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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/06/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott.
Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies,
comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 2033/2024 del R.A.C.C. in data 31 luglio 2024, iniziata con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 29 luglio 2024
d a
- , Parte_1
in persona del curatore, con il procuratore e domiciliatario avvocato ONESTI
CARLO per procura speciale a margine dell'atto di citazione in appello,
a t t o r e - a p p e l l a n t e
c o n t r o
- , con il procuratore e domiciliatario avvocato MUTO P_
FRANCESCA STEFANIA, per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta,
c o n v e n u t o – a p p e l l a t o avente per oggetto: altri contratti d'opera – 1.42.999 - appello avverso la sentenza n° 282/24 pronunciata dal Giudice di Pace di Udine in data 27.6-
1.7.2024,
trattenuta a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nell'udienza di discussione del 3 giugno 2025,
SENTENZA 10.6.2025 N° 2033/24 R.G. Pag. 1 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per l'appellante: “Nel merito: Ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, riformarsi comunque la sentenza n. 282/2024 del Giudice
di Pace di Udine nei termini che seguono:
• Revocata la condanna al risarcimento del danno di € 385,00 a carico della
, condannarsi il Sig. l pagamento, in favore Parte_1 P_
di parte appellante, della somma di € 2.915,00 iva inclusa, pari alla differenza tra quanto ancora residua dal preventivo (€ 3.300,00) e il costo di posa del mobile del bagno (€ 385,00); ovvero in subordine della somma di € 2.530,00 iva inclusa, pari alla differenza tra l'importo del preventivo transattivamente ridotto (€ 8.580,00 iva inclusa) e quanto effettivamente pagato (€ 6.050,00
iva inclusa); ovvero in ulteriore subordine della somma minore che dovesse ritenersi di giustizia ai sensi dell'art. 1668 c.c.
• In ogni caso, condannarsi il Sig. al pagamento, oltre che della P_
somma capitale, degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda formulata in via monitoria al saldo o in subordine dalla costituzione nel giudizio di primo grado, avvenuta in data 13.07.2022, sino al saldo.
• Condannarsi il Sig. alla rifusione di tutte le spese e gli onorari P_
di entrambi i gradi di giudizio.
- per l'appellato: “Alla luce della sentenza impugnata, delle conclusioni ivi rassegnate e di Cass. 1701/2025, si riporta alla comparsa di costituzione con appello incidentale e ai motivi di inammissibilità e di manifesta infondatezza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
SENTENZA 10.6.2025 N° 2033/24 R.G. Pag. 2 Il curatore della liquidazione giudiziale della società ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Udine che ha condannato la società, all'epoca in bonis, a pagare a la somma P_
di € 385,00 e a rimborsargli le spese del giudizio di primo grado.
La causa di primo grado si è originata con la opposizione proposta da P_
al decreto con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore di
[...]
. della somma di € 4.675,00 richiesta a saldo del CP_2 CP_3
corrispettivo dei lavori di rifacimento di un bagno.
L'opponente ha eccepito in via pregiudiziale la incompetenza del giudice adito e in via preliminare la improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, ha eccepito di avere pagato in acconto una somma superiore a quella che la società ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto, ha contestato la mancata ultimazione dell'opera e la sua difettosa esecuzione e la debenza del saldo richiesto ed ha chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni equitativamente quantificati nell'esborso sostenuto per il montaggio di un mobiletto, pari a €
385,00.
La società convenuta opposta ha dato atto del maggior importo ricevuto in acconto, ha contestato l'esistenza dei difetti dell'opera realizzata e dei danni affermati dall'opponente e ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente all'importo di € 3.300,00.
Assegnati i termini previsti dall'art. 320 comma 2 e 282-duodecies c.p.c. il
Giudice di Pace ha istruito la causa con la assunzione di cinque testimoni e,
all'esito, ha pronunciato la sentenza oggi appellata.
Il Giudice di Pace, disattese le eccezioni preliminari dell'opponente, ha
SENTENZA 10.6.2025 N° 2033/24 R.G. Pag. 3 revocato il decreto ingiuntivo perché emesso per un importo superiore a quello dovuto e, ritenuto che i testimoni assunti avessero confermato i difetti dell'opera lamentati dall'opponente, ha affermato la impossibilità di quantificare singolarmente i danni diversi dal costo di un mobiletto non fornito da ed ha ritenuto che le parti si fossero accordate per Parte_1
scontare il prezzo pattuito di € 700,00 più IVA.
La società appellante, che nelle more della pronuncia della sentenza è stata posta in liquidazione giudiziale, ha proposto tre motivi di impugnazione.
L'appellato ha eccepito la improcedibilità o l'inammissibilità dell'appello per essere divenuta definitiva la statuizione con cui il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato, ne ha contestato la fondatezza e, in via di appello incidentale, ha riproposto la eccezione di incompetenza per valore del giudice di primo grado.
Per ragioni logiche vanno esaminate previamente la eccezione di inammissibilità dell'appello e l'appello incidentale proposti dall'appellato,
entrambi infondati.
La acquiescenza prestata dall'appellante al capo della sentenza con il quale il Giudice di Pace ha revocato il decreto ingiuntivo opposto non gli impedisce certamente di dolersi del mancato accoglimento della domanda di condanna al pagamento dell'importo che assume essere effettivamente dovuto,
proposta in via subordinata in primo grado, sulla quale il giudice di prime cure non si è espressamente pronunciato.
Quanto alla competenza per valore del giudice adito con il ricorso monitorio,
essa è stata correttamente determinata in relazione alla somma di cui è stato chiesto il pagamento, indipendentemente dal fatto che si trattasse di una parte
SENTENZA 10.6.2025 N° 2033/24 R.G. Pag. 4 del corrispettivo contrattuale e che, per effetto della opposizione, venisse in discussione l'esecuzione dell'intero contratto: l'opponente si è limitato ad eccepire l'inadempimento dell'impresa esecutrice dell'opera, senza formulare domande riconvenzionali che eccedessero la competenza per valore del Giudice di Pace e la controversia ha avuto ad oggetto la debenza della sola somma richiesta con il decreto ingiuntivo, non anche la validità o la risoluzione dell'intero contratto (né il giudizio di opposizione, in assenza di domande riconvenzionali, può avere un valore diverso da quello del procedimento monitorio).
Venendo all'esame dei motivi d'appello, con il primo motivo la società
appellante si duole del fatto che il Giudice di Pace, revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso per un importo superiore al saldo comunque dovuto da in base al contratto, avrebbe omesso di P_
condannare l'opponente al pagamento del residuo dovuto.
Il punto è centrale nella interpretazione della decisione del primo giudice, che ha ritenuto provato l'inadempimento dell'impresa, ma non provato l'importo dei lavori non eseguiti (ad eccezione della mancata fornitura del mobiletto del bagno) o dei danni cagionati dalle opere eseguite in difformità dal contratto o comunque difettose, ma si è limitato a condannare l'impresa a rimborsare al committente il costo del menzionato mobiletto.
In primo grado l'opponente, oltre a proporre le eccezioni preliminari di incompetenza ed improcedibilità, ha chiesto che venisse accertato che non aveva adempiuto al contratto, “avendo eseguito lavori Parte_1
affetti da vizi, non funzionanti a regola d'arte e difformi dal pattuito”, che, per l'effetto, la domanda di venisse respinta e che l'impresa Parte_1
SENTENZA 10.6.2025 N° 2033/24 R.G. Pag. 5 venisse condannata a pagare a il costo del mobiletto non fornito, P_
che lui aveva dovuto acquistare da altro fornitore.
Occorre rilevare che quest'ultimo, con l'opposizione al decreto ingiuntivo non ha chiesto che il contratto venisse risolto o ne venisse accertata l'intervenuta risoluzione, né ha formalmente proposto una domanda di riduzione del corrispettivo dell'appalto ex art. 1668 c.c., ma ha chiesto solamente che venisse dichiarata la non debenza delle somme richieste dall'impresa (così, nelle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado: in via principale, “respingersi la domanda di perché Parte_1
infondata”; in via subordinata, oltre alla rigetto della domanda avversaria,
“condannarsi a pagare in favore di Parte_1 P_
l'importo di euro 385,00 in via equitativa”). Tali domande si fondavano sull'assunto che parte delle opere preventivate non erano state eseguite e altre presentavano difetti e difformità rispetto a quanto pattuito.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto provato il fondamento delle doglianze dell'opponente, con specifico riguardo, oltre che alla mancata fornitura del mobiletto del bagno, al mancato rifacimento dell'impianto elettrico, al montaggio di piastrelle diverse all'esterno doccia, alla posa di sanitari a terra in luogo di quelli sospesi.
Dato atto che l'inadempimento contrattuale doveva ritenersi provato, il
Giudice di Pace, ritenendo erroneamente la sussistenza di una vera e propria domanda di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. proposta dall'opponente, ha affermato che “per la quantificazione dei minor prezzo dovuto rispetto al
costo previsto per tutte le opere si osserva che il preventivo citato non ha
un'indicazione specifica dei costi delle singole voci di lavoro, è infatti
SENTENZA 10.6.2025 N° 2033/24 R.G. Pag. 6 determinato “a corpo” e quindi non è possibile scorporare le voci di spesa
dei lavori non eseguiti o difettosi, né è possibile dettagliatamente indicare delle voci danno se non il costo di € 385,00 documentato dal ub doc. P_
12 per il montaggio del mobile bagno”.
Secondo l'appellante la mancata quantificazione del minor prezzo dovuto da all'impresa comporta che il committente è tenuto a pagare P_
l'intero importo pattuito (ad eccezione del costo del mobiletto del bagno),
sicché il Giudice di Pace avrebbe omesso, una volta revocato il decreto ingiuntivo, pacificamente emesso per un importo errato, di condannare l'opponente al pagamento del saldo dell'importo pattuito e non pagato, pari a € 3.300,00 ed avrebbe dovuto detrarre da detto importo il costo del mobiletto non fornito dall'impresa, unico inadempimento provato nel
quantum in primo grado.
Secondo l'appellato, per contro, il Giudice di Pace ha statuito la non debenza dell'intero saldo richiesto ed ha aggiunto alla riduzione del prezzo quantificata nell'importo del saldo dovuto l'ulteriore importo corrispondente al costo del mobiletto del bagno, dovuto a titolo di danno.
L'appellato ha fondato tale assunto sul principio secondo cui, in applicazione dei principi generali in tema di inadempimento contrattuale, è la parte obbligata a dover provare di avere correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte, sicché sarebbe a dover provare l'entità e la qualità Parte_1
dei lavori eseguiti, rimanendo a suo carico l'incertezza in ordine al compenso effettivamente dovutole.
Sul punto, l'appellato ha richiamato, in sede di discussione orale, una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass., sez. II, 23 gennaio 2025, n. 1701),
SENTENZA 10.6.2025 N° 2033/24 R.G. Pag. 7 nella quale la stessa ha distinto, sotto il profilo dell'onere probatorio, tra eccezione di inadempimento e domanda riconvenzionale di garanzia per vizi e difformità in tema di appalto.
Quando il committente, convenuto in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito, si limiti a paralizzare la pretesa avversaria deducendo la sussistenza di vizi o difformità dell'opera, senza ampliare il thema decidendum, lo stesso è tenuto semplicemente ad allegare l'inadempimento dell'appaltatore, gravando su quest'ultimo la prova di aver correttamente eseguito l'opera.
Laddove invece il committente proponga in via riconvenzionale una domanda di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c., è quest'ultimo a dover non solo allegare, ma anche provare il fatto costitutivo del suo diritto, ossia la sussistenza di detti vizi o difformità.
Applicando tali principi al caso di specie, va ribadito come l'odierno appellato, nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, abbia semplicemente chiesto il rigetto della pretesa attorea (oltre al risarcimento della somma di € 385,00, pari al costo del mobiletto del bagno non fornitogli dall'impresa), senza tuttavia proporre una autonoma domanda di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668 c.c.
Così facendo, opponente in primo grado e convenuto in senso P_
sostanziale, ha confinato la sua difesa nell'ambito dell'oggetto del giudizio per come delineato dall'impresa appaltatrice, avendo ritualmente allegato i difetti dell'opera e, limitatamente alla somma di € 385,00, anche provato il quantum. In altri termini, quella proposta dall'appellato non è altro che un'eccezione di inadempimento, che non amplia il thema decidendum e che
SENTENZA 10.6.2025 N° 2033/24 R.G. Pag. 8 comporta, per il soggetto che la propone, un mero onere di allegazione del mancato esatto adempimento delle obbligazioni assunte, riversando sull'altro contraente la dimostrazione dell'esecuzione dell'opera a regola d'arte e secondo le previsioni contrattuali e, di conseguenza, anche il rischio della mancata prova dell'esatto adempimento.
Pertanto, non avendo assolto all'onere, sulla stessa Parte_1
incombente, di provare la corretta esecuzione della prestazione, o comunque il corrispettivo dovuto per le opere effettivamente eseguite, al netto delle difformità e dei difetti, dalla mancata prova dell'esatto adempimento discende il rigetto della domanda proposta dall'appellante e l'affermazione della non debenza da parte di del corrispettivo dell'appalto. P_
Ovviamente, nel corrispettivo non dovuto è compreso il prezzo del mobiletto che l'impresa avrebbe dovuto fornire, il cui costo, sostenuto direttamente dal committente, non costituisce un danno autonomamente risarcibile (lo costituirebbe solamente la eventuale differenza tra il prezzo pagato da P_
e quello che avrebbe dovuto pagare all'impresa, della quale non vi è
[...]
prova.
In questo senso la sentenza appellata va integrata, rimanendo assorbito in quello (implicito) di reiezione della domanda di pagamento proposta da il capo di condanna al pagamento della somma di € 385,00. Parte_1
E' infondato anche il secondo motivo d'appello, con il quale la società
appellante, in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo,
censura la erronea valutazione delle testimonianze al fine dell'accertamento dell'inadempimento ad opera dell'appaltatore.
Il Giudice di prime cure, in relazione alle allegazioni svolte dalle parti nel
SENTENZA 10.6.2025 N° 2033/24 R.G. Pag. 9 primo grado del giudizio, ha correttamente considerato l'esito delle prove testimoniali assunte e le sue valutazioni, pienamente condivisibili, si hanno qui per richiamate.
Il terzo motivo d'appello, con il quale censura la “erronea Parte_1
interpretazione degli accordi intercorsi tra le parti e degli effetti giuridici di un'eventuale transazione intervenuta tra le parti” per violazione degli artt.
1362 e ss. e 1945 e ss. c.c. è del pari infondato.
Il Giudice di primo grado non ha fondato la sua decisione su un accordo transattivo che sarebbe intervenuto tra le parti, e tale accordo, in base a quanto si è detto in relazione al primo motivo d'appello, sarebbe irrilevante, atteso che, alla luce delle domande proposte dall'opponente al decreto ingiuntivo, non residua spazio per una condanna di a pagare P_
alcunché.
L'esistenza di un tale accordo è stata contestata, sia nel primo che nel presente grado del giudizio, da che non vi ha fondato alcuna Parte_1
domanda.
Se invece si dovesse intendere la domanda di condanna proposta ”in via subordinata nel merito” da in primo grado (“Respingersi tutte Parte_1
le domande ex adverso dedotte in quanto infondate in fatto e in diritto e per
l'effetto condannarsi il sig. al pagamento, a favore di P_
della somma di € 3.300,00…”) come domanda di Parte_1
condanna al pagamento della somma, anche minore, risultata comunque dovuta (e dunque anche in base ad un titolo diverso dal contratto, quale sarebbe l'accordo transattivo asseritamente intervenuto tra le parti - peraltro neppure allegato dal convenuto opposto in primo grado), resta il fatto che tale
SENTENZA 10.6.2025 N° 2033/24 R.G. Pag. 10 accordo, asseritamente desumibile da uno scambio di messaggi whatsapp intercorso tra le parti e contestato dallo stesso appellante, non può ritenersi provato.
Tale accordo si concreterebbe nella risposta “OK” data dall'impresa a un messaggio del committente, che però riguardava altre questioni “Ah manda
avanti il cantiere oggi che lavori ce ne sono devi sistemare la camera di mia figlia che è ancora stuccata, fai portare dei nylon per coprire mobili grazie”
ed era preceduto da altro messaggio, inviato un minuto prima, nel contesto del quale quella che si assume essere la proposta transattiva accettata non ha neppure tale evidenza: “Cosa vuol dire pulizie? Le pago io? Se così ho la
mia donna e faccio fare a lei a quel punto, se ti faccio demolire 50 piastrelle che butti via più la mano d'opera a demolire e posare le nuove ti costa di più che lasciare quelle sbagliate, poi c'è l'impianto elettrico che non ha i
cambiato per cui facciamo 7800 e ti faccio in buona recensione con chi mi ha chiesto di Voi!” (doc. 15.di parte appellata),
Il riferimento fatto dal giudice di primo grado alla presunta transazione costituisce in effetti un obiter dictum privo di rilevanza, atteso che l'attribuzione di rilevanza all'accordo transattivo determinerebbe una contraddizione, interna alla motivazione della sentenza appellata, con la valorizzazione dei difetti dell'opera e con la affermazione della impossibilità
di quantificare il risarcimento o una riduzione del corrispettivo in relazione ai difetti ritenuti provati.
In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui condanna l'odierno appellante al pagamento della somma di € 385,00, che rimane assorbita dalla revoca del decreto ingiuntivo
SENTENZA 10.6.2025 N° 2033/24 R.G. Pag. 11 opposto, con la conseguenza che nulla è dovuto da parte dell'appellato nei confronti di .it. CP_2
Le spese del presente grado del giudizio, che si liquidano come in dispositivo,
tenuto conto della assenza della fase istruttoria e delle modalità della fase decisoria, vanno poste a carico dell'appellante soccombente.
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, definitivamente pronunciando,
1) Respinge la domanda proposta da nei confronti di P_
. di condanna al pagamento della somma di € 385,00 a CP_2 CP_3
titolo di risarcimento danni;
2) Condanna ” a rifondere a CP_2 Controparte_4
le spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 147,00 P_
per esborsi, in € 425,00 per la fase di studio, in € 425,00 per la fase introduttiva, in € 425,00 per la fase decisionale e in € 213,75 per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Udine, il 10 giugno 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
SENTENZA 10.6.2025 N° 2033/24 R.G. Pag. 12
TRIBUNALE DI UDINE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott.
Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies,
comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 2033/2024 del R.A.C.C. in data 31 luglio 2024, iniziata con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 29 luglio 2024
d a
- , Parte_1
in persona del curatore, con il procuratore e domiciliatario avvocato ONESTI
CARLO per procura speciale a margine dell'atto di citazione in appello,
a t t o r e - a p p e l l a n t e
c o n t r o
- , con il procuratore e domiciliatario avvocato MUTO P_
FRANCESCA STEFANIA, per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta,
c o n v e n u t o – a p p e l l a t o avente per oggetto: altri contratti d'opera – 1.42.999 - appello avverso la sentenza n° 282/24 pronunciata dal Giudice di Pace di Udine in data 27.6-
1.7.2024,
trattenuta a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nell'udienza di discussione del 3 giugno 2025,
SENTENZA 10.6.2025 N° 2033/24 R.G. Pag. 1 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per l'appellante: “Nel merito: Ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, riformarsi comunque la sentenza n. 282/2024 del Giudice
di Pace di Udine nei termini che seguono:
• Revocata la condanna al risarcimento del danno di € 385,00 a carico della
, condannarsi il Sig. l pagamento, in favore Parte_1 P_
di parte appellante, della somma di € 2.915,00 iva inclusa, pari alla differenza tra quanto ancora residua dal preventivo (€ 3.300,00) e il costo di posa del mobile del bagno (€ 385,00); ovvero in subordine della somma di € 2.530,00 iva inclusa, pari alla differenza tra l'importo del preventivo transattivamente ridotto (€ 8.580,00 iva inclusa) e quanto effettivamente pagato (€ 6.050,00
iva inclusa); ovvero in ulteriore subordine della somma minore che dovesse ritenersi di giustizia ai sensi dell'art. 1668 c.c.
• In ogni caso, condannarsi il Sig. al pagamento, oltre che della P_
somma capitale, degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda formulata in via monitoria al saldo o in subordine dalla costituzione nel giudizio di primo grado, avvenuta in data 13.07.2022, sino al saldo.
• Condannarsi il Sig. alla rifusione di tutte le spese e gli onorari P_
di entrambi i gradi di giudizio.
- per l'appellato: “Alla luce della sentenza impugnata, delle conclusioni ivi rassegnate e di Cass. 1701/2025, si riporta alla comparsa di costituzione con appello incidentale e ai motivi di inammissibilità e di manifesta infondatezza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
SENTENZA 10.6.2025 N° 2033/24 R.G. Pag. 2 Il curatore della liquidazione giudiziale della società ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Udine che ha condannato la società, all'epoca in bonis, a pagare a la somma P_
di € 385,00 e a rimborsargli le spese del giudizio di primo grado.
La causa di primo grado si è originata con la opposizione proposta da P_
al decreto con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore di
[...]
. della somma di € 4.675,00 richiesta a saldo del CP_2 CP_3
corrispettivo dei lavori di rifacimento di un bagno.
L'opponente ha eccepito in via pregiudiziale la incompetenza del giudice adito e in via preliminare la improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, ha eccepito di avere pagato in acconto una somma superiore a quella che la società ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto, ha contestato la mancata ultimazione dell'opera e la sua difettosa esecuzione e la debenza del saldo richiesto ed ha chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni equitativamente quantificati nell'esborso sostenuto per il montaggio di un mobiletto, pari a €
385,00.
La società convenuta opposta ha dato atto del maggior importo ricevuto in acconto, ha contestato l'esistenza dei difetti dell'opera realizzata e dei danni affermati dall'opponente e ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente all'importo di € 3.300,00.
Assegnati i termini previsti dall'art. 320 comma 2 e 282-duodecies c.p.c. il
Giudice di Pace ha istruito la causa con la assunzione di cinque testimoni e,
all'esito, ha pronunciato la sentenza oggi appellata.
Il Giudice di Pace, disattese le eccezioni preliminari dell'opponente, ha
SENTENZA 10.6.2025 N° 2033/24 R.G. Pag. 3 revocato il decreto ingiuntivo perché emesso per un importo superiore a quello dovuto e, ritenuto che i testimoni assunti avessero confermato i difetti dell'opera lamentati dall'opponente, ha affermato la impossibilità di quantificare singolarmente i danni diversi dal costo di un mobiletto non fornito da ed ha ritenuto che le parti si fossero accordate per Parte_1
scontare il prezzo pattuito di € 700,00 più IVA.
La società appellante, che nelle more della pronuncia della sentenza è stata posta in liquidazione giudiziale, ha proposto tre motivi di impugnazione.
L'appellato ha eccepito la improcedibilità o l'inammissibilità dell'appello per essere divenuta definitiva la statuizione con cui il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato, ne ha contestato la fondatezza e, in via di appello incidentale, ha riproposto la eccezione di incompetenza per valore del giudice di primo grado.
Per ragioni logiche vanno esaminate previamente la eccezione di inammissibilità dell'appello e l'appello incidentale proposti dall'appellato,
entrambi infondati.
La acquiescenza prestata dall'appellante al capo della sentenza con il quale il Giudice di Pace ha revocato il decreto ingiuntivo opposto non gli impedisce certamente di dolersi del mancato accoglimento della domanda di condanna al pagamento dell'importo che assume essere effettivamente dovuto,
proposta in via subordinata in primo grado, sulla quale il giudice di prime cure non si è espressamente pronunciato.
Quanto alla competenza per valore del giudice adito con il ricorso monitorio,
essa è stata correttamente determinata in relazione alla somma di cui è stato chiesto il pagamento, indipendentemente dal fatto che si trattasse di una parte
SENTENZA 10.6.2025 N° 2033/24 R.G. Pag. 4 del corrispettivo contrattuale e che, per effetto della opposizione, venisse in discussione l'esecuzione dell'intero contratto: l'opponente si è limitato ad eccepire l'inadempimento dell'impresa esecutrice dell'opera, senza formulare domande riconvenzionali che eccedessero la competenza per valore del Giudice di Pace e la controversia ha avuto ad oggetto la debenza della sola somma richiesta con il decreto ingiuntivo, non anche la validità o la risoluzione dell'intero contratto (né il giudizio di opposizione, in assenza di domande riconvenzionali, può avere un valore diverso da quello del procedimento monitorio).
Venendo all'esame dei motivi d'appello, con il primo motivo la società
appellante si duole del fatto che il Giudice di Pace, revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso per un importo superiore al saldo comunque dovuto da in base al contratto, avrebbe omesso di P_
condannare l'opponente al pagamento del residuo dovuto.
Il punto è centrale nella interpretazione della decisione del primo giudice, che ha ritenuto provato l'inadempimento dell'impresa, ma non provato l'importo dei lavori non eseguiti (ad eccezione della mancata fornitura del mobiletto del bagno) o dei danni cagionati dalle opere eseguite in difformità dal contratto o comunque difettose, ma si è limitato a condannare l'impresa a rimborsare al committente il costo del menzionato mobiletto.
In primo grado l'opponente, oltre a proporre le eccezioni preliminari di incompetenza ed improcedibilità, ha chiesto che venisse accertato che non aveva adempiuto al contratto, “avendo eseguito lavori Parte_1
affetti da vizi, non funzionanti a regola d'arte e difformi dal pattuito”, che, per l'effetto, la domanda di venisse respinta e che l'impresa Parte_1
SENTENZA 10.6.2025 N° 2033/24 R.G. Pag. 5 venisse condannata a pagare a il costo del mobiletto non fornito, P_
che lui aveva dovuto acquistare da altro fornitore.
Occorre rilevare che quest'ultimo, con l'opposizione al decreto ingiuntivo non ha chiesto che il contratto venisse risolto o ne venisse accertata l'intervenuta risoluzione, né ha formalmente proposto una domanda di riduzione del corrispettivo dell'appalto ex art. 1668 c.c., ma ha chiesto solamente che venisse dichiarata la non debenza delle somme richieste dall'impresa (così, nelle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado: in via principale, “respingersi la domanda di perché Parte_1
infondata”; in via subordinata, oltre alla rigetto della domanda avversaria,
“condannarsi a pagare in favore di Parte_1 P_
l'importo di euro 385,00 in via equitativa”). Tali domande si fondavano sull'assunto che parte delle opere preventivate non erano state eseguite e altre presentavano difetti e difformità rispetto a quanto pattuito.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto provato il fondamento delle doglianze dell'opponente, con specifico riguardo, oltre che alla mancata fornitura del mobiletto del bagno, al mancato rifacimento dell'impianto elettrico, al montaggio di piastrelle diverse all'esterno doccia, alla posa di sanitari a terra in luogo di quelli sospesi.
Dato atto che l'inadempimento contrattuale doveva ritenersi provato, il
Giudice di Pace, ritenendo erroneamente la sussistenza di una vera e propria domanda di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. proposta dall'opponente, ha affermato che “per la quantificazione dei minor prezzo dovuto rispetto al
costo previsto per tutte le opere si osserva che il preventivo citato non ha
un'indicazione specifica dei costi delle singole voci di lavoro, è infatti
SENTENZA 10.6.2025 N° 2033/24 R.G. Pag. 6 determinato “a corpo” e quindi non è possibile scorporare le voci di spesa
dei lavori non eseguiti o difettosi, né è possibile dettagliatamente indicare delle voci danno se non il costo di € 385,00 documentato dal ub doc. P_
12 per il montaggio del mobile bagno”.
Secondo l'appellante la mancata quantificazione del minor prezzo dovuto da all'impresa comporta che il committente è tenuto a pagare P_
l'intero importo pattuito (ad eccezione del costo del mobiletto del bagno),
sicché il Giudice di Pace avrebbe omesso, una volta revocato il decreto ingiuntivo, pacificamente emesso per un importo errato, di condannare l'opponente al pagamento del saldo dell'importo pattuito e non pagato, pari a € 3.300,00 ed avrebbe dovuto detrarre da detto importo il costo del mobiletto non fornito dall'impresa, unico inadempimento provato nel
quantum in primo grado.
Secondo l'appellato, per contro, il Giudice di Pace ha statuito la non debenza dell'intero saldo richiesto ed ha aggiunto alla riduzione del prezzo quantificata nell'importo del saldo dovuto l'ulteriore importo corrispondente al costo del mobiletto del bagno, dovuto a titolo di danno.
L'appellato ha fondato tale assunto sul principio secondo cui, in applicazione dei principi generali in tema di inadempimento contrattuale, è la parte obbligata a dover provare di avere correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte, sicché sarebbe a dover provare l'entità e la qualità Parte_1
dei lavori eseguiti, rimanendo a suo carico l'incertezza in ordine al compenso effettivamente dovutole.
Sul punto, l'appellato ha richiamato, in sede di discussione orale, una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass., sez. II, 23 gennaio 2025, n. 1701),
SENTENZA 10.6.2025 N° 2033/24 R.G. Pag. 7 nella quale la stessa ha distinto, sotto il profilo dell'onere probatorio, tra eccezione di inadempimento e domanda riconvenzionale di garanzia per vizi e difformità in tema di appalto.
Quando il committente, convenuto in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito, si limiti a paralizzare la pretesa avversaria deducendo la sussistenza di vizi o difformità dell'opera, senza ampliare il thema decidendum, lo stesso è tenuto semplicemente ad allegare l'inadempimento dell'appaltatore, gravando su quest'ultimo la prova di aver correttamente eseguito l'opera.
Laddove invece il committente proponga in via riconvenzionale una domanda di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c., è quest'ultimo a dover non solo allegare, ma anche provare il fatto costitutivo del suo diritto, ossia la sussistenza di detti vizi o difformità.
Applicando tali principi al caso di specie, va ribadito come l'odierno appellato, nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, abbia semplicemente chiesto il rigetto della pretesa attorea (oltre al risarcimento della somma di € 385,00, pari al costo del mobiletto del bagno non fornitogli dall'impresa), senza tuttavia proporre una autonoma domanda di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668 c.c.
Così facendo, opponente in primo grado e convenuto in senso P_
sostanziale, ha confinato la sua difesa nell'ambito dell'oggetto del giudizio per come delineato dall'impresa appaltatrice, avendo ritualmente allegato i difetti dell'opera e, limitatamente alla somma di € 385,00, anche provato il quantum. In altri termini, quella proposta dall'appellato non è altro che un'eccezione di inadempimento, che non amplia il thema decidendum e che
SENTENZA 10.6.2025 N° 2033/24 R.G. Pag. 8 comporta, per il soggetto che la propone, un mero onere di allegazione del mancato esatto adempimento delle obbligazioni assunte, riversando sull'altro contraente la dimostrazione dell'esecuzione dell'opera a regola d'arte e secondo le previsioni contrattuali e, di conseguenza, anche il rischio della mancata prova dell'esatto adempimento.
Pertanto, non avendo assolto all'onere, sulla stessa Parte_1
incombente, di provare la corretta esecuzione della prestazione, o comunque il corrispettivo dovuto per le opere effettivamente eseguite, al netto delle difformità e dei difetti, dalla mancata prova dell'esatto adempimento discende il rigetto della domanda proposta dall'appellante e l'affermazione della non debenza da parte di del corrispettivo dell'appalto. P_
Ovviamente, nel corrispettivo non dovuto è compreso il prezzo del mobiletto che l'impresa avrebbe dovuto fornire, il cui costo, sostenuto direttamente dal committente, non costituisce un danno autonomamente risarcibile (lo costituirebbe solamente la eventuale differenza tra il prezzo pagato da P_
e quello che avrebbe dovuto pagare all'impresa, della quale non vi è
[...]
prova.
In questo senso la sentenza appellata va integrata, rimanendo assorbito in quello (implicito) di reiezione della domanda di pagamento proposta da il capo di condanna al pagamento della somma di € 385,00. Parte_1
E' infondato anche il secondo motivo d'appello, con il quale la società
appellante, in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo,
censura la erronea valutazione delle testimonianze al fine dell'accertamento dell'inadempimento ad opera dell'appaltatore.
Il Giudice di prime cure, in relazione alle allegazioni svolte dalle parti nel
SENTENZA 10.6.2025 N° 2033/24 R.G. Pag. 9 primo grado del giudizio, ha correttamente considerato l'esito delle prove testimoniali assunte e le sue valutazioni, pienamente condivisibili, si hanno qui per richiamate.
Il terzo motivo d'appello, con il quale censura la “erronea Parte_1
interpretazione degli accordi intercorsi tra le parti e degli effetti giuridici di un'eventuale transazione intervenuta tra le parti” per violazione degli artt.
1362 e ss. e 1945 e ss. c.c. è del pari infondato.
Il Giudice di primo grado non ha fondato la sua decisione su un accordo transattivo che sarebbe intervenuto tra le parti, e tale accordo, in base a quanto si è detto in relazione al primo motivo d'appello, sarebbe irrilevante, atteso che, alla luce delle domande proposte dall'opponente al decreto ingiuntivo, non residua spazio per una condanna di a pagare P_
alcunché.
L'esistenza di un tale accordo è stata contestata, sia nel primo che nel presente grado del giudizio, da che non vi ha fondato alcuna Parte_1
domanda.
Se invece si dovesse intendere la domanda di condanna proposta ”in via subordinata nel merito” da in primo grado (“Respingersi tutte Parte_1
le domande ex adverso dedotte in quanto infondate in fatto e in diritto e per
l'effetto condannarsi il sig. al pagamento, a favore di P_
della somma di € 3.300,00…”) come domanda di Parte_1
condanna al pagamento della somma, anche minore, risultata comunque dovuta (e dunque anche in base ad un titolo diverso dal contratto, quale sarebbe l'accordo transattivo asseritamente intervenuto tra le parti - peraltro neppure allegato dal convenuto opposto in primo grado), resta il fatto che tale
SENTENZA 10.6.2025 N° 2033/24 R.G. Pag. 10 accordo, asseritamente desumibile da uno scambio di messaggi whatsapp intercorso tra le parti e contestato dallo stesso appellante, non può ritenersi provato.
Tale accordo si concreterebbe nella risposta “OK” data dall'impresa a un messaggio del committente, che però riguardava altre questioni “Ah manda
avanti il cantiere oggi che lavori ce ne sono devi sistemare la camera di mia figlia che è ancora stuccata, fai portare dei nylon per coprire mobili grazie”
ed era preceduto da altro messaggio, inviato un minuto prima, nel contesto del quale quella che si assume essere la proposta transattiva accettata non ha neppure tale evidenza: “Cosa vuol dire pulizie? Le pago io? Se così ho la
mia donna e faccio fare a lei a quel punto, se ti faccio demolire 50 piastrelle che butti via più la mano d'opera a demolire e posare le nuove ti costa di più che lasciare quelle sbagliate, poi c'è l'impianto elettrico che non ha i
cambiato per cui facciamo 7800 e ti faccio in buona recensione con chi mi ha chiesto di Voi!” (doc. 15.di parte appellata),
Il riferimento fatto dal giudice di primo grado alla presunta transazione costituisce in effetti un obiter dictum privo di rilevanza, atteso che l'attribuzione di rilevanza all'accordo transattivo determinerebbe una contraddizione, interna alla motivazione della sentenza appellata, con la valorizzazione dei difetti dell'opera e con la affermazione della impossibilità
di quantificare il risarcimento o una riduzione del corrispettivo in relazione ai difetti ritenuti provati.
In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui condanna l'odierno appellante al pagamento della somma di € 385,00, che rimane assorbita dalla revoca del decreto ingiuntivo
SENTENZA 10.6.2025 N° 2033/24 R.G. Pag. 11 opposto, con la conseguenza che nulla è dovuto da parte dell'appellato nei confronti di .it. CP_2
Le spese del presente grado del giudizio, che si liquidano come in dispositivo,
tenuto conto della assenza della fase istruttoria e delle modalità della fase decisoria, vanno poste a carico dell'appellante soccombente.
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, definitivamente pronunciando,
1) Respinge la domanda proposta da nei confronti di P_
. di condanna al pagamento della somma di € 385,00 a CP_2 CP_3
titolo di risarcimento danni;
2) Condanna ” a rifondere a CP_2 Controparte_4
le spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 147,00 P_
per esborsi, in € 425,00 per la fase di studio, in € 425,00 per la fase introduttiva, in € 425,00 per la fase decisionale e in € 213,75 per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Udine, il 10 giugno 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
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