Ordinanza cautelare 20 maggio 2022
Sentenza 24 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 24/04/2023, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/04/2023
N. 00378/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00572/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 572 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Folino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria, in persona del Prefetto pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento prot. nr. -OMISSIS- della Prefettura di Alessandria, Sportello Unico per l’Immigrazione, emesso il 14.02.2022 a firma del Dirigente Dott. Francesco Farina e notificato in data 16.02.2022, con il quale veniva rigettata la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata da -Tizio- il 15.08.2020 in favore di -ricorrente-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso riportato in epigrafe il cittadino marocchino -ricorrente- impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento emesso il 14 febbraio 2022 dal dirigente competente della prefettura di Alessandria con cui veniva rigettata la domanda di emersione ex art. 103 co. D. l. 34 del 2020 presentata il 15 agosto 2020 da -Tizio- in favore del ricorrente.
Esponeva in fatto lo -ricorrente- che l’Ufficio con comunicazione ex art. 10 bis l. 241 del 1990 aveva contestato la mancanza di dichiarazioni dei redditi del datore di lavoro, la mancata apertura di una posizione Inps, la mancanza di terreni a disposizione della ditta e la mancanza di livello di mansione e contratto per 12 mesi; era seguita poi una seconda comunicazione recante reati ostativi in capo al datore di lavoro e deferimento all’ispettorato del lavoro di Alessandria sia per il datore, sia per il lavoratore, comunicazione seguita da una terza avente i medesimi contenuti e quindi da una quarta sostanzialmente analoga alla prima comunicazione.
Seguiva un ulteriore carteggio in cui tra l’altro il cittadino straniero evidenziava la mancanza di conoscenza di reati in capo al datore di lavoro e chiedeva il permesso di soggiorno per attesa occupazione e quindi da ultimo interveniva il provvedimento di diniego sopra riportato ed impugnato per i seguenti motivi:
1.Errata ed illegittima applicazione della l. 241 del 1990.
2.Carenze formali, travisamento, illegittimità, mancanza di motivazione, errata applicazione dell’art. 103 d.l. 34 del 2020 ed ingiustizia del provvedimento conclusivo.
Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
La Prefettura di Alessandria si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza cautelare 20 maggio 2022 n. 613 questa Sezione respingeva la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
All’udienza del 19 aprile 2023 la causa è passata in decisione, in costanza della rinuncia al mandato del patrono del ricorrente, non sostituito da altro avvocato.
Con il primo motivo il ricorrente lamentava in sintesi che la doverosa comunicazione di preavviso di provvedimento fosse stata scissa in quattro differenti comunicazioni snaturando così la portata dell’art. 10 bis l. 241 del 1990 e cagionando un evidente disorientamento e la necessità di rivolgersi ad un legale per ciascuna delle comunicazioni.
Il motivo è infondato.
Se effettivamente la scissione della doverosa comunicazione di avvio di procedimento in cinque differenti avvisi recanti in gran parte diverso contenuto appare un fenomeno del tutto patologico, a ciò non può l’illegittimità del provvedimento definitivo.
Il contenuto delle quattro comunicazioni è per la maggior parte del tutto differente, quindi in questo si può dire che la P.A. abbia assolto ai suoi doveri di mettere l’interessato nelle condizioni di partecipare al procedimento: certamente considerare tale sequela un’assurdità può essere del tutto lecito, si può anche ritenere che il buon andamento pubblici uffici non sia stato del tutto dispiegato, ma da questo ad inficiare di illegittimità il provvedimento di diniego impugnato è tutt’altra cosa.
Con il secondo motivo, concernente il contenuto del diniego, il ricorrente lamenta che siano stati richiamati fatti del tutto estranei alla questione, dalla commissione da parte del datore di lavoro di un reato ostativo commesso nel lontano 2005 perciò estraneo alla possibilità di assumere lo straniero, dal richiamo a mancanze sempre del datore di lavoro come l’assenza di presentazione di dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni o dell’apertura di posizioni Inps all’assenza di reali responsabilità dello -ricorrente-.
Anche questo secondo motivo appare infondato.
Si deve considerare che il provvedimento di diniego di emersione si sorregge su giustificazioni plurime, talune fondate, altre infondate.
Se non può disconoscersi alla tesi del ricorrente secondo cui non possono evocarsi reati risalenti al 2005 giuste le previsioni del d. l. 34 del 2020, il fatto della mancata dimostrazione di un determinato reddito da parte del datore di lavoro ed il Pugliese, nella sua potenziale posizione di datore di lavoro, non risulta effettivamente aver presentato negli ultimi anni alcuna dichiarazione dei redditi, come risultato dei controlli dell’Ispettorato del lavoro, né inoltre di aver aperto posizioni Inps ha influenza determinante sulla domanda di emersione.
Infatti per l’emersione di uno straniero dal lavoro irregolare il d. l. 34 del 2020 impone precisi limiti minimi di reddito anche a seconda del numero degli stranieri da assumere e la patente assenza di alcun riferimento ad un qualsivoglia reddito determina l’impossibilità del beneficio, a prescindere dalle responsabilità personali.
Ciò sarebbe dirimente per il rigetto del ricorso, ma per completezza va anche osservato che nel carteggio scaturito dalle quattro comunicazioni di preavviso del provvedimento impugnato è intervenuta la domanda dello -ricorrente- di un permesso per attesa occupazione, permesso per il quale non sussistevano i presupposti nella procedura di emersione, fatto che non è stato nemmeno censurato nel ricorso.
Nemmeno appare contestato il richiamo del provvedimento prefettizio all’assenza di terreni intestati alla ditta del Pugliese, elemento fondamentale in quanto il ricorrente chiedeva di emergere in qualità di operaio agricolo.
Anche il secondo motivo deve perciò essere respinto, con il rigetto complessivo dell’intero ricorso.
La confusione indubbiamente ingenerata dalle quattro comunicazioni di preavviso di rigetto del provvedimento giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente, Estensore
Flavia Risso, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO