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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/10/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1542/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. SAVOCA Parte_1 C.F._1
NC
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. SAVOCA Parte_2 C.F._2
NC
-attori opponente-
CONTRO
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. POLIZZOTTO Controparte_1 P.IVA_1
LL IA
*
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine perentorio assegnato per la precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , rispettivamente in qualità Parte_1 Parte_2 di obbligato principale e fideiussore, hanno citato in giudizio la convenuta opposta Controparte_1
(da ora “la società”), per svolgere opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 375/2018, emesso
[...] dal Tribunale di Enna in data 10 settembre 2018, nel procedimento monitorio iscritto al n. 1126/2018
R.G. Con il decreto ingiuntivo opposto è stato ingiunto agli opponenti il pagamento della somma complessiva di € 89,622,40 di cui: 1) € 30.853,29 quale saldo debitorio sul conto corrente ordinario n. 1121188051 aperto presso Unicredit S.p.a.; 2) € 38.353,48 quale saldo debitorio sul conto corrente ordinario n.
112189630 aperto presso Unicredit S.p.a.; 3) € 1.230,73 quale saldo debitorio sul conto corrente ordinario n. 112114893 aperto presso Unicredit S.p.a.; 4) € 19.184,90 in forza del contratto di finanziamento n.
1121001600015 stipulato con Unicredit S.p.a.
In particolare, parte opponente ha eccepito:
i) il difetto di legittimazione attiva della società opposta per mancata prova della titolarità dei crediti;
ii) la mancata prova del credito ingiunto per non avere parte opposta prodotto un valido estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. nel procedimento monitorio, né gli estratti conto integrali completi;
iii) la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust e dell'art. 1957 c.c.; iv) la nullità del contratto di mutuo chirografario per pattuizione di interessi usurari.
Inoltre, l'opponente ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., la sottoscrizione Parte_2 apposta nella lettera integrativa di fideiussione del 10.01.2003, negando la veridicità delle sottoscrizioni e/o la loro riconducibilità alla sua persona.
Gli opponenti hanno quindi chiesto: i) in via preliminare, di dichiararsi l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
ii) nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo ed in ogni caso di rigettare le domande di parte opposta in ragione della mancata prova del credito ingiunto.
Gli opponenti hanno chiesto inoltre la condanna dell'opposta al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio parte opposta, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 del D.Lgs n. 28/10 per le controversie in materia di contratti bancari e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione avversa, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 22.03.2019 il Tribunale, dichiarata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato che non risultava essere stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, ha concesso all'opponente termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 17.09.2019, depositato il verbale negativo di conciliazione, il Tribunale ha assegnato i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
2 Con la memoria n. 2 ex art. 183 comma sesto c.p.c. l'istituto bancario opposto, intendendo avvalersi della scrittura privata fideiussoria del 10.01.2003, la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dall'opponente
, ha formulato istanza di verificazione, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., della predetta Parte_2 sottoscrizione.
Di talché il Tribunale ha istruito la causa mediante espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica, all'esito della quale ha invitato ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. le parti a coltivare una definizione bonaria della controversia formulando una proposta transattiva.
Non avendo le parti aderito alla predetta proposta conciliativa, il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio contabile.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 c.p.c. per il deposito di note scritte.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. concedendo alle parti i termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
2. Sulla fondatezza dell'opposizione.
Giova premettere che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente e l'opposto assumono rispettivamente la posizione di attore e convenuto solo in senso formale.
Ne consegue che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova e che quindi il creditore opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, continua ad essere attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare gli elementi fondanti la sua pretesa attraverso al produzione in giudizio del contratto su cui si fonda il rapporto e degli estratti conti che documentano l'andamento di quest'ultimo, non essendo più sufficiente, ai fini della prova del credito, il mero saldaconto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B.
Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione prodotta e della relazione del c.t.u. - dalla quale
3 non si ha motivo di dissentire, stante la dettagliata e puntuale analisi da parte del c.t.u. della documentazione prodotta - risulta che parte opposta, con riferimento al rapporto n. 3290065378 (conto corrente n. 11218963 - in forza del quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 38.353,48), al rapporto n. 3290065380 (conto corrente n. 112114893 - in forza del quale è stato ingiunto il pagamento di € 1.230,73) e al rapporto n. 3290065381 (contratto di finanziamento n. finanziamento n.
1121.0016.000.15), ha prodotto soltanto la certificazione di saldo conto e non gli estratti di conto corrente integrali. Va altresì aggiunto che, con riferimento finanziamento n. 1121.0016.000.15 del 20.06.2006, nella certificazione di saldaconto prodotta ai sensi dell'art. 50 T.U.B. non sono indicate in modo specifico le rate pagate, nonché i tassi corrispettivi e di mora applicati alle varie rate.
Pertanto, con riferimento ai predetti rapporti contrattuali, parte opposta non ha fornito la prova del credito asseritamente vantato nei confronti degli opponenti.
Infine, con riferimento al rapporto n. 3290065377 (conto corrente n. 1121.1880.51 – ex 1121.2129.28), la società opposta ha prodotto:
- tabulati interni, relativi al periodo compreso tra la data di avvio del rapporto (31.05.2003) ed il giorno
31.10.2005 del conto codificato con il numero 1121.2129.28;
- estratti conto capitali e scalari dall'1.11.2005 al 29.08.2008;
- nulla per il periodo dal 30.08.2008 al 30.09.2008;
- certificazione di saldaconto ex art. 50 T.U.B. per il periodo dall'1.10.2008 al 31.07.2017.
Ebbene, la produzione in giudizio degli estratti conto solo in misura parziale, avendo la banca allegato ai propri atti solo gli estratti a partire dall'1.11.2005 e fino al 29.8.2008, a fronte di un conto acceso già nel
2003 e chiuso nel 2017 e, comunque, la contestazione del saldo ad opera degli opponenti, ha comportato una carenza probatoria in capo alla banca, la quale non ha fornito prova di come si sarebbe formato il saldo debitorio allegato.
Parte opposta, infatti, quale attrice sostanziale, risultava gravata dall'onere probatorio riferito al diritto di credito azionato. A fronte, pertanto, della contestazione sollevata dagli opponenti in ordine al saldo finale, ne discende che la banca avrebbe dovuto produrre tutta la sequenza degli estratti conto, consentendo in tal modo di ricostruire attraverso le operazioni poste in essere nell'arco di tempo di operatività del conto corrente la correttezza del saldo finale, espressione del diritto di credito azionato in giudizio.
In difetto di produzione degli estratti conto e, in particolare, di quelli riguardanti la fase iniziale e finale del rapporto, viene meno la possibilità di ricostruire attraverso quali addebiti si sia formato il saldo passivo annotato.
Si ritiene pertanto che le allegazioni di parte opposta, attrice sostanziale nel presente giudizio, non
4 supportate da idonea documentazione, non consentano di ritenere provato né nell'an né nel quantum il diritto di credito asseritamente vantato nei confronti degli opponenti.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, non essendo stata fornita da parte opposta idonea prova dell'esistenza e della consistenza del credito fatto valere in giudizio.
Quanto esposto è assorbente rispetto alle altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti.
*
3. Conclusioni.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata per i motivi esposti al paragrafo n. 2).
Ne consegue, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 375/2018, emesso dal Tribunale di Enna in data 10 settembre 2018, nel procedimento monitorio iscritto al n.
1126/2018 R.G.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
55/14, come modificato dal D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio grafologica, che ha accertato la riconducibilità all'opponente della sottoscrizione disconosciuta vanno poste a carico di parte opponente, essendo Parte_2 stata la consulenza tecnica resa necessaria dal disconoscimento effettuato dall'opponente.
Le spese della consulenza tecnica contabile vanno invece poste a carico di parte opposta.
La domanda di parte opponente ex art 96 c.p.c. deve essere respinte, in questa fase, non essendo ravvisabile l'abuso del processo nella soccombenza di parte opposta.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione di e;
Parte_1 Parte_2
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 375/2018, emesso dal Tribunale di Enna in data 10 settembre
2018, nel procedimento monitorio iscritto al n. 1126/2018 R.G.;
3) rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
4) pone a carico di e , in solido tra loro, le spese della c.t.u. grafologica, Parte_1 Parte_2 come già liquidate con separato decreto;
5) pone a carico di le spese della c.t.u. contabile, come già liquidate con Controparte_1 separato decreto;
6) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e Controparte_1 Parte_1
, in solido tra loro, che si liquidano in € 407,00 per spese esenti ed € 7.052,00 per Parte_2
5 compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, con distrazione delle spese a favore dell'avv. Francesco Savoca dichiaratosi antistatario.
Enna, 07/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. SAVOCA Parte_1 C.F._1
NC
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. SAVOCA Parte_2 C.F._2
NC
-attori opponente-
CONTRO
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. POLIZZOTTO Controparte_1 P.IVA_1
LL IA
*
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine perentorio assegnato per la precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , rispettivamente in qualità Parte_1 Parte_2 di obbligato principale e fideiussore, hanno citato in giudizio la convenuta opposta Controparte_1
(da ora “la società”), per svolgere opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 375/2018, emesso
[...] dal Tribunale di Enna in data 10 settembre 2018, nel procedimento monitorio iscritto al n. 1126/2018
R.G. Con il decreto ingiuntivo opposto è stato ingiunto agli opponenti il pagamento della somma complessiva di € 89,622,40 di cui: 1) € 30.853,29 quale saldo debitorio sul conto corrente ordinario n. 1121188051 aperto presso Unicredit S.p.a.; 2) € 38.353,48 quale saldo debitorio sul conto corrente ordinario n.
112189630 aperto presso Unicredit S.p.a.; 3) € 1.230,73 quale saldo debitorio sul conto corrente ordinario n. 112114893 aperto presso Unicredit S.p.a.; 4) € 19.184,90 in forza del contratto di finanziamento n.
1121001600015 stipulato con Unicredit S.p.a.
In particolare, parte opponente ha eccepito:
i) il difetto di legittimazione attiva della società opposta per mancata prova della titolarità dei crediti;
ii) la mancata prova del credito ingiunto per non avere parte opposta prodotto un valido estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. nel procedimento monitorio, né gli estratti conto integrali completi;
iii) la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust e dell'art. 1957 c.c.; iv) la nullità del contratto di mutuo chirografario per pattuizione di interessi usurari.
Inoltre, l'opponente ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., la sottoscrizione Parte_2 apposta nella lettera integrativa di fideiussione del 10.01.2003, negando la veridicità delle sottoscrizioni e/o la loro riconducibilità alla sua persona.
Gli opponenti hanno quindi chiesto: i) in via preliminare, di dichiararsi l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
ii) nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo ed in ogni caso di rigettare le domande di parte opposta in ragione della mancata prova del credito ingiunto.
Gli opponenti hanno chiesto inoltre la condanna dell'opposta al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio parte opposta, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 del D.Lgs n. 28/10 per le controversie in materia di contratti bancari e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione avversa, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 22.03.2019 il Tribunale, dichiarata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato che non risultava essere stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, ha concesso all'opponente termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 17.09.2019, depositato il verbale negativo di conciliazione, il Tribunale ha assegnato i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
2 Con la memoria n. 2 ex art. 183 comma sesto c.p.c. l'istituto bancario opposto, intendendo avvalersi della scrittura privata fideiussoria del 10.01.2003, la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dall'opponente
, ha formulato istanza di verificazione, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., della predetta Parte_2 sottoscrizione.
Di talché il Tribunale ha istruito la causa mediante espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica, all'esito della quale ha invitato ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. le parti a coltivare una definizione bonaria della controversia formulando una proposta transattiva.
Non avendo le parti aderito alla predetta proposta conciliativa, il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio contabile.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 c.p.c. per il deposito di note scritte.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. concedendo alle parti i termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
2. Sulla fondatezza dell'opposizione.
Giova premettere che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente e l'opposto assumono rispettivamente la posizione di attore e convenuto solo in senso formale.
Ne consegue che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova e che quindi il creditore opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, continua ad essere attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare gli elementi fondanti la sua pretesa attraverso al produzione in giudizio del contratto su cui si fonda il rapporto e degli estratti conti che documentano l'andamento di quest'ultimo, non essendo più sufficiente, ai fini della prova del credito, il mero saldaconto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B.
Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione prodotta e della relazione del c.t.u. - dalla quale
3 non si ha motivo di dissentire, stante la dettagliata e puntuale analisi da parte del c.t.u. della documentazione prodotta - risulta che parte opposta, con riferimento al rapporto n. 3290065378 (conto corrente n. 11218963 - in forza del quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 38.353,48), al rapporto n. 3290065380 (conto corrente n. 112114893 - in forza del quale è stato ingiunto il pagamento di € 1.230,73) e al rapporto n. 3290065381 (contratto di finanziamento n. finanziamento n.
1121.0016.000.15), ha prodotto soltanto la certificazione di saldo conto e non gli estratti di conto corrente integrali. Va altresì aggiunto che, con riferimento finanziamento n. 1121.0016.000.15 del 20.06.2006, nella certificazione di saldaconto prodotta ai sensi dell'art. 50 T.U.B. non sono indicate in modo specifico le rate pagate, nonché i tassi corrispettivi e di mora applicati alle varie rate.
Pertanto, con riferimento ai predetti rapporti contrattuali, parte opposta non ha fornito la prova del credito asseritamente vantato nei confronti degli opponenti.
Infine, con riferimento al rapporto n. 3290065377 (conto corrente n. 1121.1880.51 – ex 1121.2129.28), la società opposta ha prodotto:
- tabulati interni, relativi al periodo compreso tra la data di avvio del rapporto (31.05.2003) ed il giorno
31.10.2005 del conto codificato con il numero 1121.2129.28;
- estratti conto capitali e scalari dall'1.11.2005 al 29.08.2008;
- nulla per il periodo dal 30.08.2008 al 30.09.2008;
- certificazione di saldaconto ex art. 50 T.U.B. per il periodo dall'1.10.2008 al 31.07.2017.
Ebbene, la produzione in giudizio degli estratti conto solo in misura parziale, avendo la banca allegato ai propri atti solo gli estratti a partire dall'1.11.2005 e fino al 29.8.2008, a fronte di un conto acceso già nel
2003 e chiuso nel 2017 e, comunque, la contestazione del saldo ad opera degli opponenti, ha comportato una carenza probatoria in capo alla banca, la quale non ha fornito prova di come si sarebbe formato il saldo debitorio allegato.
Parte opposta, infatti, quale attrice sostanziale, risultava gravata dall'onere probatorio riferito al diritto di credito azionato. A fronte, pertanto, della contestazione sollevata dagli opponenti in ordine al saldo finale, ne discende che la banca avrebbe dovuto produrre tutta la sequenza degli estratti conto, consentendo in tal modo di ricostruire attraverso le operazioni poste in essere nell'arco di tempo di operatività del conto corrente la correttezza del saldo finale, espressione del diritto di credito azionato in giudizio.
In difetto di produzione degli estratti conto e, in particolare, di quelli riguardanti la fase iniziale e finale del rapporto, viene meno la possibilità di ricostruire attraverso quali addebiti si sia formato il saldo passivo annotato.
Si ritiene pertanto che le allegazioni di parte opposta, attrice sostanziale nel presente giudizio, non
4 supportate da idonea documentazione, non consentano di ritenere provato né nell'an né nel quantum il diritto di credito asseritamente vantato nei confronti degli opponenti.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, non essendo stata fornita da parte opposta idonea prova dell'esistenza e della consistenza del credito fatto valere in giudizio.
Quanto esposto è assorbente rispetto alle altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti.
*
3. Conclusioni.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata per i motivi esposti al paragrafo n. 2).
Ne consegue, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 375/2018, emesso dal Tribunale di Enna in data 10 settembre 2018, nel procedimento monitorio iscritto al n.
1126/2018 R.G.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
55/14, come modificato dal D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio grafologica, che ha accertato la riconducibilità all'opponente della sottoscrizione disconosciuta vanno poste a carico di parte opponente, essendo Parte_2 stata la consulenza tecnica resa necessaria dal disconoscimento effettuato dall'opponente.
Le spese della consulenza tecnica contabile vanno invece poste a carico di parte opposta.
La domanda di parte opponente ex art 96 c.p.c. deve essere respinte, in questa fase, non essendo ravvisabile l'abuso del processo nella soccombenza di parte opposta.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione di e;
Parte_1 Parte_2
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 375/2018, emesso dal Tribunale di Enna in data 10 settembre
2018, nel procedimento monitorio iscritto al n. 1126/2018 R.G.;
3) rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
4) pone a carico di e , in solido tra loro, le spese della c.t.u. grafologica, Parte_1 Parte_2 come già liquidate con separato decreto;
5) pone a carico di le spese della c.t.u. contabile, come già liquidate con Controparte_1 separato decreto;
6) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e Controparte_1 Parte_1
, in solido tra loro, che si liquidano in € 407,00 per spese esenti ed € 7.052,00 per Parte_2
5 compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, con distrazione delle spese a favore dell'avv. Francesco Savoca dichiaratosi antistatario.
Enna, 07/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
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