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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/06/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
Riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1971/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno
2024 avente ad oggetto: ricorso congiunto per modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e promosso
DA
(c.f.: ), nata a [...] in data [...], residente in Parte_1 C.F._1
Boscoreale (Na) alla via Balzano n. 23 ed elettivamente domiciliata in Boscoreale (Na), alla via Panoramica
n. 42, presso lo studio dell'avv. Giovanna Di Casola (c.f.: che la rappresenta e C.F._2
difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo (per le comunicazioni indirizzo di p.e.c.:
Email_1
E
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa
Lucia n. 123, presso lo studio dell'avv. Annibale Frizzato (c.f.: ) che lo rappresenta C.F._4
e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo (per le comunicazioni: indirizzo di p.e.c.:
Email_2
Ricorrenti
CON L'INTERVENTO
Del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
Interventore ex lege Conclusioni: all'udienza del 21/1/2025, all'esito dell'ascolto delle parti, i procuratori delle stesse chiedevano rimettersi la causa al collegio per il recepimento degli accordi.
In data 19.2.2025 il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/10/2024, e esponevano: che Parte_1 Controparte_1
in data 19/11/2020 dalla loro unione nasceva in Torre del Greco il figlio che, venuti meno i Per_1
presupposti a fondamento della vita di coppia, decidevano di cessare la propria convivenza;
che, su ricorso congiunto dagli stessi proposto, con decreto n. 1400/2022 il Tribunale stabiliva l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con disciplina del diritto di visita del padre, nonché la previsione a carico del
, per il mantenimento del figlio, della somma di euro 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
CP_1
che il decorso del tempo e il mutare delle eSIenze e necessità del minore, che ormai aveva più di tre anni, rendeva necessaria la modifica delle condizioni di affidamento, di permanenza presso ciascun genitore e di mantenimento del predetto minore nei termini precisati in ricorso.
1.2-Fissata con decreto in data 15/11/2024 l'udienza del 21.1.2025 per la comparizione delle parti, ritenuta necessaria per chiedere chiarimenti atteso “che le modifiche al provvedimento n. 1400/2022 congiuntamente proposte dai ricorrenti nella parte relativa alla regolamentazione dei rapporti tra genitori
e figlio minore di circa 4 anni, non apparivano conformi all'interesse del minore in quanto Per_1
prevedono una rigorosa alternanza giornaliera degli incontri infrasettimanali e delle festività infrannuali”, all'esito della udienza stessa, acquisiti i suddetti chiarimenti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata al collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
P.M..
2- Le modifiche della precedente regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlio minore proposte con il ricorso in rassegna, poiché conformi all'interesse dello stesso figlio, possono essere senz'altro recepite e poste a fondamento della presente decisione. Invero i ricorrenti, oltre a modificare, incrementandola, la contribuzione del padre al mantenimento del minore, hanno inteso diversamente regolare la permanenza dello stesso minore presso ciascun genitore, sia nei periodi ordinari sia durante le principali festività infrannuali e le vacanze estive. La soluzione adottata, che prevede una rigorosa alternanza dei periodi di permanenza del figlio presso il padre e presso la madre (nei termini riportati in dispositivo) e che è ormai attuata da oltre un anno, per quanto dichiarato dai ricorrenti all'udienza del 21.1.2025 risponde all'eSIenza dei genitori di porre fine della madre dopo un periodo presso il padre e viceversa: il bambino piangeva perché voleva rimanere ancora con il genitore che lo stava riaccompagnando e anche all'asilo manifestava sofferenza , piangeva ecc. Dopo diversi tentativi abbiamo sperimentato la modalità che oggi proponiamo e abbiamo verificato un cambiamento nell'atteggiamento del bambino, che oggi ha di fatto due case e trascorre con piacere il tempo con entrambi i genitori, anche perché la modalità del prelievo a scuola da parte del genitore che deve tenerlo con sé il pomeriggio e per la notte gli evita il trauma , da lui vissuto come tale, del passaggio dall'uno all'altro genitore. Anche a scuola gli insegnanti si sono resi conto del cambiamento in positivo vissuto dal bambino che ha modificato completamente il suo comportamento, non piange più durante
l'orario scolastico chiedendo del padre o della madre ed è sereno. Proprio comprendendo questa difficoltà di nostro figlio per il passato abbiamo anche cercato di recarci insieme a scuola, sia per accompagnarlo che per riprenderlo (in modo che non identificasse nel genitore che lo accompagnava quello “cattivo” e in quello che lo riprendeva il genitore “buono”) così come più volte abbiamo cercato di condividere con lui momenti di distrazione (comprare il gelato ecc). Sempre per assecondare le eSIenze di nostro figlio anche in estate, durante i periodi di vacanza che trascorre con ciascuno di noi, evitiamo di interrompere i rapporti con l'uno o con l'altro genitore per un periodo troppo lungo e ci siamo organizzati per trascorrere le vacanze in posti vicini in modo da consentirgli di incontrare l'altro genitore quando lo desidera . Tra noi quindi non cè mai stato alcun contrasto in occasione degli incontri per prendere o riaccompagnare il bambino, ma solo piena collaborazione per non far sentire a nostro figlio il peso di avere genitori separati
e cercare di organizzare le nostre vite, compresa la gestione del rapporto con lui, in modo conforme alle sue eSIenze evitandogli la sofferenza che come detto lui manifestava in occasione dei distacchi da ciascun genitore>>.
Alla luce dei chiarimenti forniti dalle parti dianzi riportati la proposta modifica, come già anticipato, va senz'altro recepita.
3.- Trattandosi di procedura su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data
7.10.2024 da e per la modifica delle condizioni di Parte_1 Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale così provvede:
A) Modifica il decreto del Tribunale di Torre Annunziata n. 1400/2022 nei termini concordati dai ricorrenti e di seguito trascritti:
1) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1
condiviso, con collocazione e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative alla salute, all'educazione, all'istruzione, all'orientamento religioso, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. 2) i genitori terranno con se il figlio, a settimane alterne, nel weekend che partirà per entrambi dalle 15:30 del venerdì fino al mattino del lunedì, quando verrà accompagnato a scuola. A partire dal week and in cui il minore è stato con la madre la stessa lo accompagnerà a scuola il lunedì mattina dove sarà di poi prelevato dal padre che lo riaccompagnerà a scuola il martedì mattina dove sarà prelevato dalla madre che lo riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina dove sarà prelevato dal padre che lo riaccompagnerà a scuola il giovedì mattina dove sarà prelevato dalla madre che lo riaccompagnerà a scuola il venerdì mattina dove, di poi, sarà prelevato dal padre che lo terrà con se per il week and riaccompagnandolo a scuola il lunedì mattina, ricominciando così l'alternanza tra i genitori.
3) Per quanto concerne le festività si dispone che il minore le trascorrerà ad anni alterni ed alternativamente con i genitori. A partire dal 2024 il giorno di carnevale il bambino lo trascorrerà dalle ore 10,00 alle ore 16,00 con la madre e dalle ore 16.30 sino alle ore 22,00 con il padre;
per la Pasqua, dal Sabato Santo (ore 11,00) al Martedì successivo (ore 21,00) con il padre;
la vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre, l'ultimo giorno dell'anno con il padre ed il primo dell'anno con la madre;
l'epifania con il padre;
per tutte le altre festività, il minore trascorrerà le stesse, in maniera alternata, con ciascun genitore
(ad esempio, il 25 aprile con il padre, il primo maggio con la madre, il 2 giugno con il padre,
e così di seguito). Per il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore, il piccolo Per_1
trascorrerà le suddette festività dalle ore 10.00 alle ore 16.00 con il padre dalle ore 16.30 alle ore 22.00 con la madre, ad anni alterni. Si precisa che, in ogni caso, il minore
(indipendentemente da quale sia il giorno della settimana) trascorrerà il compleanno,
l'onomastico e la festa del papà con il padre, ed il compleanno, l'onomastico e la festa della mamma con la madre.
4) relativamente alle vacanze estive, i genitori, ad anni alterni sceglieranno il periodo di Luglio
e Agosto più confacente alle proprio eSIenze di vacanza. L'alternanza comincia con la scelta per il 2024 del SI. e così via via ad anni alterni. La scelta del periodo sarà comunicata CP_1
entro il 31 Marzo.
5) Ai genitori sono consentiti, salvo ipotesi di urgenza, due contatti al giorno (a scelta tra telefonata o videochiamata) il cui orario sarà scelto autonomamente dal chiamante, salva la specifica richiesta del bambino. Qualora la videochiamata o la telefonata viene effettuata in un momento non opportuno per il minore sarà il genitore collocatario a provvedere a richiamare quando il piccolo sarà disponibile. Tale limite riguarda anche la messaggistica che
è consentita solo per comunicazioni urgenti. 6) nei casi eccezionali di impossibilità da parte di uni dei genitori a tenere con se il bambino nei giorni previsti dal presente accordo, egli richiederà la variazione del giorno con richiesta scritta (anche tramite messaggi cellulari), all'altro genitore. Se la temporanea modifica, richiesta per legittimo impedimento del genitore collocatario a garantire la sua presenza con il figlio, non trovasse accoglimento da parte dell'altro genitore, questi dovrà accettare qualsiasi soluzione della problematica che sarà scelta dal genitore impossibilitato.
7) circa l'orientamento religioso, essendo la SI.ra ed il SI. Controparte_2 CP_1
cattolico, ed, avendo il piccolo di comune accordo tra i genitori, ricevuto il battesimo Per_1 cattolico cristiano, sempre nell'interesse del minore, si riconosce alla SI.ra , il Parte_1
diritto di partecipare, eccezionalmente, con il proprio figlio, a funzioni religiose del proprio culto (quali matrimoni, battesimi, ecc.).
8) circa il mantenimento e le spese straordinarie, il verserà entro il 5 di ogni mese CP_1
l'assegno di mantenimento di Euro 350,00, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici Istat, mediante accredito su carta prepagata intestata alla SI.ra - codice IBAN: Parte_1
[...]. Il SI. si impegna a versare, altresì, a titolo di CP_1
compartecipazione, metà della spesa relativa alla mensa scolastica del minore, che, quindi, verrà versata solo nei mesi e negli anni in cui la suddetta spesa sarà sostenuta.
9) Le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche (cfr. protocollo d'intesa sulle spese dei figli del Tribunale di Torre Annunziata) sostenute nell'interesse del figlio Per_1
preventivamente concordate tra i genitori, saranno ripartite nella misura del 70% a carico del e del 30% a carico della . CP_1 Parte_1
10) Per quanto concerne l'assegno unico universale, esso, verrà ripartito nella misura del 50% fra il SI. e la SI.ra CP_1 Parte_1
11) Entrambi i genitori si impegnano a comunicare la destinazione di eventuali viaggi all'estero i quali potranno essere liberamente organizzati purché non inficianti i periodi di permanenza del minore con l'altro genitore.
B) nulla per spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di conSIlio del 26 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano