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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 16/09/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 434/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Nicoletta Serra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 434 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Lotzorai, presso lo studio dell'Avv. Davide Amadori, che la rappresenta e difende come da delega allegata all'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 [...]
(c.f. , (c.f. ), CP_3 C.F._5 Controparte_4 C.F._6
(c.f. , (c.f. ), CP_5 C.F._7 Controparte_6 C.F._8
(c.f. , (c.f. ), Parte_3 C.F._9 Controparte_4 C.F._10 Pt_4
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._11 Parte_5 C.F._12 Parte_6
(c.f. , (c.f. , (c.f. C.F._13 Parte_7 C.F._14 Parte_8
), (c.f. ), (c.f. C.F._15 Parte_9 C.F._16 Parte_10
), (c.f. ), (c.f. C.F._17 Controparte_7 C.F._18 Parte_11
, (c.f. ), (c.f. C.F._19 CP_8 C.F._20 Controparte_9
), (c.f. ), , P.IVA_1 Controparte_10 P.IVA_2 CP_11
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione)
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
1. Dichiarare che:
- il Signor ha usucapito gli immobili siti in Lotzorai nella Via Is Orrosas n. 1, Parte_2 distinti al N.C.E.U del predetto Comune censuario al Foglio 13, particella 984 sub 2 Categoria A/2
Classe 5, Consistenza 5 vani, Totale mq 96, Totale escluse aree scoperte mq 84, Rendita Euro
309,87, Piano Terra,, al Foglio 13 particella 984 sub 6, Categoria F/3, ed al N.C.T. del medesimo
Comune censuario al Foglio 13, particella 986 Qualità Classe Ente Urbano, Superficie are 02 ca
50;
- il Signor ha usucapito gli immobili siti in Lotzorai nella Via Is Orrosas n. 1, Parte_1 distinti al N.C.E.U. del predetto Comune Censuario al Foglio 13, particella 984 sub 1, Categoria
A/2, Classe 5, Consistenza 4 vani, Totale mq 97, Totale escluse aree scoperte: 86 mq, Rendita Euro
247,90, Piano Terra, al Foglio 13 particella 984 sub5 Categoria F/3, ed al N.C.T. del medesimo
Comune al Foglio 13, particella 985, Qualità Classe Ente Urbano, Superficie are 02 ca 50;
- I Sigg.ri e hanno usucapito in comunione pro indiviso gli Parte_2 Parte_1 immobili siti in Lotzorai e distinti al NCT al Foglio 13, particella 987 ed al NCEU al Foglio 13, particelle 984 sub 3 e sub 4;
2. Che, pertanto, gli attori sono proprietari in modo pieno ed esclusivo di detti immobili ed accertata l'esistenza della servitù coattiva, costituita per atto amministrativo del 13.03.1993 sul fondo precedentemente identificato al N.C.T. al Foglio 13, particella 198, dichiarare la persistenza della medesima servitù sul fondo derivato da successivo frazionamento, distinto al catasto al Foglio
13 particella 984;
3. Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione della emanando sentenza e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture sollevandoli da qualsivoglia responsabilità;
4. Con vittoria di spese ed onorari nel caso di resistenza.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir Parte_1 Parte_2 dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, dei fabbricati siti nella via Is Orosas n. 1 del Comune di Lotzorai e dei fondi agricoli siti nella località “Donigala” del medesimo comune censuario
Gli attori hanno dedotto di aver acquistato i fabbricati e i fondi agricoli da e Controparte_6
, i quali avevano esercitato sugli stessi il compossesso pacifico, pubblico e continuato Parte_3 da oltre vent'anni – dagli inizi degli anni 2000 al 5 gennaio 2023 -: il possesso si era estrinsecato
2 attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati (rinnovazione dell'impianto elettrico ed idraulico, acquisto degli arredi) e il pagamento delle utenze domestiche e delle spese per le opere eseguite;
riguardo ai fondi agricoli il possesso si era estrinsecato attraverso la coltivazione dei terreni, la messa a dimora di piante e dell' orto e la recinzione dei confini.
Gli attori sono subentrati alla parte venditrice nel possesso dei suddetti immobili in virtù di scrittura privata del 5 gennaio 2023 e, da tale data, hanno continuato ad esercitare il possesso con le stesse modalità dei danti causa.
In particolare, per accordo tra le parti, è subentrato nel possesso dei fabbricati Parte_2 distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Lotzorai al Foglio 13, particella 984, subalterno 2 e 8 e del fondo agricolo censito al Catasto Terreni del medesimo Comune censuario al Foglio13, particella 986; è subentrato nel possesso dei fabbricati distinti al Catasto Fabbricati Parte_1 del Comune di Lotzorai al Foglio 13, particella 984, subalterno 1 e 5 e del fondo agricolo censito al
Catasto Terreni del medesimo Comune censuario al Foglio 13, particella 985.
Gli attori, inoltre, in comunione pro-indiviso sono subentrati nel possesso della strada di accesso distinta al Catasto Terreni del Comune di Lotzorai al Foglio 13, particella 987 e dei beni comuni non censibili distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Lotzorai al Foglio 13, particella 984, subalterno 3 e 4.
Hanno quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione degli immobili indicati.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
- usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da
3 rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II,
27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso”.
4 Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte d'Appello di
Cagliari 28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dagli attori in relazione alla strada di accesso e ai beni comuni non censibili, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997
n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n. 6818), ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili per un periodo di oltre vent'anni prima in capo alla parte venditrice e poi agli attori.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando gli immobili oggetto della domanda, riconoscendoli nelle fotografie mostrate loro in udienza e di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione, la consistenza e i confini dell'unità immobiliare (dichiarazioni dei testi e rese Testimone_1 Tes_2 rispettivamente all'udienza del 20 marzo 2025 e 21 maggio 2025).
e hanno riferito che e avevano Testimone_1 Tes_2 Controparte_6 Parte_3 costruito l'abitazione negli anni Settanta;
nel 2010 avevano provveduto ad intonacare l'esterno e a posizionare le grondaie e nello stesso periodo anche a sostituire la recinzione in rete metallica e
5 paletti con un muro in pietra sovrastato da ringhiera in ferro e a posizionare un cancello chiuso da serratura per uso carrabile e uso pedonale.
Inoltre, hanno riferito che e utilizzavano la porzione di terreno che Controparte_6 Parte_3 si affaccia su via Is Orrosas come parcheggio per le autovetture e nella parte retrostante mettevano a dimora l'orto stagionale, curavano le piante di ulivo e ne raccoglievano i frutti, provvedevano ai vari lavori agricoli, talvolta con l'aiuto di Persona_1
I testi hanno confermato che dal 1970 ( e dalla metà degli anni Novanta ( , i danti Tes_2 Tes_1 causa degli attori utilizzavano in via esclusiva i fabbricati e i fondi agricoli.
I testi e hanno poi confermato il possesso esercitato in via esclusiva sui fabbricati e Tes_1 Tes_2 fondi agricoli da e i quali hanno continuato a svolgervi le stesse Parte_2 Parte_1 attività della parte venditrice;
hanno riferito di avere visto solo gli attori e i loro danti causa, utilizzare detti immobili come proprietari nell'arco temporale sopra individuato.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti in quanto vicini di casa e come tali assidui frequentatori della zona, nonché in ragione dei rapporti di amicizia (il teste è anche Tes_2 titolare del campeggio vicino agli immobili oggetto di causa).
Ora, gli attori hanno rappresentato di essere divenuti proprietari degli immobili siti in Lotzorai in via Is Orrosas n. 1 e dei fondi agricoli in località “Donigala” per averli posseduti a far data dall'anno 2023 e hanno dedotto di essere subentrati nel possesso esercitato sugli stessi bene dalla parte venditrice, producendo una scrittura privata del 5 gennaio 2023 con cui hanno acquistato il bene (doc. 5 atto di citazione);
Detta scrittura deve essere ritenuto titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso dei danti causa di cui sopra.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato gli elementi tutti di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che e Parte_2 hanno acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione in Parte_1 forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il loro possesso a quello dei loro danti causa e . Controparte_6 Parte_3
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Pt_2
(c.f. ), proprietario degli immobili distinti al Catasto
[...] C.F._2
Fabbricati del Comune di Lotzorai al foglio 13, particella 984, subalterno 2 e 6 e al Catasto
Terreni al Foglio 13, particella 986;
2) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Pt_1
(c.f. ), proprietario degli immobili distinti al Catasto
[...] C.F._1
Fabbricati del Comune di Lotzorai al foglio 13, particella 984, subalterno 1 e 5 e al Catasto
Terreni al Foglio 13, particella 985;
3) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Pt_2
e proprietari pro-indiviso della strada d'accesso distinta al Catasto
[...] Parte_1
Terreni del Comune di Lotzorai al foglio 13, particella 987 e dei beni comuni non censibili distinti al Catasto Fabbricati al Foglio 984, subalterno 3 e 4;
4) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 16 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Serra
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Nicoletta Serra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 434 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Lotzorai, presso lo studio dell'Avv. Davide Amadori, che la rappresenta e difende come da delega allegata all'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 [...]
(c.f. , (c.f. ), CP_3 C.F._5 Controparte_4 C.F._6
(c.f. , (c.f. ), CP_5 C.F._7 Controparte_6 C.F._8
(c.f. , (c.f. ), Parte_3 C.F._9 Controparte_4 C.F._10 Pt_4
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._11 Parte_5 C.F._12 Parte_6
(c.f. , (c.f. , (c.f. C.F._13 Parte_7 C.F._14 Parte_8
), (c.f. ), (c.f. C.F._15 Parte_9 C.F._16 Parte_10
), (c.f. ), (c.f. C.F._17 Controparte_7 C.F._18 Parte_11
, (c.f. ), (c.f. C.F._19 CP_8 C.F._20 Controparte_9
), (c.f. ), , P.IVA_1 Controparte_10 P.IVA_2 CP_11
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione)
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
1. Dichiarare che:
- il Signor ha usucapito gli immobili siti in Lotzorai nella Via Is Orrosas n. 1, Parte_2 distinti al N.C.E.U del predetto Comune censuario al Foglio 13, particella 984 sub 2 Categoria A/2
Classe 5, Consistenza 5 vani, Totale mq 96, Totale escluse aree scoperte mq 84, Rendita Euro
309,87, Piano Terra,, al Foglio 13 particella 984 sub 6, Categoria F/3, ed al N.C.T. del medesimo
Comune censuario al Foglio 13, particella 986 Qualità Classe Ente Urbano, Superficie are 02 ca
50;
- il Signor ha usucapito gli immobili siti in Lotzorai nella Via Is Orrosas n. 1, Parte_1 distinti al N.C.E.U. del predetto Comune Censuario al Foglio 13, particella 984 sub 1, Categoria
A/2, Classe 5, Consistenza 4 vani, Totale mq 97, Totale escluse aree scoperte: 86 mq, Rendita Euro
247,90, Piano Terra, al Foglio 13 particella 984 sub5 Categoria F/3, ed al N.C.T. del medesimo
Comune al Foglio 13, particella 985, Qualità Classe Ente Urbano, Superficie are 02 ca 50;
- I Sigg.ri e hanno usucapito in comunione pro indiviso gli Parte_2 Parte_1 immobili siti in Lotzorai e distinti al NCT al Foglio 13, particella 987 ed al NCEU al Foglio 13, particelle 984 sub 3 e sub 4;
2. Che, pertanto, gli attori sono proprietari in modo pieno ed esclusivo di detti immobili ed accertata l'esistenza della servitù coattiva, costituita per atto amministrativo del 13.03.1993 sul fondo precedentemente identificato al N.C.T. al Foglio 13, particella 198, dichiarare la persistenza della medesima servitù sul fondo derivato da successivo frazionamento, distinto al catasto al Foglio
13 particella 984;
3. Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione della emanando sentenza e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture sollevandoli da qualsivoglia responsabilità;
4. Con vittoria di spese ed onorari nel caso di resistenza.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir Parte_1 Parte_2 dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, dei fabbricati siti nella via Is Orosas n. 1 del Comune di Lotzorai e dei fondi agricoli siti nella località “Donigala” del medesimo comune censuario
Gli attori hanno dedotto di aver acquistato i fabbricati e i fondi agricoli da e Controparte_6
, i quali avevano esercitato sugli stessi il compossesso pacifico, pubblico e continuato Parte_3 da oltre vent'anni – dagli inizi degli anni 2000 al 5 gennaio 2023 -: il possesso si era estrinsecato
2 attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati (rinnovazione dell'impianto elettrico ed idraulico, acquisto degli arredi) e il pagamento delle utenze domestiche e delle spese per le opere eseguite;
riguardo ai fondi agricoli il possesso si era estrinsecato attraverso la coltivazione dei terreni, la messa a dimora di piante e dell' orto e la recinzione dei confini.
Gli attori sono subentrati alla parte venditrice nel possesso dei suddetti immobili in virtù di scrittura privata del 5 gennaio 2023 e, da tale data, hanno continuato ad esercitare il possesso con le stesse modalità dei danti causa.
In particolare, per accordo tra le parti, è subentrato nel possesso dei fabbricati Parte_2 distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Lotzorai al Foglio 13, particella 984, subalterno 2 e 8 e del fondo agricolo censito al Catasto Terreni del medesimo Comune censuario al Foglio13, particella 986; è subentrato nel possesso dei fabbricati distinti al Catasto Fabbricati Parte_1 del Comune di Lotzorai al Foglio 13, particella 984, subalterno 1 e 5 e del fondo agricolo censito al
Catasto Terreni del medesimo Comune censuario al Foglio 13, particella 985.
Gli attori, inoltre, in comunione pro-indiviso sono subentrati nel possesso della strada di accesso distinta al Catasto Terreni del Comune di Lotzorai al Foglio 13, particella 987 e dei beni comuni non censibili distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Lotzorai al Foglio 13, particella 984, subalterno 3 e 4.
Hanno quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione degli immobili indicati.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
- usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da
3 rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II,
27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso”.
4 Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte d'Appello di
Cagliari 28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dagli attori in relazione alla strada di accesso e ai beni comuni non censibili, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997
n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n. 6818), ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili per un periodo di oltre vent'anni prima in capo alla parte venditrice e poi agli attori.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando gli immobili oggetto della domanda, riconoscendoli nelle fotografie mostrate loro in udienza e di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione, la consistenza e i confini dell'unità immobiliare (dichiarazioni dei testi e rese Testimone_1 Tes_2 rispettivamente all'udienza del 20 marzo 2025 e 21 maggio 2025).
e hanno riferito che e avevano Testimone_1 Tes_2 Controparte_6 Parte_3 costruito l'abitazione negli anni Settanta;
nel 2010 avevano provveduto ad intonacare l'esterno e a posizionare le grondaie e nello stesso periodo anche a sostituire la recinzione in rete metallica e
5 paletti con un muro in pietra sovrastato da ringhiera in ferro e a posizionare un cancello chiuso da serratura per uso carrabile e uso pedonale.
Inoltre, hanno riferito che e utilizzavano la porzione di terreno che Controparte_6 Parte_3 si affaccia su via Is Orrosas come parcheggio per le autovetture e nella parte retrostante mettevano a dimora l'orto stagionale, curavano le piante di ulivo e ne raccoglievano i frutti, provvedevano ai vari lavori agricoli, talvolta con l'aiuto di Persona_1
I testi hanno confermato che dal 1970 ( e dalla metà degli anni Novanta ( , i danti Tes_2 Tes_1 causa degli attori utilizzavano in via esclusiva i fabbricati e i fondi agricoli.
I testi e hanno poi confermato il possesso esercitato in via esclusiva sui fabbricati e Tes_1 Tes_2 fondi agricoli da e i quali hanno continuato a svolgervi le stesse Parte_2 Parte_1 attività della parte venditrice;
hanno riferito di avere visto solo gli attori e i loro danti causa, utilizzare detti immobili come proprietari nell'arco temporale sopra individuato.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti in quanto vicini di casa e come tali assidui frequentatori della zona, nonché in ragione dei rapporti di amicizia (il teste è anche Tes_2 titolare del campeggio vicino agli immobili oggetto di causa).
Ora, gli attori hanno rappresentato di essere divenuti proprietari degli immobili siti in Lotzorai in via Is Orrosas n. 1 e dei fondi agricoli in località “Donigala” per averli posseduti a far data dall'anno 2023 e hanno dedotto di essere subentrati nel possesso esercitato sugli stessi bene dalla parte venditrice, producendo una scrittura privata del 5 gennaio 2023 con cui hanno acquistato il bene (doc. 5 atto di citazione);
Detta scrittura deve essere ritenuto titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso dei danti causa di cui sopra.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato gli elementi tutti di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che e Parte_2 hanno acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione in Parte_1 forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il loro possesso a quello dei loro danti causa e . Controparte_6 Parte_3
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Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Pt_2
(c.f. ), proprietario degli immobili distinti al Catasto
[...] C.F._2
Fabbricati del Comune di Lotzorai al foglio 13, particella 984, subalterno 2 e 6 e al Catasto
Terreni al Foglio 13, particella 986;
2) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Pt_1
(c.f. ), proprietario degli immobili distinti al Catasto
[...] C.F._1
Fabbricati del Comune di Lotzorai al foglio 13, particella 984, subalterno 1 e 5 e al Catasto
Terreni al Foglio 13, particella 985;
3) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Pt_2
e proprietari pro-indiviso della strada d'accesso distinta al Catasto
[...] Parte_1
Terreni del Comune di Lotzorai al foglio 13, particella 987 e dei beni comuni non censibili distinti al Catasto Fabbricati al Foglio 984, subalterno 3 e 4;
4) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 16 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Serra
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