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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/03/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 18/03/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1562/2024 TRA
nata il [...] a [...], rappr. e dif. dall'Avv. P. Parte_1
Laurenza, con cui elett. dom. in Caserta alla via Turati n. 17, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dal funzionario Avv. E. Rossetti, con cui elett. CP_1 dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2024, la parte ricorrente in epigrafe deduceva il mancato pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento maturati dal mese di marzo 2022, come da decreto di omologa del 05/06/2023 – R.G. 586/2022, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il suddetto provvedimento era stato notificato all' in data 25/10/2023, preceduto in CP_1 data 28/07/2023 dalla notifica del modello AP a il credito risultava ancora non pagato. Tanto premesso, concludeva chiedendo “dichiarare che esso istante, già riconosciuta invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, artt.2 e 12 L. 118/71 e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore ex L. 18/80 e sue successive modifiche ed integrazioni, così come già accertato mediante decreto di omologa di ATPO n. 586/2022 RG del 05/06/2023, ha diritto alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento sin dalla data del Marzo 2022; b) condannare conseguentemente parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente del conseguente trattamento economico, indennità di accompagnamento, sin dalla data del Marzo 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda e sino all'effettivo soddisfo”. Vittoria di spese, con attribuzione.
1 Si costituiva l' che, dedotto l'avvenuto pagamento della prestazione richiesta, chiedeva CP_1 dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite e, nel merito, il rigetto del ricorso. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Ogni valutazione in ordine al merito della pretesa appare ultronea avendo l' CP_1 provveduto all'integrale pagamento della prestazione in favore della parte ricorrente, documentato in atti e dichiarato in udienza da parte ricorrente. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto anche da parte ricorrente all'odierna udienza. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dall'istituto resistente in ordine all'avvenuta liquidazione – non contestata da parte ricorrente, che dava atto del pagamento nelle more del procedimento - fa ritenere integralmente soddisfatte le ragioni dell'istante, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel
2 senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il criterio della cd. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese sulla scorta di una delibazione sul fondamento della domanda, con valutazione in termini di accoglimento o rigetto della stessa, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ebbene, nel caso in esame la liquidazione è stata disposta in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo, ma antecedente alla prima udienza di discussione. La correttezza del comportamento della parte convenuta, che ha pagato evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare l' al pagamento della residua metà, liquidata nella misura di cui al CP_1 dispositivo, considerata equa in assenza di qualsivoglia attività istruttoria e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite per la metà, e condanna l' alla refusione CP_1 della parte residua in favore di parte ricorrente, che liquida, nel ra già ridotta, in € 900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 18/03/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 18/03/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1562/2024 TRA
nata il [...] a [...], rappr. e dif. dall'Avv. P. Parte_1
Laurenza, con cui elett. dom. in Caserta alla via Turati n. 17, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dal funzionario Avv. E. Rossetti, con cui elett. CP_1 dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2024, la parte ricorrente in epigrafe deduceva il mancato pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento maturati dal mese di marzo 2022, come da decreto di omologa del 05/06/2023 – R.G. 586/2022, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il suddetto provvedimento era stato notificato all' in data 25/10/2023, preceduto in CP_1 data 28/07/2023 dalla notifica del modello AP a il credito risultava ancora non pagato. Tanto premesso, concludeva chiedendo “dichiarare che esso istante, già riconosciuta invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, artt.2 e 12 L. 118/71 e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore ex L. 18/80 e sue successive modifiche ed integrazioni, così come già accertato mediante decreto di omologa di ATPO n. 586/2022 RG del 05/06/2023, ha diritto alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento sin dalla data del Marzo 2022; b) condannare conseguentemente parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente del conseguente trattamento economico, indennità di accompagnamento, sin dalla data del Marzo 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda e sino all'effettivo soddisfo”. Vittoria di spese, con attribuzione.
1 Si costituiva l' che, dedotto l'avvenuto pagamento della prestazione richiesta, chiedeva CP_1 dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite e, nel merito, il rigetto del ricorso. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Ogni valutazione in ordine al merito della pretesa appare ultronea avendo l' CP_1 provveduto all'integrale pagamento della prestazione in favore della parte ricorrente, documentato in atti e dichiarato in udienza da parte ricorrente. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto anche da parte ricorrente all'odierna udienza. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dall'istituto resistente in ordine all'avvenuta liquidazione – non contestata da parte ricorrente, che dava atto del pagamento nelle more del procedimento - fa ritenere integralmente soddisfatte le ragioni dell'istante, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel
2 senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il criterio della cd. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese sulla scorta di una delibazione sul fondamento della domanda, con valutazione in termini di accoglimento o rigetto della stessa, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ebbene, nel caso in esame la liquidazione è stata disposta in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo, ma antecedente alla prima udienza di discussione. La correttezza del comportamento della parte convenuta, che ha pagato evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare l' al pagamento della residua metà, liquidata nella misura di cui al CP_1 dispositivo, considerata equa in assenza di qualsivoglia attività istruttoria e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite per la metà, e condanna l' alla refusione CP_1 della parte residua in favore di parte ricorrente, che liquida, nel ra già ridotta, in € 900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 18/03/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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