TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 29/10/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1729/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1729/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 7.10.2025, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Mario Petrucciani, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Campobasso, Corso Bucci n. 76;
-RICORRENTE-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
MA IA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato nel suo studio, sito in Campobasso, Corso Bucci n. 58/A;
-RESISTENTE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 8 Conclusioni: per le parti come rassegante in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
Motivi della decisione
I ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con , il 27.5.2007, in Campobasso, precisando che CP_1 dall'unione sono nati i figli (il 27.6.2007) e (il 4.11.2009), deducendo Per_1 Per_2
l'impossibilità di ricostruire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi e l'intervenuta separazione, pronunciata dal Tribunale di Campobasso con sentenza n.
334/2015 del 30.4.2015 (alle seguenti condizioni: rigetto della richiesta di addebito;
nulla sull'assegnazione della casa coniugale;
disciplina del diritto di visita;
assegno di mantenimento in favore dei figli, quantificato in euro 201,51 mensili, a carico del padre, con rivalutazione ISTAT;
spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno), confermata in Corte di Appello con sentenza n. 225/2015 del
14.10.2015. Nella presente sede, ha chiesto: l'affido esclusivo dei figli;
ordinare al convenuto il versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura ritenuta di giustizia, con rivalutazione ISTAT;
spese straordinarie al 50%; disciplina del diritto di visita.
A sostegno della domanda, ha dedotto: la mancata riconciliazione tra le parti;
il mancato esercizio del diritto di visita da parte del padre, che ha avuto solo sporadici contatti telefonici con i figli;
la mancata contribuzione economica ad opera del padre, nonostante l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in favore dei figli;
la necessità di affido esclusivo, in ragione della sostanziale assenza del padre e della obiettiva difficoltà di acquisire il suo consenso.
II , costituendosi in giudizio, non si è opposto alla pronuncia di CP_1 scioglimento del matrimonio, chiedendo: il rigetto della domanda di affido esclusivo e, in subordine, disporre l'affido condiviso e attribuire alla madre l'assunzione in via esclusiva di decisioni sanitarie/ il rilascio di autorizzazioni;
la conferma della sentenza di separazione quanto alle statuizioni economiche e non, ivi contenute.
A sostegno della sua posizione, ha dedotto: l'insussistenza dei presupposti per l'affido esclusivo, non essendo inidoneo allo svolgimento della funzione genitoriale;
di essersi allontanato da Campobasso per ragioni di lavoro e di aver avuto sempre enormi difficoltà a mantenere i contatti con i figli, in assenza di collaborazione da pagina 2 di 8 parte della madre, che ha impedito o, comunque, ostacolato, ogni incontro, anche con i nonni paterni;
l'opportunità che i figli possano decidere da soli quando recarsi a far visita al padre a Milano, data l'età anagrafica;
di aver migliorato la propria situazione, essendo riuscito a trovare un lavoro stabile dopo più di otto anni di vita precaria e disagiata;
di aver sempre versato il mantenimento ai figli da quando ha trovato lavoro, a far data dalla fine del 2022; l'aiuto, allo stato, fornito anche alla sua famiglia di origine, in Romania, mediante costante invio di denaro.
III La causa è stata istruita in via documentale.
IV In sede di precisazione delle conclusioni:
- la ricorrente insiste per la fissazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre per euro 200,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT, spese straordinarie al 50%; chiede, altresì, la percezione integrale dell'EG NI;
in comparsa conclusionale, invece, chiede la diversa ripartizione delle spese straordinarie (nella misura di 2/3 a carico del padre e 1/3 a carico della madre);
- il convenuto presta il proprio consenso affinchè la ricorrente percepisca per intero l'EG NI (come del resto già all'attualità) ed insiste per lasciare immutato l'importo dovuto per il mantenimento dei figli, considerato anche il sostegno economico prestato ai parenti in Romania.
V La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
1.Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Invero, premesso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal
Tribunale di Campobasso con sentenza n. 334/2015 del 30.4.2015, confermata in appello, si osserva che l'insanabile dissidio fra le parti si è consolidato nel tempo, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale e l'impossibilità di ricostituirla.
Ricorrono nella fattispecie in esame le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge n. 898 del 1° dicembre 1970 e successive modifiche.
pagina 3 di 8 E' dunque decorso l'arco temporale oggi richiesto dal legislatore, con decorrenza dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale del giudizio di separazione.
2. ULaffido dei figli
In primo luogo si osserva che il primo figlio, , è divenuto maggiorenne Persona_3 in corso di causa, di tal che quanto segue deve ritenersi riferito al solo fratello,
, ancora minore di età. Parte_2
Il mutamento della situazione di fatto rispetto a quella esistente al momento della pronuncia della separazione giustifica la rivisitazione di quanto già disposto dal
Tribunale in ordine all'affido del figlio minore. Ed invero, la disposizione dell'affido esclusivo si fondava sulla ragione strettamente pratica di garantire la celerità delle decisioni familiari, in una situazione in cui la parte convenuta non risultava avere fissa dimora nel territorio nazionale. Oggi, invece, la parte convenuta ha una dimora stabile (cfr. contratto di locazione in atti), ciò che consente il ripristino dell'affido condiviso quale modalità ordinaria di affido della prole, in assenza di condotte pregiudizievoli nei suoi confronti.
Deve essere disposto, allora, l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre, non essendo emerse circostanze (sub specie di fatti pregiudizievoli posti in essere a danno dei figli) tali da giustificare una soluzione diversa.
Per ragioni organizzative, tuttavia, data la conflittualità e la difficoltà di comunicazione tra gli ex coniugi, considerata l'esigenza di celerità di molte decisioni familiari, visto anche il consenso prestato a tal fine dal convenuto, alla ricorrente deve essere riconosciuto il potere di assumere in via esclusiva decisioni sanitarie/ in ordine al rilascio di autorizzazioni.
La mancanza di modifiche significative per il figlio minore rende, pertanto, superfluo il relativo ascolto (ed invero: la collocazione prevalente rimane pur sempre presso la madre, la quale potrà prendere le decisioni per le quali occorra provvedere nell'immediatezza; sul diritto di visita, v. infra).
3. Sul diritto di visita
Sempre con riferimento al solo figlio minore, ritiene il Collegio che, avuto riguardo all'avvicinarsi della maggiore età (il ragazzo ha sedici anni compiuti), appare opportuno rimettere alle determinazioni del ragazzo stesso e del padre la pagina 4 di 8 regolamentazione e l'esercizio del diritto di visita, compatibilmente con gli impegni scolastici e di studio, nonchè con le difficoltà economiche ed organizzative che la distanza dal luogo di residenza del padre (Milano) può comportare.
4. ULassegno di mantenimento
Si osserva, in via preliminare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata
a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituale. Con la conseguenza che non può porsi e risolversi una volta e per tutte, in astratto, quale sia la misura massima di quantificazione dell'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio, dovendo esso commisurarsi alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti appena menzionati, proporzionati all'età del figlio non autosufficiente che ancora abbisogna dell'ausilio genitoriale” (Cassazione civile sez.
VI, 13/12/2016, n.25531).
D'altra parte, non può trascurarsi anche che, secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 1129/2022), nella valutazione delle condizioni economiche delle parti occorre considerare non soltanto il reddito da lavoro effettivamente percepito, ma anche tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici – tra i quali certamente rientrano anche gli immobili, nonché il reddito da questi effettivamente prodotto ovvero anche potenziale.
Ed ancora, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento del minore, “trattandosi di un obbligo collegato
pagina 5 di 8 esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” (sul punto, Cass. civ. n. 17578/2023).
Nel caso di specie:
- la ricorrente ha chiesto disporsi l'assegno di mantenimento per i Parte_1 figli a carico del padre, rimettendosi dapprima alla quantificazione del
Tribunale, poi chiedendo la conferma delle precedenti statuizioni, poi chiedendo l'aumento dell'importo mensile;
- la resistente ha chiesto la conferma dell'importo stabilito nella sentenza di separazione, dichiarandosi disponibile a versarlo, prestando altresì il proprio consenso alla percezione integrale, da parte della ricorrente, dell'EG
NI.
Dall'istruttoria è emerso, con riferimento alla situazione economica e patrimoniale di ciascuna parte, quanto segue:
- la ricorrente: abita con i figli in un immobile di proprietà dello condotto Pt_3 in locazione, con il canone mensile di euro 27,00; fa lavori saltuari;
percepisce il reddito di inclusione, pari all'incirca ad euro 670,00 mensili;
percepisce per intero l'EG NI per i figli;
è proprietaria di un'autovettura;
- il resistente: ha un lavoro stabile;
nel mod. 730 per l'anno 2025 (redditi 2024) ha dichiarato euro 16.100,00 (pari all'incirca ad euro 1.341,00 al mese); nella certificazione unica 2024 ha dichiarato euro 4.734,00; vive in un immobile condotto in locazione con canone mensile pari ad euro 450,00.
Il Collegio, alla luce degli orientamenti della Suprema Corte e della situazione economica e patrimoniale delle parti sopra descritta, considerando, in particolare, i redditi percepiti, ritiene di poter quantificare l'assegno di mantenimento a carico del convenuto ed in favore di ciascun figlio in euro 170,00 mensili, da rivalutare secondo gli indici ISTAT.
Spese straordinarie a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%.
5. ULEG NI
Quanto all'EG NI, la legge ne stabilisce la ripartizione in egual misura tra i genitori, fatto salvo diverso accordo.
Ed invero, “occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n.
151, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni
pagina 6 di 8 familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge. Ciò vale indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
12770 del 23/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003).
Se, dunque, è testualmente previsto che, in caso di affido esclusivo ad uno dei genitori, gli assegni familiari per i figli debbano essere percepiti dal genitore affidatario, nulla è espressamente previsto dalla disposizione richiamata per il caso, assai più frequente, in cui l'affido dei figli è condiviso, come nella specie.
In materia di assegni familiari è intervenuto di recente il d.lgs. 29 dicembre 2021, n.
230, che ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, a decorrere dal
1^ marzo 2022.
Ai sensi dell'art. 2, beneficiari dell'assegno sono i nuclei familiari e l'assegno spetta,
“nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”. Il comma 4 prevede che l'assegno sia corrisposto dall' ed erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche CP_2 successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
ne consegue, allora, che, in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Il Legislatore ha inteso dunque ricollegare (come in passato per gli assegni familiari) la spettanza per intero dell'assegno unico per i figli a carico ad uno solo dei genitori alla condizione dell'affidamento esclusivo ad solo uno di essi (oltre che alla mancanza di accordo tra loro), mentre ha, in via generale, espressamente affermato che l'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, la ricorrente chiede di poter percepire integralmente l'assegno in commento e il convenuto ha espressamente prestato il consenso negli scritti difensivi: ritiene, pertanto, il Collegio che l'accordo intervenuto tra le parti ne consenta la percezione integrale in capo alla madre.
6. Sulle spese di lite
pagina 7 di 8 Le spese di lite possono essere integralmente compensate, avuto riguardo all'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1729/2024, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
; CP_1
- dispone l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre , alla quale si riconosce il potere di assumere in Parte_1 via esclusiva decisioni in ordine a questioni sanitarie/autorizzazioni del figlio;
- disciplina del diritto di visita rimessa alle determinazioni del padre e del figlio minore;
- dispone che versi, a titolo di mantenimento dei figli, l'importo CP_1 mensile di euro 170,00 per ciascun figlio (importo complessivo mensile euro
340,00), rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese secondo le modalità che Parte_1 quest'ultima vorrà indicare;
- spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano;
- EG NI alla ricorrente nella sua interezza;
- spese di lite integralmente compensate.
Campobasso, così deciso nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1729/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 7.10.2025, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Mario Petrucciani, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Campobasso, Corso Bucci n. 76;
-RICORRENTE-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
MA IA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato nel suo studio, sito in Campobasso, Corso Bucci n. 58/A;
-RESISTENTE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 8 Conclusioni: per le parti come rassegante in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
Motivi della decisione
I ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con , il 27.5.2007, in Campobasso, precisando che CP_1 dall'unione sono nati i figli (il 27.6.2007) e (il 4.11.2009), deducendo Per_1 Per_2
l'impossibilità di ricostruire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi e l'intervenuta separazione, pronunciata dal Tribunale di Campobasso con sentenza n.
334/2015 del 30.4.2015 (alle seguenti condizioni: rigetto della richiesta di addebito;
nulla sull'assegnazione della casa coniugale;
disciplina del diritto di visita;
assegno di mantenimento in favore dei figli, quantificato in euro 201,51 mensili, a carico del padre, con rivalutazione ISTAT;
spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno), confermata in Corte di Appello con sentenza n. 225/2015 del
14.10.2015. Nella presente sede, ha chiesto: l'affido esclusivo dei figli;
ordinare al convenuto il versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura ritenuta di giustizia, con rivalutazione ISTAT;
spese straordinarie al 50%; disciplina del diritto di visita.
A sostegno della domanda, ha dedotto: la mancata riconciliazione tra le parti;
il mancato esercizio del diritto di visita da parte del padre, che ha avuto solo sporadici contatti telefonici con i figli;
la mancata contribuzione economica ad opera del padre, nonostante l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in favore dei figli;
la necessità di affido esclusivo, in ragione della sostanziale assenza del padre e della obiettiva difficoltà di acquisire il suo consenso.
II , costituendosi in giudizio, non si è opposto alla pronuncia di CP_1 scioglimento del matrimonio, chiedendo: il rigetto della domanda di affido esclusivo e, in subordine, disporre l'affido condiviso e attribuire alla madre l'assunzione in via esclusiva di decisioni sanitarie/ il rilascio di autorizzazioni;
la conferma della sentenza di separazione quanto alle statuizioni economiche e non, ivi contenute.
A sostegno della sua posizione, ha dedotto: l'insussistenza dei presupposti per l'affido esclusivo, non essendo inidoneo allo svolgimento della funzione genitoriale;
di essersi allontanato da Campobasso per ragioni di lavoro e di aver avuto sempre enormi difficoltà a mantenere i contatti con i figli, in assenza di collaborazione da pagina 2 di 8 parte della madre, che ha impedito o, comunque, ostacolato, ogni incontro, anche con i nonni paterni;
l'opportunità che i figli possano decidere da soli quando recarsi a far visita al padre a Milano, data l'età anagrafica;
di aver migliorato la propria situazione, essendo riuscito a trovare un lavoro stabile dopo più di otto anni di vita precaria e disagiata;
di aver sempre versato il mantenimento ai figli da quando ha trovato lavoro, a far data dalla fine del 2022; l'aiuto, allo stato, fornito anche alla sua famiglia di origine, in Romania, mediante costante invio di denaro.
III La causa è stata istruita in via documentale.
IV In sede di precisazione delle conclusioni:
- la ricorrente insiste per la fissazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre per euro 200,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT, spese straordinarie al 50%; chiede, altresì, la percezione integrale dell'EG NI;
in comparsa conclusionale, invece, chiede la diversa ripartizione delle spese straordinarie (nella misura di 2/3 a carico del padre e 1/3 a carico della madre);
- il convenuto presta il proprio consenso affinchè la ricorrente percepisca per intero l'EG NI (come del resto già all'attualità) ed insiste per lasciare immutato l'importo dovuto per il mantenimento dei figli, considerato anche il sostegno economico prestato ai parenti in Romania.
V La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
1.Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Invero, premesso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal
Tribunale di Campobasso con sentenza n. 334/2015 del 30.4.2015, confermata in appello, si osserva che l'insanabile dissidio fra le parti si è consolidato nel tempo, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale e l'impossibilità di ricostituirla.
Ricorrono nella fattispecie in esame le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge n. 898 del 1° dicembre 1970 e successive modifiche.
pagina 3 di 8 E' dunque decorso l'arco temporale oggi richiesto dal legislatore, con decorrenza dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale del giudizio di separazione.
2. ULaffido dei figli
In primo luogo si osserva che il primo figlio, , è divenuto maggiorenne Persona_3 in corso di causa, di tal che quanto segue deve ritenersi riferito al solo fratello,
, ancora minore di età. Parte_2
Il mutamento della situazione di fatto rispetto a quella esistente al momento della pronuncia della separazione giustifica la rivisitazione di quanto già disposto dal
Tribunale in ordine all'affido del figlio minore. Ed invero, la disposizione dell'affido esclusivo si fondava sulla ragione strettamente pratica di garantire la celerità delle decisioni familiari, in una situazione in cui la parte convenuta non risultava avere fissa dimora nel territorio nazionale. Oggi, invece, la parte convenuta ha una dimora stabile (cfr. contratto di locazione in atti), ciò che consente il ripristino dell'affido condiviso quale modalità ordinaria di affido della prole, in assenza di condotte pregiudizievoli nei suoi confronti.
Deve essere disposto, allora, l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre, non essendo emerse circostanze (sub specie di fatti pregiudizievoli posti in essere a danno dei figli) tali da giustificare una soluzione diversa.
Per ragioni organizzative, tuttavia, data la conflittualità e la difficoltà di comunicazione tra gli ex coniugi, considerata l'esigenza di celerità di molte decisioni familiari, visto anche il consenso prestato a tal fine dal convenuto, alla ricorrente deve essere riconosciuto il potere di assumere in via esclusiva decisioni sanitarie/ in ordine al rilascio di autorizzazioni.
La mancanza di modifiche significative per il figlio minore rende, pertanto, superfluo il relativo ascolto (ed invero: la collocazione prevalente rimane pur sempre presso la madre, la quale potrà prendere le decisioni per le quali occorra provvedere nell'immediatezza; sul diritto di visita, v. infra).
3. Sul diritto di visita
Sempre con riferimento al solo figlio minore, ritiene il Collegio che, avuto riguardo all'avvicinarsi della maggiore età (il ragazzo ha sedici anni compiuti), appare opportuno rimettere alle determinazioni del ragazzo stesso e del padre la pagina 4 di 8 regolamentazione e l'esercizio del diritto di visita, compatibilmente con gli impegni scolastici e di studio, nonchè con le difficoltà economiche ed organizzative che la distanza dal luogo di residenza del padre (Milano) può comportare.
4. ULassegno di mantenimento
Si osserva, in via preliminare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata
a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituale. Con la conseguenza che non può porsi e risolversi una volta e per tutte, in astratto, quale sia la misura massima di quantificazione dell'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio, dovendo esso commisurarsi alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti appena menzionati, proporzionati all'età del figlio non autosufficiente che ancora abbisogna dell'ausilio genitoriale” (Cassazione civile sez.
VI, 13/12/2016, n.25531).
D'altra parte, non può trascurarsi anche che, secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 1129/2022), nella valutazione delle condizioni economiche delle parti occorre considerare non soltanto il reddito da lavoro effettivamente percepito, ma anche tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici – tra i quali certamente rientrano anche gli immobili, nonché il reddito da questi effettivamente prodotto ovvero anche potenziale.
Ed ancora, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento del minore, “trattandosi di un obbligo collegato
pagina 5 di 8 esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” (sul punto, Cass. civ. n. 17578/2023).
Nel caso di specie:
- la ricorrente ha chiesto disporsi l'assegno di mantenimento per i Parte_1 figli a carico del padre, rimettendosi dapprima alla quantificazione del
Tribunale, poi chiedendo la conferma delle precedenti statuizioni, poi chiedendo l'aumento dell'importo mensile;
- la resistente ha chiesto la conferma dell'importo stabilito nella sentenza di separazione, dichiarandosi disponibile a versarlo, prestando altresì il proprio consenso alla percezione integrale, da parte della ricorrente, dell'EG
NI.
Dall'istruttoria è emerso, con riferimento alla situazione economica e patrimoniale di ciascuna parte, quanto segue:
- la ricorrente: abita con i figli in un immobile di proprietà dello condotto Pt_3 in locazione, con il canone mensile di euro 27,00; fa lavori saltuari;
percepisce il reddito di inclusione, pari all'incirca ad euro 670,00 mensili;
percepisce per intero l'EG NI per i figli;
è proprietaria di un'autovettura;
- il resistente: ha un lavoro stabile;
nel mod. 730 per l'anno 2025 (redditi 2024) ha dichiarato euro 16.100,00 (pari all'incirca ad euro 1.341,00 al mese); nella certificazione unica 2024 ha dichiarato euro 4.734,00; vive in un immobile condotto in locazione con canone mensile pari ad euro 450,00.
Il Collegio, alla luce degli orientamenti della Suprema Corte e della situazione economica e patrimoniale delle parti sopra descritta, considerando, in particolare, i redditi percepiti, ritiene di poter quantificare l'assegno di mantenimento a carico del convenuto ed in favore di ciascun figlio in euro 170,00 mensili, da rivalutare secondo gli indici ISTAT.
Spese straordinarie a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%.
5. ULEG NI
Quanto all'EG NI, la legge ne stabilisce la ripartizione in egual misura tra i genitori, fatto salvo diverso accordo.
Ed invero, “occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n.
151, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni
pagina 6 di 8 familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge. Ciò vale indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
12770 del 23/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003).
Se, dunque, è testualmente previsto che, in caso di affido esclusivo ad uno dei genitori, gli assegni familiari per i figli debbano essere percepiti dal genitore affidatario, nulla è espressamente previsto dalla disposizione richiamata per il caso, assai più frequente, in cui l'affido dei figli è condiviso, come nella specie.
In materia di assegni familiari è intervenuto di recente il d.lgs. 29 dicembre 2021, n.
230, che ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, a decorrere dal
1^ marzo 2022.
Ai sensi dell'art. 2, beneficiari dell'assegno sono i nuclei familiari e l'assegno spetta,
“nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”. Il comma 4 prevede che l'assegno sia corrisposto dall' ed erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche CP_2 successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
ne consegue, allora, che, in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Il Legislatore ha inteso dunque ricollegare (come in passato per gli assegni familiari) la spettanza per intero dell'assegno unico per i figli a carico ad uno solo dei genitori alla condizione dell'affidamento esclusivo ad solo uno di essi (oltre che alla mancanza di accordo tra loro), mentre ha, in via generale, espressamente affermato che l'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, la ricorrente chiede di poter percepire integralmente l'assegno in commento e il convenuto ha espressamente prestato il consenso negli scritti difensivi: ritiene, pertanto, il Collegio che l'accordo intervenuto tra le parti ne consenta la percezione integrale in capo alla madre.
6. Sulle spese di lite
pagina 7 di 8 Le spese di lite possono essere integralmente compensate, avuto riguardo all'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1729/2024, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
; CP_1
- dispone l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre , alla quale si riconosce il potere di assumere in Parte_1 via esclusiva decisioni in ordine a questioni sanitarie/autorizzazioni del figlio;
- disciplina del diritto di visita rimessa alle determinazioni del padre e del figlio minore;
- dispone che versi, a titolo di mantenimento dei figli, l'importo CP_1 mensile di euro 170,00 per ciascun figlio (importo complessivo mensile euro
340,00), rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese secondo le modalità che Parte_1 quest'ultima vorrà indicare;
- spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano;
- EG NI alla ricorrente nella sua interezza;
- spese di lite integralmente compensate.
Campobasso, così deciso nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
pagina 8 di 8