Articolo 6 della Legge 11 gennaio 1994, n. 29
Articolo 5
Versione
2 febbraio 1994
Art. 6. Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque entro il termine di tre anni stabilito dall' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , gli iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, istituito con legge 21 luglio 1961, n. 686 , che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio, sono iscritti di diritto all'albo professionale nazionale di cui all'articolo 2 e sono equiparati a tutti gli effetti ai terapisti della riabilitazione.
Note all'art. 6:
- Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del citato D.Lgs.
n. 502/1992 si veda la nota all'art. 1.
- La legge n. 686/1961 reca: "Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi".
Entrata in vigore il 2 febbraio 1994
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