Articolo 92 del Codice del Terzo settore
Articolo 91Articolo 93
Versione
3 agosto 2017
Art. 92.


Attivita' di monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli Enti del Terzo settore e l'esercizio dei relativi controlli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
a) vigila sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti dal presente codice e monitora lo svolgimento delle attivita' degli Uffici del Registro unico nazione del Terzo settore operanti a livello regionale;
b) promuove l'autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell'articolo 61;
c) predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attivita' di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche sulla base dei dati acquisiti attraverso le relazioni di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, nonche' sullo stato del sistema di registrazione di cui alla lettera b).
2. Restano fermi i poteri delle amministrazioni pubbliche competenti in ordine ai controlli, alle verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformita' delle attivita' di cui all'articolo 5 alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.
Entrata in vigore il 3 agosto 2017
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