Art. 1.
L' articolo 5 della legge 3 aprile 1957, n. 233 , e' sostituito dal seguente:
"Il collocamento nei ruoli aggiunti e' disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria d'impiego non di ruolo cui il personale appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge. A parita' di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilite dall' articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 , e successive variazioni.
Tale collocamento decorre dal 1 maggio 1948 per coloro i quali abbiano gia' compiuto a detta data il periodo di servizio prescritto e, negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo".
L' articolo 5 della legge 3 aprile 1957, n. 233 , e' sostituito dal seguente:
"Il collocamento nei ruoli aggiunti e' disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria d'impiego non di ruolo cui il personale appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge. A parita' di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilite dall' articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 , e successive variazioni.
Tale collocamento decorre dal 1 maggio 1948 per coloro i quali abbiano gia' compiuto a detta data il periodo di servizio prescritto e, negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo".