito, non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e nella ragionevole consapevolezza di non poter adempiere […] ” (reclamo, pag. 7); ii) osserva che non è possibile configurare un'attenuazione della colpa del creditore per effetto del comportamento dell' che non era certo soggetto qualificato a valutare il merito creditizio né a Pt_1 tale incombenza era tenuto;
che il Tribunale, infatti, non ha considerato che
“l'erogazione dei mutui agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e
5 sociali, costituisce una vera e propria prestazione previdenziale tale da non consentire di assimilare l'Ente previdenziale ai diversi e distinti Istituti che esercitano l'attività creditizia sul mercato, ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). L' , infatti, non è con la Pt_1 Controparte_8 conseguenza che l'eventuale mancato recupero delle somme mutuate determinerebbe un danno per tutti i lavoratori ed i pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali … L' non assume la veste né di intermediario Pt_1 finanziario né di Istituto bancario e non è soggetto all'art. 124 bis TUB né è chiamato a svolgere un'indagine sul merito creditizio, ma è ente previdenziale che eroga una prestazione previdenziale garantendosi con l'ipoteca sull'immobile.” (reclamo, pag. 10); iii) rileva: “da ultimo, il piano, diversamente da quanto ha valutato il Tribunale, non appare sostenibile neppure dal punto di vista delle c.d. “entrate” con cui i proponenti dovrebbero onorare le rate del piano nei prossimi 7 anni […] D'altra parte la scrittura privata prodotta in atti (e valorizzata dal Tribunale nella decisione qui impugnata) con cui i figli si impegnano nei confronti dei genitori “a mettere a disposizione mensilmente la somma di €. 850,00 (ottocentocinquanta/00 euro) nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore richiesta dai genitori.”, ha un'efficacia meramente obbligatoria e non reale (erga omnes), esaurendo i suoi effetti nel rapporto genitori e figli, non garantendo quindi il buon esito del piano anche alla luce della rilevante contrazione dei redditi del Sig. Roma e dell'asserita precarietà degli impieghi dei figli, nonché dell'orizzonte di 7 anni in cui dovrebbe realizzarsi il piano” (pagg. 11-12 del reclamo). L' aggiunge: “Va infine fatto presente che all'esito della sentenza di omologa, è Pt_1 stata fatta richiesta di visibilità del fascicolo propedeutica alla redazione del presente reclamo. Tale accesso al fascicolo è stato negato dal Tribunale che ha argomentato, rimandando peraltro alle valutazioni dell'OCC, sulla base dell'insussistenza di un interesse specifico ed attuale in capo al creditore . Ritenendo tale motivazione Pt_1 errata si chiede anche a questa Corte di Appello di poter accedere al fascicolo (anche per prendere visione delle repliche alle osservazioni dell' a cura del difensore dei Pt_1 debitori e dell'OCC, cui il Tribunale fa rinvio nella sentenza di omologa) e di assegnare un eventuale termine a difesa” (pag. 12 del reclamo).
.*.*. Si sono costituiti in giudizio e chiedendo, innanzitutto, CP_1 Controparte_2 di dichiarare inammissibile il reclamo per difetto assoluto di legittimazione attiva e, poi, nel merito di rigettarlo. Nelle note di trattazione scritta parte reclamante ha chiesto il rigetto della preliminare eccezione sollevata dalla parte resistente, perché infondata, e ha insistito nelle
6 conclusioni di cui al reclamo, così come riportate in epigrafe. I reclamati costituiti hanno concluso così come riportato in epigrafe.
.*.*.*. 1.Sulla preliminare istanza dell' Pt_1
Riguardo all'istanza del reclamante volta ad accedere al fascicolo di primo grado, istanza negata dal Tribunale nell'ambito del presente procedimento (contrassegnato con il n. 91/2024 RGPU), essa non può trovare accoglimento, in quanto: a) contro il predetto provvedimento, emesso dal “giudice delegato” ai sensi dell'art. 199, terzo comma, CCII (norma dallo stesso ritenuta applicabile anche alle procedure concorsuali minori), ben avrebbe potuto l ricorrere all'impugnazione avverso i provvedimenti Pt_1 del giudice delegato;
b) le repliche alle osservazioni dell' formulate dall'OCC e Pt_1 dal difensore dei debitori sono state depositate dai reclamati e contro tali produzioni l' avrebbe potuto replicare nelle note depositate in previsione dell'udienza del Pt_1
25.9.2025 (fissata secondo le modalità di trattazione scritta); c) del resto nell'istanza volta ad accedere al fascicolo di primo grado l' nemmeno specificava di voler Pt_1 esaminare le repliche presentate, avverso le proprie osservazioni, dai debitori e dall'OCC.
2. Sul difetto di legittimazione attiva dell' Pt_1
L'eccezione sollevata da parte reclamata è infondata.
-Innanzitutto, deve escludersi, contrariamente alle affermazioni dei reclamati, che con il provvedimento con cui il “giudice delegato” ha negato all' di accedere al Pt_1 fascicolo, lo stesso giudice abbia implicitamente negato la qualità di parte dell' . Pt_1
Invero, a prescindere da ogni altra considerazione, il giudice ha semplicemente ritenuto che l' non abbia
-Dal primo comma dell'art. 51 CC III, richiamato dall'art. 70, comma 8, CC II, indubbiamente emerge che solo la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata, oltre che dalle “parti”, anche da “qualunque interessato” (“Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone la liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione può essere impugnata anche da qualunque interessato”.)
-Nel caso di specie, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, occorre, quindi, valutare chi sono le “parti” del procedimento di omologazione di cui all'art. 70, settimo comma, CC II. Orbene, come osserva la dottrina, le osservazioni del creditore rappresentano
7 uno strumento importante messo loro a disposizione, considerato che in questa procedura non vi è la fase della votazione;
le osservazioni rappresentano anche lo strumento per veicolare nel giudizio di omologazione la contestazione sulla convenienza della proposta ed in tal caso il tribunale è chiamato a valutare se il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
-La sentenza della Corte di cassazione n. 5157 del 2025, citata dalla reclamata nella memoria di costituzione, non appare pertinente nel caso in esame. Invero, tale pronuncia – che ha rigettato il ricorso di un creditore, il quale lamentava la nullità del giudizio di omologazione del piano del consumatore per mancata integrazione del contraddittorio con tutti i creditori (litisconsorti necessari) del debitore che deposita domanda di omologazione del piano del consumatore, e che ha affermato il seguente principio: “In tema di omologazione del piano del consumatore, il reclamo avverso il decreto del tribunale può essere proposto solo da chi (debitore, creditore o interessato) ha assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione, rimanendo soccombente rispetto alla decisione assunta, e nel relativo procedimento sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato la convenienza del piano, sono stati parte nel giudizio predetto.” (precisando che “Tali principi, seppur elaborati con specifico riferimento al procedimento di cognizione ordinaria, sono certamente utilizzabili anche in relazione a quello camerale” ex art. 739 c.p.c.; cfr. paragrafi 3.10 e 3.11) – si riferisce al procedimento di omologazione del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012, in cui, in base al primo comma, era prevista un'apposita udienza, fissata con decreto dal giudice, da comunicarsi, a cura dell'OCC, unitamente alla proposta, a tutti i creditori, e in cui, in base al quinto comma (che richiamava il terzo e il quarto periodo dell'art. 12, comma secondo, stessa legge), si applicavano le norme dettate con specifico riferimento al procedimento camerale (artt. 737 e segg. cpc). Né conducono all'accoglimento dell'eccezione sollevata da parte reclamata (di difetto di legittimazione attiva dell' a proporre il presente reclamo) le osservazioni Pt_1 contenute al paragrafo 3.16 della predetta sentenza, laddove, riguardo alla impugnazione della sentenza di omologazione del piano del consumatore, la Suprema Corte afferma che la disciplina dettata dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 70) “fornisc[e] elementi che depongono per la soluzione in precedenza in posta” (v. paragrafo 3.16; al riguardo giova rilevare che la decisione della S.C. risale al 17/05/2024, quindi antecedentemente il terzo correttivo del CC.II. di cui al D.Lvo 13 settembre 2024, n. 136). Invero: a) secondo la disciplina ante correttivo ter dell'art. 70 CCII (rubricato “Omologazione del piano”), il creditore assumeva la qualità di parte nel processo di omologazione a seguito della
8 comunicazione, da parte dell'OCC, del decreto del giudice di ammissibilità del piano (primo comma); da tale comunicazione, infatti, il creditore aveva la facoltà di proporre osservazioni nei venti giorni successivi (secondo comma), che il giudice necessariamente esaminava allorché (dopo avere sentito il debitore e indicato eventuali modifiche da apportare al piano;
v. sesto comma) era chiamato a risolvere “ogni contestazione” e a verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano (settimo comma); b) l'art. 70 modificato dal Correttivo ter (rubricato “Apertura e omologazione del piano”) richiama gli articoli 737 e 738 c.p.c. con esclusivo riferimento all'ipotesi di reclamo avverso il decreto di inammissibilità del piano (cfr. terzo e quarto periodo del primo comma dell'art. 70); c) riguardo al giudizio di omologazione del piano - dichiarato ammissibile con decreto (primo periodo del primo comma dell'art. 70) - ha mantenuto sostanzialmente l'impostazione immediatamente precedente, ma ha ancor più accentuato il fatto che i creditori assumano la qualità di parte del giudizio di omologazione soltanto a seguito delle osservazioni di cui al comma 3 dell'art. 70, come rivela, in particolare, la previsione di cui al settimo comma, laddove, dopo il primo periodo che recita: “Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione , omologa il piano ..”, si legge al secondo periodo: “Quando uno dei creditori .., con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”; segno, dunque, che le “osservazioni” del creditore costituiscono, come già detto, l'unico strumento per veicolare nel giudizio di omologazione la contestazione sulla convenienza della proposta e del piano, e, quindi, l'atto con cui il creditore diventa parte del procedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (disciplinato dal primo periodo del primo comma, nonché dal comma secondo e seguenti dell'art. 70 CCII); d) non vale in senso contrario il fatto che, al comma 8 dell'art. 70, ai fini dell'impugnazione della sentenza di omologazione, si richiami l'art. 51 CC.II., posto che, come già sopra evidenziato (v. paragrafo n. 2 del presente provv.), tale norma precisa (soltanto) che, per le procedure diverse dall'impugnazione avverso la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, possono impugnare la sentenza le “parti” del procedimento, ma non risolve la questione su chi siano tali “parti”; e) il richiamo contenuto, nella sentenza n. 5157 del 2025, all'art. 50 CC II. non rileva più, in quanto il correttivo ter ha abrogato i commi 10 e 12 dell'art. 70 riguardanti il reclamo avverso il decreto che nega l'omologazione (che, al riguardo, rimandava all'art. 50 citato).
Passando al merito, il reclamo è infondato. 3. PRIMO MOTIVO
9 Va in primo luogo osservato che, come emerge dalla sentenza impugnata, gli odierni resistenti costituiti “hanno proposto un piano di ristrutturazione basato sul pagamento per il periodo di 7 anni di una rata mensile pari ad euro 850,00 oltre alla messa a disposizione di euro 20.000,00 relativi al Trattamento di fine servizio maturato dal Sig. per un totale attivo di euro 91.400,00. Tale somma consentirà il CP_1 pagamento integrale dei crediti prededucibili (compenso OCC e spese di procedura) e un pagamento parziale degli altri crediti.”. Ciò posto, è priva di pregio, innanzitutto, la doglianza dell' secondo cui il piano Pt_1 di ristrutturazione in questione, basato sul pagamento per il periodo di setti anni di una rata mensile pari a euro 850,00, violerebbe il quarto comma dell'art. 67 (< E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali>>). Invero, al riguardo soccorre la sentenza n. 9549 del 2025, con cui la Suprema Corte di Cassazione, nel dichiarare infondato il motivo di ricorso per violazione dell'art. 8, quarto comma, L.3/2012 per avere il Tribunale ritenuto “ammissibile, in un piano del consumatore, lo stralcio unitamente alla dilazione ultrannuale di un credito ipotecario fondiario”, ha affermato: <L'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 stabilisce che «La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione». L'interpretazione offerta nel ricorso - secondo la quale la «moratoria […] fino ad un anno» va intesa nel senso che il pagamento dei creditori privilegiati debba avvenire entro il termine di un anno dalla omologazione del piano del consumatore - non può essere condivisa. Con la disposizione in oggetto, il legislatore ha previsto una misura che realizza una modalità di ristrutturazione del debito (Cass. n. 34150/2024), assoggettandola ad un termine, estensibile «fino ad un anno», che va inquadrato nel novero dei termini iniziali e non finali, e il cui dies a quo è il provvedimento del giudice di omologazione del piano del consumatore. In altre parole, il termine (al massimo) annuale ex art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, decorrente dalla omologazione della proposta di piano del consumatore, individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro il quale questi
10 debbono essere soddisfatti per l'intera misura prevista dal piano («salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione»). Del resto, diversamente ragionando, verrebbe meno la ratio stessa sottesa all'istituto, che intende realizzare un bilanciamento dell'interesse del creditore ad essere soddisfatto nella misura consentita dalla conformazione della garanzia patrimoniale del credito (art. 2910 c.c.) e nel più breve tempo possibile, con quello del debitore a realizzare un piano di pagamenti dei debiti che sia per lui sostenibile e che gli permetta di uscire dalla situazione di sovraindebitamento. Non coglie poi nel segno l'argomento speso da parte ricorrente in memoria illustrativa, che fa leva sull'attuale regime del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto dal D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 136 del 2024. Infatti, anche a prescindere da qualsiasi considerazione sulle condizioni e sui limiti dell'utilizzabilità di quel codice ai fini dell'interpretazione della legge n. 3 del 2012 (v., per la medesima questione riferita alla legge fallimentare, Cass. S.U. n. 8504/2021 e molte altre), dal raffronto tra l'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 e l'art. 67, comma 4, secondo periodo, c.c.i.i. (il quale dispone che, relativamente ai crediti privilegiati, «La proposta può prevedere […] una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali») emerge la sostanziale sovrapponibilità della struttura delle due previsioni normative, a parte l'allungamento del termine da uno a due anni.>>. Con tale decisione, pertanto, la Suprema Corte afferma che il termine annuale ex art. 8, comma 4, L. 3/2012, al pari del termine biennale di cui all'art. 67, quarto comma, CC. II., vanno considerati come termini “iniziali” del piano di pagamento e non
“finali”, il cui dies a quo è il provvedimento del giudice di omologazione del piano del consumatore. In concreto, quindi, “il termine (al massimo) annuale [biennale, secondo la previsione di cui all'art. 67, comma 4, CC II;
n.d.r.] decorrente dalla omologazione della proposta di piano del consumatore, individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro il quale questi debbono essere soddisfatti per l'intera misura prevista dal piano (“salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione»)” (così ancora Cass. n. 9549/25). Anche le ulteriori doglianze del reclamante, in punto non convenienza del piano, sono prive di fondamento, in quanto:
-in via di premessa occorre precisare che l' non contesta la valutazione del piano, Pt_1 omologato dal Tribunale, secondo cui il massimo ricavabile dalla vendita immobiliare ammonta a €68.250,00 applicando la riduzione del 25% (cfr. pg.2 del reclamo);
11 -se è vero che l' creditore ipotecario, potrebbe conseguire il predetto importo dalla
Pt_1 vendita immobiliare in sede di esecuzione forzata e, quindi, ben prima dei sette anni prospettati nel piano, è altrettanto vero che: a) innanzitutto, secondo il piano, l'
Pt_1 conseguirebbe immediatamente l'importo di euro 20.000,00 (relativi al Trattamento di fine servizio del Romano), b) come poi ha evidenziato l'OCC (nella relazione 21/01/2025 in replica alle osservazioni dell , si dovrebbero comunque conteggiare
Pt_1 le spese della procedura di esecuzione, con conseguente riduzione del ricavato realizzabile dalla vendita immobiliare in sede di esecuzione forzata;
c) l'importo di euro 91.400,00 che l' andrà a conseguire al termine dei sette anni a mezzo di
Pt_1 pagamento rateale copre anche l'ammontare degli interessi legali che maturerebbero sull'importo di €68.250,00 spalmati nel predetto arco temporale;
- come osserva l'OCC nella prima relazione, non rileva il declassamento a chirografo di una parte del credito in quanto la cifra massima ricavabile dall'ente ad oggi è Pt_1 quella garantita dal piano;
- la predetta osservazione dell'OCC vale anche riguardo alla doglianza dell' Pt_1 secondo cui, rispetto ad esso, non sussisterebbe la convenienza economica del piano, in quanto, oltre all'incasso della somma realizzata dalla vendita dell'immobile ipotecato, in forza dello stesso titolo esecutivo (contratto di mutuo), l'Ente potrà, all'esito della procedura esecutiva immobiliare, recuperare il residuo mediante ulteriori azioni esecutive (od eventualmente attraverso trattenute dirette) avverso il trattamento pensionistico o il TFS del debitore. Invero, la convenienza economica del credito ipotecario sussiste, giusta la previsione di cui al quarto comma dell'art. 67 CC.II., allorché il pagamento del credito prospettato dal piano non sia inferiore rispetto al ricavato che il creditore realizzerebbe, sul bene o sul diritto oggetto di prelazione, in sede di liquidazione. E già si è visto, nel caso di specie, che il piano in questione è più vantaggioso, per l rispetto all'alternativa liquidatoria. Pt_1
4. SECONDO MOTIVO Ritiene la Corte che sussista anche il requisito della meritevolezza e che, conseguentemente, sia infondato anche il secondo motivo di impugnazione. Va premesso che l'art. 69 CC.II., esclude l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore in caso (non di mera imprudenza o negligenza di questi, ma) di una condotta del debitore connotata da gravità, malafede, frode. La norma sopra citata ha superato, quindi, le precedenti interpretazioni che riconoscevano la meritevolezza del consumatore solo nei casi di sovraindebitamento oggettivamente incolpevole, vale a dire - a fronte del diverso testo letterale della norma di cui all'art. 12 bis, terzo comma, della legge n.3/2012 - “quando potesse escludersi che il consumatore: a) avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di
12 poterle adempiere, ovvero;
b) avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. ” (cfr. Cass. 22/09/2022, n.27843; cfr. anche Cass. n.22890/2023). Ciò non significa che, sotto la vigenza dell'art. 69 CCII, la oggettiva sproporzione originaria tra capacità reddituali-patrimoniali ed obbligazioni non assuma più rilievo, bensì che detta sproporzione vada considerata se si sia in presenza di una condotta particolarmente censurabile del consumatore, da valutarsi tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta (cfr. Corte App. Firenze 08/11/2023, n.2261). Nel caso di specie, se è vero che, al momento della stipulazione del mutuo sussisteva una obiettiva difficoltà, da parte dei coniugi , nel sostenere le rate Parte_8 di mutuo ipotecario contratte con l' (così come ha anche posto in luce il primo Pt_1 giudice allorché ha affermato che una inadeguata valutazione, da parte del creditore, nel concedere il finanziamento in data in data 22.12.2011, va ad incidere sul grado della colpa del consumatore, attenuandola: <<..con riferimento al contratto di mutuo fondiario stipulato con l' dai coniugi ricorrenti, considerando che all'epoca questi ultimi disponevano Pt_1 di un reddito netto mensile di circa € 1.400,00, di poco superiore al reddito necessario per garantire un dignitoso tenore di vita per la famiglia (circa € 1.340,77 come derivante dall'applicazione del coefficiente ISEE e dell'assegno mensile sociale per quell'annualità) è di tutta evidenza che i debitori non potessero sostenere una rata mensile di circa € 800,00 e che, dunque, non fossero soggetti finanziabili.>>, pgg. 4 e 5;), è parimenti vero che: i) i coniugi hanno contratto il mutuo con l' (in data 22.12.2011) per un interesse meritevole, Pt_1 in particolare per assicurare a sé e ai propri quattro figli una stabile abitazione - in cui già abitavano in affitto - tuttora residenti tutti nel medesimo immobile;
ii) è più che plausibile che, come ha affermato il primo giudice, i coniugi Parte_8 abbiano stipulato il mutuo in un momento in cui ritenevano di potere adempiere regolarmente alle obbligazioni confidando anche nell'aiuto economico dei figli, i quali
“stavano acquisendo un'età utile per lavorare” (sent. pg. 4); infatti, come emerge dalla prima relazione dell'OCC, in atti, risulta che i primi tre figli, nell'anno 2011, avevano rispettivamente 29, 28 e 19 anni e che nell'anno 2015, quando i coniugi hanno incominciato a non rispettare le scadenze dei pagamenti per le rate del mutuo, il primogenito ha concorso mediante “un unico versamento di € 34.700” (pg. 7 relazione). E il fatto di avere confidato, al momento della stipulazione del mutuo, nel concreto aiuto economico e finanziario dei figli e che ciò sia in parte avvenuto, esclude già di per sé una omessa totale ponderazione, da parte del debitore, della propria complessiva situazione economica originaria;
il che rivela, dunque, che i debitori non siano incorsi in alcuna colpa, al più in quella lieve, per non Parte_8 avere tenuto anche conto dell'obiettiva difficoltà, da parte dei figli, di trovare, nel
13 tempo, una stabile occupazione e delle conseguenti esigenze di mantenimento di una famiglia composta da sei persone. Quanto poi al fatto che, secondo il reclamante, sussisterebbe la colpa grave in capo al debitore per aver fatto un continuo ricorso al credito, negli anni successivi alla stipulazione del mutuo fondiario, non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e nella ragionevole consapevolezza di non poter adempierle, si concorda ancora una volta con il primo giudice, laddove ha ritenuto – sulla base della relazione dell'OCC – che i finanziamenti ottenuti da e da si son resi necessari Controparte_9 CP_4 al fine “di fronteggiare le rate del mutuo fondiario ormai divenute insostenibili e [di] provvedere anche ai bisogni familiari, in considerazione del fatto che, nel frattempo, non tutti i figli avevano trovato una stabile occupazione così da potersi rendere autonomi economicamente.” (pg. 5 sent.). Erano, quindi, finanziamenti contratti non per l'acquisto di beni voluttuari, bensì sempre al fine di soddisfare le proprie esigenze abitative e della famiglia, dunque per un interesse meritevole di tutela (tale circostanza non è nemmeno posta in discussione dall' il quale, infatti, si è limitato a ravvisare Pt_1 la colpa grave del debitore per avere fatto ricorso a ulteriori finanziamenti così incrementando la propria esposizione debitoria). Né rileva, nel caso di specie, la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sez. I, 8 giugno 2023 - invocata dall' nel reclamo - che ha ravvisato la colpa grave nel Pt_1 debitore che aveva fatto ricorso a tre finanziamenti, alcuni dei quali per pagare i debiti pregressi, in quanto non è dato nemmeno comprendere le ragioni per cui il debitore avesse stipulato i predetti contratti. Inoltre, non porta a diverse conclusioni Cass n. 27843 del 2022 (anch'essa citata in reclamo) posto che, come già sopra esposto, si riferisce ad un caso antecedente la previsione normativa di cui all'art. 69 CCII. Prive di pregio sono anche le ulteriori doglianze formulate dal reclamante nell'ambito del secondo motivo di impugnazione. Invero, quanto al fatto che sia CP_1 attualmente percettore di due pensioni ammontanti a soli € 689,85 ed € 61,38, si osserva che il pagamento del debito con l è principalmente sostenuto dai figli, a Pt_1 fronte dell'impegno irrevocabile dagli stessi assunto al pagamento di euro 850,00 mensili per 84 mesi. Quanto, poi, al fatto che tale scrittura abbia un'efficacia meramente obbligatoria e non reale, la circostanza è innegabile, ma, come si legge nelle repliche dell'OCC alle osservazioni dell' i figli, i quali attualmente hanno un Pt_1 lavoro stabile e vivono tuttora nell'abitazione de qua, hanno tutti un interesse a rispettare il predetto impegno (anche considerato l'ammontare attuale della rata mensile), pena la revoca della sentenza di omologazione e di apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 72 e 73 CCII, “con conseguente perdita dell'immobile” (rel. 21.1.25). L'accertata meritevolezza – per le ragioni di cui sopra – in capo al debitore per accedere alla procedura de qua rende superflua ogni considerazione riguardo alla doglianza
14 dell' secondo cui non potrebbe configurarsi una attenuazione della colpa del Pt_1 debitore per effetto del comportamento dell'Istituto al momento dell'erogazione del mutuo (non essendo - a suo dire - tenuto a valutare il merito creditizio, sia perché non costituisce un istituto bancario e sia per il sistema particolare di erogazione del mutuo da parte dell'istituto) in violazione dell'art 124 TUB (richiamato dall'art. 69, secondo comma, CC. II.).
5. Alla stregua di tutte le considerazioni sopra esposte, la sentenza impugnata merita, quindi, conferma.
6. Le spese del presente procedimento vanno poste a carico dell' per il principio Pt_1 della soccombenza. Esse si liquidano, a favore dei reclamati, in conformità al D.M. 55/2014 e successive modifiche, secondo i valori medi delle tabelle di riferimento allegate al D.M. 147/2022, sulla base dei parametri fissati per le cause di valore indeterminato (cfr. Cass. SU 16300/2007, Cass. 1346/2013), da ritenersi applicabile come criterio anche all'ipotesi in esame e così euro 8.470,00 (Fase studio €2.518,00; Fase introduttiva €1.665,00; Fase decisionale €4.287,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, la Corte d'Appello di Genova, così provvede: a) respinge il reclamo;
b) condanna parte reclamante al pagamento, in favore della parte reclamata costituita, delle spese del procedimento, che liquida in complessivi € 8.470,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 che l'impugnazione è respinta integralmente.
Così deciso in Genova il 22 ottobre 2025
Il Cons. relatore Enrica Drago
Il Presidente
RO ES
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