Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/06/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4738 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria CARTA
e
UE AB, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa CORTESE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“- La sig.ra GU ha già trasferito la propria residenza dall'immobile sito nel
1
- La Sig.ra GU si impegna a cedere al Sig. che si impegna ad Parte_1
accettare, la piena ed esclusiva proprietà per la quota di 1/4 relativa agli immobili destinati ad abitazione ed autorimessa, site nel Comune di Vicenza (VI), Via G.B.
Trecco n. 10 identificate da atto di donazione a firma del Notaio di Persona_1
Vicenza del 26/02/2017 – Rep. n. 57.368 – Racc. n. 11.397, trascritto presso la Cons.
Reg. Imm. Vicenza il 15/03/2017 – Reg. Gen. n. 7123 – Reg. Part. n. 4286 così censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza (VI) al Foglio 11:
- M.N. 296 - Sub. 1 – Via Giovanni Battista Trecco n. 10, piano T, Cat. C/6, Cl. 4, mq.
34, Rendita Euro 119,40 (garage)
- M.N. 296 - Sub. 2 – Via Giovanni Battista Trecco n. 10, Piano T-1, Cat. A/3, Cl. 5, vani 6, Rendita Euro 464,81 (abitazione con cantina e scoperto esclusivo); come da atto di donazione e visura catastale allegate sub doc. 6 e doc. 7, e che si richiamano integralmente per una più ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini.
La quota di cui sopra verrà ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e dietro corresponsione da parte del sig. a favore della sig.ra GU dell'importo Parte_1 di € 41.000,00. Il trasferimento dovrà avvenire con atto notarile entro 30 giorni dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il sig. già proprietario per ¾ dell'immobile oggetto di cessione pro Parte_1 quota, dichiara e garantisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co.
1-bis legge n.
52/85, che i beni oggetto della cessione sono in regola con le norme urbanistiche, sono conformi allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e sono, quindi, liberamente commerciabili, sollevando la signora GU da ogni onere di verifica e di responsabilità in merito.
Il sig. dichiara che sull'immobile oggetto di cessione non sono state Parte_1
effettuate opere o eseguiti interventi, richiedenti il preventivo rilascio di concessione o autorizzazione amministrativa a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla commerciabilità non essendo stata irrogata nessuna delle sanzioni previste dall'art. 41 legge n. 47/85 e successive modifiche.
2 Le parti dichiarano, altresì, che i redditi delle unità immobiliari oggetto del trasferimento sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale alla data odierna è scaduto il termine di presentazione.
Le parti dichiarano di rinunciare congiuntamente all'iscrizione dell'ipoteca legale.
Le parti dichiarano che la cessione della quota degli immobili, come sopra identificati, da parte della Sig.ra GU in favore del Sig. avverrà con atto notarile. Parte_1
Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni – assunte senza spirito di liberalità – costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. E' applicabile pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 19 della legge n. 47/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 nr. 154.
- I coniugi, fatto salvo quanto sopra, danno atto di avere definito e risolto ogni rapporto ovvero questione e pendenza di carattere economico e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio, e per l'effetto, di non avere null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale l'uno dall'altra, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché a tale titolo.
- Le spese del presente procedimento sono da intendersi integralmente compensate tra le parti.
- Sia ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicenza di eseguire le annotazioni previste dalla legge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in LZ VI (VI) in data
3 21/10/2006.
All'esito dell'udienza del 25/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 25/07/2023 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da UE AB in LZ VI (VI) il 21/10/2006 alle condizioni
[...]
in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LZ VI (VI) al n. 17, parte II, serie A, anno 2006;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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