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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/12/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G.n. 1368 anno 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto ex art. 473-bis.
49 - 51 c.p.c.
PROMOSSO DA
(nata in [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nato in [...] il [...] c.f. , entrambi rapp.ti e difesi dall'Avv. C.F._2
TI EN in forza di procura in atti e come in atti elett.te dom.ti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 02.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/10/2024 i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciata la loro separazione personale ai patti e condizioni concordate e contestualmente, secondo le vigenti previsioni di legge, sentenza di scioglimento del matrimonio. A sostegno della domanda deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in Montoro
Superiore (AV) il 01/09/2012 e che dall'unione è nato il figlio , in Salerno il Persona_1
07/08/2016.
Pronunciata sentenza di separazione n. 166/2025 in data 15.05.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo del giudizio sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 02.12.2025 le parti ribadivano la loro volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare secondo le modalità a suo tempo concordate.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è per- durato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto, i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 Parte_2
in data 07/10/2024, così provvede:
[...]
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (nata Parte_1
in Avellino il 15/12/1984 e nato in [...] il [...] che contrassero Parte_2
matrimonio in concordatario in Montoro Superiore (AV) il 01/09/2012, (Atto n.28 Parte II
Serie A del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2012);
2) Conferma le condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 04.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de
Sire