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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 3400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3400 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9062 /2021 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1
difensore avv. POSILLIPO CARMELA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E ato 14/05/1964 a NAPOLI (NA) CF CP_1 C.F._2
Difensore avv DANIELE MARIAGIOVANNA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/04/2021 , la parte ricorrente chiedeva Parte_1
pronunziarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto con n PORTICI CP_1
il 07/07/2000 (atto n. 146, P. II, Serie. A, anno 2000 ), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano , nata a [...] l'[...]; , nato a [...] Persona_1 Persona_2
(NA) il 19/03/2005; e nati a Castellammare di Stabia (NA) il 25/01/2007; CP_2 Per_3
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
1 - la separazione con addebito a carico di controparte;
- l'affidamento esclusivo dei figli minori con domiciliazione privilegiata materna;
- l'assegnazione della casa familiare;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli pari a 3600,00 € mensili ovvero 900,00
€ per ciascun figlio oltre il 75% delle spese straordinarie;
- un assegno di mantenimento in proprio favore di € 1000,00
- condanna del resistente al risarcimento dei danni per la pressione psicologica e violenza nella vita familiare per un importo di 100.000,00 €
- vittoria di spese
La parte resistente i costituiva chiedendo: CP_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
- l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione presso la abitazione familiare e assegnazione – previo ripristino della parete divisoria tra la porzione di proprietà degli eredi del nonno paterno ( e l'unità immobiliare contraddistinta dal Foglio 3 Persona_2
particella 193 sub 9 Categoria A/2 classe 7 vani 8 in proprietà per metà a e per CP_1 metà a – solo di quest'ultima alla , lasciando la prima nella Parte_1 Pt_1
disponibilità del CP_1
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli per 400,00€ ciascuno oltre il 50% delle spese straordinarie, con autorizzazione alla di percepire integralmente Pt_1
l'indennità di frequenza assegnata a e versamento diretto a già maggiorenne;
CP_2 Per_1
- nel caso di assegnazione alla delle due unità immobiliari prevedere a suo carico solo Pt_1 il contributo al mantenimento di 1000,00 € mensili
- vittoria di spese con attribuzione.
I coniugi comparivano in data 2.3.22 innanzi al Presidente del Tribunale il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e così provvedeva:
- dispone l'affidamento condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre a cui assegna la casa coniugale in comproprietà ; Persona_4
- assegna a la restante parte della casa coniugale (di proprietà degli eredi CP_1 [...] per la quale il orrisponde ai coeredi l'importo mensile di 220,00€ ) ponendo Per_2 CP_1
a suo carico le spese necessarie per la materiale divisione;
- dispone che possa frequentare e tenere con sé i minori con modalità stabilite in CP_1 motivazione;
2 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente al coniuge quale CP_1 contributo al mantenimento dei quattro figli l'importo mensile complessivo di 2000 € oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat oltre il 50% delle spese come in motivazione.
- Pone a carico del 'obbligo di continuare a pagare mensilmente la rata di mutuo relativo CP_1 all'acquisto della casa in comunione con la (1098,00€) Pt_1
Rimessi gli al GI per l'udienza del 31.5.22 , si disponeva la comparizione personale per l'udienza del
28.6.22 alla luce delle criticità nella relazione tra i minori e il padre;
invero anche in sede di comparizione delle parti, pur nelle opposte prospettazioni, emergeva per i minori Per_2 CP_2
e una particolare fragilità vivendo in particolare i gemelli prevalentemente chiusi nelle loro Per_3
camere; emergeva inoltre che ( l'unico dei figli ad aver mantenuto un rapporto con il padre) Per_2
invocava un sostegno psicologico in quanto verosimilmente esposto ad un conflitto di lealtà, che era reduce da una bocciatura e dal tentativo di suicidio il 31 dicembre 2020 e che era Per_3 CP_2
persona offesa del reato di lesioni per il quale risultava indagato il padre.
Si disponeva, anche alla luce della istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale non reclamata avanzata dalla ricorrente, l'ascolto dei figli minori dei coniugi separandi Persona_2
19/03/2005 e 25/01/2007 CP_2 Per_3
Il Giudice istruttore - all'esito dell'ascolto del 5.7.2022 che rivelava tutte le criticità relazionali soprattutto dei minori e con il padre – con ordinanza del 9-10/7/22 così disponeva Per_3 CP_2
Il Giudice dott. Valeria Rosetti, sciogliendo la riserva all'udienza del 5,7,2022 rileva che la ricorrente ha chiesto modificarsi l'ordinanza presidenziale ovvero disporre in suo favore
l'assegnazione dell'intera casa familiare. Sul punto si osserva che l'art. 709, comma 4, c.p.c. - che prevede la possibilità per il giudice istruttore di revocare o di modificare i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente del Tribunale - deve coordinarsi con l'art. 708, co. 4, c.p.c. che ammette il reclamo alla Corte di Appello avverso i suddetti provvedimenti, nel senso che l'ambito di intervento del giudice istruttore in ordine alle statuizioni contenute nei provvedimenti presidenziali non può che essere limitato, di regola, alle sole circostanze sopravvenute perchè, al contrario, si consentirebbe, caso unico nell'ordinamento, al giudice del grado inferiore di modificare, in base esclusivamente alla sua interpretazione dei fatti, la decisione del Giudice di grado superiore;
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, si evidenzia che il provvedimento presidenziale - considerato che l'abitazione familiare si componeva di due distinti appartamenti con ingressi indipendenti e due cucine - disponeva l'assegnazione dell'appartamento di proprietà dei coniugi separandi alla ricorrente, mentre assegnava al resistente l'appartamento di proprietà degli eredi di
ponendo a carico del e spese necessarie per l'esecuzione delle opere. Persona_5 CP_1
3 Tanto il Presidente deliberava in ragione del conseguente risparmio economico che si sarebbe tradotto in una maggiore capacità reddituale/patrimoniale a vantaggio dei figli al mantenimento dei quali il vrebbe dovuto contribuire. CP_1
Il presente provvedimento, sottoposto al banco di prova, si è rivelato non rispondente all'interesse dei minori e fonte di pregiudizio per loro;
ciò integra il quid novi che giustifica la modifica dell'ordinanza presidenziale;
pertanto, in una logica di riduzione del danno, bisogna ricondurre le condizioni di vita dei figli in un clima di serenità modificando l'ordinanza presidenziale anche però in ordine alle determinazioni economiche considerato che il resistente dovrà sostenere spese abitative.
Tanto premesso
- si revoca l'assegnazione della casa di proprietà degli eredi di al resistente e si Persona_2 assegna anche quest'ultima alla ricorrente;
- il resistente è tenuto entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a rilasciare la predetta abitazione,
- si ridetermina a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, a partire dal mese di agosto 2022, nella misura di 375,00€ mensili per ciascun figlio (1500,00€)
- dispone un regime di incontri liberi tra e il padre anche in relazione all'imminente Per_2
periodo estivo, nulla disciplina in relazione ai gemelli e alla luce del radicato rifiuto CP_2 Per_3
dagli stessi riferito, fermo che certamente sono liberi comunque di incontrarlo non adottandosi in questa sede alcun provvedimento interdittivo. ;
Invero si prende atto del rifiuto dei minori e ad avere rapporti col padre e della CP_2 Per_3
conseguente difficoltà del resistente – anche a ritenere le proprie pregresse responsabilità di cui alle denunce in atti – nel riconquistare i figli che possa così sperimentare eventuali cambiamenti positivi del padre.
segue già un percorso psicologico che con ogni probabilità indagherà anche la relazione on Per_3
il padre , mentre , che ha denunciato violenza diretta dal padre, ha riferito di non seguire CP_2
alcun percorso psicologico e di non ritenerlo utile.
Non si può certo ignorare che il è stato denunciato per reati che, ferma la presunzione di CP_1 innocenza, ai sensi dell'art 31 della Convenzione di impongono cautela nella Per_6
determinazione in ordine alla genitorialità
Ciò posto si investe il Ss affinchè: previo colloquio con il minore e con il resistente verifichi disponibilità : CP_2
• a seguire un percorso psicologico
4 • del padre a seguire un percorso di potenziamento delle competenze genitoriali atte ad individuare le modalità di approccio più consone per la ricostruzione del rapporto con i minori;
Il SS relazionerà in ogni caso, anche nella ipotesi di registrata indisponibilità del minore e del CP_1
in ordine: - alle iniziative assunte;
- all'esito degli eventuali percorsi intrapresi dalle parti;
- all'evoluzione positiva, o meno, della relazione tra i minori ed il padre.
• Si chiede inoltre alla Procura sede Ex art 64 bis norme di attuazione cpp come riformato dalla legge 69/19 la trasmissione di quanto indicato ex art art 64 bis norme di attuazione cpp nei confronti di , nato a [...], il [...] (codice fiscale ) CP_1 C.F._2
Venivano altresì concessi i termini ex art 183 cpc e, in ragione dei gravi problemi di salute del CP_1
che sembravano peraltro aver riavvicinato i coniugi separandi ovvero alla luce del documentato ricovero del resistente in terapia intensiva in stato di incoscienza, si disponeva la sopensione del processo per tre mesi , fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio il 14,3,2023;
All'udienza del 14.3.23 persistendo i gravissimi problemi di salute del su congiunta richiesta CP_1
delle parti, si disponeva rinvio al 13.7.23 quando comparivano nuovamente entrambe le parti e concordemente i difensori chiedevano nuovamente la concessione dei termini ex art 183 con decorrenza differita e il Gi con ordinenza del 13.7.23 concedeva nuovamente, per le ragioni in atti, i termini ex art 183 con decorrenza differita come richiesto dalle parti dal 25.11.23 fissando in prosieguo l'udienza del 29.2.24
Con ordinanza che il Collegio condivide del 2.3.24 si rigettavano le reciproche richieste di prova;
inoltre il Gi così statuiva
Osserva inoltre che persiste indubbiamente una grave criticità che ha portato l'interruzione di rapporti tra , ed il padre. CP_2 Per_3
Invero - a fronte della disponibilità del seguire un percorso di potenziamento delle competenze CP_1
genitoriali e della rivisitazione critica delle proprie condotte rispetto alle quali reputa sproporzionata la reazione di chiusura e rifiuto da parte dei figli - continua a registrarsi la indisponibilità dei minori anche a seguire un percorso di progressivo riavvicinamento alla figura paterna.
Tale radicato rifiuto ribadito anche in sede di ascolto induceva il ad avanzare un'istanza di CP_1
consulenza tecnico d'ufficio finalizzata a verificare le ragioni sottese eventualmente riconducibili al condizionamento materno invocando sul punto consulenza tecnica d'ufficio.
Il giudice evidenzia che i gemelli hanno già compiuto 17 anni e che eventuali tempi di espletamento della consulenza coinciderebbero con l'imminente raggiungimento della maggiore età e
5 l'impossibilità del tribunale di adottare, successivamente alla CTU, qualsiasi determinazione finalizzata al recupero della relazione dei minori con il padre.
Allo Stato pertanto si rigetta l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio e, quale estremo tentativo per cercare di favorire il recupero della relazione tra i minori ed il padre - considerata la disponibilità di quest'ultimo a seguire il percorso proposto e considerato di radicato rifiuto dei minori – il
Tribunale ha un unico strumento ovvero invitare la a seguire a sua volta un percorso di Pt_1
valutazione e potenziamento delle proprie competenze genitoriali e di consapevolezza dell'importanza per ciascun genitore di facilitare l'accesso all'altro . il Ss all'esito degli eventuali percorsi intrapresi dalle parti, solo ove le stesse riferiscano (in particolare la una possibile apertura dei minori, previo nuovo colloquio con i minori, Pt_1
verificherà la loro disponibilità a seguire un percorso psicologico di riavvicinamento al padre e/o alla ripresa dei rapporti con quest'ultimo con l'ausilio dei SS .
All'Udienza del 24.10.24 comparivano le parti nuovamente e emergeva che , e Per_1 CP_2 Per_3
non avevano alcun rapporto con il madre;
, aveva avuto una crisi psicotica, per la quale Per_2
assumeva regolare terapia con psicofarmaci e la aveva seguito con regolarità e proficuamente Pt_1
il percorso di potenziamento delle competenze genitoriali senza che tuttavia ciò detrminasse l'apertura di un canale comunicativo tra le parti nell'interesse dei figli attribuendo anzi la la Pt_1
crisi psicotica del figlio al fatto che lo stesso si è sentito un gancio tra il padre ed i fratelli, Per_2
troppo responsabilizzato, oltre che alla smodata assunzione di stupefacenti che la stessa riferiva financo avvenire anche in compagnia del padre. (vedi verbale del 24.10.24) .
Si riteneva la causa matura per la decisione e all'udienza cartolare del 31.12.24 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni.
Si concedevano i termini ex art 190 cpc
Il Pm concludeva come in atti in data 6.2.25.
Preliminarmente si rileva la tardività della comparsa conclusionale primo termine 190 cpc depositata da parte ricorrente oltre il termine ex lege ed invero il difensore, nella medesima giornata, depositava anche la comparsa conclusionale di replica, questa sì tempestiva .
Inoltre , atteso che il PCT non è un contenitore vuoto da potere riempire a piacimento neanche in nome del superiore interesse del minore , si rileva altresì che sono inutilizzabili i depositi effettuati in data 28 e 31/12/2024 da parte ricorrente ad eccezione della documentazione reddituale/stipendiale per la quale vi è sempre onere di aggiornamento all'attualità fino al momento della decisione;
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
6 Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alla domanda di addebito avanzata da parte ricorrente si evidenzia che essa si fonda a) sulla prospettata ingerenza ingombrante della suocera (presente anche durante le vacanze estive) mai arginata dal marito;
b) sulla riferita condotta astiosa del marito dedito soltanto al lavoro e lontano dalle necessità della moglie e dei quattro figli preferendo dedicare il tempo libero ai suoi hobby piuttosto che ai figli;
c) sulle prospettate condotte violente oramai rivolte anche ai figli che la stessa riferiva Pt_1 di essersi determinata a denunciare spirato ogni tentativo di separazione consensuale… (vedi ricorso foglio 4 del ricorso).
Quanto sub a) e b) risultano circostanze asserite e sguarnite di prova;
quando alle riferite condotte violente si evidenzia che nessun valore può – come è ovvio – essere attribuito a quanto dichiarato in sede di ascolto dai figli dei coniugi separandi, all'epoca minori, trattandosi appunto di ascolto e non di testimonianza, e tenuto conto altresì della circostanza (già presumibile ex ante in tutti i giudizi separativi e rilevabile in particolare nel presente giudizio) del pesante coinvolgimento dei figli nel conflitto genitoriale.
Quanto alle relazioni del SS che si sono a lungo dilungate sul riferito clima di violenza ascritto dalla al i rileva che - pur se certamente , come asserito dalla Giurisprudenza di legittimità, Pt_1 CP_1
la relazione del servizio sociale può essere utilizzata come strumento probatorio nei giudizi di separazione, in particolare per valutare il benessere dei figli e le dinamiche familiari in quanto idonea
Con a fornire al giudice informazioni dettagliate e imparziali sulla situazione familiare, aiutando l' a prendere decisioni più informate riguardo all'affidamento in quanto offre una visione oggettiva e professionale della situazione - ai fini dell'addebito nel presente giudizio non possono tali relazioni supportare la prova in quanto, nelle parti in cui riportano le violenze del sono sostanzialmente CP_1 de relato ovvero riferiscono il vissuto dichiarato dalla così come riferiscono che quest'ultima Pt_1
aveva dichiarato di avere sostituito le porte in quanto danneggiate dai pugni del prima e di CP_1
durante le crisi psicotiche estive (vedi rel 15.10.24 a firma dr.ssa ). Per_2 Per_7
7 In ordine alle prospettate violenze la allega però la denuncia sporta in data 28 agosto 2020 sia Pt_1
in relazione all'aggressione ai danni di del 23 luglio 2020 (come da referto per trauma contusivo Per_8
spalla con prognosi di 10 giorni) sia per il pugno inferto al lei in data 7 agosto 2020. E' incontestato invero che il sub iudice penale per l'imputazione oltre che di maltrattamenti in famiglia anche CP_1 di lesioni (per gli episodi del 23.7.2020 e 7.8.2020) all'esito dell'avviso ex articolo 415 bis cpc prodotto in atti e che pertanto il PM, esercitando l'azione penale ex art 408 cpp, non ha ritenuto infondata la notizia di reato né l'inidoneità degli elementi che ha acquisito durante le indagini preliminari a sostenere l'accusa nel giudizio ancora pendente.
Nel caso di specie deve ritenersi pertanto dedotto in modo puntuale e circostanziato il comportamento violento perpetrato all'interno delle mura domestiche dal quantomeno nel luglio 2020 e agosto CP_1
2020 violativo dei doveri derivanti dal matrimonio e determinante la rottura dell'unione matrimoniale e la obiettiva impossibilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, benchè certamente caratterizzata da tempo da incomprensioni.
Ovviamente il Collegio – lungi dall'adottare una decisione che si traduca in un mero appiattimento rispetto a prospettazioni della parte attorea- deve esaminare le allegazioni a supporto della stessa e valutarne la idoneità e sufficienza probatoria ai fini della declaratoria di addebito secondo un iter motivazionale da non confondere né sovrapporre alla valutazione dell'attendibilità intrinseca oggettiva e soggettiva della po che verrà eseguita in sede penale ai fini dell'accertamento di responsabilità in quella sede.
Ai fini del presente giudizio e della declaratoria di addebito si osserva che l'episodio dell'aggressione del 23.7.2020 e 7.8.2020 risulta denunciato dalla in modo circostanziato, senza Pt_1
contraddizioni, e risulta confortato da riscontrate lesioni e dai rilievi fotografici prodotti .
Le condotte denunciate all'autorità giudiziaria penale , per le quali pende infatti processo penale, in questa sede vanno però valutate - non già quale possibile fonte di responsabilità penale da accertarsi nelle sedi competenti - , ma in ragione del fatto che le stesse hanno determinato grave pregiudizio all'integrità fisica e morale della ricorrente che peraltro ricollega gli episodi in oggetto quali momenti ultimi di una relazione coniugale segnata da grave conflittualità e da sopraffazione che nel tempo avrebbe minato la sua dignità .
Ai fini della decisione – considerata la denuncia, i referti, e l'esercizio dell'azione penale - il
Tribunale non può ignorare che è stata offerta nel presente giudizio prova - non già e non solo della relazione caratterizzata da reciproca incomunicabilità/aggressività – bensì di un clima di violenza e quantomeno di 2 gravi episodi di violenza che segnavano la fine della convivenza coniugale .
La violenza e le condotte prevaricatorie per la conseguente intollerabilità della vita coniugale, devono
8 ritenersi certamente foriere di addebito ove provate;
ciò in quanto , in ossequio alle fonti sovranazionali (art 3 convenzione di costituiscono violazioni molto gravi nei confronti dei Per_6
doveri che nascono dal matrimonio;
tali violazioni di norme di condotta imperative poste a tutela di beni di rango costituzionale sono di per sé sufficienti a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, non rilevando in contrario alcuna diversa mancanza da parte dell'altro coniuge ( ex plurimis tribunale Firenze 1314/20) e infatti l'accertamento della violenza domestica esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della addebito con il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili esclusivamente con comportamenti omogenei.
Cassazione, 10 dicembre 2018 n. 31901.
Il collegio ritiene che pertanto vi è prova in ordine alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente.
In ordine alla domanda di addebito avanzata dalla parte resistente (che ha sempre respinto le accuse di violenza) si evidenzia che essa si fonda sulle prospettate lacune e deficienze della nella Pt_1
gestione familiare da un punto di vista pratico (che la stessa ricorrente riferiva essere oggetto di lamentele e ingerenze della suocera) nonché sul clima di astio nei suoi confronti (che la stessa avrebbe trasferito ai figli già in corso di matrimonio); tutto ciò avrebbe determinato un progressivo allontanamento dei coniugi ovvero atteggiamenti di chiusura emotiva, disinteresse della vita di coppia da parte della grande che non avrebbe disprezzato atteggiamenti dispostici e finanche sprezzanti.
Certo non ignora il Collegio che - ritenuto l'addebito a carico del coniuge violento, atteso che le violenze sono sempre ingiustificabili anche lì dove si registri già una conflittualità risalente nel tempo o finanche condotte esasperanti di parte avversa (in questo senso Cassazione civile sez. VI,
21/03/2018, n.6997) – l'AG è esonerato dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando finanche irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. (Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351).
Comunque, a tutto concedere, il Tribunale non può esimersi dal rilevare che non risulta dimostrata alcuna condotta foriera di addebito della separazione richiesta dal resistente la cui domanda è stata prospettata peraltro in termini indicativi sostanzialmente di un progressivo allontanamento per sostanziale incompatibilità di carattere;
quanto poi alla lamentata inadeguatezza nella cura della casa anche quando la non era impegnata nel lavoro si evidenzia che singoli rilievi fotografici non Pt_1
potrebbero mai costituire prova idonea a supportare la domanda di addebito in ragione soprattutto della difficoltà di gestire il disordine dei figli adolescenti che al pari della madre vanno
9 responsabilizzati nella corretta gestione della casa e nella conservazione dell'ordine
La domanda di addebito avanzata dal resistente va pertanto rigettata perché non provata e va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c. con addebito al resistente.
Quanto ai figli dei coniugi separandi il Collegio ritiene doveroso preliminarmente evidenziare di condividere appieno l'operato del Giudice relatore che, lungi da ignorare i dettami della convenzione di ha correttamente operato nella direzione che impone di ritenere che non ogni Per_6 prospettazione di condotte violente (quand'anche oggetto di procedimento penale e quand'anche accertate con sentenza penale) comporta ex sé - secondo automatismi che non è dato ricavare né dalla recente riforma Cartabia né dalle fonti sovranazionali (in questo senso Cassazione 15112/13
9143/2020 e 5634/23) - la necessaria e conseguente cancellazione della figura genitoriale autrice delle condotte incriminate (ancora sub indice nel caso di specie).
Nell'interesse superiore dei minori e nel rispetto del principio di autonomia e separazione del giudizio penale e civile il Tribunale (chiamato ad una autonoma valutazione dei fatti e dei comportamenti ai fini della adottanda decisione) ha ritenuto le contestate condotte di rilievo penale e ancora sub iudice non ostative alla relazione con i minori, non tanto in quanto non ancora accertate con sentenza di primo grado, quanto per la loro oggettività secondo un percorso di grande cautela, in parallelo alla
Ag penale, valutando, in ragione delle condotte denunciate e delle disfunzionalità rilevate, la compromissione della relazione con i minori e la possibilità di recupero che – ritenuta, nel caso di specie, meritevole di essere perseguita, con le cautele del caso, in relazione a tutte le circostanze emerse nel corso del giudizio - ha portato il Giudice relatore a perseguirla con l'adozione di provvedimenti coerenti, in un disegno teleologicamente strutturato e connesso in ogni sua parte alla implementazione, con modalità adeguate, dei rapporti dei figli con il padre, presunto autore delle condotte di rilievo penale , adottando tutti i provvedimenti necessari per sostenere un percorso di riavvicinamento del Mori ai figli;
percorso che si è rivelato oltremodo lungo, doloroso, irto di ostacoli ed infine fallito se è vero come è vero che attualmente i figli, ad eccezione di che sconta Per_2
le sue fragilità, non hanno più rapporti con il padre.
IL Collegio evidenzia che comunque, stante la loro maggiore età, nulla deve disciplinare in relazione ai figli i quali dimorano presso la madre nella ex casa coniugale.
Si conferma (per le ragioni di cui all'ordinanza del 9-10.7.22 che devono ritenersi in questa sede integralmente riportate) l'assegnazione della casa familiare comprensiva della casa di proprietà degli eredi di e dell'immobile in comproprietà . Si Persona_2 Persona_9
evidenzia che in ordine al primo, non risulta stipulato alcun contratto locativo registrato ma viene allegata scrittura privata tra e il fratello del 28.3.21 comprovante la CP_1 Pt_2
10 corresponsione mensile di 220,00€ dal resistente al fratello quale corrispettivo per il godimento di detto immobile. Quanto all'immobile in comproprietà dei coniugi risulta lo stesso gravato da mutuo,
a tasso variabile, stipulato da entrambi i coniugi nel 2014 della durata di 25 anni con rata mensile passata da € 1098 (fl 5 ricorso introduttivo a 1500,00 € (vedi verbale del 13.7.2023) Pt_1
Ciò posto in ordine alle determinazioni economiche si rileva che, convivendo i figli con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter cc c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Invero grava un obbligo di mantenimento dei figli solidalmente su entrambi i genitori e tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie , imprevedibili ed imponderabili. Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze del figlio tali che il semplice trascorrere del tempo e la crescita del figlio giustifica un aumento dell'assegno in relazione alle accresciute esigenze senza bisogno di specifica dimostrazione.
Il Collegio è tenuto a determinare, a carico del genitore non convivente, una contribuzione, non già inversamente proporzionale alle entrate di controparte, ma direttamente proporzionale alle proprie entrate e che non sia oggettivamente incompatibile con le stesse riducendole in misura tale da divenire con esse insostenibili anche le spese di routine che garantiscano una, se non discreta, quantomeno dignitosa vita sociale e personale, sempre però riconoscendo priorità – ovviamente - agli obblighi di sostegno connessi alle responsabilità genitoriali.
Nella determinazione del quantum non può ignorarsi inoltre che il legislatore con la formulazione dell'art 115 quater prima ed oggi con il 337 sexies cc ha inteso attribuire alla casa familiare ed alla sua assegnazione una esplicita e marcata valenza economica, come espressamente deducibile dalla previsione normativa che dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti econonomici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà ” (art. 337 sexies ) . E' pacifico infatti che tale assegnazione, in favore dei figli , deve essere valutata per regolare i rapporti economici tra i coniugi, non in relazione all'eventuale assegno di mantenimento in favore del coniuge debole, ma con esclusivo riguardo ai figli ovvero alla quantificazione del contributo economico al loro mantenimento in quanto l'assegnazione della casa familiare rappresentava una componete in natura dell'assegno di mantenimento (in questo senso ex plurimis Cass. n. 25420/2015).
Ciò posto, nel caso di specie, considerato che :
11 - la assegnazione della casa coniugale ( in parte oggetto di una obbligazione privata assunta dal ei confronti del fratello di 220,00 € mensili ed in parte in comproprietà dei coniugi e CP_1 sulla quale grava però un mutuo a tasso variabile passato da circa 1100,00 € a 1500,00) rappresenta voce di contribuzione in natura;
- La rata del mutuo cointestato (aumentato in misura notevole senza che si registri di contro analogo proporzionale aumento dei redditi del , se da un lato mira a garantire ai figli la CP_1 disponibilità della porzione di casa coniugale di proprietà dall'altra è diretto Persona_4 anche a produrre un incremento patrimoniale, non solo personale, ma anche della in Pt_1 relazione ad immobile in comproprietà dei coniugi.
- Risulta documentato il reddito dell'obbligato comprensivo della attività privata (reddito lordo
€ 110.133 periodo di imposta 2020, € 126.684 periodo di imposta 2021; € 120.330 periodo di imposta 2022; € 96432 periodo di imposta 2023) nonché la esposizione con l'agenzia dell'entrate;
- La documentazione reddituale prodotta deve ritenersi veritiera atteso che il svolge CP_1
pacificamente attività privata in regime di intramoenia che consente la libera professione all'interno di un ospedale utilizzando le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale previa autorizzazione dell'azienda sanitaria che, in cambio, percepisce una quota dei compensi corrisposti dagli utenti, tal che la violazione delle norme che disciplinano l'attività intramoenia
(ovvero la mancata dichiarazione delle attività svolte nelle strutture pubbliche trattenendo le quote dei compensi spettanti al servizio sanitario nazionale) integra il reato di truffa aggravata e peculato, .
- A riprova della genuinità della documentazione reddituale e degli estratti conto depositati da parte resistente, il iferiva anche di essere stato indagato e che la sua posizione veniva CP_1 stralciata ed archiviata in assenza di irregolarità e tale circostanza non risulta contestata da parte ricorrente. (vedi verbale del 13.7.2023Preciso che io lavoro come medico ospedaliero e lavoro in intramoenia. Pertanto tutte le mie prestazioni sono necessariamente fatturate.
Preciso inoltre che i miei conti bancari sono stati oggetto di una indagine da parte della procura di Napoli e la mia posizione è stata stralciata ed archiviata.)
- Non si può ignorare la necessità del di reperire autonoma abitazione (confidando CP_1 attualmente, ma provvisoriamente, sulla disponibilità gratuita di una abitazione di proprietà di una cugina).
- In ragione della totale assenza di rapporti dei figli col padre, non vi sono tempi di permanenza durante i quali lo stesso provvede al loro mantenimento diretto ed il decorso del tempo e la
12 crescita dei figli impone di ritenere accresciute le loro esigenze senza bisogno di specifica dimostrazione e soprattutto di ritenere accresciute le spese straordinarie che per ragazzi di elevata estrazione sociale rappresentano significativa voce di spesa;
- Non può tuttavia ritenersi che la lamentata mancata contribuzione alle spese straordinarie da parte del (per la quale vi è al più la possibilità di azionare l'apposito rimedio della CP_1 ingiunzione) possa giustificare un incremento degli obblighi contributivi indiretti del CP_1 come invocato dalla Pt_1
- La percezione integrale dell'assegno unico per i figli maggiorenni infraventunenni da parte della rappresenta circostanza nuova rispetto alla determinazione presidenziale Pt_1
(2.3.22) essendo entrato in vigore proprio in quei giorni (1.3.22) e nulla deve statuirsi sul punto in ragione della maggiore età di tutti i figli.
- La è tenuta secondo le tegole civilistiche ordinarie ad effettuare le volture delle utenze Pt_1 della casa a lei assegnata e a sostenere i relativi importi senza necessità di espressa statuizione sul punto
- la contribuzione al mantenimento dei figli a carico del genitore non convivente può essere determinata in un unica somma di denaro o in più voci di spesa, “sufficientemente determinate o determinabili, che risultino idonee a soddisfare le esigenze in vista delle quali l'assegno è stato disposto”, voci di spesa che possono includere anche il pagamento della rata del mutuo
(vedi Cassazione 20139/2013,); tanto premesso si stima equo statuire con decorrenza ex nunc la sostanziale conferma della disciplina vigente che già integra ex se aumento degli obblighi contributivi in ragione dell'aumento della rata di mutuo e della istituzione dell'Au integralmente percepito dalla ricorrente (come documentato dagli estratti conto depositati) e per l'effetto si determina il contributo per il mantenimento dei figli a carico del resistente scondo distinte voci di spesa:
1. il pagamento del mutuo contratto con Credito Emiliano Spa per la casa familiare in Portici via Cardano 1 Foglio 3 particella 193 sub 9
Categoria A/2 classe 7 vani 8 in proprietà per metà a e CP_1
per metà a Parte_3
2. il pagamento di euro 220 mensili ovvero dell'importo concordato con
[...]
il fratello per il godimento della porzione della casa familiare Pt_2
di proprietà eredi Persona_2
3. 375,00€ mensili per ciascun figlio (1500,00€) disponendo che detto importo venga versato alla ricorrente
13 Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i figli , allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone ex nunc che siano ripartite tra i genitori , in relazione alla diversa capacità contributiva, nella misura del 60% a carico del del 40% a carico della e rimanda al protocollo stipulato in data CP_1 Pt_1
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori .
Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla si evidenzia che la stessa - Pt_1 pur avendo un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, pur non essendo priva di adeguati redditi propri, pur avendo solo affermato e giammai dimostrato di avere compiuto sacrifici che ne avrebbero limitato l'avanzamento in carriera con ripercussione sugli importi stipendiali (invocando peraltro componenti compensative proprie però dell'assegno divorzile) - ha chiesto prevedersi in suo favore l'assegno di mantenimento quale espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale.
Tale assegno il Collegio non ritiene di riconoscere in ragione dell'autonomia reddituale della Pt_1 la quale vanta, non solo uno stipendio di circa 1900,00 € mensili (importo già decurtato della rata mensile di cessione prestitalia con scadenza a novembre 2026 e documentato anche dagli estratti conto del conto corrente cointestato sul quale risultava accreditato lo stipendio durante la convivenza coniugale) ma anche la comproprietà per 220/1000 di un appartamento in Portici (NA) alla via Libertà
244 piano quarto abitato (quantomeno fino al settembre 2022 data della autorelazione illustrativa) dalla madre e non produttivo di reddito;
a ciò si aggiunga che risultano effettuati ripetuti deposti in contati dalla sul conto bancoposta (come da estratto depositato in data 17.12.23) rispetto ai Pt_1 quali, pur a seguito della espressa contestazione del (fl 8 comparsa conclusionale depositata in CP_1 data 3.3.25) alcuna indicazione la ricorrente forniva in merito nella comparsa conclusionale di replica del 12.3.25.
A ciò si aggiunga che gli onerosi obblighi contributivi al mantenimento dei figli posti a carico del di fatto azzerano la disparità tra le condizioni economiche dei coniugi e non rimarrebbero al CP_1 mezzi sufficienti per mantenere anche se stesso, una volta adempiuti gli obblighi contributivi CP_1 nei confronti dei figli ed eventuali ulteriori gravosi obblighi contributivi in favore della come Pt_1 dalla stessa richiesti benchè, si ribadisce, abbia disponibilità di reddito e mezzi adeguati.
Il collegio pertanto rigetta l'istanza di assegno di mantenimento in favore della ricorrente
Il collegio rileva infine che non può trovare accoglimento in questa sede la richiesta risarcitoria di parte ricorrente in quanto l'azione di separazione con richiesta di addebito e quella di risarcimento
14 sono azioni indipendenti ed autonome con esclusione della possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione – soggetta al rito speciale – con quella di risarcimento del danno – soggetta al rito ordinario, trattandosi di domanda non legata dal vincolo della connessione, ma del tutto autonoma e distinta dalla domanda principale.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente l'accoglimento della domanda di addebito della la soccombenza della in merito alla domanda di Pt_1 Pt_1 assegno di mantenimento e alla domanda risarcitoria;
la parziale soccombenza reciproca in relazione agli obblighi contributivi in favore dei figli) ricorrono giusti motivi per compensare le spese
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., la separazione personale dei coniugi e , con addebito al resistente;
Parte_1 CP_1
- determina ex nunc il contributo per il mantenimento dei figli a carico del resistente secondo distinte voci di spesa:
▪ il pagamento del mutuo contratto con Credito Emiliano Spa per la casa familiare in Portici via Cardano 1 Foglio 3 particella 193 sub 9 Categoria A/2 classe 7 vani 8 in proprietà per metà a e per metà a CP_1 [...]
Parte_1
▪ il pagamento di euro 220 mensili ovvero dell'importo concordato con il fratello per il godimento della porzione della casa familiare di proprietà eredi Pt_2
Persona_2
▪ 375,00€ mensili per ciascun figlio (1500,00€) disponendo che detto importo venga versato alla ricorrente entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 60% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTICI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in PORTICI il 07/07/2000 (atto n. 146, P. II, Serie. A, anno 2000),
- compensa le spese.
15 - rigetta per il resto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 28.3.25
il Presidente estensore dr.ssa Valeria Rosetti
16
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9062 /2021 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1
difensore avv. POSILLIPO CARMELA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E ato 14/05/1964 a NAPOLI (NA) CF CP_1 C.F._2
Difensore avv DANIELE MARIAGIOVANNA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/04/2021 , la parte ricorrente chiedeva Parte_1
pronunziarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto con n PORTICI CP_1
il 07/07/2000 (atto n. 146, P. II, Serie. A, anno 2000 ), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano , nata a [...] l'[...]; , nato a [...] Persona_1 Persona_2
(NA) il 19/03/2005; e nati a Castellammare di Stabia (NA) il 25/01/2007; CP_2 Per_3
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
1 - la separazione con addebito a carico di controparte;
- l'affidamento esclusivo dei figli minori con domiciliazione privilegiata materna;
- l'assegnazione della casa familiare;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli pari a 3600,00 € mensili ovvero 900,00
€ per ciascun figlio oltre il 75% delle spese straordinarie;
- un assegno di mantenimento in proprio favore di € 1000,00
- condanna del resistente al risarcimento dei danni per la pressione psicologica e violenza nella vita familiare per un importo di 100.000,00 €
- vittoria di spese
La parte resistente i costituiva chiedendo: CP_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
- l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione presso la abitazione familiare e assegnazione – previo ripristino della parete divisoria tra la porzione di proprietà degli eredi del nonno paterno ( e l'unità immobiliare contraddistinta dal Foglio 3 Persona_2
particella 193 sub 9 Categoria A/2 classe 7 vani 8 in proprietà per metà a e per CP_1 metà a – solo di quest'ultima alla , lasciando la prima nella Parte_1 Pt_1
disponibilità del CP_1
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli per 400,00€ ciascuno oltre il 50% delle spese straordinarie, con autorizzazione alla di percepire integralmente Pt_1
l'indennità di frequenza assegnata a e versamento diretto a già maggiorenne;
CP_2 Per_1
- nel caso di assegnazione alla delle due unità immobiliari prevedere a suo carico solo Pt_1 il contributo al mantenimento di 1000,00 € mensili
- vittoria di spese con attribuzione.
I coniugi comparivano in data 2.3.22 innanzi al Presidente del Tribunale il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e così provvedeva:
- dispone l'affidamento condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre a cui assegna la casa coniugale in comproprietà ; Persona_4
- assegna a la restante parte della casa coniugale (di proprietà degli eredi CP_1 [...] per la quale il orrisponde ai coeredi l'importo mensile di 220,00€ ) ponendo Per_2 CP_1
a suo carico le spese necessarie per la materiale divisione;
- dispone che possa frequentare e tenere con sé i minori con modalità stabilite in CP_1 motivazione;
2 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente al coniuge quale CP_1 contributo al mantenimento dei quattro figli l'importo mensile complessivo di 2000 € oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat oltre il 50% delle spese come in motivazione.
- Pone a carico del 'obbligo di continuare a pagare mensilmente la rata di mutuo relativo CP_1 all'acquisto della casa in comunione con la (1098,00€) Pt_1
Rimessi gli al GI per l'udienza del 31.5.22 , si disponeva la comparizione personale per l'udienza del
28.6.22 alla luce delle criticità nella relazione tra i minori e il padre;
invero anche in sede di comparizione delle parti, pur nelle opposte prospettazioni, emergeva per i minori Per_2 CP_2
e una particolare fragilità vivendo in particolare i gemelli prevalentemente chiusi nelle loro Per_3
camere; emergeva inoltre che ( l'unico dei figli ad aver mantenuto un rapporto con il padre) Per_2
invocava un sostegno psicologico in quanto verosimilmente esposto ad un conflitto di lealtà, che era reduce da una bocciatura e dal tentativo di suicidio il 31 dicembre 2020 e che era Per_3 CP_2
persona offesa del reato di lesioni per il quale risultava indagato il padre.
Si disponeva, anche alla luce della istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale non reclamata avanzata dalla ricorrente, l'ascolto dei figli minori dei coniugi separandi Persona_2
19/03/2005 e 25/01/2007 CP_2 Per_3
Il Giudice istruttore - all'esito dell'ascolto del 5.7.2022 che rivelava tutte le criticità relazionali soprattutto dei minori e con il padre – con ordinanza del 9-10/7/22 così disponeva Per_3 CP_2
Il Giudice dott. Valeria Rosetti, sciogliendo la riserva all'udienza del 5,7,2022 rileva che la ricorrente ha chiesto modificarsi l'ordinanza presidenziale ovvero disporre in suo favore
l'assegnazione dell'intera casa familiare. Sul punto si osserva che l'art. 709, comma 4, c.p.c. - che prevede la possibilità per il giudice istruttore di revocare o di modificare i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente del Tribunale - deve coordinarsi con l'art. 708, co. 4, c.p.c. che ammette il reclamo alla Corte di Appello avverso i suddetti provvedimenti, nel senso che l'ambito di intervento del giudice istruttore in ordine alle statuizioni contenute nei provvedimenti presidenziali non può che essere limitato, di regola, alle sole circostanze sopravvenute perchè, al contrario, si consentirebbe, caso unico nell'ordinamento, al giudice del grado inferiore di modificare, in base esclusivamente alla sua interpretazione dei fatti, la decisione del Giudice di grado superiore;
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, si evidenzia che il provvedimento presidenziale - considerato che l'abitazione familiare si componeva di due distinti appartamenti con ingressi indipendenti e due cucine - disponeva l'assegnazione dell'appartamento di proprietà dei coniugi separandi alla ricorrente, mentre assegnava al resistente l'appartamento di proprietà degli eredi di
ponendo a carico del e spese necessarie per l'esecuzione delle opere. Persona_5 CP_1
3 Tanto il Presidente deliberava in ragione del conseguente risparmio economico che si sarebbe tradotto in una maggiore capacità reddituale/patrimoniale a vantaggio dei figli al mantenimento dei quali il vrebbe dovuto contribuire. CP_1
Il presente provvedimento, sottoposto al banco di prova, si è rivelato non rispondente all'interesse dei minori e fonte di pregiudizio per loro;
ciò integra il quid novi che giustifica la modifica dell'ordinanza presidenziale;
pertanto, in una logica di riduzione del danno, bisogna ricondurre le condizioni di vita dei figli in un clima di serenità modificando l'ordinanza presidenziale anche però in ordine alle determinazioni economiche considerato che il resistente dovrà sostenere spese abitative.
Tanto premesso
- si revoca l'assegnazione della casa di proprietà degli eredi di al resistente e si Persona_2 assegna anche quest'ultima alla ricorrente;
- il resistente è tenuto entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a rilasciare la predetta abitazione,
- si ridetermina a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, a partire dal mese di agosto 2022, nella misura di 375,00€ mensili per ciascun figlio (1500,00€)
- dispone un regime di incontri liberi tra e il padre anche in relazione all'imminente Per_2
periodo estivo, nulla disciplina in relazione ai gemelli e alla luce del radicato rifiuto CP_2 Per_3
dagli stessi riferito, fermo che certamente sono liberi comunque di incontrarlo non adottandosi in questa sede alcun provvedimento interdittivo. ;
Invero si prende atto del rifiuto dei minori e ad avere rapporti col padre e della CP_2 Per_3
conseguente difficoltà del resistente – anche a ritenere le proprie pregresse responsabilità di cui alle denunce in atti – nel riconquistare i figli che possa così sperimentare eventuali cambiamenti positivi del padre.
segue già un percorso psicologico che con ogni probabilità indagherà anche la relazione on Per_3
il padre , mentre , che ha denunciato violenza diretta dal padre, ha riferito di non seguire CP_2
alcun percorso psicologico e di non ritenerlo utile.
Non si può certo ignorare che il è stato denunciato per reati che, ferma la presunzione di CP_1 innocenza, ai sensi dell'art 31 della Convenzione di impongono cautela nella Per_6
determinazione in ordine alla genitorialità
Ciò posto si investe il Ss affinchè: previo colloquio con il minore e con il resistente verifichi disponibilità : CP_2
• a seguire un percorso psicologico
4 • del padre a seguire un percorso di potenziamento delle competenze genitoriali atte ad individuare le modalità di approccio più consone per la ricostruzione del rapporto con i minori;
Il SS relazionerà in ogni caso, anche nella ipotesi di registrata indisponibilità del minore e del CP_1
in ordine: - alle iniziative assunte;
- all'esito degli eventuali percorsi intrapresi dalle parti;
- all'evoluzione positiva, o meno, della relazione tra i minori ed il padre.
• Si chiede inoltre alla Procura sede Ex art 64 bis norme di attuazione cpp come riformato dalla legge 69/19 la trasmissione di quanto indicato ex art art 64 bis norme di attuazione cpp nei confronti di , nato a [...], il [...] (codice fiscale ) CP_1 C.F._2
Venivano altresì concessi i termini ex art 183 cpc e, in ragione dei gravi problemi di salute del CP_1
che sembravano peraltro aver riavvicinato i coniugi separandi ovvero alla luce del documentato ricovero del resistente in terapia intensiva in stato di incoscienza, si disponeva la sopensione del processo per tre mesi , fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio il 14,3,2023;
All'udienza del 14.3.23 persistendo i gravissimi problemi di salute del su congiunta richiesta CP_1
delle parti, si disponeva rinvio al 13.7.23 quando comparivano nuovamente entrambe le parti e concordemente i difensori chiedevano nuovamente la concessione dei termini ex art 183 con decorrenza differita e il Gi con ordinenza del 13.7.23 concedeva nuovamente, per le ragioni in atti, i termini ex art 183 con decorrenza differita come richiesto dalle parti dal 25.11.23 fissando in prosieguo l'udienza del 29.2.24
Con ordinanza che il Collegio condivide del 2.3.24 si rigettavano le reciproche richieste di prova;
inoltre il Gi così statuiva
Osserva inoltre che persiste indubbiamente una grave criticità che ha portato l'interruzione di rapporti tra , ed il padre. CP_2 Per_3
Invero - a fronte della disponibilità del seguire un percorso di potenziamento delle competenze CP_1
genitoriali e della rivisitazione critica delle proprie condotte rispetto alle quali reputa sproporzionata la reazione di chiusura e rifiuto da parte dei figli - continua a registrarsi la indisponibilità dei minori anche a seguire un percorso di progressivo riavvicinamento alla figura paterna.
Tale radicato rifiuto ribadito anche in sede di ascolto induceva il ad avanzare un'istanza di CP_1
consulenza tecnico d'ufficio finalizzata a verificare le ragioni sottese eventualmente riconducibili al condizionamento materno invocando sul punto consulenza tecnica d'ufficio.
Il giudice evidenzia che i gemelli hanno già compiuto 17 anni e che eventuali tempi di espletamento della consulenza coinciderebbero con l'imminente raggiungimento della maggiore età e
5 l'impossibilità del tribunale di adottare, successivamente alla CTU, qualsiasi determinazione finalizzata al recupero della relazione dei minori con il padre.
Allo Stato pertanto si rigetta l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio e, quale estremo tentativo per cercare di favorire il recupero della relazione tra i minori ed il padre - considerata la disponibilità di quest'ultimo a seguire il percorso proposto e considerato di radicato rifiuto dei minori – il
Tribunale ha un unico strumento ovvero invitare la a seguire a sua volta un percorso di Pt_1
valutazione e potenziamento delle proprie competenze genitoriali e di consapevolezza dell'importanza per ciascun genitore di facilitare l'accesso all'altro . il Ss all'esito degli eventuali percorsi intrapresi dalle parti, solo ove le stesse riferiscano (in particolare la una possibile apertura dei minori, previo nuovo colloquio con i minori, Pt_1
verificherà la loro disponibilità a seguire un percorso psicologico di riavvicinamento al padre e/o alla ripresa dei rapporti con quest'ultimo con l'ausilio dei SS .
All'Udienza del 24.10.24 comparivano le parti nuovamente e emergeva che , e Per_1 CP_2 Per_3
non avevano alcun rapporto con il madre;
, aveva avuto una crisi psicotica, per la quale Per_2
assumeva regolare terapia con psicofarmaci e la aveva seguito con regolarità e proficuamente Pt_1
il percorso di potenziamento delle competenze genitoriali senza che tuttavia ciò detrminasse l'apertura di un canale comunicativo tra le parti nell'interesse dei figli attribuendo anzi la la Pt_1
crisi psicotica del figlio al fatto che lo stesso si è sentito un gancio tra il padre ed i fratelli, Per_2
troppo responsabilizzato, oltre che alla smodata assunzione di stupefacenti che la stessa riferiva financo avvenire anche in compagnia del padre. (vedi verbale del 24.10.24) .
Si riteneva la causa matura per la decisione e all'udienza cartolare del 31.12.24 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni.
Si concedevano i termini ex art 190 cpc
Il Pm concludeva come in atti in data 6.2.25.
Preliminarmente si rileva la tardività della comparsa conclusionale primo termine 190 cpc depositata da parte ricorrente oltre il termine ex lege ed invero il difensore, nella medesima giornata, depositava anche la comparsa conclusionale di replica, questa sì tempestiva .
Inoltre , atteso che il PCT non è un contenitore vuoto da potere riempire a piacimento neanche in nome del superiore interesse del minore , si rileva altresì che sono inutilizzabili i depositi effettuati in data 28 e 31/12/2024 da parte ricorrente ad eccezione della documentazione reddituale/stipendiale per la quale vi è sempre onere di aggiornamento all'attualità fino al momento della decisione;
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
6 Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alla domanda di addebito avanzata da parte ricorrente si evidenzia che essa si fonda a) sulla prospettata ingerenza ingombrante della suocera (presente anche durante le vacanze estive) mai arginata dal marito;
b) sulla riferita condotta astiosa del marito dedito soltanto al lavoro e lontano dalle necessità della moglie e dei quattro figli preferendo dedicare il tempo libero ai suoi hobby piuttosto che ai figli;
c) sulle prospettate condotte violente oramai rivolte anche ai figli che la stessa riferiva Pt_1 di essersi determinata a denunciare spirato ogni tentativo di separazione consensuale… (vedi ricorso foglio 4 del ricorso).
Quanto sub a) e b) risultano circostanze asserite e sguarnite di prova;
quando alle riferite condotte violente si evidenzia che nessun valore può – come è ovvio – essere attribuito a quanto dichiarato in sede di ascolto dai figli dei coniugi separandi, all'epoca minori, trattandosi appunto di ascolto e non di testimonianza, e tenuto conto altresì della circostanza (già presumibile ex ante in tutti i giudizi separativi e rilevabile in particolare nel presente giudizio) del pesante coinvolgimento dei figli nel conflitto genitoriale.
Quanto alle relazioni del SS che si sono a lungo dilungate sul riferito clima di violenza ascritto dalla al i rileva che - pur se certamente , come asserito dalla Giurisprudenza di legittimità, Pt_1 CP_1
la relazione del servizio sociale può essere utilizzata come strumento probatorio nei giudizi di separazione, in particolare per valutare il benessere dei figli e le dinamiche familiari in quanto idonea
Con a fornire al giudice informazioni dettagliate e imparziali sulla situazione familiare, aiutando l' a prendere decisioni più informate riguardo all'affidamento in quanto offre una visione oggettiva e professionale della situazione - ai fini dell'addebito nel presente giudizio non possono tali relazioni supportare la prova in quanto, nelle parti in cui riportano le violenze del sono sostanzialmente CP_1 de relato ovvero riferiscono il vissuto dichiarato dalla così come riferiscono che quest'ultima Pt_1
aveva dichiarato di avere sostituito le porte in quanto danneggiate dai pugni del prima e di CP_1
durante le crisi psicotiche estive (vedi rel 15.10.24 a firma dr.ssa ). Per_2 Per_7
7 In ordine alle prospettate violenze la allega però la denuncia sporta in data 28 agosto 2020 sia Pt_1
in relazione all'aggressione ai danni di del 23 luglio 2020 (come da referto per trauma contusivo Per_8
spalla con prognosi di 10 giorni) sia per il pugno inferto al lei in data 7 agosto 2020. E' incontestato invero che il sub iudice penale per l'imputazione oltre che di maltrattamenti in famiglia anche CP_1 di lesioni (per gli episodi del 23.7.2020 e 7.8.2020) all'esito dell'avviso ex articolo 415 bis cpc prodotto in atti e che pertanto il PM, esercitando l'azione penale ex art 408 cpp, non ha ritenuto infondata la notizia di reato né l'inidoneità degli elementi che ha acquisito durante le indagini preliminari a sostenere l'accusa nel giudizio ancora pendente.
Nel caso di specie deve ritenersi pertanto dedotto in modo puntuale e circostanziato il comportamento violento perpetrato all'interno delle mura domestiche dal quantomeno nel luglio 2020 e agosto CP_1
2020 violativo dei doveri derivanti dal matrimonio e determinante la rottura dell'unione matrimoniale e la obiettiva impossibilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, benchè certamente caratterizzata da tempo da incomprensioni.
Ovviamente il Collegio – lungi dall'adottare una decisione che si traduca in un mero appiattimento rispetto a prospettazioni della parte attorea- deve esaminare le allegazioni a supporto della stessa e valutarne la idoneità e sufficienza probatoria ai fini della declaratoria di addebito secondo un iter motivazionale da non confondere né sovrapporre alla valutazione dell'attendibilità intrinseca oggettiva e soggettiva della po che verrà eseguita in sede penale ai fini dell'accertamento di responsabilità in quella sede.
Ai fini del presente giudizio e della declaratoria di addebito si osserva che l'episodio dell'aggressione del 23.7.2020 e 7.8.2020 risulta denunciato dalla in modo circostanziato, senza Pt_1
contraddizioni, e risulta confortato da riscontrate lesioni e dai rilievi fotografici prodotti .
Le condotte denunciate all'autorità giudiziaria penale , per le quali pende infatti processo penale, in questa sede vanno però valutate - non già quale possibile fonte di responsabilità penale da accertarsi nelle sedi competenti - , ma in ragione del fatto che le stesse hanno determinato grave pregiudizio all'integrità fisica e morale della ricorrente che peraltro ricollega gli episodi in oggetto quali momenti ultimi di una relazione coniugale segnata da grave conflittualità e da sopraffazione che nel tempo avrebbe minato la sua dignità .
Ai fini della decisione – considerata la denuncia, i referti, e l'esercizio dell'azione penale - il
Tribunale non può ignorare che è stata offerta nel presente giudizio prova - non già e non solo della relazione caratterizzata da reciproca incomunicabilità/aggressività – bensì di un clima di violenza e quantomeno di 2 gravi episodi di violenza che segnavano la fine della convivenza coniugale .
La violenza e le condotte prevaricatorie per la conseguente intollerabilità della vita coniugale, devono
8 ritenersi certamente foriere di addebito ove provate;
ciò in quanto , in ossequio alle fonti sovranazionali (art 3 convenzione di costituiscono violazioni molto gravi nei confronti dei Per_6
doveri che nascono dal matrimonio;
tali violazioni di norme di condotta imperative poste a tutela di beni di rango costituzionale sono di per sé sufficienti a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, non rilevando in contrario alcuna diversa mancanza da parte dell'altro coniuge ( ex plurimis tribunale Firenze 1314/20) e infatti l'accertamento della violenza domestica esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della addebito con il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili esclusivamente con comportamenti omogenei.
Cassazione, 10 dicembre 2018 n. 31901.
Il collegio ritiene che pertanto vi è prova in ordine alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente.
In ordine alla domanda di addebito avanzata dalla parte resistente (che ha sempre respinto le accuse di violenza) si evidenzia che essa si fonda sulle prospettate lacune e deficienze della nella Pt_1
gestione familiare da un punto di vista pratico (che la stessa ricorrente riferiva essere oggetto di lamentele e ingerenze della suocera) nonché sul clima di astio nei suoi confronti (che la stessa avrebbe trasferito ai figli già in corso di matrimonio); tutto ciò avrebbe determinato un progressivo allontanamento dei coniugi ovvero atteggiamenti di chiusura emotiva, disinteresse della vita di coppia da parte della grande che non avrebbe disprezzato atteggiamenti dispostici e finanche sprezzanti.
Certo non ignora il Collegio che - ritenuto l'addebito a carico del coniuge violento, atteso che le violenze sono sempre ingiustificabili anche lì dove si registri già una conflittualità risalente nel tempo o finanche condotte esasperanti di parte avversa (in questo senso Cassazione civile sez. VI,
21/03/2018, n.6997) – l'AG è esonerato dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando finanche irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. (Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351).
Comunque, a tutto concedere, il Tribunale non può esimersi dal rilevare che non risulta dimostrata alcuna condotta foriera di addebito della separazione richiesta dal resistente la cui domanda è stata prospettata peraltro in termini indicativi sostanzialmente di un progressivo allontanamento per sostanziale incompatibilità di carattere;
quanto poi alla lamentata inadeguatezza nella cura della casa anche quando la non era impegnata nel lavoro si evidenzia che singoli rilievi fotografici non Pt_1
potrebbero mai costituire prova idonea a supportare la domanda di addebito in ragione soprattutto della difficoltà di gestire il disordine dei figli adolescenti che al pari della madre vanno
9 responsabilizzati nella corretta gestione della casa e nella conservazione dell'ordine
La domanda di addebito avanzata dal resistente va pertanto rigettata perché non provata e va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c. con addebito al resistente.
Quanto ai figli dei coniugi separandi il Collegio ritiene doveroso preliminarmente evidenziare di condividere appieno l'operato del Giudice relatore che, lungi da ignorare i dettami della convenzione di ha correttamente operato nella direzione che impone di ritenere che non ogni Per_6 prospettazione di condotte violente (quand'anche oggetto di procedimento penale e quand'anche accertate con sentenza penale) comporta ex sé - secondo automatismi che non è dato ricavare né dalla recente riforma Cartabia né dalle fonti sovranazionali (in questo senso Cassazione 15112/13
9143/2020 e 5634/23) - la necessaria e conseguente cancellazione della figura genitoriale autrice delle condotte incriminate (ancora sub indice nel caso di specie).
Nell'interesse superiore dei minori e nel rispetto del principio di autonomia e separazione del giudizio penale e civile il Tribunale (chiamato ad una autonoma valutazione dei fatti e dei comportamenti ai fini della adottanda decisione) ha ritenuto le contestate condotte di rilievo penale e ancora sub iudice non ostative alla relazione con i minori, non tanto in quanto non ancora accertate con sentenza di primo grado, quanto per la loro oggettività secondo un percorso di grande cautela, in parallelo alla
Ag penale, valutando, in ragione delle condotte denunciate e delle disfunzionalità rilevate, la compromissione della relazione con i minori e la possibilità di recupero che – ritenuta, nel caso di specie, meritevole di essere perseguita, con le cautele del caso, in relazione a tutte le circostanze emerse nel corso del giudizio - ha portato il Giudice relatore a perseguirla con l'adozione di provvedimenti coerenti, in un disegno teleologicamente strutturato e connesso in ogni sua parte alla implementazione, con modalità adeguate, dei rapporti dei figli con il padre, presunto autore delle condotte di rilievo penale , adottando tutti i provvedimenti necessari per sostenere un percorso di riavvicinamento del Mori ai figli;
percorso che si è rivelato oltremodo lungo, doloroso, irto di ostacoli ed infine fallito se è vero come è vero che attualmente i figli, ad eccezione di che sconta Per_2
le sue fragilità, non hanno più rapporti con il padre.
IL Collegio evidenzia che comunque, stante la loro maggiore età, nulla deve disciplinare in relazione ai figli i quali dimorano presso la madre nella ex casa coniugale.
Si conferma (per le ragioni di cui all'ordinanza del 9-10.7.22 che devono ritenersi in questa sede integralmente riportate) l'assegnazione della casa familiare comprensiva della casa di proprietà degli eredi di e dell'immobile in comproprietà . Si Persona_2 Persona_9
evidenzia che in ordine al primo, non risulta stipulato alcun contratto locativo registrato ma viene allegata scrittura privata tra e il fratello del 28.3.21 comprovante la CP_1 Pt_2
10 corresponsione mensile di 220,00€ dal resistente al fratello quale corrispettivo per il godimento di detto immobile. Quanto all'immobile in comproprietà dei coniugi risulta lo stesso gravato da mutuo,
a tasso variabile, stipulato da entrambi i coniugi nel 2014 della durata di 25 anni con rata mensile passata da € 1098 (fl 5 ricorso introduttivo a 1500,00 € (vedi verbale del 13.7.2023) Pt_1
Ciò posto in ordine alle determinazioni economiche si rileva che, convivendo i figli con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter cc c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Invero grava un obbligo di mantenimento dei figli solidalmente su entrambi i genitori e tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie , imprevedibili ed imponderabili. Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze del figlio tali che il semplice trascorrere del tempo e la crescita del figlio giustifica un aumento dell'assegno in relazione alle accresciute esigenze senza bisogno di specifica dimostrazione.
Il Collegio è tenuto a determinare, a carico del genitore non convivente, una contribuzione, non già inversamente proporzionale alle entrate di controparte, ma direttamente proporzionale alle proprie entrate e che non sia oggettivamente incompatibile con le stesse riducendole in misura tale da divenire con esse insostenibili anche le spese di routine che garantiscano una, se non discreta, quantomeno dignitosa vita sociale e personale, sempre però riconoscendo priorità – ovviamente - agli obblighi di sostegno connessi alle responsabilità genitoriali.
Nella determinazione del quantum non può ignorarsi inoltre che il legislatore con la formulazione dell'art 115 quater prima ed oggi con il 337 sexies cc ha inteso attribuire alla casa familiare ed alla sua assegnazione una esplicita e marcata valenza economica, come espressamente deducibile dalla previsione normativa che dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti econonomici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà ” (art. 337 sexies ) . E' pacifico infatti che tale assegnazione, in favore dei figli , deve essere valutata per regolare i rapporti economici tra i coniugi, non in relazione all'eventuale assegno di mantenimento in favore del coniuge debole, ma con esclusivo riguardo ai figli ovvero alla quantificazione del contributo economico al loro mantenimento in quanto l'assegnazione della casa familiare rappresentava una componete in natura dell'assegno di mantenimento (in questo senso ex plurimis Cass. n. 25420/2015).
Ciò posto, nel caso di specie, considerato che :
11 - la assegnazione della casa coniugale ( in parte oggetto di una obbligazione privata assunta dal ei confronti del fratello di 220,00 € mensili ed in parte in comproprietà dei coniugi e CP_1 sulla quale grava però un mutuo a tasso variabile passato da circa 1100,00 € a 1500,00) rappresenta voce di contribuzione in natura;
- La rata del mutuo cointestato (aumentato in misura notevole senza che si registri di contro analogo proporzionale aumento dei redditi del , se da un lato mira a garantire ai figli la CP_1 disponibilità della porzione di casa coniugale di proprietà dall'altra è diretto Persona_4 anche a produrre un incremento patrimoniale, non solo personale, ma anche della in Pt_1 relazione ad immobile in comproprietà dei coniugi.
- Risulta documentato il reddito dell'obbligato comprensivo della attività privata (reddito lordo
€ 110.133 periodo di imposta 2020, € 126.684 periodo di imposta 2021; € 120.330 periodo di imposta 2022; € 96432 periodo di imposta 2023) nonché la esposizione con l'agenzia dell'entrate;
- La documentazione reddituale prodotta deve ritenersi veritiera atteso che il svolge CP_1
pacificamente attività privata in regime di intramoenia che consente la libera professione all'interno di un ospedale utilizzando le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale previa autorizzazione dell'azienda sanitaria che, in cambio, percepisce una quota dei compensi corrisposti dagli utenti, tal che la violazione delle norme che disciplinano l'attività intramoenia
(ovvero la mancata dichiarazione delle attività svolte nelle strutture pubbliche trattenendo le quote dei compensi spettanti al servizio sanitario nazionale) integra il reato di truffa aggravata e peculato, .
- A riprova della genuinità della documentazione reddituale e degli estratti conto depositati da parte resistente, il iferiva anche di essere stato indagato e che la sua posizione veniva CP_1 stralciata ed archiviata in assenza di irregolarità e tale circostanza non risulta contestata da parte ricorrente. (vedi verbale del 13.7.2023Preciso che io lavoro come medico ospedaliero e lavoro in intramoenia. Pertanto tutte le mie prestazioni sono necessariamente fatturate.
Preciso inoltre che i miei conti bancari sono stati oggetto di una indagine da parte della procura di Napoli e la mia posizione è stata stralciata ed archiviata.)
- Non si può ignorare la necessità del di reperire autonoma abitazione (confidando CP_1 attualmente, ma provvisoriamente, sulla disponibilità gratuita di una abitazione di proprietà di una cugina).
- In ragione della totale assenza di rapporti dei figli col padre, non vi sono tempi di permanenza durante i quali lo stesso provvede al loro mantenimento diretto ed il decorso del tempo e la
12 crescita dei figli impone di ritenere accresciute le loro esigenze senza bisogno di specifica dimostrazione e soprattutto di ritenere accresciute le spese straordinarie che per ragazzi di elevata estrazione sociale rappresentano significativa voce di spesa;
- Non può tuttavia ritenersi che la lamentata mancata contribuzione alle spese straordinarie da parte del (per la quale vi è al più la possibilità di azionare l'apposito rimedio della CP_1 ingiunzione) possa giustificare un incremento degli obblighi contributivi indiretti del CP_1 come invocato dalla Pt_1
- La percezione integrale dell'assegno unico per i figli maggiorenni infraventunenni da parte della rappresenta circostanza nuova rispetto alla determinazione presidenziale Pt_1
(2.3.22) essendo entrato in vigore proprio in quei giorni (1.3.22) e nulla deve statuirsi sul punto in ragione della maggiore età di tutti i figli.
- La è tenuta secondo le tegole civilistiche ordinarie ad effettuare le volture delle utenze Pt_1 della casa a lei assegnata e a sostenere i relativi importi senza necessità di espressa statuizione sul punto
- la contribuzione al mantenimento dei figli a carico del genitore non convivente può essere determinata in un unica somma di denaro o in più voci di spesa, “sufficientemente determinate o determinabili, che risultino idonee a soddisfare le esigenze in vista delle quali l'assegno è stato disposto”, voci di spesa che possono includere anche il pagamento della rata del mutuo
(vedi Cassazione 20139/2013,); tanto premesso si stima equo statuire con decorrenza ex nunc la sostanziale conferma della disciplina vigente che già integra ex se aumento degli obblighi contributivi in ragione dell'aumento della rata di mutuo e della istituzione dell'Au integralmente percepito dalla ricorrente (come documentato dagli estratti conto depositati) e per l'effetto si determina il contributo per il mantenimento dei figli a carico del resistente scondo distinte voci di spesa:
1. il pagamento del mutuo contratto con Credito Emiliano Spa per la casa familiare in Portici via Cardano 1 Foglio 3 particella 193 sub 9
Categoria A/2 classe 7 vani 8 in proprietà per metà a e CP_1
per metà a Parte_3
2. il pagamento di euro 220 mensili ovvero dell'importo concordato con
[...]
il fratello per il godimento della porzione della casa familiare Pt_2
di proprietà eredi Persona_2
3. 375,00€ mensili per ciascun figlio (1500,00€) disponendo che detto importo venga versato alla ricorrente
13 Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i figli , allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone ex nunc che siano ripartite tra i genitori , in relazione alla diversa capacità contributiva, nella misura del 60% a carico del del 40% a carico della e rimanda al protocollo stipulato in data CP_1 Pt_1
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori .
Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla si evidenzia che la stessa - Pt_1 pur avendo un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, pur non essendo priva di adeguati redditi propri, pur avendo solo affermato e giammai dimostrato di avere compiuto sacrifici che ne avrebbero limitato l'avanzamento in carriera con ripercussione sugli importi stipendiali (invocando peraltro componenti compensative proprie però dell'assegno divorzile) - ha chiesto prevedersi in suo favore l'assegno di mantenimento quale espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale.
Tale assegno il Collegio non ritiene di riconoscere in ragione dell'autonomia reddituale della Pt_1 la quale vanta, non solo uno stipendio di circa 1900,00 € mensili (importo già decurtato della rata mensile di cessione prestitalia con scadenza a novembre 2026 e documentato anche dagli estratti conto del conto corrente cointestato sul quale risultava accreditato lo stipendio durante la convivenza coniugale) ma anche la comproprietà per 220/1000 di un appartamento in Portici (NA) alla via Libertà
244 piano quarto abitato (quantomeno fino al settembre 2022 data della autorelazione illustrativa) dalla madre e non produttivo di reddito;
a ciò si aggiunga che risultano effettuati ripetuti deposti in contati dalla sul conto bancoposta (come da estratto depositato in data 17.12.23) rispetto ai Pt_1 quali, pur a seguito della espressa contestazione del (fl 8 comparsa conclusionale depositata in CP_1 data 3.3.25) alcuna indicazione la ricorrente forniva in merito nella comparsa conclusionale di replica del 12.3.25.
A ciò si aggiunga che gli onerosi obblighi contributivi al mantenimento dei figli posti a carico del di fatto azzerano la disparità tra le condizioni economiche dei coniugi e non rimarrebbero al CP_1 mezzi sufficienti per mantenere anche se stesso, una volta adempiuti gli obblighi contributivi CP_1 nei confronti dei figli ed eventuali ulteriori gravosi obblighi contributivi in favore della come Pt_1 dalla stessa richiesti benchè, si ribadisce, abbia disponibilità di reddito e mezzi adeguati.
Il collegio pertanto rigetta l'istanza di assegno di mantenimento in favore della ricorrente
Il collegio rileva infine che non può trovare accoglimento in questa sede la richiesta risarcitoria di parte ricorrente in quanto l'azione di separazione con richiesta di addebito e quella di risarcimento
14 sono azioni indipendenti ed autonome con esclusione della possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione – soggetta al rito speciale – con quella di risarcimento del danno – soggetta al rito ordinario, trattandosi di domanda non legata dal vincolo della connessione, ma del tutto autonoma e distinta dalla domanda principale.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente l'accoglimento della domanda di addebito della la soccombenza della in merito alla domanda di Pt_1 Pt_1 assegno di mantenimento e alla domanda risarcitoria;
la parziale soccombenza reciproca in relazione agli obblighi contributivi in favore dei figli) ricorrono giusti motivi per compensare le spese
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., la separazione personale dei coniugi e , con addebito al resistente;
Parte_1 CP_1
- determina ex nunc il contributo per il mantenimento dei figli a carico del resistente secondo distinte voci di spesa:
▪ il pagamento del mutuo contratto con Credito Emiliano Spa per la casa familiare in Portici via Cardano 1 Foglio 3 particella 193 sub 9 Categoria A/2 classe 7 vani 8 in proprietà per metà a e per metà a CP_1 [...]
Parte_1
▪ il pagamento di euro 220 mensili ovvero dell'importo concordato con il fratello per il godimento della porzione della casa familiare di proprietà eredi Pt_2
Persona_2
▪ 375,00€ mensili per ciascun figlio (1500,00€) disponendo che detto importo venga versato alla ricorrente entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 60% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTICI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in PORTICI il 07/07/2000 (atto n. 146, P. II, Serie. A, anno 2000),
- compensa le spese.
15 - rigetta per il resto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 28.3.25
il Presidente estensore dr.ssa Valeria Rosetti
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