Articolo 8 della Legge 13 dicembre 1956, n. 1410
Articolo 7Articolo 9
Versione
13 gennaio 1957
Art. 8.
A decorrere dal 1 luglio 1956, la retribuzione mensile lorda del personale di cui al precedente articolo 2 e' aumentata, rispetto a quella goduta al 30 giugno 1956; dell'importo dell'assegno perequativo fruito ai sensi della legge 11 aprile 1950, n. 130 , e successive modificazioni, alla predetta data del 30 giugno 1956.
La retribuzione mensile lorda risultante dall'applicazione del precedente comma e' arrotondata a lire 500 per eccesso.
Dalla stessa data del 1 luglio 1956, l'assegno perequativo di cui sopra e' soppresso.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957