Ordinanza collegiale 24 ottobre 2024
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 13/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00067/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00981/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 981 del 2024, proposto da
NO TR, AN TR, MO TR, AR TR, SO Scevola, rappresentati e difesi dall'avvocato SO Scevola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di ER, domiciliataria ex lege in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto n. cron. 1510/2020, pronunciato dalla Corte di Appello di ER, Sezione Lavoro, il 05.03.2020 nel proc. iscritto al n. R.G.V.G 714/2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 7 giugno 2024 e depositato il successivo 17 giugno, i ricorrenti hanno proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero della Giustizia per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ex L. n. 89/2001, in epigrafe indicato, esponendo che:
- con il predetto decreto, il Ministero della Giustizia è stato condannato a corrispondere, a titolo di equa riparazione per la violazione del principio di ragionevole durata del processo “ in favore di TR NO in proprio della somma di €. 2.000,00 ed in favore di TR NO, TR AN, TR MO e TR AR, quali eredi di OC NA, pro quota iure hereditatis la somma di €. 2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ”, nonché a corrispondere in favore dell’avv. SO Scevola, in qualità di procuratore antistatario, le spese di lite liquidate “ in euro 84,00 per esborsi ed in euro 540,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi predetti, nonché cassa prev. Ed Iva sull’imponibile nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipante ”;
- le dichiarazioni prescritte dall’articolo 5- sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, corredate della relativa regolare documentazione, sono state inviate all’Amministrazione intimata il 4 luglio 2023;
- sono decorsi sia il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sia l’ulteriore termine di sei mesi previsto dall’articolo 5- sexies , comma 7, della legge n. 89 del 2001;
- la richiesta di pagamento è rimasta senza esito alcuno.
2. A fronte dell’inadempienza del Ministero della Giustizia, parte ricorrente ha pertanto instaurato il presente giudizio, con il quale ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato in esame, con condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento delle somme di cui in decreto, nonché al pagamento delle spese del presente giudizio, queste ultime da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Ha altresì chiesto di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta affinché questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe mediante “ pagamento delle somme appena chieste, alle quali si dovrà aggiungere l’importo dovuto per il danno da ritardo ”.
3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con controricorso di forma.
4. Con ordinanza n. 1996 del 23 ottobre 2024 il Collegio ha rilevato possibili profili di inammissibilità del ricorso “ non risultando versata in atti prova del passaggio in giudicato del decreto azionato ”.
5. In data 5 gennaio 2025 parte ricorrente ha depositato l’attestazione di passaggio in giudicato.
6. La causa è stata quindi chiamata alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025, in esito alla quale è passata in decisione.
7. Il Collegio deve constatare la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente.
Deve invero essere dato atto che:
- il decreto azionato è divenuto definitivo, come da documentazione in atti;
- parte ricorrente ha inviato le dichiarazioni di cui al comma 1, art. 5 sexies , L. n. 89/2001 ed è altresì decorso il termine di sei mesi dall’invio di tale documentazione, termine il quale per la sua natura speciale assorbe comunque il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 (v. Corte Cost. n. 135/2018);
- non è necessario verificare l’espletamento dell’ulteriore adempimento di cui all’articolo 14 del d.l. n. 669/1996 in quanto, come da ultimo ritenuto dal Consiglio di Stato (che ha all’uopo richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 26 giugno 2018), << la “specialità” della disciplina contenuta nella legge n. 89/2001 non può non implicare che essa in parte qua escluda in toto l’applicazione del d.l. n. 669/1996, e che – pertanto – gli adempimenti di cui all’articolo 5-sexies esauriscano le incombenze a carico del creditore vittorioso in giudizio, escludendo la necessità di provvedere anche a quanto prescritto in via generale dall’articolo 14 del d.l. n. 669/1996 >> (C.d.S., Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423);
- sulla base delle depositate evidenze documentali (e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione resistente), le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione.
Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e provato l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di dare piena ed integrale esecuzione al decreto in epigrafe menzionato e, per l’effetto, di provvedere alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle somme a essa spettanti per effetto del titolo azionato, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
8. Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta nella persona del responsabile p. t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato. Il Commissario così designato dovrà provvedere a istanza di parte, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5-sexies, più volte richiamato.
9. Quanto alla richiesta concernente il pagamento, da parte del commissario ad acta , delle “ somme appena chieste, alle quali si dovrà aggiungere l’importo dovuto per il danno da ritardo ”, la domanda deve essere respinta, considerato che:
- ove intesa come richiesta di risarcimento del danno da ritardo, deve trovare applicazione la consolidata giurisprudenza secondo la quale “ in sede di ottemperanza il solo risarcimento del danno riconoscibile è quello connesso all'impossibilità o mancata esecuzione in forma specifica, mentre ulteriori pretese risarcitorie, quale il danno da ritardo, non attengono all'oggetto del giudizio d'ottemperanza (Consiglio di Stato, sez. II, 28 settembre 2021, n. 6530), anche considerato che la domanda di risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell'art. 2 bis l. n. 241 del 1990 attiene al caso di ritardo nella conclusione del procedimento e non alla inattuazione del giudicato;
- ove intesa come richiesta di condanna dell'amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte ) di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., occorre evidenziare che, secondo l’orientamento fatto proprio dalla Sezione “ la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte ” (T.A.R. Campania, ER, sez. I, 11 dicembre 2024, n. 2437) alla luce della decisione dell’Adunanza Plenaria n. 15/2014, secondo cui << Non va sottaciuto che l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici- ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative >>, con la conseguenza che << spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo >>.
10. Infine, tenuto conto dell’accoglimento solo parziale della domanda formulata in ricorso ed in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e le competenze di giudizio, salva la restituzione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate, salva la restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Saporito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO