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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/05/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
RG 3870/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to ANTONIO PERCIACCANTE Parte_1
RICORRENTE contro
con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to UMILE CISTARO CP_1
INPS, con l'assistenza e la difesa degli Avv.ti MARCELLO CARNOVALE, UMBERTO FERRATO, CARMELA FILICE e MANUELA VARANI
RESISTENTI
*** Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 28/07/2022, Parte_1
ha convenuto in giudizio e INPS, proponendo opposizione a intimazione di pagamento
[...] CP_1
n. 03420229003124570/000, notificata in data 08/07/2022, limitatamente agli avvisi di addebito specificati in ricorso. Dedotta la prescrizione dei crediti contributivi, nonché nel merito l'intervenuta cessazione dell'attività in data 31/12/2013, ha agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria, spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
Si sono costituite in giudizio le parti convenute, contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere parzialmente accolto, in ragione delle seguenti motivazioni.
I. Preliminarmente, si richiama il principio per cui, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, previsto dal d.lgs. n. 46/1999, art. 24 comma 5, poiché in caso contrario il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile. È, però, in ogni caso ammissibile opporre il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella di pagamento, censura che va inquadrata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 d.lgs. n. 46/1999 ed è volta a dedurre una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo. In materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria il termine di prescrizione è quello quinquennale (secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335/1995), pur dopo la notificazione e la intervenuta definitività del titolo, in caso di scadenza del termine per proporre opposizione (cfr. da ultimo Cass. Sez. Unite n. 23397/2016).
II. Ciò premesso, si evidenzia che INPS non ha fornito prova della notifica dei tre avvisi di addebito oggetto del giudizio e indicati nell'intimazione di pagamento opposta. Infatti, la prova della notifica telematica prodotta dall' è incompleta, mancando la ricevuta di CP_2 avvenuta consegna, che attesta il perfezionamento della notifica telematica. Nella documentazione prodotta da vi è prova della notifica di un preavviso di fermo CP_1 amministrativo, n. 03480201700000188000, nel 2018, nel quale è però indicato solo l'avviso di addebito n. 33420160003452811000. Con riferimento a tale avviso di addebito è dunque decorso il citato termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica per la contestazione del merito della pretesa creditoria, per cui il ricorrente ha perso la possibilità di far valere la dedotta cessazione dell'attività. Inoltre, considerando che l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata in data 07/07/2022 (cfr. doc. , ossia nel quinquennio dalla notifica del preavviso di fermo, per i crediti indicati CP_1 nell'avviso di addebito n. 33420160003452811000 non è maturata alcuna prescrizione, con conseguente rigetto della relativa domanda.
III. Diversamente, per quanto attiene agli avvisi di addebito n. 33420170004403919000 e n. 33420180004644482000. Infatti, in assenza di prova di notifica precedente all'intimazione di pagamento opposta, il termine di 40 giorni per la contestazione della pretesa creditoria nel merito risulta rispettato, poiché l'intimazione è stata notificata in data 07/07/2022 e il ricorso è stato depositato in data 28/07/2022. Va allora valutata la cessazione dell'attività della ditta individuale del ricorrente in data 31/12/2013, attestata con documentazione del 18/08/2014 (cfr. doc ric.), con la conseguenza che i contributi IVS coltivatori diretti di cui agli avvisi di addebito di cui si discute, relativi agli anni 2016, 2017 e 2018, non dovevano essere richiesti, per cui va dichiarata l'insussistenza della pretesa creditoria.
IV. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
***
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara l'insussistenza del credito contributivo di INPS con riferimento agli avvisi di addebito n. 33420170004403919000 e n. 33420180004644482000.
- Rigetta il ricorso per il resto.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 28/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to ANTONIO PERCIACCANTE Parte_1
RICORRENTE contro
con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to UMILE CISTARO CP_1
INPS, con l'assistenza e la difesa degli Avv.ti MARCELLO CARNOVALE, UMBERTO FERRATO, CARMELA FILICE e MANUELA VARANI
RESISTENTI
*** Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 28/07/2022, Parte_1
ha convenuto in giudizio e INPS, proponendo opposizione a intimazione di pagamento
[...] CP_1
n. 03420229003124570/000, notificata in data 08/07/2022, limitatamente agli avvisi di addebito specificati in ricorso. Dedotta la prescrizione dei crediti contributivi, nonché nel merito l'intervenuta cessazione dell'attività in data 31/12/2013, ha agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria, spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
Si sono costituite in giudizio le parti convenute, contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere parzialmente accolto, in ragione delle seguenti motivazioni.
I. Preliminarmente, si richiama il principio per cui, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, previsto dal d.lgs. n. 46/1999, art. 24 comma 5, poiché in caso contrario il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile. È, però, in ogni caso ammissibile opporre il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella di pagamento, censura che va inquadrata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 d.lgs. n. 46/1999 ed è volta a dedurre una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo. In materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria il termine di prescrizione è quello quinquennale (secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335/1995), pur dopo la notificazione e la intervenuta definitività del titolo, in caso di scadenza del termine per proporre opposizione (cfr. da ultimo Cass. Sez. Unite n. 23397/2016).
II. Ciò premesso, si evidenzia che INPS non ha fornito prova della notifica dei tre avvisi di addebito oggetto del giudizio e indicati nell'intimazione di pagamento opposta. Infatti, la prova della notifica telematica prodotta dall' è incompleta, mancando la ricevuta di CP_2 avvenuta consegna, che attesta il perfezionamento della notifica telematica. Nella documentazione prodotta da vi è prova della notifica di un preavviso di fermo CP_1 amministrativo, n. 03480201700000188000, nel 2018, nel quale è però indicato solo l'avviso di addebito n. 33420160003452811000. Con riferimento a tale avviso di addebito è dunque decorso il citato termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica per la contestazione del merito della pretesa creditoria, per cui il ricorrente ha perso la possibilità di far valere la dedotta cessazione dell'attività. Inoltre, considerando che l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata in data 07/07/2022 (cfr. doc. , ossia nel quinquennio dalla notifica del preavviso di fermo, per i crediti indicati CP_1 nell'avviso di addebito n. 33420160003452811000 non è maturata alcuna prescrizione, con conseguente rigetto della relativa domanda.
III. Diversamente, per quanto attiene agli avvisi di addebito n. 33420170004403919000 e n. 33420180004644482000. Infatti, in assenza di prova di notifica precedente all'intimazione di pagamento opposta, il termine di 40 giorni per la contestazione della pretesa creditoria nel merito risulta rispettato, poiché l'intimazione è stata notificata in data 07/07/2022 e il ricorso è stato depositato in data 28/07/2022. Va allora valutata la cessazione dell'attività della ditta individuale del ricorrente in data 31/12/2013, attestata con documentazione del 18/08/2014 (cfr. doc ric.), con la conseguenza che i contributi IVS coltivatori diretti di cui agli avvisi di addebito di cui si discute, relativi agli anni 2016, 2017 e 2018, non dovevano essere richiesti, per cui va dichiarata l'insussistenza della pretesa creditoria.
IV. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
***
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara l'insussistenza del credito contributivo di INPS con riferimento agli avvisi di addebito n. 33420170004403919000 e n. 33420180004644482000.
- Rigetta il ricorso per il resto.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 28/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli