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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1066 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2020, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Cristian Carpineta (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, alla via C.F._2
Montello 39 - ATTRICE -
e
p. I.V.A. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del curatore, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Monica Dal Pino
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lucca, alla via C.F._3
Aurelia nord 27
- CONVENUTA –
Controparte_2
- CONVENUTA CONTUMACE –
1 nonché
p. I.V.A. ) Controparte_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Michele Roma (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Roma, alla Piazza Cavour 19
- TERZA CHIAMATA –
Conclusioni: per parte attrice, per la convenuta costituita e per la terza chiamata come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 7.1.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in date 3.9.2020 , premesso di aver incaricato la società Parte_1
della riparazione del danno occorso al proprio veicolo e che tale società ha incaricato Controparte_2 la società dell'esecuzione dei lavori, ha chiesto condannarsi tali società in solido al CP_1
risarcimento dei danni subiti e subendi a causa della mancata esecuzione delle opere a regola d'arte
(come emerso anche nel procedimento di a.t.p. coltivato su impulso della medesima attrice), danni quantificati in € 10.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Non si è costituito ed è stato dichiarato contumace con ordinanza del 15.12.2021 il Controparte_4
avuto riguardo al deposito da parte del curatore di istanza di visibilità in cui viene
[...]
dato conto del ricevimento della notifica dell'atto di citazione ed a cui è allegato l'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento.
Si è costituita la società in bonis, chiedendo il rigetto della domanda e, subordinatamente, CP_1 di condannare la propria compagnia assicuratrice – di cui veniva chiesta Controparte_3
l'autorizzazione alla chiamata in giudizio - a tenerla indenne da quanto eventualmente obbligata a pagare in favore dell'attrice.
Autorizzata la chiamata, si è costituita la società chiedendo: dichiararsi Controparte_3
preliminarmente la nullità della domanda di manleva;
nel merito rigettare la domanda nei confronti della ed accertare l'esclusiva responsabilità della o, subordinatamente, CP_1 Controparte_2
accertare la percentuale di responsabilità eventualmente ascrivibile alla rigettare la CP_1
richiesta risarcitoria in quanto pretestuosa e non provata o, subordinatamente, contenerla nei limiti di quanto effettivamente provato;
in via ulteriormente gradata, accertare l'inoperatività della polizza e, in via ancora più gravata, applicare i limiti di polizza in punto di scoperto.
2 Acquisito il fascicolo del procedimento di a.t.p. e ritenuta la causa matura per la decisione, in data
15.10.2023 il procuratore costituito per la in bonis ha depositato la sentenza del CP_1
Tribunale di Lucca dell'8.9.2023 con cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di tale società; quindi, con ordinanza del 19.1.2024, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
Riassunto il giudizio su impulso dell'attrice, si è costituita la liquidazione giudiziale della società chiedendo dichiararsi l'improcedibilità delle domande svolte nei propri confronti. CP_1
Con ordinanza del 14.2.2025, resa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in relazione all'udienza fissata per la rimessione in decisione del 13.2.2025, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
Tanto premesso giova evidenziare che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, per l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo in sede concorsuale ex artt. 52 e 93 l.f. con la conseguenza che, ove l'azione volta ad ottenere l'accertamento del credito e la conseguente condanna al pagamento sia proposta in sede ordinaria, la domanda deve essere dichiarata anche d'ufficio inammissibile o improcedibile in ogni stato e grado del giudizio, rispettivamente a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio (cfr., Cass., sent. n.
24156/18, Cass., ord. n. 28833/17, Cass., sent. n. 24847/11).
I suesposti principi trovano certamente applicazione anche in relazione alla apertura della liquidazione giudiziale, avuto riguardo alla disciplina di cui agli artt. 150 e 151 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi argomentando dalla possibilità che dinanzi al giudice ordinario prosegua il giudizio promosso da un soggetto in bonis e proseguito dal curatore per il recupero di un credito, non venendo in tal caso in rilievo l'operatività del regime previsto per l'accertamento del passivo.
Da tanto discende l'impossibilità di procedere ad esaminare nel merito la domanda di condanna al risarcimento dei danni formulata da parte attrice nei confronti delle suindicate società, in quanto evidentemente relativa ad una pretesa idonea ad incidere sulla massa e sulla par condicio creditorum, per cui deve operare il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo in sede concorsuale.
3 In particolare deve essere dichiara improponibile la domanda formulata nei confronti della società
in quanto già dichiarata fallita con sentenza del 18.7.2019 e, dunque, anteriormente Controparte_2
rispetto all'introduzione del presente giudizio.
Né peraltro può ritenersi che dalla prosecuzione del presente procedimento pure a fronte dell'anteriore fallimento della possa desumersi un implicito riconoscimento della possibilità di Controparte_2
prosecuzione del giudizio nel merito nonostante il fallimento, atteso che, all'epoca della dichiarazione di contumacia del fallimento di tale società, era in bonis l'altra società che l'attrice aveva dedotto essere corresponsabile in solido dei danni subiti ed atteso altresì che vengono evidentemente in rilievo cause scindibili.
Deve inoltre essere dichiarata improcedibile la domanda proposta nei confronti della società CP_1 essendo stata dichiarata, in pendenza di giudizio, l'apertura della liquidazione giudiziale nei
[...]
confronti di tale società, risultando conseguentemente assorbite le domande svolte da quest'ultima nei confronti della terza chiamata.
Quanto alla posizione di quest'ultima deve infatti escludersi che possa ritenersi comunque procedibile la domanda risarcitoria formulata dall'attrice in ragione della dedotta estensione della domanda da parte dell'attrice medesima con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.
Tanto in considerazione del fatto che nella specie non viene in rilievo una domanda autonoma ed esperibile in via diretta nei confronti dell'assicuratore, a differenza dell'ipotesi in cui, ad esempio, il giudizio dinanzi al Tribunale ordinario prosegua in relazione alla domanda svolta nei confronti del condebitore in solido o del fideiussore del fallito.
E' noto infatti che in tema di assicurazione della responsabilità civile il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore salvi i casi eccezionali previsti dalla legge, rimanendo estraneo al rapporto tra danneggiante ed assicuratore (cfr., Cass., ord. n. 5259/21).
Giova peraltro precisare che, anche nei casi in cui sia eccezionalmente prevista l'azione diretta, a seguito del fallimento del danneggiante in pendenza di giudizio la domanda di condanna è improcedibile anche nei confronti dell'assicuratore salvo il caso, nella specie comunque non ricorrente, in cui il danneggiato, dopo la riassunzione, rinunci univocamente ad ogni pretesa nei confronti del fallimento o dichiari che la condanna del fallito debba intendersi eseguibile solo nell'ipotesi di ritorno in bonis (cfr., Cass., sent. n. 128/16).
Si ravvisano infine i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti, tenuto conto della definizione in rito della controversia in ragione di circostanze sopravvenute rispetto
4 all'introduzione del giudizio e, peraltro, sopravvenute diversi anni dopo l'introduzione del giudizio
(oltre che del precedente procedimento di a.t.p., instaurato dall'attrice sostenendo i relativi oneri).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1066 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2020 così provvede:
1. DICHIARA improponibili le domande proposte da nei confronti del Parte_1 Controparte_2
[...]
2. DICHIARA improcedibili le domande proposte da nei confronti della Liquidazione Parte_1
Giudiziale della CP_1
3. COMPENSA tra le parti le spese di lite
Così deciso in data 5.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
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