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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 13/06/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 846/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 846/2023 R.G., avente ad oggetto “mansioni superiori e differenze retributive”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Parte_1
Vincenzo Isgrò;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, con l'avv. Daniele CP_1
Salvatore Maniscalco;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 24 luglio 2023, le ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto “alla promozione alle mansioni di Segretarie Econome, della retribuzione relativa alle mansioni di Segretaria
Economa”, in ragione delle mansioni superiori, in tesi, svolte.
A fondamento delle proprie pretese, hanno esposto di aver svolto le proprie prestazioni lavorative per il Comune di sin dal 1979 con la qualifica di “insegnante CP_1 di doposcuola”; che a seguito di soppressione dei patronati scolastici, sono transitate nel ruolo del Comune di che, a seguito dell'adozione del CCNL Enti Locali per il CP_1
quadriennio 1998/2001, sono state inquadrate nella “categoria C” a decorrere dal 1999; che, tuttavia, hanno sempre svolto mansioni e attività tipiche della “carriera direttiva analoghe a quelle previste per un Capo Ufficio”, in quanto si sono dedicate alla
“direzione di uno dei centri di refezione scolastica con compiti di collegamento tra la mensa, nella quale fungevano da figure apicali e la stessa Amministrazione Comunale”
e si occupavano di “dirigere e coordinare il personale”, sul quale avevano anche potestà disciplinare svolgendo, di fatto, le mansioni proprie della qualifica di segretarie econome;
che tali competenze sono state spiegate anche presso la “Sezione promozione culturale” ove hanno coordinato e diretto i servizi bibliotecari;
che l'assegnazione di tali compiti è attestato dagli ordini di servizio emessi nel corso del tempo dal CP_1
convenuto, ove si dà atto delle vacanze dei ruoli effettivamente svolti.
In ragione di ciò chiedono sia loro riconosciuto, ai sensi dell'art. 2103 c.c., il superiore inquadramento D, posizione economica D2, di cui al citato CCNL, con il conseguente diritto alle differenze retributive maturate.
Costituitosi in giudizio, il resistente, eccependo, in via preliminare la CP_1
prescrizione dei crediti retribuitivi, sottolineando come sia andata in pensione Pt_1
l'1 aprile 2015 e l'1 gennaio 2011, mentre la diffida inviata per il tramite del Parte_1
proprio legale è stata ricevuta il 26 settembre 2019. Nel resto, ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando che , a decorrere dall'1 agosto 2005, è stata inquadrata Pt_2
nella categoria professionale D, posizione economica D1.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e l'assunzione di prove testimoniali.
L'udienza del 28 novembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
2.1 Eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal è fondata nei limiti CP_1
che seguono.
Occorre evidenziare che, in considerazione del titolo delle pretese economiche de quibus, le stesse non possono che essere qualificate come di carattere retributivo, sicché nella fattispecie in esame trova applicazione il regime di prescrizione quinquennale.
2 E invero, va rammentato che la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 c.c, riferendosi a tutte le prestazioni che devono pagarsi periodicamente ad un anno ovvero in termini più brevi, si applica a tutte le obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo, cosicché solo con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore attraverso più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute periodicamente ed autonome le une dalle altre, pertanto anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione devono rivestire il connotato della periodicità.
In particolare, per quanto concerne i crediti di lavoro, il criterio per distinguere l'ambito di operatività della prescrizione quinquennale rispetto a quello della prescrizione ordinaria decennale (dai quali deve essere, a sua volta, distinto l'ulteriore settore in cui trova applicazione la prescrizione presuntiva di cui agli artt. 2955, n. 2 e
2956, n. 1), è dato dalla diversa connotazione dei diritti di cui rispettivamente si tratta e, conseguentemente, dalla differente modalità del loro soddisfacimento. Opera la prescrizione quinquennale per i crediti da soddisfarsi da parte del datore di lavoro con continuità a scadenze periodiche (retribuzione e tutto ciò che viene corrisposto con periodicità annuale o infra annuale), nonché per le competenze spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro;
altrimenti, opera la prescrizione decennale.
Nel caso di specie, è indiscusso che sia andata in pensione l'1 aprile Pt_1
2015 e l'1 gennaio 2011, mentre il primo atto interruttivo è da individuarsi Parte_1
nella diffida, con contestuale invito alla partecipazione alla convenzione di negoziazione assistita, recepito dal il 26 settembre 2019. CP_1
Ne discende che la pretesa azionata da sia interamente prescritta, non Parte_1
spiegando alcuna efficacia la lettera autografa depositata insieme alle note del 12 marzo
2024, cui non è allegata nemmeno la prova di spedizione e riceszione, e perdi più, non è nemmeno datata.
Quanto alla posizione di , invece, dovrà tenersi conto solo del periodo Pt_1
intercorrente tra il 26 settembre 2014 a quello del 31 marzo 2015.
2.2 Sulle mansioni superiori.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, ad ogni modo, le domande spiegate in ricorso siano manifestamente infondate.
3 Va rammentato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente che svolge di fatto mansioni superiori a quelle proprie della qualifica in cui è formalmente inquadrato acquista il diritto al trattamento economico corrispondente alla maggiore professionalità disimpegnata. Tale diritto, in analogia a quanto previsto per il lavoro privato dall'art. 2103 comma 7 c.c., è sancito dall'art. 52 co. 5 del d. lgs. 165/01, anche al di fuori delle ipotesi tipiche ed eccezionali previste all'art. 52 co. 2 di adibizione del lavoratore a mansioni proprie della qualifica superiore, e dunque a prescindere dalla eventuale illegittimità o irregolarità dell'assegnazione del dipendente a mansioni superiori (Cass. civ. S.U. n. 25837/2007). Trova così attuazione nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908/1988; n. 57/1989; n. 236/1992; n. 296/1990), il principio sancito dall'art. 36 Cost. per il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione giusta, ossia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato. Fermo restando che nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori non può giustificare la formale attribuzione della qualifica superiore corrispondente alle mansioni di fatto disimpegnate, ma solo il diritto a percepire il correlativo trattamento retributivo, quest'ultimo è però condizionato alla prova da parte del lavoratore che le mansioni di fatto svolte rispecchino in termini di prevalenza quantitativa, qualitativa e temporale le competenze e i contenuti del superiore livello (vedi art. 52 comma 3 d. lgs.
165/01 e Cass. civ. n. 23741/08).
L'accertamento dell'effettivo svolgimento di mansioni superiori anche nel pubblico impiego si articola in tre fasi successive, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione (Cass. civ. 15739/2011). In primo luogo il giudice deve identificare le categorie e le qualifiche, interpretando le disposizioni contrattuali collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 c.c.; deve poi accertare le mansioni di fatto svolte dal lavoratore;
infine deve confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni in concreto disimpegnate dal lavoratore.
I menzionati principi sono stati ribaditi anche di recente dalla Corte di
Cassazione: “
4.1. questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal
4 contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cfr. fra le tante Cass.
12.5.2006 n. 11037; Cass. 28.5.2015 n. 8589; Cass. 30.3.2016 n. 6174; Cass. 27.9.2016
n. 18943; Cass.
4.10.2017 n. 23180);
4.2. si è precisato che l'osservanza dell'anzidetto criterio "trifasico" non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n. 18943/2016 cit.);
4.3. ove, però, una delle predette fasi venga omessa, o comunque della stessa non si dia conto nella sentenza impugnata, è configurabile il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, perché
l'omissione si risolve nell'errata applicazione dell'art. 2103 c.c., o, per l'impiego pubblico contrattualizzato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (Cass. n. 11037/2006 cit.
e fra le più recenti Cass. 15.1.2018 n. 752);
4.4. con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico si è, inoltre, osservato che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori "soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni" (D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 52, comma 3, che ripete la formulazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25), con la conseguenza che "a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti"
(Cass. n. 20692/2004 e Cass. n. 16469/2007” (Cass. civ. 818/2020).
Il lavoratore che agisce per il pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori ha quindi l'onere di allegare e provare tutti gli elementi necessari al giudice per porre in essere il summenzionato procedimento logico
- giuridico trifasico e per poter apprezzare, mediante una penetrante ricognizione delle mansioni svolte e un loro confronto con le declaratorie generali delle categorie contrattuali coinvolte nella controversia, l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, delle mansioni e dei compiti caratterizzanti l'inquadramento superiore rivendicato.
In altri termini, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale
5 invocata. Occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale. Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda (tra le tante, Cass. civ. 8025/2003).
Nel caso di specie, le ricorrenti hanno descritto le mansioni svolte, sostenendone la riconducibilità al profilo di “segretarie econome”, senza, tuttavia, nemmeno indicare le declaratorie contrattuali dei profili professionali comparati, cioè quello formalmente attribuito e quello rivendicato. In altre parole, già dalla lettura del ricorso, non è dato sapere quali mansioni svolgano i lavoratori della categoria di apparenza, pertanto, hanno privato sia il giudice che la controparte di poter vagliare, anche solo astrattamente, lo svolgimento i compiti afferenti la categoria reclamata.
Preme rilevare, poi, che, anche a voler seguire la prospettazione attorea, le lavoratrici, sempre in punto di allegazione, non hanno fornito al giudicante gli elementi per apprezzare l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale delle predette mansioni, per rendere cioè evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato.
Le stesse si sono limitate alla generica affermazione di avere svolto mansioni di
“segretarie econome”, per poi focalizzarsi sulla elencazione delle ulteriori attività disimpegnate, ricondotte all'inquadramento superiore, senza però soffermarsi sulla loro consistenza e frequenza nell'ambito del proprio orario di lavoro, in modo da renderne possibile l'apprezzamento in termini di sistematicità e di prevalenza sia quantitativa che qualitativa, rispetto alle mansioni proprie del profilo di appartenenza, piuttosto che di occasionalità e sporadicità di svolgimento.
Le indicazioni, anche temporali, da cui dovrebbe evincersi la prevalenza delle mansioni superiori, sono generiche. Non si riescono ad apprezzare in concreto la intensità e la frequenza con cui tali mansioni sono svolte, il grado di rilevanza in
6 rapporto ai compiti complessivamente disimpegnati all'interno del proprio orario e dei propri turni di lavoro.
Segnatamente, espressioni quali “direzione e coordinamento”, “figure apicali”,
“referenti del vertice politico”, sono formule che nulla dicono sulla concreta attività svolta dalle ricorrenti.
L'evidente carenza allegatoria si è riverberata sui capitoli di prova formulati, del tutto generici e manifestamene valutativi. Quindi giudicati inammissibili.
3. Conclusioni.
Alla stregua di quanto precede, sulla base delle allegazioni di parte ricorrente, della produzione documentale in atti e dell'attività istruttoria espletata, facendo applicazione dei principi in materia di allegazione e prova e dell'ordinario criterio di riparto dell'onus probandi in materia di obbligazioni contrattuali, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia infondato e quindi debba essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate in base al valore della controversia (indeterminabile), alla complessità delle questioni (media) e alle fasi di giudizio svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna le parti attrici, in solido, al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 7.377,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge
Gela, 13 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 846/2023 R.G., avente ad oggetto “mansioni superiori e differenze retributive”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Parte_1
Vincenzo Isgrò;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, con l'avv. Daniele CP_1
Salvatore Maniscalco;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 24 luglio 2023, le ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto “alla promozione alle mansioni di Segretarie Econome, della retribuzione relativa alle mansioni di Segretaria
Economa”, in ragione delle mansioni superiori, in tesi, svolte.
A fondamento delle proprie pretese, hanno esposto di aver svolto le proprie prestazioni lavorative per il Comune di sin dal 1979 con la qualifica di “insegnante CP_1 di doposcuola”; che a seguito di soppressione dei patronati scolastici, sono transitate nel ruolo del Comune di che, a seguito dell'adozione del CCNL Enti Locali per il CP_1
quadriennio 1998/2001, sono state inquadrate nella “categoria C” a decorrere dal 1999; che, tuttavia, hanno sempre svolto mansioni e attività tipiche della “carriera direttiva analoghe a quelle previste per un Capo Ufficio”, in quanto si sono dedicate alla
“direzione di uno dei centri di refezione scolastica con compiti di collegamento tra la mensa, nella quale fungevano da figure apicali e la stessa Amministrazione Comunale”
e si occupavano di “dirigere e coordinare il personale”, sul quale avevano anche potestà disciplinare svolgendo, di fatto, le mansioni proprie della qualifica di segretarie econome;
che tali competenze sono state spiegate anche presso la “Sezione promozione culturale” ove hanno coordinato e diretto i servizi bibliotecari;
che l'assegnazione di tali compiti è attestato dagli ordini di servizio emessi nel corso del tempo dal CP_1
convenuto, ove si dà atto delle vacanze dei ruoli effettivamente svolti.
In ragione di ciò chiedono sia loro riconosciuto, ai sensi dell'art. 2103 c.c., il superiore inquadramento D, posizione economica D2, di cui al citato CCNL, con il conseguente diritto alle differenze retributive maturate.
Costituitosi in giudizio, il resistente, eccependo, in via preliminare la CP_1
prescrizione dei crediti retribuitivi, sottolineando come sia andata in pensione Pt_1
l'1 aprile 2015 e l'1 gennaio 2011, mentre la diffida inviata per il tramite del Parte_1
proprio legale è stata ricevuta il 26 settembre 2019. Nel resto, ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando che , a decorrere dall'1 agosto 2005, è stata inquadrata Pt_2
nella categoria professionale D, posizione economica D1.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e l'assunzione di prove testimoniali.
L'udienza del 28 novembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
2.1 Eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal è fondata nei limiti CP_1
che seguono.
Occorre evidenziare che, in considerazione del titolo delle pretese economiche de quibus, le stesse non possono che essere qualificate come di carattere retributivo, sicché nella fattispecie in esame trova applicazione il regime di prescrizione quinquennale.
2 E invero, va rammentato che la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 c.c, riferendosi a tutte le prestazioni che devono pagarsi periodicamente ad un anno ovvero in termini più brevi, si applica a tutte le obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo, cosicché solo con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore attraverso più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute periodicamente ed autonome le une dalle altre, pertanto anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione devono rivestire il connotato della periodicità.
In particolare, per quanto concerne i crediti di lavoro, il criterio per distinguere l'ambito di operatività della prescrizione quinquennale rispetto a quello della prescrizione ordinaria decennale (dai quali deve essere, a sua volta, distinto l'ulteriore settore in cui trova applicazione la prescrizione presuntiva di cui agli artt. 2955, n. 2 e
2956, n. 1), è dato dalla diversa connotazione dei diritti di cui rispettivamente si tratta e, conseguentemente, dalla differente modalità del loro soddisfacimento. Opera la prescrizione quinquennale per i crediti da soddisfarsi da parte del datore di lavoro con continuità a scadenze periodiche (retribuzione e tutto ciò che viene corrisposto con periodicità annuale o infra annuale), nonché per le competenze spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro;
altrimenti, opera la prescrizione decennale.
Nel caso di specie, è indiscusso che sia andata in pensione l'1 aprile Pt_1
2015 e l'1 gennaio 2011, mentre il primo atto interruttivo è da individuarsi Parte_1
nella diffida, con contestuale invito alla partecipazione alla convenzione di negoziazione assistita, recepito dal il 26 settembre 2019. CP_1
Ne discende che la pretesa azionata da sia interamente prescritta, non Parte_1
spiegando alcuna efficacia la lettera autografa depositata insieme alle note del 12 marzo
2024, cui non è allegata nemmeno la prova di spedizione e riceszione, e perdi più, non è nemmeno datata.
Quanto alla posizione di , invece, dovrà tenersi conto solo del periodo Pt_1
intercorrente tra il 26 settembre 2014 a quello del 31 marzo 2015.
2.2 Sulle mansioni superiori.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, ad ogni modo, le domande spiegate in ricorso siano manifestamente infondate.
3 Va rammentato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente che svolge di fatto mansioni superiori a quelle proprie della qualifica in cui è formalmente inquadrato acquista il diritto al trattamento economico corrispondente alla maggiore professionalità disimpegnata. Tale diritto, in analogia a quanto previsto per il lavoro privato dall'art. 2103 comma 7 c.c., è sancito dall'art. 52 co. 5 del d. lgs. 165/01, anche al di fuori delle ipotesi tipiche ed eccezionali previste all'art. 52 co. 2 di adibizione del lavoratore a mansioni proprie della qualifica superiore, e dunque a prescindere dalla eventuale illegittimità o irregolarità dell'assegnazione del dipendente a mansioni superiori (Cass. civ. S.U. n. 25837/2007). Trova così attuazione nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908/1988; n. 57/1989; n. 236/1992; n. 296/1990), il principio sancito dall'art. 36 Cost. per il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione giusta, ossia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato. Fermo restando che nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori non può giustificare la formale attribuzione della qualifica superiore corrispondente alle mansioni di fatto disimpegnate, ma solo il diritto a percepire il correlativo trattamento retributivo, quest'ultimo è però condizionato alla prova da parte del lavoratore che le mansioni di fatto svolte rispecchino in termini di prevalenza quantitativa, qualitativa e temporale le competenze e i contenuti del superiore livello (vedi art. 52 comma 3 d. lgs.
165/01 e Cass. civ. n. 23741/08).
L'accertamento dell'effettivo svolgimento di mansioni superiori anche nel pubblico impiego si articola in tre fasi successive, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione (Cass. civ. 15739/2011). In primo luogo il giudice deve identificare le categorie e le qualifiche, interpretando le disposizioni contrattuali collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 c.c.; deve poi accertare le mansioni di fatto svolte dal lavoratore;
infine deve confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni in concreto disimpegnate dal lavoratore.
I menzionati principi sono stati ribaditi anche di recente dalla Corte di
Cassazione: “
4.1. questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal
4 contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cfr. fra le tante Cass.
12.5.2006 n. 11037; Cass. 28.5.2015 n. 8589; Cass. 30.3.2016 n. 6174; Cass. 27.9.2016
n. 18943; Cass.
4.10.2017 n. 23180);
4.2. si è precisato che l'osservanza dell'anzidetto criterio "trifasico" non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n. 18943/2016 cit.);
4.3. ove, però, una delle predette fasi venga omessa, o comunque della stessa non si dia conto nella sentenza impugnata, è configurabile il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, perché
l'omissione si risolve nell'errata applicazione dell'art. 2103 c.c., o, per l'impiego pubblico contrattualizzato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (Cass. n. 11037/2006 cit.
e fra le più recenti Cass. 15.1.2018 n. 752);
4.4. con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico si è, inoltre, osservato che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori "soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni" (D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 52, comma 3, che ripete la formulazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25), con la conseguenza che "a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti"
(Cass. n. 20692/2004 e Cass. n. 16469/2007” (Cass. civ. 818/2020).
Il lavoratore che agisce per il pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori ha quindi l'onere di allegare e provare tutti gli elementi necessari al giudice per porre in essere il summenzionato procedimento logico
- giuridico trifasico e per poter apprezzare, mediante una penetrante ricognizione delle mansioni svolte e un loro confronto con le declaratorie generali delle categorie contrattuali coinvolte nella controversia, l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, delle mansioni e dei compiti caratterizzanti l'inquadramento superiore rivendicato.
In altri termini, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale
5 invocata. Occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale. Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda (tra le tante, Cass. civ. 8025/2003).
Nel caso di specie, le ricorrenti hanno descritto le mansioni svolte, sostenendone la riconducibilità al profilo di “segretarie econome”, senza, tuttavia, nemmeno indicare le declaratorie contrattuali dei profili professionali comparati, cioè quello formalmente attribuito e quello rivendicato. In altre parole, già dalla lettura del ricorso, non è dato sapere quali mansioni svolgano i lavoratori della categoria di apparenza, pertanto, hanno privato sia il giudice che la controparte di poter vagliare, anche solo astrattamente, lo svolgimento i compiti afferenti la categoria reclamata.
Preme rilevare, poi, che, anche a voler seguire la prospettazione attorea, le lavoratrici, sempre in punto di allegazione, non hanno fornito al giudicante gli elementi per apprezzare l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale delle predette mansioni, per rendere cioè evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato.
Le stesse si sono limitate alla generica affermazione di avere svolto mansioni di
“segretarie econome”, per poi focalizzarsi sulla elencazione delle ulteriori attività disimpegnate, ricondotte all'inquadramento superiore, senza però soffermarsi sulla loro consistenza e frequenza nell'ambito del proprio orario di lavoro, in modo da renderne possibile l'apprezzamento in termini di sistematicità e di prevalenza sia quantitativa che qualitativa, rispetto alle mansioni proprie del profilo di appartenenza, piuttosto che di occasionalità e sporadicità di svolgimento.
Le indicazioni, anche temporali, da cui dovrebbe evincersi la prevalenza delle mansioni superiori, sono generiche. Non si riescono ad apprezzare in concreto la intensità e la frequenza con cui tali mansioni sono svolte, il grado di rilevanza in
6 rapporto ai compiti complessivamente disimpegnati all'interno del proprio orario e dei propri turni di lavoro.
Segnatamente, espressioni quali “direzione e coordinamento”, “figure apicali”,
“referenti del vertice politico”, sono formule che nulla dicono sulla concreta attività svolta dalle ricorrenti.
L'evidente carenza allegatoria si è riverberata sui capitoli di prova formulati, del tutto generici e manifestamene valutativi. Quindi giudicati inammissibili.
3. Conclusioni.
Alla stregua di quanto precede, sulla base delle allegazioni di parte ricorrente, della produzione documentale in atti e dell'attività istruttoria espletata, facendo applicazione dei principi in materia di allegazione e prova e dell'ordinario criterio di riparto dell'onus probandi in materia di obbligazioni contrattuali, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia infondato e quindi debba essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate in base al valore della controversia (indeterminabile), alla complessità delle questioni (media) e alle fasi di giudizio svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna le parti attrici, in solido, al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 7.377,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge
Gela, 13 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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