Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4805/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. CARLOTTA PEDRALI ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 24/06/2023, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 95, P. 1, Anno 2023 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 10/04/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte depositate in data 03/04/2025 siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della figlia minore;
visto il parere del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui alla nota di conclusioni scritte dep. il
03/04/2025 e per l'effetto dispone: “1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini
2. la figlia è affidata ad entrambi i Per_1
genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che la minore dimostrerà;
3. nella casa familiare abiterà il proprietario mentre la Sig.ra si trasferirà con la figlia Parte_2 Pt_1 nell'immobile sito in Mira (VE), piazzetta San Nicolò n. 10/11 con regolare contratto di locazione
(doc. 06).
4. i coniugi individuano quale residenza abituale per la figlia l'abitazione sita in Mira
(VE), piazzetta San Nicolò n. 10/11 presso la quale risiederà con la mamma.
5. la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con maggior interesse per la figlia.
6. il padre conserva il diritto Parte_2
di vedere e frequentare la figlia secondo le condizioni concordate di volta in volta con la stessa anche considerato che , nel luglio 2025, raggiungerà la maggiore età e, conseguentemente, un Per_1
sempre più elevato livello di autonomia nella gestione dei rapporti con entrambi i genitori.
7. le vacanze natalizie e quelle pasquali così come i compleanni saranno concordate di volta in volta sulla scorta delle preferenze di .
8. la madre lascerà la casa coniugale dall' 1.1.2025 per trasferirsi Per_1 nell'immobile in Mira (VE), piazzetta San Nicolò n. 10/11. 9. sino al rilascio della casa familiare da parte della Sig.ra il Sig. provvederà al mantenimento diretto di . 10. Il padre Pt_1 Pt_2 Per_1 si obbliga alla contribuzione per il mantenimento della figlia con l'importo di € 400 da corrispondere alla Sig.ra entro il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di rilascio della casa familiare Pt_1
(gennaio 2025) da parte della Sig.ra 11. spese straordinarie secondo il protocollo di Venezia Pt_1
al 50% a carico del padre e al 50% a carico della madre versando il relativo importo al genitore che ne abbia eventualmente anticipato il pagamento all'atto dell'esibizione da parte di quest'ultimo della relativa documentazione di spesa, ovvero anticipandone direttamente l'importo. 12. nulla a titolo di assegno di mantenimento per la moglie considerata la capacità lavorativa della stessa ed altresì la propria attuale occupazione lavorativa. 13. i coniugi dichiarano di non avere alcun bene rientrante nella comunione legale. 14. le parti dichiarano di non aver più a pretendere nulla l'uno dall'altra a titolo di scioglimento della comunione legale dei beni e della comunione del residuo;
15. i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
16. le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
17. Spese legali compensate”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia.
Così deciso il 14 maggio 2025 dal Tribunale di Venezia. Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison