Articolo 2 della Legge 14 marzo 1968, n. 378
Articolo 1
Versione
28 aprile 1968
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, destinato a fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 28 aprile 1968