TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/06/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.: 226/2025
Verbale di udienza
Verbale aperto ad ore 9:33
Oggi, 17.6.2025, avanti il Gop OT. Fabio Fuser, sono comparsi: per C6! l'Avv. Federica Capellari in sostituzione dell'Avv. Marco Controparte_1
Piva. per il legale rappresentante, OT.SS , con l'Avv. Ester Controparte_2 Controparte_3
Soramel.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione in considerazione dei profili di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo – concesso in materia di locazione di mobili urbani
– per tardività in quanto la steSS doveva essere introdotta con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. da depositarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e non con citazione da iscriversi, comunque, a ruolo nel medesimo termine, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'Avv. Capellari precisa le conclusioni come da come memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c.
L'Avv. Soramel precisa le seguenti conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta ed aderisce al rilievo del giudice.
Le parti discutono la causa richiamandosi ai propri scritti e l'Avv. Cappellari contesta l'inammissibilità dell'opposizione per eccezioni sul rito adottato non locatizio non avendo il giudice contestato o rilevato o dato atto non essendosi pronunciato con il previsto decreto ex art. 171 bis c.p.c..
Al termine della discussione, il giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare. Alle ore 11:10 all'esito della camera di consiglio, in assenza della parte e dei procuratori, il Tribunale dà lettura in udienza della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
Verbale chiuso ad ore 11:20
Il Gop
OT. Fabio Fuser
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, OT. Fabio Fuser, all'udienza del 17.6.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con il numero 226/2025 promoSS con atto di citazione del 20.1.2025 notificato in pari data.
DA
C6! (C.F./P.I.: ) con l'Avv. Marco Piva di Controparte_1 P.IVA_1
Udine
Attrice - Opponente
CONTRO
(P.I.: ) con l'Avv. Ester Soramel di Udine Controparte_2 P.IVA_2
Convenuta- Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
2
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 226/2025 *
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part Con atto di citazione del 20.1.2025 e notificato a mezzo pec in pari data, la società
(di seguito anche: C6! e/o attrice e/o opponente e/o Controparte_4
conduttrice) con sede in Udine ha opposto il decreto ingiuntivo n.1133/2024, notificato a mezzo pec l'11.12.2024, richiesto da (di seguito anche: Controparte_2 CP_2
e/o convenuta e/o opposta) con sede in Udine con il quale il Tribunale di Udine ha alla medesima ingiunto il pagamento della somma di €.6.120,00, oltre agli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 a decorrere dalla domanda fino al saldo, oltre alle spese del monitorio.
Preme evidenziare che il decreto ingiuntivo è stato richiesto dall'opposta in forza del contratto di locazione dell'1.1.2017, registrato il 16.1.2017, intercorso tra le parti con il quale aveva concesso in locazione all'opponente alcune porzioni dell'immobile CP_2
di sua proprietà sito in Udine, Via San Rocco n.79, catastalmente identificato al Fg 48,
Part. 388, Sub.5, a fronte di un canone mensile di €.500,00 da versarsi entro il 10 di ogni mese.
L'opposta nel ricorso monitorio dà inoltre atto che la conduttrice opponente ha liberato l'immobile alla fine del 2021 omettendo, però, il pagamento dei canoni dovuti sino al
31.12.2022, scadenza naturale del contratto, pari ad €.6.000,00 oltre al 50% dell'imposta di registro degli anni 2021 e 2022 pari ad €.60,00 per ciascun anno, per un totale ingiunto di €.6.120,00.
Ciò premesso, tenuto conto che il titolo posto alla base della domanda monitoria è il contratto di locazione dell'1.1.2017 per il pagamento di canoni non versati fino alla naturale scadenza del citato contratto, la presente causa ha natura di controversia locatizia, con la conseguenza che ai sensi dell'art.447 bis c.p.c. – c.d. rito locatizio
3
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 226/2025 modellato sulle forme proprie del rito del lavoro – tutte le controversie in materia di locazione, compreso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sono regolate e disciplinate dalle norme di cui agli artt. 414 e ss c.p.c..
In sostanza l'opposizione al decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione è soggetta al rito del lavoro e va, quindi, proposta con ricorso.
Nella fattispecie in esame C6! ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.1133/2024 con atto di citazione e non con ricorso da depositarsi dinanzi al Tribunale funzionalmente competente.
L'opposizione è inammissibile per le ragioni che verranno di seguito esposte.
Preliminarmente va osservato che costituisce principio pacifico che con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 bis del c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non operi la disciplina del mutamento del rito di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n.150/11 in quanto applicabile quando una controversia viene promoSS in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo D. Lgs.
n. 150/11, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c..
Sul punto vedasi Cass. Civ., Sez. III, n.6383 del 03.03.2023: “le Sezioni Unite di questa
Corte, con la sentenza n. 927/22 già richiamata, pronunciandosi su analoga controversia
e tra le stesse di quella ora in scrutinio, hanno ribadito, richiamando quanto già affermato con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448, il principio secondo cui l'opposizione prevista dall'art. 645 cod. proc. civ. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emeSS ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo;
con la già più volte evocata più recente
4
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 226/2025 sentenza delle Sezioni Unite, sulla base di ampia motivazione cui si fa espresso riferimento, è stato, altresì, affermato che allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art.
447-bis cod. proc. civ., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011
- che è applicabile quando una controversia viene promoSS in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ.”.
A ciò si aggiunga che la citata pronuncia delle Sezioni Unite n.927 del 13.01.2022 in motivazione ha affermato che “In relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani e perciò disciplinata dall'art.
447-bis c.p.c., che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, emerge piuttosto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156 c.p.c., comma 3, potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la steSS sia stata notificata alla controparte”.
Ebbene, facendo applicazione dei suddetti principi alla fattispecie in esame, sulla base della documentazione dimeSS dalle parti e da quanto dalle medesime dedotto risulta per tabulas che:
➢ il decreto ingiuntivo opposto n.1133/2024 è stato notificato alla C6! a mezzo pec in data 9.12.2024 e non 11.12.2024 (come, invece, dichiarato espreSSmente dalla steSS opponente a pag. 1, sezione “oggetto”, dell'atto di citazione) ed al fine di verificare
5
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 226/2025 quanto dedotto dall'opponente è stato chiesto all'opposta di depositare la notifica del decreto ingiuntivo che è avvenuta a mezzo pec in data 9.12.2024 (cfr. produzione dell'opposta del 16.6.2025);
➢ l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato dalla C6! alla a mezzo pec in data 20.1.2025; CP_2
➢ il deposito in cancelleria dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato effettuato dall'opponente in data 30.1.2025 ad ore 18:31 ed iscritto a ruolo dalla cancelleria il 31.1.2025;
Considerato che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data 9.12.2024 e che il termine ultimo ex art. 641 c.p.c. per proporre l'opposizione andava a scadere ex art. 155 c.p.c. il 20.1.2025 (in quanto il 18.1.2025, quarantesimo giorno, era un sabato), il ricorso in opposizione andava, pertanto, depositato entro tale data, come pure l'eventuale atto di citazione notificato.
Per ritenere tempestiva l'opposizione ai fini dell'art. 156 c.p.c., comma 3, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, l'opponente avrebbe dovuto depositare telematicamente l'opposizione lo stesso giorno della notifica dell'atto di citazione effettuata il 20.1.2025, di contro, avendo effettuato il deposito in data 30.1.2025, quindi, 10 giorni dopo lo spirare del termine di cui all'art. 641 c.p.c., l'opposizione risulta insanabilmente tardiva e non può che considerarsi inammissibile.
Tale inammissibilità, peraltro, può essere dichiarata da questo giudice anche se non rilevata dall'opposta, in quanto “Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione ma, qualora sia noto soltanto il "dies ad quem", non può adottare analoga statuizione officiosa
6
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 226/2025 presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario” (Cass. Civ., Sez. III, n.13594 del
21.05.2019).
Esattamente come nella fattispecie in esame ove risulta chiaramente dai documenti in atti sia la data di notifica del decreto ingiuntivo (come dichiarato espreSSmente dalla steSS opponente a pag. 1, sezione “oggetto” anche se tale data è stata erroneamente indicata nel giorno 11.12.2024, anziché 9.12.2024 come risultante dal deposito da parte dell'opposta della pec di notifica, deposito richiesto proprio per confermare il dato indicato dalla steSS opponente), sia la data di notifica dell'atto di opposizione (stampe pec di notifica dimesse dall'opponente confermate dal deposito delle pec di notifica).
Sul punto va, inoltre, considerato che nella fattispecie in esame non trova applicazione quanto disposto dall'art. 101, comma 2 ultima parte, c.p.c. che stabilisce che “Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”, in quanto “L'art. 101, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c. realizza la trasposizione del principio costituzionale del diritto al contraddittorio nell'ambito del processo civile ed è in questa prospettiva che si colloca il c.d. divieto della terza via, previsto dall'ultimo periodo del secondo comma. La norma impone al giudice, ove rilevi d'ufficio una questione, che intenda porre a fondamento della propria decisione, l'obbligo di sottoporla al contraddittorio tra le parti, assegnando loro un termine per presentare memorie contenenti osservazioni, in maniera tale da evitare una “decisione solitaria” su una questione decisiva per l'esito del giudizio. L'ambito applicativo della norma non è, tuttavia, illimitato, in ragione dei
7
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 226/2025 limiti interni individuati in primo luogo dal normativo (che prevede che l'obbligo operi rispetto a questioni poste a fondamento della decisione giudiziale), ma anche dalla lettura che ne ha dato il “diritto vivente” attraverso la giurisprudenza di questa Corte.
In tal senso, si è giunti ad una perimetrazione della portata applicativa della norma al fine di evitare ingiustificate dilazioni delle tempistiche di svolgimento del processo, in aperto contrasto con il principio di ragionevole durata, che concorre con il principio del contraddittorio, recepito dall'art. 101 c.p.c., a garantire il “giusto processo” (art. 111
Cost.). Sicché, il divieto di decisione solitaria da parte del giudice rimane circoscritto alle questioni di fatto o miste di fatto e di diritto, queste ultime rappresentate da questioni giuridiche che sottendono una modificazione del quadro fattuale oggetto del giudizio. In relazione a queste due tipologie di questioni si impone al giudice l'obbligo di evitare una “decisione a sorpresa”, che menomerebbe il diritto di difesa delle parti, negando loro il contraddittorio, privandole delle “connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione” (Cass. n. 11453/2014; Cass. n. 1577/2005). Proprio alla luce delle ripercussioni che la violazione di tale obbligo produce sul diritto di difesa, eSS viene sanzionata con la nullità della sentenza. Analogamente non è dato ritenere per le questioni di puro diritto, in relazione alle quali le parti potrebbero svolgere un'attività esclusivamente assertiva, consistente in “mere difese”, o richiedere una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito al giudizio (tra le molte: Cass. n.
29210/2024; Cass. n. 1617/2022; Cass. n. 22778/2019; Cass. n. 15037/2018; Cass.
n. 10353/2016; Cass. n. 11453/2014). Tra le questioni di diritto rientrano anche le questioni di rito (Cass. n. 41980/2021; Cass. n. 11724/2021; Cass. n. 6218/2019), ivi comprese quelle relative ai requisiti di ammissibilità della domanda, contemplati da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass. n.
7356/2022). Con particolare riferimento a quest'ultima categoria di questioni, rileva un
8
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 226/2025 principio di autoresponsabilità in ambito processuale in base al quale la parte, dotata di un livello minimo di diligenza processuale, non può non prevedere che il giudice poSS rilevare le carenze dei requisiti previsti dal legislatore a pena di inammissibilità della domanda (Cass. n. 15019/2016). Giova, quindi, ribadire il principio secondo cui non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto
l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni
(artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641
c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini (Cass. n. 29803/2019)” (Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza n.6483 del 11.3.2025, vedasi anche Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 30883 del 3.12.2024, nonché la citata Cass. Civ., Sez. 3, n.29803 del 18.11.2019).
Alla luce di quanto esposto e considerato, l'opposizione spiegata da C6! al decreto ingiuntivo n.1133/2024 deve dichiararsi inammissibile.
In conseguenza di tale principale e preminente valutazione in risto, restano assorbite qualsivoglia considerazione in ordine alle altre domande ed eccezioni e deduzioni subordinate, anche logicamente, sollevate da ciascuna parte, con la precisazione che tale pronuncia in rito non preclude la loro proposizione in separato giudizio.
*
Quanto alle spese di giudizio.
Pa Per il principio della soccombenza le spese di causa sono poste a carico di e vengono liquidate in dispositivo ex art. 5, comma 6, del D.L. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022 tenendo conto delle sole attività
9
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 226/2025 effettivamente svolte ed al minino di tariffa in considerazione del fatto che la causa viene decisa sulla base di una questione processuale rilevata d'ufficio, tenendo conto, per tale ultima ragione, lo scaglione da €.5.200,01 ad €.26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando all'udienza del
17.6.2025, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.1133/2024 del Tribunale di Udine;
- condanna C6! a rifondere le spese di lite a Controparte_5 CP_2
che liquida ex D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e
[...]
dal D.M. n. 147/2022, in complessivi €.1.668,50 (di cui €.459,50 per la fase di studio della controversia, €.358,50 per la fase introduttiva del giudizio, €.850,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso in Udine il 17.6.2025.
Il Giudice Onorario
OT. Fabio Fuser
10
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 226/2025
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.: 226/2025
Verbale di udienza
Verbale aperto ad ore 9:33
Oggi, 17.6.2025, avanti il Gop OT. Fabio Fuser, sono comparsi: per C6! l'Avv. Federica Capellari in sostituzione dell'Avv. Marco Controparte_1
Piva. per il legale rappresentante, OT.SS , con l'Avv. Ester Controparte_2 Controparte_3
Soramel.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione in considerazione dei profili di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo – concesso in materia di locazione di mobili urbani
– per tardività in quanto la steSS doveva essere introdotta con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. da depositarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e non con citazione da iscriversi, comunque, a ruolo nel medesimo termine, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'Avv. Capellari precisa le conclusioni come da come memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c.
L'Avv. Soramel precisa le seguenti conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta ed aderisce al rilievo del giudice.
Le parti discutono la causa richiamandosi ai propri scritti e l'Avv. Cappellari contesta l'inammissibilità dell'opposizione per eccezioni sul rito adottato non locatizio non avendo il giudice contestato o rilevato o dato atto non essendosi pronunciato con il previsto decreto ex art. 171 bis c.p.c..
Al termine della discussione, il giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare. Alle ore 11:10 all'esito della camera di consiglio, in assenza della parte e dei procuratori, il Tribunale dà lettura in udienza della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
Verbale chiuso ad ore 11:20
Il Gop
OT. Fabio Fuser
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, OT. Fabio Fuser, all'udienza del 17.6.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con il numero 226/2025 promoSS con atto di citazione del 20.1.2025 notificato in pari data.
DA
C6! (C.F./P.I.: ) con l'Avv. Marco Piva di Controparte_1 P.IVA_1
Udine
Attrice - Opponente
CONTRO
(P.I.: ) con l'Avv. Ester Soramel di Udine Controparte_2 P.IVA_2
Convenuta- Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
2
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 226/2025 *
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part Con atto di citazione del 20.1.2025 e notificato a mezzo pec in pari data, la società
(di seguito anche: C6! e/o attrice e/o opponente e/o Controparte_4
conduttrice) con sede in Udine ha opposto il decreto ingiuntivo n.1133/2024, notificato a mezzo pec l'11.12.2024, richiesto da (di seguito anche: Controparte_2 CP_2
e/o convenuta e/o opposta) con sede in Udine con il quale il Tribunale di Udine ha alla medesima ingiunto il pagamento della somma di €.6.120,00, oltre agli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 a decorrere dalla domanda fino al saldo, oltre alle spese del monitorio.
Preme evidenziare che il decreto ingiuntivo è stato richiesto dall'opposta in forza del contratto di locazione dell'1.1.2017, registrato il 16.1.2017, intercorso tra le parti con il quale aveva concesso in locazione all'opponente alcune porzioni dell'immobile CP_2
di sua proprietà sito in Udine, Via San Rocco n.79, catastalmente identificato al Fg 48,
Part. 388, Sub.5, a fronte di un canone mensile di €.500,00 da versarsi entro il 10 di ogni mese.
L'opposta nel ricorso monitorio dà inoltre atto che la conduttrice opponente ha liberato l'immobile alla fine del 2021 omettendo, però, il pagamento dei canoni dovuti sino al
31.12.2022, scadenza naturale del contratto, pari ad €.6.000,00 oltre al 50% dell'imposta di registro degli anni 2021 e 2022 pari ad €.60,00 per ciascun anno, per un totale ingiunto di €.6.120,00.
Ciò premesso, tenuto conto che il titolo posto alla base della domanda monitoria è il contratto di locazione dell'1.1.2017 per il pagamento di canoni non versati fino alla naturale scadenza del citato contratto, la presente causa ha natura di controversia locatizia, con la conseguenza che ai sensi dell'art.447 bis c.p.c. – c.d. rito locatizio
3
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 226/2025 modellato sulle forme proprie del rito del lavoro – tutte le controversie in materia di locazione, compreso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sono regolate e disciplinate dalle norme di cui agli artt. 414 e ss c.p.c..
In sostanza l'opposizione al decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione è soggetta al rito del lavoro e va, quindi, proposta con ricorso.
Nella fattispecie in esame C6! ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.1133/2024 con atto di citazione e non con ricorso da depositarsi dinanzi al Tribunale funzionalmente competente.
L'opposizione è inammissibile per le ragioni che verranno di seguito esposte.
Preliminarmente va osservato che costituisce principio pacifico che con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 bis del c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non operi la disciplina del mutamento del rito di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n.150/11 in quanto applicabile quando una controversia viene promoSS in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo D. Lgs.
n. 150/11, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c..
Sul punto vedasi Cass. Civ., Sez. III, n.6383 del 03.03.2023: “le Sezioni Unite di questa
Corte, con la sentenza n. 927/22 già richiamata, pronunciandosi su analoga controversia
e tra le stesse di quella ora in scrutinio, hanno ribadito, richiamando quanto già affermato con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448, il principio secondo cui l'opposizione prevista dall'art. 645 cod. proc. civ. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emeSS ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo;
con la già più volte evocata più recente
4
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 226/2025 sentenza delle Sezioni Unite, sulla base di ampia motivazione cui si fa espresso riferimento, è stato, altresì, affermato che allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art.
447-bis cod. proc. civ., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011
- che è applicabile quando una controversia viene promoSS in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ.”.
A ciò si aggiunga che la citata pronuncia delle Sezioni Unite n.927 del 13.01.2022 in motivazione ha affermato che “In relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani e perciò disciplinata dall'art.
447-bis c.p.c., che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, emerge piuttosto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156 c.p.c., comma 3, potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la steSS sia stata notificata alla controparte”.
Ebbene, facendo applicazione dei suddetti principi alla fattispecie in esame, sulla base della documentazione dimeSS dalle parti e da quanto dalle medesime dedotto risulta per tabulas che:
➢ il decreto ingiuntivo opposto n.1133/2024 è stato notificato alla C6! a mezzo pec in data 9.12.2024 e non 11.12.2024 (come, invece, dichiarato espreSSmente dalla steSS opponente a pag. 1, sezione “oggetto”, dell'atto di citazione) ed al fine di verificare
5
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 226/2025 quanto dedotto dall'opponente è stato chiesto all'opposta di depositare la notifica del decreto ingiuntivo che è avvenuta a mezzo pec in data 9.12.2024 (cfr. produzione dell'opposta del 16.6.2025);
➢ l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato dalla C6! alla a mezzo pec in data 20.1.2025; CP_2
➢ il deposito in cancelleria dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato effettuato dall'opponente in data 30.1.2025 ad ore 18:31 ed iscritto a ruolo dalla cancelleria il 31.1.2025;
Considerato che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data 9.12.2024 e che il termine ultimo ex art. 641 c.p.c. per proporre l'opposizione andava a scadere ex art. 155 c.p.c. il 20.1.2025 (in quanto il 18.1.2025, quarantesimo giorno, era un sabato), il ricorso in opposizione andava, pertanto, depositato entro tale data, come pure l'eventuale atto di citazione notificato.
Per ritenere tempestiva l'opposizione ai fini dell'art. 156 c.p.c., comma 3, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, l'opponente avrebbe dovuto depositare telematicamente l'opposizione lo stesso giorno della notifica dell'atto di citazione effettuata il 20.1.2025, di contro, avendo effettuato il deposito in data 30.1.2025, quindi, 10 giorni dopo lo spirare del termine di cui all'art. 641 c.p.c., l'opposizione risulta insanabilmente tardiva e non può che considerarsi inammissibile.
Tale inammissibilità, peraltro, può essere dichiarata da questo giudice anche se non rilevata dall'opposta, in quanto “Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione ma, qualora sia noto soltanto il "dies ad quem", non può adottare analoga statuizione officiosa
6
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 226/2025 presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario” (Cass. Civ., Sez. III, n.13594 del
21.05.2019).
Esattamente come nella fattispecie in esame ove risulta chiaramente dai documenti in atti sia la data di notifica del decreto ingiuntivo (come dichiarato espreSSmente dalla steSS opponente a pag. 1, sezione “oggetto” anche se tale data è stata erroneamente indicata nel giorno 11.12.2024, anziché 9.12.2024 come risultante dal deposito da parte dell'opposta della pec di notifica, deposito richiesto proprio per confermare il dato indicato dalla steSS opponente), sia la data di notifica dell'atto di opposizione (stampe pec di notifica dimesse dall'opponente confermate dal deposito delle pec di notifica).
Sul punto va, inoltre, considerato che nella fattispecie in esame non trova applicazione quanto disposto dall'art. 101, comma 2 ultima parte, c.p.c. che stabilisce che “Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”, in quanto “L'art. 101, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c. realizza la trasposizione del principio costituzionale del diritto al contraddittorio nell'ambito del processo civile ed è in questa prospettiva che si colloca il c.d. divieto della terza via, previsto dall'ultimo periodo del secondo comma. La norma impone al giudice, ove rilevi d'ufficio una questione, che intenda porre a fondamento della propria decisione, l'obbligo di sottoporla al contraddittorio tra le parti, assegnando loro un termine per presentare memorie contenenti osservazioni, in maniera tale da evitare una “decisione solitaria” su una questione decisiva per l'esito del giudizio. L'ambito applicativo della norma non è, tuttavia, illimitato, in ragione dei
7
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 226/2025 limiti interni individuati in primo luogo dal normativo (che prevede che l'obbligo operi rispetto a questioni poste a fondamento della decisione giudiziale), ma anche dalla lettura che ne ha dato il “diritto vivente” attraverso la giurisprudenza di questa Corte.
In tal senso, si è giunti ad una perimetrazione della portata applicativa della norma al fine di evitare ingiustificate dilazioni delle tempistiche di svolgimento del processo, in aperto contrasto con il principio di ragionevole durata, che concorre con il principio del contraddittorio, recepito dall'art. 101 c.p.c., a garantire il “giusto processo” (art. 111
Cost.). Sicché, il divieto di decisione solitaria da parte del giudice rimane circoscritto alle questioni di fatto o miste di fatto e di diritto, queste ultime rappresentate da questioni giuridiche che sottendono una modificazione del quadro fattuale oggetto del giudizio. In relazione a queste due tipologie di questioni si impone al giudice l'obbligo di evitare una “decisione a sorpresa”, che menomerebbe il diritto di difesa delle parti, negando loro il contraddittorio, privandole delle “connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione” (Cass. n. 11453/2014; Cass. n. 1577/2005). Proprio alla luce delle ripercussioni che la violazione di tale obbligo produce sul diritto di difesa, eSS viene sanzionata con la nullità della sentenza. Analogamente non è dato ritenere per le questioni di puro diritto, in relazione alle quali le parti potrebbero svolgere un'attività esclusivamente assertiva, consistente in “mere difese”, o richiedere una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito al giudizio (tra le molte: Cass. n.
29210/2024; Cass. n. 1617/2022; Cass. n. 22778/2019; Cass. n. 15037/2018; Cass.
n. 10353/2016; Cass. n. 11453/2014). Tra le questioni di diritto rientrano anche le questioni di rito (Cass. n. 41980/2021; Cass. n. 11724/2021; Cass. n. 6218/2019), ivi comprese quelle relative ai requisiti di ammissibilità della domanda, contemplati da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass. n.
7356/2022). Con particolare riferimento a quest'ultima categoria di questioni, rileva un
8
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 226/2025 principio di autoresponsabilità in ambito processuale in base al quale la parte, dotata di un livello minimo di diligenza processuale, non può non prevedere che il giudice poSS rilevare le carenze dei requisiti previsti dal legislatore a pena di inammissibilità della domanda (Cass. n. 15019/2016). Giova, quindi, ribadire il principio secondo cui non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto
l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni
(artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641
c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini (Cass. n. 29803/2019)” (Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza n.6483 del 11.3.2025, vedasi anche Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 30883 del 3.12.2024, nonché la citata Cass. Civ., Sez. 3, n.29803 del 18.11.2019).
Alla luce di quanto esposto e considerato, l'opposizione spiegata da C6! al decreto ingiuntivo n.1133/2024 deve dichiararsi inammissibile.
In conseguenza di tale principale e preminente valutazione in risto, restano assorbite qualsivoglia considerazione in ordine alle altre domande ed eccezioni e deduzioni subordinate, anche logicamente, sollevate da ciascuna parte, con la precisazione che tale pronuncia in rito non preclude la loro proposizione in separato giudizio.
*
Quanto alle spese di giudizio.
Pa Per il principio della soccombenza le spese di causa sono poste a carico di e vengono liquidate in dispositivo ex art. 5, comma 6, del D.L. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022 tenendo conto delle sole attività
9
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 226/2025 effettivamente svolte ed al minino di tariffa in considerazione del fatto che la causa viene decisa sulla base di una questione processuale rilevata d'ufficio, tenendo conto, per tale ultima ragione, lo scaglione da €.5.200,01 ad €.26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando all'udienza del
17.6.2025, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.1133/2024 del Tribunale di Udine;
- condanna C6! a rifondere le spese di lite a Controparte_5 CP_2
che liquida ex D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e
[...]
dal D.M. n. 147/2022, in complessivi €.1.668,50 (di cui €.459,50 per la fase di studio della controversia, €.358,50 per la fase introduttiva del giudizio, €.850,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso in Udine il 17.6.2025.
Il Giudice Onorario
OT. Fabio Fuser
10
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 226/2025