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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/05/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3133/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.11.2024 (sostituita ex art. 127ter c.p.c., con assegnazione di termine per il deposito di note di trattazione scritta al 12.11.2024, per impedimento del Giudice) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3133/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antimo Matano Parte_1
ATTORE – OPPONENTE contro
Controparte_1
, rappresentate e difese dall'Avvocatura dello
[...]
Stato
CONVENUTE OPPOSTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 615, 1° comma, e 617 c.p.c.., avverso l'avviso di intimazione n. 07120219013696932000, con le sottese cartelle di pagamento nn. 07120150069038823000, 07120160068779416000 e 07120190064800674000, relativa a sanzioni amministrative, spese e maggiorazioni per un importo pari ad euro 9.423,10, formulando le seguenti conclusioni:
1) in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 07120219013696932/00 emessa da dell'importo di euro Controparte_2
9.239,46, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che deriverebbe all'attore da un'eventuale esecuzione, trattandosi di una somma cospicua e significativa, tanto più in un periodo di notoria difficoltà economica quale quello attuale,
1 immediatamente successivo allo sconvolgimento socio-economico dovuto all'epidemia da Covid 19;
2) in via principale, dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o
l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 071 2021 90136969
32/00 emessa da dell'importo di Controparte_2 euro 9.239,46, delle cartelle di pagamento e delle sanzioni ad essa sottese, e per l'effetto dichiarare inficiata la procedura esecutiva opposta essendo l'intimazione nulla ed illegittima per nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento
e di tutti gli atti sottesi alla medesima nonché per nullità per intervenuta prescrizione quinquennale e per tutti i motivi in fatto
e in diritto su esposti;
3) in via subordinata, e solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, rideterminare
l'ammontare di quanto dovuto prendendo in considerazione e quantificando l'importo da corrispondere esclusivamente con riferimento alle cartelle e agli atti sottesi all'intimazione impugnata di cui sarà stata data prova di valida e rituale notifica
e di rispetto dei termini di prescrizione;
1.1. Con l'opposizione, l'attore ha eccepito:
a) L'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione;
b) L'intervenuta prescrizione, per decorso del termine quinquennale prima dell'intimazione di pagamento, del credito portato dalle cartelle di pagamento;
c) L'invalidità per vizi formali dell'intimazione di pagamento;
1.2. Il GE ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento 07020219013696932/00.
2. Si sono costituiti i convenuti e Controparte_2 Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, ovvero e comunque
[...] eccependo la competenza per materia del Giudice di Pace di Modena.
3. Con ordinanza emessa ex art. 127ter c.p.c. il 17.10.2023 il GU ha sospeso, in parziale modifica del provvedimento dato inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, limitatamente alle somme portate da:
• la cartelle di pagamento n. 07120150069038823000 per Euro 6.816,89, per violazioni commesse nell'anno 2010;
2 • la cartella di pagamento n. 07120160068779416000 per Euro 2.084,51, per violazioni commesse nell'anno 2011;
3.1. All'udienza del 29.02.2024 sono stati assegnati i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. La causa, documentale, è stata successivamente trattenuta in decisione.
L'attore ha concluso come da note depositate in data 28.02.2024 (ribadite con nota depositata il 9.09.2024, nei termini già riferiti al punto 1. nn. 2) e 3)).
I convenuti hanno concluso come da note depositate il 6.11.2024, nei termini che seguono:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare in rito, con riferimento alla presunta omessa/irrituale notificazione degli atti dell'Ente impositore-
Prefettura voglia dichiarare l'incompetenza per materia CP_1 dell'adito Tribunale di Modena e dichiarare, per l'effetto, la competenza per materia del Giudice di Pace del luogo delle commesse violazioni amministrative (Giudice di Pace di CP_1
- in via subordinata, nel merito, e per il resto, rigettare
l'opposizione siccome infondata.
4. Sull'eccepita incompetenza dell'ufficio in intestazione, avanti al quale la causa, originariamente proposta avanti al Tribunale di NAPOLI, è stata tempestivamente riassunta ex art. 50 c.p.c., deve preliminarmente osservarsi che:
- le convenute non hanno proposto regolamento di competenza avverso la statuizione sul punto resa con ordinanza 7.03.2023 dal Trib. di
NAPOLI (14902/2022 RG, prodotta con allegato privo di numerazione, da parte attrice);
- sussiste la competenza di questo Tribunale per i motivi concretanti opposizione all'esecuzione (la prescrizione del credito correlata alla carenza di atti interruttivi):
o per territorio, ex artt. 27 e 480, 3° comma, c.p.c., in ragione del luogo di notificazione dell'intimazione di pagamento opposta (n. 07120219013696932000), indirizzata al debitore presso la residenza;
o dovendosi ripartire la potestà di giudicare tra Giudice di
Pace e Tribunale in ragione del valore delle stesse (Euro
5.000, ex art. 17 c.p.c. nella formulazione vigente all'epoca della prima introduzione del giudizio);
3 - sussiste, inoltre, la competenza ex art. 27 c.p.c. del Tribunale in relazione ai motivi di opposizione agli atti esecutivi in relazione dedotta invalidità della intimazione di pagamento (cfr. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3582 del 04/02/2022, secondo cui l'opposizione “con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenza spetta, per materia, al tribunale (e non al giudice di pace) e, per territorio, al giudice del luogo di notifica della cartella ex artt. 617, comma
1, e 480, comma 3, c.p.c.”;
4.1. Sono parzialmente fondati i primi due motivi di opposizione all'esecuzione: cfr. supra punto 1.1, lett. a) e b).
4.1.1. L'intimazione di pagamento opposta, notificata il 22.05.2022, è riferita alle seguenti cartelle, per gli importi ivi specificati:
Le cartelle di pagamento sottese all'intimazione afferiscono a sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada e/o dalla l.n. 386/1990 (nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari): cfr. docc. 12-13-15 di parte convenuta);
E' dato documentale, nonché incontestato tra le parti, quello secondo cui
(cfr. doc. “certificazione AIRE” opponente, peraltro privo di numerazione) abbia avuto residenza in GERMANIA quantomeno dal Parte_1 gennaio 2009, sino al settembre 2021):
4 Le amministrazioni opposte e l'attore concordando sul fatto che le notificazioni delle cartelle di pagamento nn. 07120150069038823000 per
Euro 6.816,89, per violazioni commesse nell'anno 2010 (cfr. doc.
3-5 opposte) e 07120160068779416000 per Euro 2084,51, per violazioni commesse nell'anno 2011 (doc.
7-10 opposte) sia state effettuate (in data
6.01.2016 e 27.07.2017) dal messo notificatore ai sensi dell'articolo 140
c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la casa comunale di , CP_1 affissione dell'avviso di tale deposito alla porta del destinatario e invio al destinatario della prescritta raccomandata “informativa”, con avviso di ricevimento, sul presupposto dell'essere all'epoca la residenza dell situata in via MARTIRANO n° 2. Parte_1 CP_1
4.1.2. La notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presuppone, tuttavia, che il luogo di residenza, dimora e domicilio del destinatario dell'atto, o eventualmente la sede per le società, siano esattamente individuati e che la copia da notificare non possa essere consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali irreperibilità solo temporanea, incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139
c.p.c.
Le notificazioni in esame risultano invece effettuate in luogo diverso dalla residenza dell'opponente, situata, alla data di esecuzione, come già detto e come risulta dall'estratto documentale sopra riprodotto, in
LOHR AM MAIN (GERMANIA), ciò che ne determina la invalidità.
4.1.3. Data la natura recettizia degli atti interruttivi della prescrizione (desumibile ex art. 2943, 1° e 4° comma, c.c., per i quali l'interruzione del termine prescrizionale consegue alla “notificazione” degli atti analiticamente indicati dalla medesima disposizione),
l'invalidità della notificazione delle precitate cartelle di pagamento, siccome inidonea a portare a conoscenza dell la pretesa del Parte_1 concessionario della riscossione, non può aver spiegato alcun effetto interruttivo della prescrizione del credito erariale portato dalle cartelle opposte, né aver impedito la sua l'estinzione ex artt. 2946 ss.;
Il primo atto interruttivo documentato risulterebbe infatti, per le cartelle in esame, l'intimazione di pagamento notificata il 22.05.2022, successivamente all'integrale decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito (cfr. Cass. n. 10372 del 30/04/2018, stando alla quale alla riscossione delle “somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada […] è applicabile
5 […] la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall'art. 209 cod. strada”; il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 l.n. 689/1981, è previsto in via generale per le sanzioni amministrative, di tal ché trova applicazione anche alle sanzioni comminate all per Parte_1 violazione delle disposizioni in materia di emissione di assegni bancari).
4.1.4. Dalle relate prodotte emerge, invece, che la notificazione della cartella di pagamento n. 07120190064800674000 (per Euro 338,06 per violazioni commesse nell'anno 2014), è stata validamente effettuata il
2.08.2019 tramite raccomandata A/R internazionale, mediante consegna nella residenza estera a moglie del destinatario (doc. Controparte_3
11 opposte): il quarto comma dell'art. 60 DPR 600/1973 dispone invero che
" […] la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero"; la Corte di
Cassazione ha inoltre precisato che ai sensi del comma quattro art. 60 dpr. cit., "in alternativa alla procedura di cui all'art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti possa essere effettuata tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dall'A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l'albo pretorio, ciononostante applicabile solo in caso di esito negativo della spedizione effettuata all'estero", così ribadendo che in caso di iscrizione all'Aire, fanno prova le risultanze anagrafiche, con la conseguenza che la notificazione debba essere eseguita all'indirizzo di residenza estero e non direttamente mediante affissione all'Albo del Comune di ultima residenza in Italia” (cfr. Cass. n. 1659 del 22/04/2022);
Tanto osservato, deve conclusivamente affermarsi che alla data di intimazione del pagamento (24.05.2022) non era quindi estinto per prescrizione il credito portato dalla cartella di pagamento n.
07120190064800674000 (per euro 338,06 per violazioni commesse nell'anno
2014; contravvenzione notificata in data 5.11.2014, come risulta dall'estratto di ruolo doc. 14 convenute, a fronte dell'atto interruttivo, cartella di pagamento, del 2.08.2019).
6 4.2. E' infine infondato il terzo motivo di opposizione, con il quale l'opponente ha denunciato “vizi di contenuto – forma della intimazione” di pagamento opposta, “priva dei requisiti fondamentali quali la sottoscrizione, la figura del responsabile del procedimento e di iscrizione a ruolo, la motivazione, la esplicazione dettagliata dei calcoli, funzionali a garantire l'esercizio” del diritto di difesa del contribuente.
La censura è generica (facendo l'opponente riferimento a non meglio specificati requisiti formali dell'intimazione di pagamento) e comunque infondata atteso che l'intimazione riporta in dettaglio le componenti del debito erariale gravante sullo . Parte_1
Le amministrazioni opposte hanno inoltre depositato (cfr. allegati 12,
13, 14) gli estratti di ruolo “validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, sia per la prova del credito esattoriale che per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca
l'amministrazione. L'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria
o gli altri punti sollevati dall'opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco il contribuente” (cfr. Cass.
26244/2016 e 12888/2015).
4.3. A definizione della causa, deve quindi affermarsi l'intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti portati da:
o la cartelle di pagamento n. 07120150069038823000, per Euro
6.816,89, per violazioni commesse nell'anno 2010;
o la cartella di pagamento n. 07120160068779416000, per Euro 2084,51, per violazioni commesse nell'anno 2011.
Va invece dichiarata la sussistenza del diritto delle amministrazioni opposte a procedere ad esecuzione forzata in forza della (sola) cartella di pagamento n. 07120190064800674000, per Euro 338,06 per violazioni commesse nell'anno 2014;
5. Alla reciproca soccombenza consegue la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
1) DICHIARA estinti per prescrizione i crediti portati da:
o la cartelle di pagamento n. 07120150069038823000, per Euro
6.816,89, per violazioni commesse nell'anno 2010;
o la cartella di pagamento n. 07120160068779416000, per Euro
2084,51, per violazioni commesse nell'anno 2011;
2) DICHIARA, per l'effetto, insussistente il diritto delle amministrazioni opposte a procedere ad esecuzione forzata in forza de:
o la cartelle di pagamento n. 07120150069038823000, per Euro
6.816,89, per violazioni commesse nell'anno 2010;
o la cartella di pagamento n. 07120160068779416000, per Euro
2084,51, per violazioni commesse nell'anno 2011;
3) ACCERTA il diritto delle amministrazioni opposte a procedere ad esecuzione forzata in forza della cartella di pagamento n.
07120190064800674000, per Euro 338,06 per violazioni commesse nell'anno 2014;
4) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
MODENA, 24/05/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.11.2024 (sostituita ex art. 127ter c.p.c., con assegnazione di termine per il deposito di note di trattazione scritta al 12.11.2024, per impedimento del Giudice) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3133/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antimo Matano Parte_1
ATTORE – OPPONENTE contro
Controparte_1
, rappresentate e difese dall'Avvocatura dello
[...]
Stato
CONVENUTE OPPOSTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 615, 1° comma, e 617 c.p.c.., avverso l'avviso di intimazione n. 07120219013696932000, con le sottese cartelle di pagamento nn. 07120150069038823000, 07120160068779416000 e 07120190064800674000, relativa a sanzioni amministrative, spese e maggiorazioni per un importo pari ad euro 9.423,10, formulando le seguenti conclusioni:
1) in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 07120219013696932/00 emessa da dell'importo di euro Controparte_2
9.239,46, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che deriverebbe all'attore da un'eventuale esecuzione, trattandosi di una somma cospicua e significativa, tanto più in un periodo di notoria difficoltà economica quale quello attuale,
1 immediatamente successivo allo sconvolgimento socio-economico dovuto all'epidemia da Covid 19;
2) in via principale, dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o
l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 071 2021 90136969
32/00 emessa da dell'importo di Controparte_2 euro 9.239,46, delle cartelle di pagamento e delle sanzioni ad essa sottese, e per l'effetto dichiarare inficiata la procedura esecutiva opposta essendo l'intimazione nulla ed illegittima per nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento
e di tutti gli atti sottesi alla medesima nonché per nullità per intervenuta prescrizione quinquennale e per tutti i motivi in fatto
e in diritto su esposti;
3) in via subordinata, e solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, rideterminare
l'ammontare di quanto dovuto prendendo in considerazione e quantificando l'importo da corrispondere esclusivamente con riferimento alle cartelle e agli atti sottesi all'intimazione impugnata di cui sarà stata data prova di valida e rituale notifica
e di rispetto dei termini di prescrizione;
1.1. Con l'opposizione, l'attore ha eccepito:
a) L'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione;
b) L'intervenuta prescrizione, per decorso del termine quinquennale prima dell'intimazione di pagamento, del credito portato dalle cartelle di pagamento;
c) L'invalidità per vizi formali dell'intimazione di pagamento;
1.2. Il GE ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento 07020219013696932/00.
2. Si sono costituiti i convenuti e Controparte_2 Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, ovvero e comunque
[...] eccependo la competenza per materia del Giudice di Pace di Modena.
3. Con ordinanza emessa ex art. 127ter c.p.c. il 17.10.2023 il GU ha sospeso, in parziale modifica del provvedimento dato inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, limitatamente alle somme portate da:
• la cartelle di pagamento n. 07120150069038823000 per Euro 6.816,89, per violazioni commesse nell'anno 2010;
2 • la cartella di pagamento n. 07120160068779416000 per Euro 2.084,51, per violazioni commesse nell'anno 2011;
3.1. All'udienza del 29.02.2024 sono stati assegnati i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. La causa, documentale, è stata successivamente trattenuta in decisione.
L'attore ha concluso come da note depositate in data 28.02.2024 (ribadite con nota depositata il 9.09.2024, nei termini già riferiti al punto 1. nn. 2) e 3)).
I convenuti hanno concluso come da note depositate il 6.11.2024, nei termini che seguono:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare in rito, con riferimento alla presunta omessa/irrituale notificazione degli atti dell'Ente impositore-
Prefettura voglia dichiarare l'incompetenza per materia CP_1 dell'adito Tribunale di Modena e dichiarare, per l'effetto, la competenza per materia del Giudice di Pace del luogo delle commesse violazioni amministrative (Giudice di Pace di CP_1
- in via subordinata, nel merito, e per il resto, rigettare
l'opposizione siccome infondata.
4. Sull'eccepita incompetenza dell'ufficio in intestazione, avanti al quale la causa, originariamente proposta avanti al Tribunale di NAPOLI, è stata tempestivamente riassunta ex art. 50 c.p.c., deve preliminarmente osservarsi che:
- le convenute non hanno proposto regolamento di competenza avverso la statuizione sul punto resa con ordinanza 7.03.2023 dal Trib. di
NAPOLI (14902/2022 RG, prodotta con allegato privo di numerazione, da parte attrice);
- sussiste la competenza di questo Tribunale per i motivi concretanti opposizione all'esecuzione (la prescrizione del credito correlata alla carenza di atti interruttivi):
o per territorio, ex artt. 27 e 480, 3° comma, c.p.c., in ragione del luogo di notificazione dell'intimazione di pagamento opposta (n. 07120219013696932000), indirizzata al debitore presso la residenza;
o dovendosi ripartire la potestà di giudicare tra Giudice di
Pace e Tribunale in ragione del valore delle stesse (Euro
5.000, ex art. 17 c.p.c. nella formulazione vigente all'epoca della prima introduzione del giudizio);
3 - sussiste, inoltre, la competenza ex art. 27 c.p.c. del Tribunale in relazione ai motivi di opposizione agli atti esecutivi in relazione dedotta invalidità della intimazione di pagamento (cfr. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3582 del 04/02/2022, secondo cui l'opposizione “con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenza spetta, per materia, al tribunale (e non al giudice di pace) e, per territorio, al giudice del luogo di notifica della cartella ex artt. 617, comma
1, e 480, comma 3, c.p.c.”;
4.1. Sono parzialmente fondati i primi due motivi di opposizione all'esecuzione: cfr. supra punto 1.1, lett. a) e b).
4.1.1. L'intimazione di pagamento opposta, notificata il 22.05.2022, è riferita alle seguenti cartelle, per gli importi ivi specificati:
Le cartelle di pagamento sottese all'intimazione afferiscono a sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada e/o dalla l.n. 386/1990 (nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari): cfr. docc. 12-13-15 di parte convenuta);
E' dato documentale, nonché incontestato tra le parti, quello secondo cui
(cfr. doc. “certificazione AIRE” opponente, peraltro privo di numerazione) abbia avuto residenza in GERMANIA quantomeno dal Parte_1 gennaio 2009, sino al settembre 2021):
4 Le amministrazioni opposte e l'attore concordando sul fatto che le notificazioni delle cartelle di pagamento nn. 07120150069038823000 per
Euro 6.816,89, per violazioni commesse nell'anno 2010 (cfr. doc.
3-5 opposte) e 07120160068779416000 per Euro 2084,51, per violazioni commesse nell'anno 2011 (doc.
7-10 opposte) sia state effettuate (in data
6.01.2016 e 27.07.2017) dal messo notificatore ai sensi dell'articolo 140
c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la casa comunale di , CP_1 affissione dell'avviso di tale deposito alla porta del destinatario e invio al destinatario della prescritta raccomandata “informativa”, con avviso di ricevimento, sul presupposto dell'essere all'epoca la residenza dell situata in via MARTIRANO n° 2. Parte_1 CP_1
4.1.2. La notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presuppone, tuttavia, che il luogo di residenza, dimora e domicilio del destinatario dell'atto, o eventualmente la sede per le società, siano esattamente individuati e che la copia da notificare non possa essere consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali irreperibilità solo temporanea, incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139
c.p.c.
Le notificazioni in esame risultano invece effettuate in luogo diverso dalla residenza dell'opponente, situata, alla data di esecuzione, come già detto e come risulta dall'estratto documentale sopra riprodotto, in
LOHR AM MAIN (GERMANIA), ciò che ne determina la invalidità.
4.1.3. Data la natura recettizia degli atti interruttivi della prescrizione (desumibile ex art. 2943, 1° e 4° comma, c.c., per i quali l'interruzione del termine prescrizionale consegue alla “notificazione” degli atti analiticamente indicati dalla medesima disposizione),
l'invalidità della notificazione delle precitate cartelle di pagamento, siccome inidonea a portare a conoscenza dell la pretesa del Parte_1 concessionario della riscossione, non può aver spiegato alcun effetto interruttivo della prescrizione del credito erariale portato dalle cartelle opposte, né aver impedito la sua l'estinzione ex artt. 2946 ss.;
Il primo atto interruttivo documentato risulterebbe infatti, per le cartelle in esame, l'intimazione di pagamento notificata il 22.05.2022, successivamente all'integrale decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito (cfr. Cass. n. 10372 del 30/04/2018, stando alla quale alla riscossione delle “somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada […] è applicabile
5 […] la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall'art. 209 cod. strada”; il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 l.n. 689/1981, è previsto in via generale per le sanzioni amministrative, di tal ché trova applicazione anche alle sanzioni comminate all per Parte_1 violazione delle disposizioni in materia di emissione di assegni bancari).
4.1.4. Dalle relate prodotte emerge, invece, che la notificazione della cartella di pagamento n. 07120190064800674000 (per Euro 338,06 per violazioni commesse nell'anno 2014), è stata validamente effettuata il
2.08.2019 tramite raccomandata A/R internazionale, mediante consegna nella residenza estera a moglie del destinatario (doc. Controparte_3
11 opposte): il quarto comma dell'art. 60 DPR 600/1973 dispone invero che
" […] la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero"; la Corte di
Cassazione ha inoltre precisato che ai sensi del comma quattro art. 60 dpr. cit., "in alternativa alla procedura di cui all'art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti possa essere effettuata tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dall'A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l'albo pretorio, ciononostante applicabile solo in caso di esito negativo della spedizione effettuata all'estero", così ribadendo che in caso di iscrizione all'Aire, fanno prova le risultanze anagrafiche, con la conseguenza che la notificazione debba essere eseguita all'indirizzo di residenza estero e non direttamente mediante affissione all'Albo del Comune di ultima residenza in Italia” (cfr. Cass. n. 1659 del 22/04/2022);
Tanto osservato, deve conclusivamente affermarsi che alla data di intimazione del pagamento (24.05.2022) non era quindi estinto per prescrizione il credito portato dalla cartella di pagamento n.
07120190064800674000 (per euro 338,06 per violazioni commesse nell'anno
2014; contravvenzione notificata in data 5.11.2014, come risulta dall'estratto di ruolo doc. 14 convenute, a fronte dell'atto interruttivo, cartella di pagamento, del 2.08.2019).
6 4.2. E' infine infondato il terzo motivo di opposizione, con il quale l'opponente ha denunciato “vizi di contenuto – forma della intimazione” di pagamento opposta, “priva dei requisiti fondamentali quali la sottoscrizione, la figura del responsabile del procedimento e di iscrizione a ruolo, la motivazione, la esplicazione dettagliata dei calcoli, funzionali a garantire l'esercizio” del diritto di difesa del contribuente.
La censura è generica (facendo l'opponente riferimento a non meglio specificati requisiti formali dell'intimazione di pagamento) e comunque infondata atteso che l'intimazione riporta in dettaglio le componenti del debito erariale gravante sullo . Parte_1
Le amministrazioni opposte hanno inoltre depositato (cfr. allegati 12,
13, 14) gli estratti di ruolo “validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, sia per la prova del credito esattoriale che per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca
l'amministrazione. L'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria
o gli altri punti sollevati dall'opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco il contribuente” (cfr. Cass.
26244/2016 e 12888/2015).
4.3. A definizione della causa, deve quindi affermarsi l'intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti portati da:
o la cartelle di pagamento n. 07120150069038823000, per Euro
6.816,89, per violazioni commesse nell'anno 2010;
o la cartella di pagamento n. 07120160068779416000, per Euro 2084,51, per violazioni commesse nell'anno 2011.
Va invece dichiarata la sussistenza del diritto delle amministrazioni opposte a procedere ad esecuzione forzata in forza della (sola) cartella di pagamento n. 07120190064800674000, per Euro 338,06 per violazioni commesse nell'anno 2014;
5. Alla reciproca soccombenza consegue la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
1) DICHIARA estinti per prescrizione i crediti portati da:
o la cartelle di pagamento n. 07120150069038823000, per Euro
6.816,89, per violazioni commesse nell'anno 2010;
o la cartella di pagamento n. 07120160068779416000, per Euro
2084,51, per violazioni commesse nell'anno 2011;
2) DICHIARA, per l'effetto, insussistente il diritto delle amministrazioni opposte a procedere ad esecuzione forzata in forza de:
o la cartelle di pagamento n. 07120150069038823000, per Euro
6.816,89, per violazioni commesse nell'anno 2010;
o la cartella di pagamento n. 07120160068779416000, per Euro
2084,51, per violazioni commesse nell'anno 2011;
3) ACCERTA il diritto delle amministrazioni opposte a procedere ad esecuzione forzata in forza della cartella di pagamento n.
07120190064800674000, per Euro 338,06 per violazioni commesse nell'anno 2014;
4) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
MODENA, 24/05/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
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