Art. 10. Attribuzioni dei comitati regionali
I comitati regionali hanno il compito di coordinare l'attivita' dei comitati provinciali e di esprimere pareri, quando ne siano richiesti dalla regione, sui provvedimenti concernenti l'autotrasporto di cose. ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il presente articolo e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.
I comitati regionali hanno il compito di coordinare l'attivita' dei comitati provinciali e di esprimere pareri, quando ne siano richiesti dalla regione, sui provvedimenti concernenti l'autotrasporto di cose. ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il presente articolo e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.