Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6578 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa ha da
– già - (p.i. Parte_1 Parte_2
, in persona del procuratore speciale , P.IVA_1 Parte_3
con i proc. dom. avv.ti Ernesto Grandinetti e Federico Conte, delega in atti
-appellante- contro
( ) con il proc. dom. avv. Luigi Tocci, delega CP_1 C.F._1
in atti
-appellato-
Sulle seguenti CONCLUSIONI per l'appellante: come da note depositate in data 11.11.2024 per l'appellato: come da note depositate in data 8.11.2024
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società attrice ha appellato la decisione (n. 52/2017) con cui il Giudice di Pace di
Salerno aveva respinto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 57/2014 dallo stesso emesso con cui le era stato intimato il pagamento di € 3.603,53 (oltre interessi e spese) per attività di consulenza resa in suo favore dal perito . CP_1
pagina 1 di 11
1) Eccezione di improponibilità della domanda per abuso del processo, per violazione dei principi costituzionali del giusto processo e dell'art. 88 c.p.c. e di violazione dei principi che regolano l'obiettivo costituzionalizzato della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. e i principi di buona fede oggettiva e correttezza. Erroneità della motivazione.
A sostegno di tale motivo di appello, l'appellante deduceva di aver stipulato un convenzione di prestazione d'opera professionale con il perito industriale CP_1
che aveva svolto il ruolo di suo fiduciario nella gestione dei sinistri affidatigli
[...]
in pendenza del contratto.
Riferiva che nella convenzione era stato pattuito un compenso forfettario che andava a compensare tutta l'attività svolta in ogni singolo incarico conferito al perito e escludeva che l' avesse svolto attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle CP_1
previste nel contratto, e che erano state tutte saldate.
Esponeva che, invece, l'appellato ritenendo di aver ricevuto dalla controparte incarichi anche non coperti dalla convenzione, le aveva notificato molteplici decreti ingiuntivi per il pagamento di tali ulteriori prestazioni professionali, tra i quali quello opposto innanzi al GdP Salerno e definito con la pronuncia impugnata nel presente giudizio. sosteneva pertanto l'improponibilità della domanda per abuso del Pt_1
processo e violazione dei principi e delle norme sulla buona fede e correttezza processuale e contestava l'assunto con cui il Giudice di Pace, nel rigettare l'eccezion in oggetto aveva ritenuto che la richiesta monitoria fosse fondata su singoli incarichi professionali.
2) Violazione dei principi di diritto su litispendenza o continenza di cause. Errore di giudizio e falsa applicazione di principi di legge.
Al riguardo, dava atto di aver notificato nel 2010 a atto di Pt_1 CP_1
citazione avente ad oggetto una domanda di rendiconto ed accertamento di debito, relativamente alle somme da questo pretese quale compenso per tutte le prestazioni pagina 2 di 11 professionali rese in passato a suo favore.
Deduceva l'appellante che tra le eventuali somme, se effettivamente dovute, erano senz'altro da ricomprendere anche quelle oggetto del giudizio deciso con la sentenza impugnata, posto che nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno, si chiedeva di accertare se esistessero somme effettivamente dovute in relazione all'intera attività svolta dall' in favore della società CP_1 Pt_1
Esponeva che in quel giudizio si era costituito l' proponendo domanda CP_1
riconvenzionale, con richiesta di mutamento di rito, di pagamento del dovuto con riferimento a tutte le attività professionali svolte a favore della Pt_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di non meno di € 5.000.000,00; domanda pertanto destinata a comprendere anche l'importo ingiunto con il d.i. n.
57/2014 del GdP Salerno. L'LF aveva inoltre chiesto l'accertamento e la dichiarazione della natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo pieno intercorso con già con Parte_1 Controparte_2
condanna della società attrice al pagamento della somma di € 710.549,61 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Le cause erano state separate rimanendo di competenza del Giudice civile la domanda di rendiconto con passaggio alla cognizione del Giudice del Lavoro di Salerno la domanda tendente all'accertamento ed alla dichiarazione della natura subordinata del rapporto di lavoro tra l' e la CP_1 Pt_1
Rilevava pertanto l'appellante la sussistenza di litispendenza/continenza tra la domanda dell' proposta con ricorso monitorio e la domanda di rendiconto e CP_1
pagamento di tutti i compensi professionali proposta in via riconvenzionale nel giudizio pendente innanzi al Tribunale civile di Salerno.
Essendo stata tale eccezione rigettata in primo grado, chiedeva la riforma Pt_1
di questa parte della sentenza assumendone l'erroneità in quanto trattavasi, in entrambi i casi, di azione di adempimento, tra le medesime parti, con identico oggetto, seppure di diversa ampiezza, con conseguente identità di parti, causa petendi e petitum.
pagina 3 di 11 3) Illegittimità della pronuncia di merito. Carenza di prova. Erroneità della motivazione.
Nell'atto di opposizione a la società deduceva l'assenza di prova in merito al Pt_4
conferimento degli incarichi di cui si pretendeva il pagamento, ed evidenziava che tutte le prestazioni professionali convenzionate erano state regolarmente saldate.
Assumendo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il ricorrente mantiene la qualità di attore in senso sostanziale e quindi deve assolvere l'onere probatorio a suo carico ex art. 2697 cod. civ., eccepiva che le prestazioni professionali che si affermavano espletate non erano corredate dall'indispensabile e preventivo incarico;
che non era dato comprendere quindi se la società avesse mai effettivamente affidato l'incarico per il quale si rivendicava il compenso;
che l'importo della fattura era errato, in quanto in palese violazione degli accordi di tariffazione in vigore tra l' e la società; che nessuna prova era stata fornita, anche a fronte delle puntuali CP_1
eccezioni sopra riportate, dall'opposto.
Il GdP Salerno, invece, motivando che dalla documentazione allegata al suo fascicolo era emerso che l'LF avesse svolto attività per conto della società assicuratrice, mentre la società assicuratrice nonostante affermasse di aver regolarmente pagato all'opposto quanto a lui spettante per l'attività espletata, non aveva dato prova di ciò nel corso del giudizio;
ed aggiungendo che le parcelle richieste dal p.i. CP_1
risultavano coerenti con le tariffe stabilite per i periti industriali, categoria alla quale appartiene l'opposto e che la convenzione tra l' e la non poteva CP_1 CP_3
trovare applicazione nel giudizio di opposizione perché nella stessa erano espressamente esclusi tutti gli incarichi della Controparte_4 Controparte_5
aveva rigettato l'opposizione condannato l'opponente alla refusione delle spese di lite.
La impugnava la sentenza anche su questo aspetto evidenziando di aver Pt_1
provato di aver regolarmente saldato le attività rese dall' in regime di CP_1
convenzione, mentre le parcelle da lui esibite nel fascicolo monitorio si riferivano a prestazioni per le quali non gli era stato affidato alcun incarico. Pertanto la sentenza pagina 4 di 11 avrebbe dovuto essere riformata nel merito, per non avere l'opposto in primo grado fornito la prova del titolo negoziale da cui scaturirebbe il credito vantato.
Si costituiva in questo giudizio l' eccependo l'inammissibilità dell'appello ex CP_1
art. 342 c.p.c. e il difetto di ius postulandi del difensore per mancata produzione in giudizio della relativa procura alle liti da parte dell'appellante.
Quanto al primo motivo di appello, parte convenuta ribadiva la correttezza della decisione di primo grado negando che tra le parti fosse stato instaurato un rapporto sostanzialmente unico deducendo il conferimento di un incarico per ogni sinistro.
In relazione all'eccezione di litispendenza/continenza sosteneva l'appellato che nella domanda riconvenzionale spiegata dinanzi al Tribunale di Salerno non erano ricomprese le parcelle relative al monitorio opposto per cui è causa e che in ogni caso la richiesta di pagamento di dette parcelle non si rinveniva in nessun altro giudizio essendo stata attivata esclusivamente con il monitorio successivamente opposto ed oggetto del presente contenzioso.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato con conferma della sentenza gravata rilevando peraltro che, a fronte della mancata contestazione circa l'espletamento degli incarichi ricevuti controparte non aveva dimostrato l'estinzione della obbligazione di pagamento.
La causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2024 (tenutasi con le modalità della trattazione scritta), con concessione dei termini (minimi 20+20) di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto sussistendo la dedotta improponibilità della domanda per frazionamento del credito.
Il gravame è in primo luogo ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Sotto tale specifico profilo, invero, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il disposto di cui all'art. 342 c.p.c.,
a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità,
pagina 5 di 11 una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cassazione n. 27199/2017).
Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano stati prospettati da parte dell'odierno appellante le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale.
Ne consegue, pertanto, che i motivi di appello siano specifici, con contestuale riconoscimento dell'ammissibilità dell'impugnazione in parte qua.
Ancora, risulta infondata la doglianza dell'appellato circa il difetto di ius postulandi per avere l'odierno ente appellato prodotto in primo grado la procura alle liti del
6.12.2012, rilasciata da parte del procuratore speciale dott. Pt_3 Parte_3
nominato con procura notarile (doc. 2 e 3).
[...]
Ciò posto, è noto come il divieto di frazionamento sia stato più volte affermato dalla
Suprema Corte per la quale non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in
pagina 6 di 11 un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. In conseguenza del suddetto principio, pertanto, tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili (Cassazione n. 15476/2008).
Ebbene, il ricorrente ha ottenuto il D.I. opposto in primo grado allegando che la non aveva provveduto a saldare le parcelle di cui alle fatture n. 96, 65, 94, Pt_1
102, 93, 88, 89, 91, 90, 108, 84 dell'anno 2014, ma relative tutte a prestazioni rese entro il
2010 atteso che dal fascicolo monitorio si evince che esse si riferivano ad incidenti stradali verificatisi nel 2007 (3.4.2007), 2008 (15.4.2008), 2009 (8.12.2009, 8.7.2009,
25.12.2009, 7.12.2009, 14.12.2009, 27.7.2009, 26.11.2009) e nel 2010 (2.3.2010 e 12.4.2010).
Rilevato allora che la domanda riconvenzionale nel giudizio di rendiconto proposta da
(n.r.g. 16404/2010) risale al 14.11.2011, data di deposito della comparsa di Pt_1
risposta, deve condividersi quanto già statuito dal Tribunale di Salerno in analogo giudizio pendente tra le stesse parti, con sentenza n.2834/2020, ove si legge: deve, dunque, ritenersi fatto acquisito al processo che l'attuale parte opposta abbia proposto, in data anteriore al ricorso per monitorio (tanto si può ricavare dagli atti prodotti), domanda riconvenzionale nel giudizio introdotto da per il rendimento del conto, domanda Pt_1
avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei compensi professionali asseritamente maturati dall' per tutti gli incarichi espletati quale perito assicurativo (fiduciario) della CP_1
né ha allegato di avere, eventualmente, fatto riserva di azione rispetto ad Pt_1 CP_1
altre (future) richieste di pagamento (fondate sullo stesso rapporto d'opera professionale), le quali risultavano, sicuramente (ed in assenza di evidenze contrarie) già esigibili all'epoca dell'introduzione della domanda riconvenzionale, essendo terminato il rapporto al più tardi nell'anno 2010: per tali motivi deve ritenersi che le successive richieste di pagamento, avanzate dall' con numerosi ricorsi per decreto ingiuntivo, incorrano nella violazione del divieto CP_1
del frazionamento (abusivo nel senso a tale aggettivo attribuito dalla “giurisprudenza”) del credito. D'altra parte, non è stata fornita alcuna prova dall'appellato in ordine alla effettiva diversità delle obbligazioni di cui si chiedeva l'adempimento, a fronte della primaria (ed
pagina 7 di 11 apparentemente) omnicomprensiva richiesta avanzata con la predetta domanda riconvenzionale: in definitiva, l'unicità del rapporto che ha dato causa alle obbligazioni di pagamento, seppure singolarmente maturate all'atto dello svolgimento dell'attività di perito
(attività la cui remunerazione è stata chiesta già dall' nel giudizio già pendente al CP_1
momento della proposizione della domanda per monitorio), il momento di maturazione dei crediti già all'epoca della proposizione della più volte richiamata riconvenzionale porta il tribunale a ritenere la fondatezza dell'esaminato motivo di appello, nel senso che la domanda proposta nel monitorio deve essere dichiarata inammissibile per la ritenuta violazione del generale principio del divieto di frazionamento del credito. Appare evidente che la questione all'esame del tribunale, e prima ancora del giudice di pace, non è quella se l' abbia o CP_1
meno chiesto nell'anteriore giudizio la liquidazione delle medesime competenze richieste successivamente con il monitorio ma quella del se il medesimo avrebbe dovuto e potuto CP_1
richiedere, già con la proposizione di quella domanda riconvenzionale, il pagamento di tutte le competenze asserite maturate nel corso del rapporto quale fiduciario o perito della Pt_1
rapporto conclusosi prima dell'instaurazione del giudizio di rendimento del conto e della proposizione della riconvenzionale, in luogo di procedere successivamente con svariati ricorsi per decreto ingiuntivo: la risposta pare essere positiva, considerato che ogni difesa o allegazione contraria all'eccezione ritualmente sollevata in primo grado andava in quella sede proposta, palesandosi tardive le argomentazioni sviluppate (solo) con la comparsa di costituzione in appello.
Dette motivazioni sono, invero, estensibili anche all'odierno giudizio ove l' ha CP_1
agito con autonomo ricorso monitorio per far valere asseriti crediti da prestazioni d'opera professionale scaturiti da un unico rapporto contrattuale ed esaurite entro il
2010, aggravando notevolmente la posizione della debitrice, costretta a subire maggiori esborsi, a causa del frazionamento del credito vantato dall'LF in tanti giudizi.
Le motivazioni addotte da parte appellata a sostegno dell'interesse a diversificare i giudizi non sono meritevoli di accoglimento.
pagina 8 di 11 Se infatti, in questa sede l' ha dedotto che negli allegati alla consulenza tecnica CP_1
di ufficio resa nel giudizio n.r.g. 3897/2015 (n.r.g. attribuito alla domanda riconvenzionale separata dal giudizio n.r.g. 16404/2010) erano evidenziati in rosso i sinistri e le relative prestazioni per le quali non era stata avanzata in quella sede alcuna richiesta (cfr. doc. C ed E allegati alla memoria del 18.11.2021), basta effettuare i dovuti raffronti tra le date dei sinistri a cui ciascuna prestazione esclusa si riferiva
(6.3.2008, 11.3.2008, 17.3.2008, 24.4.2008, 20.3.2008, 28.3.2008, 1.4.2008, 31.3.2008,
3.4.2008, 10.4.2008, 4.6.2008, 12.3.2009, 26.6.2009, 31.7.2009, 6.10.2009, 22.1.2010,
19.2.2010, 19.3.2010, 6.5.2010, 21.5.2010) con quelle desumibili dal fascicolo monitorio
(e in precedenza indicate) per eliminare ogni coincidenza tra loro.
Come poi efficacemente rilevato dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 2486/2024, si può allora comprendere che l'appellato avendo eseguito migliaia di perizie per conto della
(e delle precedente compagnie assicurative che in essa si sono accorpate) possa aver Pt_1
avuto difficoltà nel reperire la documentazione di tutti i vari sinistri periziati, da allegare nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Salerno (n. 16404/10 RG), a fondamento della domanda riconvenzionale ivi proposta, come anche che l' abbia avuto contezza CP_1
dell'espletamento di alcuni incarichi solo anni dopo la proposizione del predetto giudizio, in cui era stato convenuto e che tale la scoperta postuma non debba pregiudicare il suo diritto di proporre le azioni volte al recupero dei relativi crediti.
Tutto ciò è comprensibile;
ciò che invece risulta privo di giustificazione è il motivo per cui
l dopo aver appreso di vantare altri crediti, che non aveva potuto allegare nel giudizio CP_1
principale sopra citato, abbia deciso di proporre tanti e diversi procedimenti monitori invece di promuovere un solo giudizio ove formulare una domanda unitaria di pagamento del compenso per tali residue prestazioni.
In effetti, oltre al richiamato giudizio definito con sentenza n 2834/2020, parte appellante ha prodotto altre 5 sentenze rese dal Tribunale di Salerno nei giudizi di appello avverso altrettante sentenze del Giudice di Pace pronunciate su opposizioni di a decreti ingiuntivi emessi in favore di per compensi relativi Pt_1 CP_1
pagina 9 di 11 all'attività di perizia svolta da questo in favore dell'appellante su veicoli coinvolti in sinistri stradali sempre nell'ambito del medesimo contesto temporale, ossia tra il 2007 ed il 2010.
E' allora privo di qualsiasi valida ragione processuale la circostanza che l' , una CP_1
volta raggruppate tutte queste perizie ed emesse le relative fatture nell'anno 2014, ne abbia richiesto il pagamento frazionandolo in tanti ricorsi monitori.
Peraltro l'LF ha allegato a ciascun ricorso monitorio soltanto un numero limitato di fatture curando che la sommatoria del loro importo non superasse il limite della competenza per valore del GdP fissata ex art 7 c.p.c. vigente ratione temporis in €
5.000,00; in tal modo ha “spalmato” i crediti in tante richieste monitorie al GdP invece di presentare innanzi al Tribunale un unico ricorso monitorio per l'importo complessivo determinato dalla sommatoria di tutte le fatture emesse per perizie non allegate al giudizio principale di rendiconto.
Tale frazionamento del credito in diversi “procedimenti coevi”, ha determinato un aggravio della posizione della debitrice costretta senza un apprezzabile Pt_1
motivo a spiegare più opposizioni a con i relativi costi, e con il rischio di Pt_4
sopportare maggiori esborsi in termini di condanna alle spese di lite e di registrazione delle sentenze ove fosse risultata soccombente nei vari giudizi di opposizione a Pt_4
cosa che effettivamente è avvenuta in primo grado.
Il comportamento processuale dell' è quindi contrario a buona fede e CP_1
correttezza processuale;
è consistito in un abuso dei mezzi processuali in danno della debitrice ed in un aggravio del sistema giudiziario nel suo complesso. Pt_1
Spunti in tal senso sono contenuti in un'altra recente pronuncia della Cassazione, ordinanza n. 16508/2023, resa con riguardo ad una fattispecie speculare a quella odierna “In caso di abusivo frazionamento di crediti nascenti dall'esecuzione di incarichi professionali che, pur regolati da un'unica convenzione, siano azionati attraverso la proposizione di plurimi ricorsi d'ingiunzione, il giudice, che rigetti l'opposizione mancando di dichiarare l'improponibilità delle domande separatamente proposte, è tenuto a eliminare tutti
pagina 10 di 11 gli effetti distorsivi del frazionamento, sicché non è sufficiente, per neutralizzare questi ultimi, che disponga la compensazione delle sole spese dei giudizi di opposizione, riuniti successivamente in un "simultaneus processus", ma occorre che intervenga anche sulle spese liquidate nei plurimi decreti d'ingiunzione, previa eventuale revoca degli stessi”.
Non vi è allora dubbio che la sentenza gravata vada riformata affermando la improponibilità della domanda.
L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe e rende superfluo l'esame degli altri motivi di gravame.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello avverso la sentenza n. 52/2017 del Giudice di Pace di Salerno dichiarando improponibile la domanda proposta in primo grado e per l'effetto: revoca il decreto ingiuntivo n. 57/2014 reso inter partes dal Giudice di pace di Salerno;
condanna alla restituzione in favore dell'appellante di quanto versatogli CP_1
in esecuzione della sentenza impugnata nel presente giudizio, oltre interessi legali dal giorno del versamento a quello della effettiva restituzione;
condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante che si liquidano in € 900,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge per il primo grado di giudizio ed in €
1.800,00 per onorari, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 2.1.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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