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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza N. R.G. 157/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025 da
1) , Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Antonio Rizzo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , Parte_2 nato a [...], il [...], cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Alessandra de Vita Galeone presso la quale ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia: , nata il [...] in [...] cittadina italiana, Cod. Fisc. Per_1
) C.F._3
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 gennaio pagina 1 di 7 2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1. Le questioni genitoriali
1.1 La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori in via condivisa;
Per_1
1.2. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta quanto alle scelte di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza della minore presso di sé;
1.3.I genitori concordano che il collocamento della minore ai fini anagrafici sarà presso la madre, nella casa coniugale, di proprietà del padre, sita in Milano, Via Largo Brasilia n. 3, assegnata alla madre;
1.4. Si precisa che il SInor ha già provveduto a trovare una nuova Parte_2 abitazione sita in Gaggiano, via Carducci n. 1 dove provvederà a spostare la propria residenza anagrafica entro e non oltre il 31.12.2024; il SInor trasferirà nella nuova abitazione alcuni dei Pt_2 beni di sua proprietà quali: la libreria verticale e i suoi libri, lo stereo e le gambe del tavolo, uno scaffale in metallo presente in soggiorno e i tre ripiani verticali porta cd, la lampada a stelo, i quadri fatti dal SInor o regali di parenti, infine il servizio di posate e quello di piatti, come anche la Pt_2 piccola scala in legno presente in bagno. Asporterà altresì i suoi effetti personali e di lavoro.
1.5. I tempi di cura della minore sono regolati in base al seguente calendario, salvo migliore accordo tra i genitori, seguendo, i primi tempi, gradualità secondo le esigenze della minore:
A. Settimana ordinaria
1.5.1. con il padre, il mercoledì dall'uscita da scuola fino all'accompagnamento a scuola il giovedì mattina (o a casa della madre durante le vacanze), tutte le settimane;
1.5.2. con il padre, il mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì all'accompagnamento a scuola (o a casa della madre durante le vacanze), le settimane nelle quali il weekend non è di sua pertinenza;
1.5.3. con il padre, a settimane alternate, il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina (o a casa della madre durante le vacanze);
1.5.4 I giorni residui restano di competenza materna.
B. Vacanze estive
I genitori suddivideranno il periodo di permanenza della minore con loro come segue;
1.5.5. quanto al mese di giugno, i genitori manterranno il calendario ordinario;
1.5.6. quanto al mese di luglio, se la madre dovesse andare in vacanza e portare con sé la figlia, il padre potrà trascorrere un weekend lungo dal giovedì pomeriggio fino al martedì mattina, raggiungendo la figlia nel luogo di villeggiatura e tenendola per il periodo sopra indicato;
1.5.7. quanto al mese di agosto, la minore trascorrerà con il padre almeno due settimane continuative;
1.5.8. quanto al mese di settembre, i genitori manterranno il calendario ordinario;
1.5.9. La presa in carico della minore dell'uno o dell'altro genitore avverrà presso l'indirizzo della casa ex familiare, salvo diverso accordo;
1.5.10. I genitori concorderanno la suddivisione del periodo di permanenza estivo entro il 30 aprile di ogni anno.
C. Vacanze invernali
1.5.11. I genitori suddivideranno il periodo di permanenza della minore dal 23 dicembre (pomeriggio) al 30 dicembre (pomeriggio) e dal 30 dicembre pomeriggio sino alla ripresa scolastica, precisando che, salvo diverso accordo, alla madre compete il secondo periodo negli anni pari;
successivamente, si pagina 2 di 7 seguirà il principio dell'alternanza;
1.5.12. I genitori concordano che le Vacanze Scolastiche Pasquali verranno trascorse dalla minore con l'uno e con l'altro genitore ad anni alterni dall'ultimo giorno di scuola sino al rientro;
i genitori precisano che, quanto al 2025, tale periodo sarà di competenza paterna;
1.5.13. I ponti verranno accorpati ai weekend di competenza dell'uno e dell'altro genitore (intendendo se il festivo capita di lunedì o martedì con il genitore con cui ha trascorso il fine settimana precedente, se il giorno festivo cade di giovedì o venerdì con il genitore che avrà con sé la figlia il weekend successivo ai giorni festivi);
1.5.14. I genitori concordano che, in occasione dei periodi di c.d. lunga permanenza della minore con l'uno o con l'altro genitore (intendendosi le vacanze estive, invernali e scolastiche pasquali),
l'alternanza dei weekend sarà sospesa;
pertanto, la minore trascorrerà il primo weekend con il genitore che non l'ha tenuta con sé nel periodo appena antecedente.
1.6 Regole generali.
1.6.1 I genitori si impegnano a comunicare almeno 15 giorni prima il luogo ove porteranno in vacanza la figlia.
1.6.2 I genitori, quando hanno la figlia presso di loro, dovranno garantire una videochiamata almeno ogni due giorni.
1.6.3 Gli accordi di cui sopra potranno essere modificati con accordi diretti tra i genitori.
1.6.4 I genitori concordano che, previa comunicazione all'altro genitore, la figlia possa viaggiare all'estero con un solo genitore o un membro delle rispettive famiglie d'origine;
1.6.5 Entrambi i genitori si impegnano a dare il consenso per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia e di loro stessi.
2. La casa Familiare
2.1 La casa familiare sita in Milano Largo Brasilia, n. 3, di proprietà del IG al 100%, viene Pt_2 assegnata alla RA , in quanto genitore maggiormente collocatario. La cantina resta nella Pt_1 disponibilità del IG . Pt_2
L'assegnataria dovrà avere la cura del buon padre di famiglia dell'immobile e degli arredi e corredi e in caso di rotture provvederà l'assegnataria alla sostituzione e provvederà altresì all'ordinaria manutenzione;
mentre competerà al proprietario la manutenzione straordinaria.
2.2 Il padre provvederà, durante dicembre 2024 e inizio gennaio 2025, a trasferire i suoi effetti personali ed alcuni mobili e suppellettili nella sua nuova abitazione.
2.3 La IGa , in quanto assegnataria, provvederà al subentro nelle utenze e al pagamento Pt_1 delle spese condominiali ordinarie e tasse relative all'abitazione, escluse quelle relative alla proprietà, che restano di competenza del IG . Pt_2
Pertanto, le suddette spese saranno poste a carico della SI.ra dalla richiesta del cambio di Pt_1 residenza del SI. . Il IG terrà le chiavi necessarie per accedere alla cantina. Pt_2 Pt_2
Da tale data, la SI.ra provvederà a sostituire, a proprie spese, la serratura della casa familiare, Pt_1 mentre il proprietario potrà accedervi solo e comunque previo accordo preventivo, ordinariamente da raggiungere almeno una settimana prima, salvi casi di urgenza, mentre le nuove chiavi verranno consegnate al proprietario solo in caso di liberazione della casa familiare da parte della SI.ra . Pt_1
3. Aspetti patrimoniali. Contributo al mantenimento per la minore, spese straordinarie per la minore, attribuzione dell'Assegno Unico, ulteriori spese per la minore e del ménage familiare.
3.1. La figlia sarà fiscalmente a carico al 100% della SI.ra , così come le detrazioni fiscali Pt_1
pagina 3 di 7 riferite a , e le ricevute o fatture dovranno essere a questi intestate. Per_1
L'Assegno Unico è riconosciuto a favore della madre al 100%, essendo il padre a partita Iva con regime forfettario, ma, qualora questi dovesse modificare la sua contabilità, la figlia sarà a carico dei genitori al 50% e così le detrazioni.
Il padre autorizza sin d'ora la SI.ra a richiedere l'intero importo dell'Assegno Unico, Pt_1 rinunciando, pertanto, alla sua metà. Sino a quando la IGa non si attiverà le parti Pt_1 continueranno a ricevere la loro quota.
3.2. Saranno a carico dei genitori al 50% le spese per la figlia minore, previste e disciplinate dal
Protocollo spese-extra assegno del Tribunale di Milano Ed. Novembre 2017:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola e mensa scolastica;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di pagina 4 di 7 avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Per tutte le spese sopra indicate sarà quindi necessario il preventivo accordo tra i genitori, ad eccezione di quelle già praticate, ma comunque con accordo sulle modalità organizzative.
3.4 Le parti danno atto che ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della minore quando questi è presso di loro.
In caso di impossibilità dell'uno a prendersi cura della bambina nei periodi di propria competenza, se la bambina starà con l'altro genitore, dovrà versare all'altra le spese giornaliere del vitto, dello svago ecc, nonché l'importo totale dell'eventuale baby sitter, la cui nomina si rendesse necessaria in conseguenza dell'impedimento del genitore che avrebbe dovuto tenere con sé la figlia.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
4.1 I Genitori provvederanno, in accordo tra loro, all'acquisto al 50% dei principali capi di abbigliamento ordinario (cappotto e scarpe) di , che staranno parte presso la madre e parte Per_1 presso il padre, per un costo massimo di € 500 all'anno a testa.
Ciascun genitore sarà libero di acquistare altri capi per i periodi in cui la bambina è presso di sé.
4.2 I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la minore e per loro stessi.
4.3 Dichiarare compensate le spese legali con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025 pagina 5 di 7 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025 da
1) , Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Antonio Rizzo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , Parte_2 nato a [...], il [...], cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Alessandra de Vita Galeone presso la quale ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia: , nata il [...] in [...] cittadina italiana, Cod. Fisc. Per_1
) C.F._3
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 gennaio pagina 1 di 7 2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1. Le questioni genitoriali
1.1 La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori in via condivisa;
Per_1
1.2. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta quanto alle scelte di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza della minore presso di sé;
1.3.I genitori concordano che il collocamento della minore ai fini anagrafici sarà presso la madre, nella casa coniugale, di proprietà del padre, sita in Milano, Via Largo Brasilia n. 3, assegnata alla madre;
1.4. Si precisa che il SInor ha già provveduto a trovare una nuova Parte_2 abitazione sita in Gaggiano, via Carducci n. 1 dove provvederà a spostare la propria residenza anagrafica entro e non oltre il 31.12.2024; il SInor trasferirà nella nuova abitazione alcuni dei Pt_2 beni di sua proprietà quali: la libreria verticale e i suoi libri, lo stereo e le gambe del tavolo, uno scaffale in metallo presente in soggiorno e i tre ripiani verticali porta cd, la lampada a stelo, i quadri fatti dal SInor o regali di parenti, infine il servizio di posate e quello di piatti, come anche la Pt_2 piccola scala in legno presente in bagno. Asporterà altresì i suoi effetti personali e di lavoro.
1.5. I tempi di cura della minore sono regolati in base al seguente calendario, salvo migliore accordo tra i genitori, seguendo, i primi tempi, gradualità secondo le esigenze della minore:
A. Settimana ordinaria
1.5.1. con il padre, il mercoledì dall'uscita da scuola fino all'accompagnamento a scuola il giovedì mattina (o a casa della madre durante le vacanze), tutte le settimane;
1.5.2. con il padre, il mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì all'accompagnamento a scuola (o a casa della madre durante le vacanze), le settimane nelle quali il weekend non è di sua pertinenza;
1.5.3. con il padre, a settimane alternate, il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina (o a casa della madre durante le vacanze);
1.5.4 I giorni residui restano di competenza materna.
B. Vacanze estive
I genitori suddivideranno il periodo di permanenza della minore con loro come segue;
1.5.5. quanto al mese di giugno, i genitori manterranno il calendario ordinario;
1.5.6. quanto al mese di luglio, se la madre dovesse andare in vacanza e portare con sé la figlia, il padre potrà trascorrere un weekend lungo dal giovedì pomeriggio fino al martedì mattina, raggiungendo la figlia nel luogo di villeggiatura e tenendola per il periodo sopra indicato;
1.5.7. quanto al mese di agosto, la minore trascorrerà con il padre almeno due settimane continuative;
1.5.8. quanto al mese di settembre, i genitori manterranno il calendario ordinario;
1.5.9. La presa in carico della minore dell'uno o dell'altro genitore avverrà presso l'indirizzo della casa ex familiare, salvo diverso accordo;
1.5.10. I genitori concorderanno la suddivisione del periodo di permanenza estivo entro il 30 aprile di ogni anno.
C. Vacanze invernali
1.5.11. I genitori suddivideranno il periodo di permanenza della minore dal 23 dicembre (pomeriggio) al 30 dicembre (pomeriggio) e dal 30 dicembre pomeriggio sino alla ripresa scolastica, precisando che, salvo diverso accordo, alla madre compete il secondo periodo negli anni pari;
successivamente, si pagina 2 di 7 seguirà il principio dell'alternanza;
1.5.12. I genitori concordano che le Vacanze Scolastiche Pasquali verranno trascorse dalla minore con l'uno e con l'altro genitore ad anni alterni dall'ultimo giorno di scuola sino al rientro;
i genitori precisano che, quanto al 2025, tale periodo sarà di competenza paterna;
1.5.13. I ponti verranno accorpati ai weekend di competenza dell'uno e dell'altro genitore (intendendo se il festivo capita di lunedì o martedì con il genitore con cui ha trascorso il fine settimana precedente, se il giorno festivo cade di giovedì o venerdì con il genitore che avrà con sé la figlia il weekend successivo ai giorni festivi);
1.5.14. I genitori concordano che, in occasione dei periodi di c.d. lunga permanenza della minore con l'uno o con l'altro genitore (intendendosi le vacanze estive, invernali e scolastiche pasquali),
l'alternanza dei weekend sarà sospesa;
pertanto, la minore trascorrerà il primo weekend con il genitore che non l'ha tenuta con sé nel periodo appena antecedente.
1.6 Regole generali.
1.6.1 I genitori si impegnano a comunicare almeno 15 giorni prima il luogo ove porteranno in vacanza la figlia.
1.6.2 I genitori, quando hanno la figlia presso di loro, dovranno garantire una videochiamata almeno ogni due giorni.
1.6.3 Gli accordi di cui sopra potranno essere modificati con accordi diretti tra i genitori.
1.6.4 I genitori concordano che, previa comunicazione all'altro genitore, la figlia possa viaggiare all'estero con un solo genitore o un membro delle rispettive famiglie d'origine;
1.6.5 Entrambi i genitori si impegnano a dare il consenso per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia e di loro stessi.
2. La casa Familiare
2.1 La casa familiare sita in Milano Largo Brasilia, n. 3, di proprietà del IG al 100%, viene Pt_2 assegnata alla RA , in quanto genitore maggiormente collocatario. La cantina resta nella Pt_1 disponibilità del IG . Pt_2
L'assegnataria dovrà avere la cura del buon padre di famiglia dell'immobile e degli arredi e corredi e in caso di rotture provvederà l'assegnataria alla sostituzione e provvederà altresì all'ordinaria manutenzione;
mentre competerà al proprietario la manutenzione straordinaria.
2.2 Il padre provvederà, durante dicembre 2024 e inizio gennaio 2025, a trasferire i suoi effetti personali ed alcuni mobili e suppellettili nella sua nuova abitazione.
2.3 La IGa , in quanto assegnataria, provvederà al subentro nelle utenze e al pagamento Pt_1 delle spese condominiali ordinarie e tasse relative all'abitazione, escluse quelle relative alla proprietà, che restano di competenza del IG . Pt_2
Pertanto, le suddette spese saranno poste a carico della SI.ra dalla richiesta del cambio di Pt_1 residenza del SI. . Il IG terrà le chiavi necessarie per accedere alla cantina. Pt_2 Pt_2
Da tale data, la SI.ra provvederà a sostituire, a proprie spese, la serratura della casa familiare, Pt_1 mentre il proprietario potrà accedervi solo e comunque previo accordo preventivo, ordinariamente da raggiungere almeno una settimana prima, salvi casi di urgenza, mentre le nuove chiavi verranno consegnate al proprietario solo in caso di liberazione della casa familiare da parte della SI.ra . Pt_1
3. Aspetti patrimoniali. Contributo al mantenimento per la minore, spese straordinarie per la minore, attribuzione dell'Assegno Unico, ulteriori spese per la minore e del ménage familiare.
3.1. La figlia sarà fiscalmente a carico al 100% della SI.ra , così come le detrazioni fiscali Pt_1
pagina 3 di 7 riferite a , e le ricevute o fatture dovranno essere a questi intestate. Per_1
L'Assegno Unico è riconosciuto a favore della madre al 100%, essendo il padre a partita Iva con regime forfettario, ma, qualora questi dovesse modificare la sua contabilità, la figlia sarà a carico dei genitori al 50% e così le detrazioni.
Il padre autorizza sin d'ora la SI.ra a richiedere l'intero importo dell'Assegno Unico, Pt_1 rinunciando, pertanto, alla sua metà. Sino a quando la IGa non si attiverà le parti Pt_1 continueranno a ricevere la loro quota.
3.2. Saranno a carico dei genitori al 50% le spese per la figlia minore, previste e disciplinate dal
Protocollo spese-extra assegno del Tribunale di Milano Ed. Novembre 2017:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola e mensa scolastica;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di pagina 4 di 7 avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Per tutte le spese sopra indicate sarà quindi necessario il preventivo accordo tra i genitori, ad eccezione di quelle già praticate, ma comunque con accordo sulle modalità organizzative.
3.4 Le parti danno atto che ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della minore quando questi è presso di loro.
In caso di impossibilità dell'uno a prendersi cura della bambina nei periodi di propria competenza, se la bambina starà con l'altro genitore, dovrà versare all'altra le spese giornaliere del vitto, dello svago ecc, nonché l'importo totale dell'eventuale baby sitter, la cui nomina si rendesse necessaria in conseguenza dell'impedimento del genitore che avrebbe dovuto tenere con sé la figlia.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
4.1 I Genitori provvederanno, in accordo tra loro, all'acquisto al 50% dei principali capi di abbigliamento ordinario (cappotto e scarpe) di , che staranno parte presso la madre e parte Per_1 presso il padre, per un costo massimo di € 500 all'anno a testa.
Ciascun genitore sarà libero di acquistare altri capi per i periodi in cui la bambina è presso di sé.
4.2 I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la minore e per loro stessi.
4.3 Dichiarare compensate le spese legali con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025 pagina 5 di 7 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
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