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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4132 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte d'appello, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Elena Gelato Consigliere rel. dott. Maria Aversano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 6752/2020, pendente
TRA
Parte_1
P.I.C.F.I.C.-
[...] Parte_2
(C.F. ), in persona dei Commissari straordinari, rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa dal Prof. Avv. Stefano Crisci giusta procura in atti appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Armando Montemarano in forza di delega in atti appellato
Oggetto: azione revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI
Ordinario di Roma, Sezione Fallimentare, depositata in data 31/03/2020, non notificata, accertare e dichiarare la sussistenza in capo al Dott. , del presupposto CP_1
soggettivo della c.d. scientia decoctionis di cui all'art. 67, comma 2 L.F. e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate dalla Controparte_2 nel primo grado di giudizio, come di seguito riportate: “In via
[...] principale - dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori della procedura di amministrazione straordinaria della e, conseguentemente, revocare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. Pt_3
347 del 2003 – i pagamenti come meglio descritti al punto 6 del presente atto e pari alla complessiva somma di Euro 25.168,00, effettuati dalla in bonis poi assoggettata alla procedura di Pt_3 amministrazione straordinaria nei confronti del soggetto convenuto, condannando quest'ultimo, per l'effetto,
a pagare in favore dell'esponente attrice la somma di Euro 25.168,00, oltre agli interessi moratori dalla domanda sino al giorno dell'effettivo soddisfo;
In ogni caso: - condannare il soggetto convenuto alla rifusione in favore dell'esponente attrice delle spese e dei compensi di causa, oltre spese generali, Iva e Cassa Avvocati”.
Si chiede, in ogni caso, la condanna del Dott. al pagamento delle spese, delle competenze e CP_1 degli onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
Per l'appellato: ”Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e, oltretutto, non provato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre iva, contributo cassa forense
(4%) e rimborso spese generali (15%), da distrarre in favore dell'avv. Armando Montemarano antistatario;
sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La (di seguito, Parte_1
) ha proposto appello avverso la pronuncia n. Pt_3 Parte_2
5576/2020 resa dal Tribunale di Roma in data 31 marzo 2020, con la quale era stata rigettata la domanda dalla stessa proposta, di accertamento dell'inefficacia nei confronti della massa dei creditori di una serie di pagamenti del complessivo importo di euro 25.168,00 eseguiti in favore del dr. nel cd. “periodo sospetto” e conseguente condanna del CP_1 convenuto alla restituzione della somma.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado con riguardo alla ritenuta insussistenza del requisito soggettivo della scientia decoctionis, ritenendo la pronuncia affetta da violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c. nonché da illogicità e insufficienza della motivazione.
A tal fine ha rilevato come nel valutare gli elementi indiziari dedotti da , ovvero quello Pt_3 riferibile alla professione svolta dal creditore e l'altro relativo alle notizie di stampa, avesse ingiustamente escluso la rilevanza, ai fini della prova della conoscenza dello stato di insolvenza di , delle qualità personali e professionali del dott. , il quale aveva Pt_3 CP_1
l'incarico di gestire “tutti gli adempimenti in materia di lavoro, relazioni sindacali, carichi di lavoro e gestione organizzativa dei vari reparti o nuclei assistenziali” e in questa veste, recandosi settimanalmente presso le strutture gestite dall' non poteva non aver appreso delle Pt_4 proteste in atto da parte del personale medico ed ospedaliero conseguite al mancato pagamento degli stipendi e della chiusura di interi reparti.
Qualora il Giudice di primo grado avesse tenuto conto della professionalità qualificata e della specifica attività svolta dal valutandole - in ossequio ai principi dettati in tema CP_1 di prova presuntiva dalla Suprema Corte - in relazione all'intero complesso di elementi allegati dall'attrice, non sarebbe incorso nell'ulteriore errore di negare anche il valore indiziario delle notizie di stampa, accertando invece che tali elementi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, erano in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi.
Alla luce di tali considerazioni, ha concluso per l'accoglimento della domanda Pt_3 originariamente proposta.
Il dr. si è costituito contestando il fondamento del gravame. CP_1
L'appellato ha addotto la correttezza della decisione di primo grado relativa alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione.
Allo scopo ha precisato di essersi sempre occupato della sola gestione del personale, ma non già a Roma, nei due grandi ospedali dove si era poi manifestata l'insolvenza dell'ente
(l'IDI e il San Carlo di Nancy), bensì all'interno di due piccole unità produttive gestite in provincia.
In ogni caso l'appellato ha ribadito il fondamento delle originarie eccezioni di esenzione da revocatoria ai sensi dell'art. 67 comma 3, lettera f) e in subordine dell'art. 67, comma 3, lettera a) l.f. e per l'effetto ha concluso per il rigetto dell'appello.
L'appello non è suscettibile di accoglimento. “L'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", facente capo all'attore in revocatoria, “è suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore” (così Cass., ord., 17.5.2023, n. 13445; in argomento, tra le molte, Cass., 8.2.2019, n.
3854; Cass., 8.2.2018, n. 3081).
La conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, pur suscettibile di dimostrazione mediante ricorso alla prova indiziaria, deve essere dunque effettiva e non meramente potenziale.
Tanto premesso in termini generali, si ritiene che nella fattispecie non ricorrano elementi di giudizio univoci e concordanti, idonei a consentire di presumere la scientia decoctionis in capo all'odierno appellato.
La procedura ha a tal fine valorizzato:
- la peculiare qualifica professionale rivestita dall'accipiens, il quale si occupava, per conto di
, della gestione del personale di due strutture sanitarie;
Pt_3
- le allarmanti notizie sullo stato degli ospedali gestiti dalla stessa , pubblicate sulla Pt_3 stampa già dall'ottobre 2011, tali da consentire di ritenere che la notizia dello stato di decozione dell'ente fosse di dominio pubblico e dunque di presumere che fosse nota anche al dr. . CP_1
Il primo Giudice avrebbe omesso di valutare singolarmente la rilevanza dell'attività svolta dal convenuto in revocatoria, dotata di particolare rilevanza indiziaria, e così operando, sarebbe incorsa nell'ulteriore errore di omettere la necessaria valutazione complessiva degli elementi indiziari offerti, valutazione che, qualora correttamente eseguita, lo avrebbe dovuto condurre al riconoscimento della scientia decoctionis.
La conclusione non appare condivisibile.
Ferma l'astratta correttezza delle considerazioni svolte dall'appellante, non si conviene con l'assunto che la specifica attività professionale svolta dal avesse il prospettato CP_1 rilevante valore indiziario, in tesi tale da consentire di ritenere provata in via presuntiva, in uno con le notizie diffuse dalla stampa, la conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava alla data dei pagamenti. Pt_3
A tal fine rileva la considerazione che il era stato incaricato di svolgere le mansioni CP_1 di cui al contratto di prestazione libero professionale inter partes, che consistevano nell'esecuzione di “tutti gli adempimenti in materia di lavoro, relazioni sindacali , carichi di lavoro e gestione organizzativa dei vari reparti/nuclei assistenziali”, con esclusivo riguardo alle due unità operative site in Montefiascone, costituite da un centro di riabilitazione e da una RSA (si rimanda al doc. 1 di parte appellata).
Ebbene, che in quella località fossero state poste in essere proteste dei dipendenti come quelle svolte presso gli ospedali di Roma Idi e San Carlo di Nancy, riportate anche dagli articoli di stampa prodotti dall'attrice, ovvero si fossero verificati ritardi nel pagamento dei dipendenti ovvero ancora il licenziamento di alcuni di essi, costituisce circostanza non solo non dimostrata, ma neppure a ben vedere allegata da parte dell'odierna appellante, la quale si è limitata a richiamare le corrispondenti circostanze verificatesi però con riguardo ai menzionati ospedali siti in Roma.
Il fatto dunque che il si recasse con cadenza settimanale presso le due strutture di CP_1
Montefiascone non assume la valenza indiziaria ad esso attribuita dall'odierna appellante.
Date queste premesse, la valutazione atomistica dell'elemento indiziario ricondotto alla qualifica rivestita dal , non è isolatamente sufficiente a consentire di presumere la CP_1 scientia decoctionis, né soccorre allo scopo di corroborare, nell'unitaria valutazione degli elementi di giudizio offerti dall'attrice, la presunzione di conoscenza degli articoli pubblicati sulla stampa.
Lo svolgimento dell'attività di gestione del personale presso le due descritte unità operanti in località Montefiascone, così come la qualifica professionale di cui il RI era titolare, non consentono invero di per sé sole di presumere, ad avviso di questa Corte, che lo stesso avesse avuto conoscenza delle notizie diffuse dalla stampa, volendo ipotizzare che le stesse fossero di per sé indicative di uno stato di definitiva decozione dell'ente.
Una simile conclusione, del resto, si sarebbe posta in contrasto con gli indici interni al rapporto tra le parti, che deponevano nel senso della inscientia decoctionis. Come eccepito dal e risultante dalla documentazione dallo stesso prodotta (e CP_1 comunque non contestato dalla controparte), non solo i pagamenti delle due fatture oggetto di revocatoria, ma quelli relativi ai compensi maturati durante tutto l'anno 2012 erano intervenuti in un brevissimo lasso di tempo successivo all'emissione delle fatture, ovvero nel giro di 15-20 giorni (si rimanda ai doc. allegati alla memoria istruttoria depositata dal in primo grado). CP_1
Sotto questo profilo, dunque, non era prefigurabile alcun elemento di allarme, in capo all'odierno appellato, in ordine alla capacità di di onorare, con regolarità e mezzi Pt_3 normali di pagamento, i propri debiti, il che, unitamente alla ritenuta insufficienza degli elementi indiziari offerti dalla procedura a sostegno della sussistenza della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens, induce alla conferma della pronuncia di primo grado.
La pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarre in favore dell'avv. Armando Montemarano, dichiaratosi antistatario, segue la soccombenza.
Deve infine essere accertato l'obbligo di pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 6752/2020 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata pronuncia;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge, spese da distrarre in favore dell'avv. Armando Montemarano, dichiaratosi antistatario;
3. dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 25 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto