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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/06/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2431/2019 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
FRA
Cont in persona del procuratore speciale, rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Giuseppe Favale in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLANTE -
E
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul CP_2
figlio minore , rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Petracca in Persona_1
virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliato;
NONCHE'
1 , rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Petracca in virtù di Persona_1
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giuseppe Galgano in Controparte_3
virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLATI -
NONCHE'
; CP_4
- APPELLATO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 2-9-2019 Parte_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 86/2019 emessa in data 20-2-2019, con
2 la quale il Giudice di pace di Potenza aveva accolto la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da in qualità di genitore esercente la CP_2
responsabilità genitoriale sul minore , e la aveva condannata al Persona_1
risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore in solido con CP_4
[...
e , in qualità rispettivamente di proprietario e conducente del Controparte_3
veicolo Mitsubishi Pajero targata PZ346442, sul quale viaggiava Persona_1
quale terzo trasportato e che in data 13-2-2017, mentre procedeva in Potenza alla
Via Madonna del Carmine, a causa di un'errata manovra del suo conducente, era finito fuori strada.
In particolare, con il primo motivo di impugnazione l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di pace aveva ritenuto completa la richiesta di risarcimento del danno inviata dal danneggiato, nonostante la stessa non contenesse i documenti medici comprovanti le lesioni e le informazioni utili ai fini della valutazione del sinistro;
eccepiva, poi, l'improponibilità della domanda sotto il profilo della mancata collaborazione del danneggiato, che si era rifiutato di sottoporsi alla visita medica richiesta dalla compagnia assicuratrice.
lamentava, poi, una errata applicazione ad opera del Parte_2
Giudice di prime cure dei principi in tema di efficacia nei confronti dei litisconsorti delle dichiarazioni confessorie rese da uno di essi tanto in relazione all'esito dell'interrogatorio formale reso dal convenuto nel corso Controparte_3
del giudizio di primo grado quanto in relazione alle risultanze del modulo di constatazione amichevole dell'incidente dallo stesso sottoscritto.
L'appellante, infine, censurava la pronuncia impugnata anche nella parte in cui il
Giudice di pace aveva riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale subito nell'incidente da per l'invalidità permanente riconducibile Persona_1
alle lesioni riportate, nonostante si trattasse di lesioni di lieve entità non accertate
3 a mezzo di accertamento clinico strumentale, e per l'inabilità temporanea, la cui durata riconosciuta era superiore ai parametri statistici.
Alla luce di tali doglianze, chiedeva che, in riforma della Parte_2
sentenza impugnata, la domanda risarcitoria proposta da , in qualità CP_2
di genitore esercente la responsabilità sul figlio minore , venisse Persona_1
rigettata, con conseguente condanna dell'attore in primo grado, nella suddetta qualità, alla restituzione in suo favore della somma complessiva di euro 4.336,25
corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata, o del diverso importo accertato in corso di causa, oltre agli interessi legali dal pagamento o dall'incasso fino al soddisfo, oltre che al pagamento delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio e al risarcimento del danno per lite temeraria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2-5-2020 si costituiva in giudizio in qualità di genitore esercente la responsabilità CP_2
genitoriale sul figlio minore , che in via preliminare eccepiva Persona_1
l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'articolo 342 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello, rappresentando, quanto alla proponibilità della domanda, che la documentazione medica era stata inviata all'assicuratore e il minore si era sottoposto a visita medica presso il medico fiduciario Persona_1
di sebbene la convocazione fosse tardiva, e che la prova Parte_2
del verificarsi e della dinamica dell'incidente era evincibile dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal conducente del veicolo sul quale viaggiava il minore, che aveva riconosciuto la propria responsabilità.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24-11-2020 si costituiva in giudizio , diventato maggiorenne nelle more del Persona_1
giudizio, il quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
4 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1-2-2021 si costituiva in giudizio , il quale riconosceva la presenza di a Controparte_3 Persona_1
bordo del veicolo da lui condotto, ammetteva che l'autovettura era uscita fuori strada a causa del fondo stradale viscido e chiedeva il rigetto dell'appello proposto da e la condanna della compagnia assicuratrice al Parte_2
pagamento in suo favore delle spese processuali.
L'appellata non si costituiva in giudizio e, verificata la ritualità della CP_4
notifica dell'atto di citazione eseguita nei suoi confronti, veniva dichiarata contumace.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5 Marzo
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente rispetto all'esame del merito occorre osservare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che il Giudice deve valutare indipendentemente dall'eventuale doglianza sollevata dalle parti, che l'appello proposto da
[...]
è ammissibile sotto il profilo della tempestività. Parte_2
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17
della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 - il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia
5 non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
L'appello è stato proposto con atto di citazione notificato in data 2-9-2019 e,
quindi, tenendo conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
(compreso fra l'1 e il 31 Agosto), nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c., che, quando la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente, decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data 20-2-2019 e deve ritenersi tempestivo.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da in qualità di genitore CP_2
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , sotto il Persona_1
profilo della violazione della disposizione dettata dall'articolo 342 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al presente giudizio di appello, in quanto instaurato con atto di citazione notificato dopo il trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge di conversione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 187 dell'11-8-2012, in attuazione della norma transitoria dettata dall'articolo 54 comma 2 del decreto-
legge n. 83 del 2012.
La giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c., con un orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina, prevedendo che gli
articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel
senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
6 contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta, tuttavia, escluso, in
considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o
che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199 del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017). Ritiene
questo Giudice che nel caso che ci occupa la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace ha rigettato l'eccezione di improponibilità della domanda risarcitoria formulata da nella CP_2
suddetta qualità, ed ha ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro e della responsabilità del conducente del veicolo sul quale
[...]
viaggiava), ma anche le relative doglianze, da cui peraltro può Per_1
agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal
Giudice di primo grado.
In via pregiudiziale, infine, occorre rilevare che , che inizialmente Persona_1
era rappresentato dal padre e che nelle more del giudizio ha CP_2
raggiunto la maggiore età, è intervenuto volontariamente in giudizio, assumendo in proprio la legittimazione processuale, che correlativamente è stata persa dal padre (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 34987 del 2022), il CP_2
quale l'ha conservata per le ragioni di cui si dirà limitatamente alla domanda di restituzione delle somme a lui corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata da in quanto parte del rapporto intercorrente fra il Parte_2
solvens e l'accipiens.
Quanto al merito, il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 86/2019 emessa dal Giudice di pace di Parte_2
7 Potenza in data 20-2-2019, con la quale il Giudice di prime cure, all'esito del giudizio risarcitorio instaurato da , in qualità di genitore esercente la CP_2
responsabilità genitoriale sul minore , traportato sul veicolo Persona_1
Mitsubishi Pajero di proprietà di condotto da e CP_4 Controparte_3
assicurato per la RCA presso ha ritenuto proponibile la Parte_2
domanda sul presupposto che fosse stata fornita dal danneggiato la prova documentale di avere inviato alla compagnia assicuratrice prima della instaurazione del giudizio una richiesta risarcitoria completa di tutti i requisiti richiesti dalla legge e, in accoglimento della domanda, ha condannato i convenuti in solido fra loro al risarcimento del danno non patrimoniale subito da
[...]
sul presupposto che la prova del fatto dannoso e della riconducibilità ad Per_1
esso delle lesioni lamentate fosse ricavabile dal modulo di constatazione amichevole di incidente sottoscritto dal conducente del veicolo, dalle dichiarazioni confessorie rese da in sede di interrogatorio Controparte_3
formale, dal referto del Pronto soccorso e dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del giudizio.
Con il primo motivo di appello censura la sentenza Parte_2
impugnata nella parte in cui il Giudice di pace ha ritenuto completa la richiesta di risarcimento del danno inviata dal danneggiato prima della instaurazione del giudizio, nonostante la stessa non contenesse i documenti medici comprovanti le lesioni e le informazioni utili ai fini della valutazione del sinistro;
eccepisce, poi,
l'improponibilità della domanda sotto il profilo della mancata collaborazione del danneggiato, che si era rifiutato di sottoporsi alla visita medica richiesta dalla compagnia assicuratrice.
Premesso che l'eccezione di improponibilità della domanda per la mancata presentazione del danneggiato a visita è stata sollevata dalla compagnia assicuratrice per la prima volta con l'atto di appello e, quindi, è inammissibile
8 perché in contrasto con il divieto sancito dall'articolo 345 c.p.c., al fine di esaminare l'eccezione di improponibilità così come proposta nel corso del giudizio di primo grado occorre evidenziare che la domanda risarcitoria formulata da , nella suddetta qualità, deve essere qualificata come azione diretta CP_2
ex articolo 144 del Codice delle assicurazioni, dal momento che il rappresentante legale del danneggiato, trasportato sull'unico veicolo coinvolto nel sinistro, ha allegato nell'atto introduttivo del giudizio il danno e il nesso di causalità con l'incidente, ma anche la responsabilità del vettore nella causazione dell'incidente.
Anche al sistema risarcitorio ordinario, che prevede l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile, si applica la disciplina dettata dall'articolo 148 del Decreto legislativo n. 209 del 2005, che prevede le modalità e i contenuti della richiesta di risarcimento del danno che il danneggiato deve inviare all'assicuratore prima della instaurazione del giudizio al fine di agevolare la composizione stragiudiziale della lite e di garantire alla compagnia assicuratrice uno spatium deliberandi minimo per accertare la sussistenza dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo.
L'articolo 145 del Codice delle assicurazioni subordina in modo esplicito la proponibilità della domanda giudiziale all'invio della richiesta di risarcimento del danno e al decorso del termine di cui dispone l'assicuratore per la formulazione di un'offerta, configurando sul piano processuale la suddetta richiesta, formulata con le modalità e i contenuti di cui al successivo articolo 148, come presupposto processuale, che deve sussistere al momento dell'instaurazione del giudizio e il cui difetto - rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (salvo che sul punto si sia formato il giudicato) - preclude una pronuncia sul merito della domanda, determinando un arresto del processo con una pronuncia di rito che dichiara la improponibilità della domanda.
9 Tali considerazioni valgono non soltanto per la domanda avanzata nei confronti dell'assicuratore, ma anche per quella formulata nei confronti del danneggiante: la giurisprudenza ritiene, infatti, che la richiesta de qua ed il decorso del suddetto termine dilatorio siano necessario presupposto processuale anche nel caso in cui il danneggiato non intenda esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, ma intenda agire soltanto nei confronti del responsabile ai sensi dell'articolo 2054
c.c. (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2659 del 1982 e Corte di cassazione n. 7150 del 1993).
Tanto premesso in ordine all'inquadramento sistematico della richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, sul piano del contenuto l'articolo 148 del
Codice delle assicurazioni, al fine di assicurare che la richiesta svolga la funzione propria, che è quella di favorire una conciliazione precontenziosa (in tal senso
Corte costituzionale n. 111 del 2012), prevede che la richiesta inviata all'assicuratore debba contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro e debba essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo
142 secondo comma oppure, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.
La scelta fra un'interpretazione formalistica della suddetta disposizione di legge e un'opzione ermeneutica finalistica deve essere compiuta in senso costituzionalmente orientato in favore della seconda, in modo tale da evitare, da un lato, che omissioni o incompletezze meramente formali o di mero dettaglio conducano ad una compressione del diritto di agire in giudizio garantito dall'articolo 24 della Costituzione e da assicurare, dall'altro, il rispetto del
10 principio della ragionevole durata del processo sancito dall'articolo 111 della
Costituzione, sulla cui attuazione potrebbe incidere il comportamento non collaborativo o scorretto tenuto dall'una o dall'altra parte nella fase stragiudiziale.
In quest'ottica e valorizzando il principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, ritiene che la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno inviata all'assicuratore, sebbene priva di elementi esplicitamente richiesti dalla legge, sia idonea ad integrare il presupposto processuale per l'attivazione della tutela giurisdizionale, in quanto atta ad assolvere la funzione cui è preposta, che è quella di favorire la formulazione di un'offerta risarcitoria ad opera della compagnia di assicurazione, in tutti i casi in cui gli elementi omessi siano superflui al fine dell'accertamento della responsabilità e della stima del danno (in tal senso Corte di cassazione n. 19354
del 2016), escludendo, in particolare, che possa ricondursi alla incompletezza della richiesta la improponibilità della domanda giudiziale nell'ipotesi in cui l'assicuratore abbia rifiutato di formulare un'offerta per ragioni che non attengono in alcun modo ai dati omessi (si veda Corte di cassazione n. 15445 del 2021), ed afferma che l'onere imposto al danneggiato possa ritenersi assolto con atti equipollenti alla lettera raccomandata di cui all'articolo 148 del Codice delle assicurazioni, purchè gli stessi siano idonei ad assicurare il raggiungimento dello scopo, che è quello di consentire alla compagnia di assicurazione di disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per la eventuale formulazione di un'offerta di risarcimento, nell'ottica deflattiva del contenzioso che è sottesa alla norma, e, quindi, di avere contezza del sinistro e della volontà del danneggiato di ottenere il risarcimento e di valutare compiutamente le responsabilità e la fondatezza delle pretese risarcitorie (si vedano in tal senso Corte di cassazione n.
11 1699 del 2021 e nello stesso senso con riferimento al regime precedente Corte di cassazione n. 14385 del 2019).
Ritiene questo Giudice che l'omessa indicazione nella richiesta stragiudiziale inviata nell'interesse del danneggiato ad dell'entità delle Parte_2
lesioni riportate da nell'incidente e la mancata allegazione di Persona_1
un'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi del danneggiato (si veda la lettera a/r datata 4-3-2017 ricevuta da
[...]
in data 13-3-2017 prodotta al n. 3 nel fascicolo di parte Parte_2
dell'attore relativo al giudizio di primo grado allegato al n. 7 nel fascicolo di parte dell'appellato) hanno reso la richiesta risarcitoria stragiudiziale inidonea a raggiungere lo scopo al quale era preordinata, che è quello di consentire all'assicuratore di disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per la stima del danno e per la formulazione di un'offerta risarcitoria congrua, in modo tale che il danneggiato potesse considerarla soddisfacente nella suddetta ottica di definizione preventiva e stragiudiziale del contenzioso.
D'altra parte, però, dalla nota datata 18-7-2017 inviata da Parte_2
a emerge che la compagnia assicuratrice ha negato ogni risarcimento CP_2
sul presupposto che non vi fosse compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro descritta nella richiesta di risarcimento (si veda il documento prodotto sub
5 nel fascicolo di parte di allegato al n. 6 nel fascicolo di Parte_2
parte appellante), sicchè appare evidente che nessuna incidenza sulla decisione dell'assicuratore di non procedere alla formulazione di un'offerta hanno avuto le evidenziate carenze sul piano contenutistico della richiesta stragiudiziale inviata dal danneggiato.
Pertanto, dal momento che gli elementi mancanti nella richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno inviata da , nella suddetta qualità, non hanno CP_2
inciso in alcun modo sulla determinazione dell'assicuratore di non procedere alla
12 formulazione di un'offerta, che è stata assunta sul presupposto dell'assenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione ordinaria ex articolo 144 del Decreto
legislativo n 209 del 2005, la richiesta inviata dal danneggiato prima della instaurazione del giudizio, nonostante le sue carenze sul piano del contenuto, deve essere considerata idonea ad assolvere alla sua funzione, la domanda giudiziale proposta dal danneggiato deve essere ritenuta proponibile e, sebbene sulla base di motivazioni diverse da quelle adottate dal Giudice di prime cure, il primo motivo di impugnazione deve essere disatteso.
lamenta, poi, una errata applicazione ad opera del Parte_2
Giudice di prime cure dei principi in tema di efficacia nei confronti dei litisconsorti delle dichiarazioni confessorie rese da uno di essi tanto in relazione all'esito dell'interrogatorio formale reso dal convenuto nel corso Controparte_3
del giudizio di primo grado quanto in relazione alle risultanze del modulo di constatazione amichevole dell'incidente dallo stesso sottoscritto.
A tale ultimo proposito, occorre individuare il quadro normativo di riferimento nell'articolo 143 secondo comma del Decreto legislativo n. 209 del 2005, che attribuisce al modulo di constatazione amichevole di incidente, ove sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro,
l'efficacia di prova presuntiva iuris tantum, salva la prova contraria fornita dall'assicuratore, che l'incidente si è verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze ivi descritte: pertanto, nell'ipotesi in cui in seguito al sinistro i conducenti abbiano sottoscritto il modello CAI e indicato in esso la dinamica dell'incidente e le conseguenze che ne sono derivate, opera a carico dell'assicuratore una presunzione relativa di veridicità delle relative risultanze, che può essere superata soltanto con l'acquisizione della prova contraria.
La presunzione iuris tantum di veridicità prevista dall'articolo 143 del Decreto
13 legislativo n. 209 del 2005, però, in quanto incentrata sulla concorde allegazione,
ad opera delle parti interessate, della dinamica dell'incidente e delle relative conseguenze, presuppone che il modulo di constatazione amichevole di incidente sia redatto in caso di scontro fra due o più veicoli e sia sottoscritto dai relativi conducenti, laddove nel caso che ci occupa il documento inerisce ad un sinistro nel quale è rimasto coinvolto un unico veicolo, sicchè deve essere esclusa l'operatività della presunzione relativa di veridicità prevista dall'articolo 143 del
Decreto legislativo n. 209 del 2005 e al modulo in atti non può essere riconosciuta alcuna efficacia di prova nei confronti dell'assicuratore e del responsabile civile e,
in realtà, neanche nei confronti del conducente del veicolo, quale confessione stragiudiziale resa alla parte, in quanto il documento non contiene il riconoscimento di fatti sfavorevoli al dichiarante in ordine alla riconducibilità al suo comportamento del verificarsi del sinistro: infatti, nel Controparte_3
suddetto modulo, come nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di appello, riferisce che la perdita di controllo dell'autovettura da lui condotta sarebbe stata imputabile alle condizioni del manto stradale e non alla sua condotta di guida negligente o imprudente (si veda il modulo di constatazione amichevole depositato al n. 7 nel fascicolo di parte dell'attore relativo al giudizio di primo grado prodotto sub 7 nel fascicolo di parte dell'appellato CP_2
relativo al giudizio di appello).
Quanto, poi, alle dichiarazioni di contenuto confessorio rese da Controparte_3
nel corso dell'interrogatorio formale, che il Giudice di pace ha ritenuto idonee a fornire la prova della dinamica del sinistro e della presenza di a Persona_1
bordo dell'autovettura coinvolta, effettivamente nel corso dell'interrogatorio formale reso nel giudizio di primo grado ha riconosciuto che Controparte_3
nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto introduttivo egli era alla guida dell'autovettura sulla quale viaggiava quale trasportato Controparte_5
14 , quando, a causa di una manovra errata, era uscito fuori strada (si Persona_1
vedano le dichiarazioni rese da riportate nel verbale di udienza Controparte_3
del 9-2-2018).
In proposito appare condivisibile il consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di efficacia della confessione resa da uno dei litisconsorti facoltativi nel caso di azione diretta esercitata dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, del responsabile civile e del conducente del veicolo,
secondo il quale, premesso che in tal caso il conducente è litisconsorte facoltativo,
la confessione dallo stesso resa ha valore di prova legale nei confronti del confitente, ma non nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore, in quanto il primo non ha il potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo ad altri distinti soggetti del rapporto processuale (si veda in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 8458 del 2004), sicchè il Giudice di prime cure non poteva attribuire alla dichiarazione confessoria resa dal conducente del veicolo valenza di prova legale nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore del veicolo e ritenere, a fronte della specifica contestazione sollevata sul punto dalla compagnia assicuratrice, acquisita al processo la prova del fatto dannoso.
Né la prova della dinamica dell'incidente e della presenza di a Persona_1
bordo del veicolo avrebbe potuto essere desunta dal Giudice di pace dalla deposizione resa dal testimone , il quale - a fronte della specifica Testimone_1
eccezione tempestivamente sollevata da non essendo la Parte_2
stessa incapacità rilevabile di ufficio (si veda in tal senso Corte di cassazione
Sezioni Unite n. 9456 del 2023) - deve essere considerato incapace a deporre ai sensi dell'articolo 246 c.p.c.
Infatti, il teste ha dichiarato di essere trasportato sul veicolo Testimone_1
condotto da , unitamente a e , al Controparte_3 Testimone_2 Persona_1
15 momento del sinistro e di avere riportato a causa dell'incidente lesioni personali per le quali non era stato risarcito (si vedano le dichiarazioni rese da
[...]
e riportate nel verbale di udienza dell'1-6-2018): l'interesse che Tes_1
potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio cui fa riferimento l'articolo 246
c.p.c. e che rende il testimone incapace a deporre si identifica con l'interesse a proporre la domanda o a contraddirvi e la giurisprudenza di legittimità, con orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, è concorde nel ritenere che il soggetto che è rimasto danneggiato in un sinistro stradale deve ritenersi titolare di un interesse non di mero fatto, ma giuridicamente rilevante, in quanto concreto ed attuale, all'esito della lite e, quindi, incapace a deporre anche nell'ipotesi in cui il suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno sia prescritto o estinto (per adempimento del relativo obbligo ad opera del responsabile o per rinuncia..), in quanto egli conserva l'interesse ad intervenire nel giudizio da altri promosso contro il potenziale responsabile per far valere il diritto al risarcimento dei danni a decorso occulto o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento (Corte di cassazione n. 19121 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 12660 del 2018, Corte di cassazione n. 19258 del
2015).
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre concludere che erroneamente il
Giudice di prime cure ha ritenuto raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata, con la conseguenza che, in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della sentenza impugnata, la Parte_2
domanda proposta da in qualità di genitore esercente la CP_2
responsabilità genitoriale sul minore , nei confronti Persona_1
dell'assicuratore, del proprietario e del conducente del veicolo, deve essere rigettata, con la precisazione che gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta da alcune soltanto delle parti si estendono anche a quelle non impugnanti o
16 rimaste contumaci, essendo le relative cause inscindibili ex articolo 331 c.p.c. (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 22370 del 2017, Corte di cassazione n.
5877 del 1999, Corte di cassazione n. 10125 del 2003 e Corte di cassazione n.
29038 del 2018).
Nell'atto di appello ha chiesto, per l'ipotesi di Parte_2
accoglimento dell'impugnazione, la condanna di nella suddetta CP_2
qualità, al risarcimento del danno per lite temeraria.
L'istanza appare inammissibile in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex articolo 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta nella fase di gravame solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio, quali la colpevole reiterazione di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo Giudice (si veda Corte di cassazione n. 1115 del 2016 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 22226 del 2014).
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che, in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese, e deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n. 23226
del 2013) e che la pronuncia di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria attiene ad una domanda meramente accessoria e, quindi,
non determina un'ipotesi di soccombenza parziale o reciproca - Corte di
17 cassazione n. 14813 del 2020), nei rapporti fra l'appellante e le Persona_1
spese relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto,
devono essere poste a carico dell'appellato e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori minimi (in considerazione della esigua complessità della controversia) dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le
disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale,
anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente e,
per quanto riguarda il giudizio di primo grado, che si è svolto prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto ministeriale, appare condivisibile - in quanto
18 conforme non soltanto alla ratio della disciplina regolamentare individuata dalla
Corte di cassazione Sezioni unite nella sentenza n. 17405 del 2012, ma anche alla struttura unitaria del compenso professionale ivi descritto - l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale …qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore di detto Decreto ministeriale,
non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni
professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel
grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il Giudice
dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. anche della
liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina
vigente al momento della sentenza di appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Corte di cassazione n. 31884 del 2018 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 19181 del 2018).
Quanto alle spese sostenute dall'appellato nel giudizio di appello, Controparte_3
ritiene questo Giudice che - in considerazione del comportamento processuale assunto dall'appellato, che ha sostanzialmente aderito alla domanda proposta dal danneggiato - ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio di appello.
Quanto alle spese relative al giudizio di primo grado per e alle Controparte_3
spese relative ad entrambi i gradi di giudizio per la mancata CP_4
costituzione in giudizio della parte vittoriosa rende ultronea la relativa pronuncia in applicazione del principio, anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la condanna alle spese processuali a norma dell'art.
91 c.p.c. ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione
patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per
ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può
19 essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo
espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso
abbia diritto (Corte di cassazione n. 7361 del 2023).
Anche con riferimento al capo della sentenza impugnata relativo al rimborso delle spese relative alla consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado, che rientrano fra i costi processuali suscettibili di regolamento ai sensi degli articoli 91 e 92 c.p.c. (si vedano in tal senso Corte di cassazione n.
11068 del 2020 e Corte di cassazione n. 26849 del 2019), il relativo esborso - in applicazione del principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c. e in riforma della sentenza appellata - va posto in via esclusiva a carico della parte soccombente.
Infine, nell'atto di appello ha chiesto la condanna di Parte_2
, nella suddetta qualità, alla restituzione della somma complessiva di CP_2
euro 4.336,25 corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, comprese quelle relative alla
C.T.U., pagate all'avv. Gianni Petracca per dichiarato anticipo.
Premesso che la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva proposta dall'appellante per l'ipotesi di riforma della pronuncia impugnata appare ammissibile, in quanto non poteva essere formulata precedentemente (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 14253 del 2019 e Corte di cassazione n. 12387 del 2016), deve ritenersi che, dal momento che, in seguito all'accoglimento dell'appello e alla riforma della sentenza di primo grado, è venuta meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale in favore di nella qualità in atti, CP_2
effettuata dalla compagnia assicuratrice in esecuzione della sentenza riformata,
con conseguente necessità di restitutio in integrum, in accoglimento della domanda avanzata da l'appellato deve Parte_2 CP_2
20 essere condannato alla restituzione in favore dell'appellante della somma complessiva di euro 2.451,05 liquidata nella pronuncia appellata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore del danneggiato, che la compagnia assicuratrice ha dichiarato di avere corrisposto e che l'appellato non soltanto non ha contestato in modo specifico, ma ha anche esplicitamente riconosciuto di avere incassato (si veda pag. 9 primo capoverso della comparsa di costituzione e risposta depositata da ). CP_2
Invece, quanto all'importo di euro 1.885,20 corrisposto da Parte_2
in esecuzione della pronuncia impugnata all'avv. Gianni Petracca per
[...]
dichiarato anticipo a titolo di compenso professionale e di rimborso di quanto dallo stesso corrisposto al C.T.U., la domanda di restituzione, così come formulata dalla compagnia assicuratrice, non può essere accolta, dal momento che la stessa domanda è stata avanzata nei confronti della parte rappresentata e non del difensore anticipatario, mentre nel caso in cui venga riformata in appello la sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore distrattario ai sensi dell'articolo 93 c.p.c. il soggetto tenuto alla restituzione delle somma pagate a tale titolo dalla parte soccombente è soltanto il procuratore, quale parte del rapporto intercorrente fra colui che ha effettuato il pagamento risultato non dovuto e colui che lo ha ricevuto (si vedano in tal senso
ex plurimis Corte di cassazione n. 13736 del 2004, Corte di cassazione n. 10827
del 2007 e Corte di cassazione n. 8215 del 2013).
Sull'importo che dovrà corrispondere alla compagnia assicuratrice a CP_2
titolo di restituzione di quanto dalla stessa pagato in ottemperanza al comando giurisdizionale contenuto nella sentenza appellata non sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento in difetto della prova della data dell'incasso, ad opera dell'attore in primo grado, delle somme pagate dalla compagnia assicuratrice, posto che la relativa circostanza non risulta documentata (si vedano
21 le note datate 21-3-2019 relative all'invio a dell'assegno CP_2
dell'importo di euro 2.451,05 e all'avv. Gianni Petracca della comunicazione di accredito dell'importo di euro 1.885,20 prodotte ai numeri 4 e 5 nel fascicolo di parte dell'appellante, che sono prive del relativo avviso di ricevimento) né
allegata, sicchè alla mancata specifica contestazione ad opera della controparte non è attribuibile efficacia di relevatio ab onere probandi in favore dell'assicuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 2-9-2019, da avverso la Parte_2
sentenza n. 86/2019 emessa dal Giudice di pace di Potenza in data 20-2-2019,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da , in qualità di genitore esercente la CP_2
responsabilità genitoriale sul minore;
Persona_1
- dichiara inammissibile la domanda di condanna di , nella suddetta CP_2
qualità, al risarcimento del danno per lite temeraria formulata da
[...]
Parte_2
- condanna alla restituzione in favore di CP_2 Parte_2
dell'importo complessivo di euro 2.451,05;
- condanna al pagamento in favore di delle Persona_1 Parte_2
spese relative al giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro 633,00
per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
22 - condanna al pagamento in favore di delle Persona_1 Parte_2
spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 1.476,68, di cui euro
198,68 per esborsi ed euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- compensa interamente fra e le spese relative al Persona_1 Controparte_3
giudizio di appello;
- nulla per le spese relative al giudizio di primo grado nei rapporti fra
[...]
e ; Per_1 Controparte_3
- nulla per le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio nei rapporti fra
[...]
e ; Per_1 CP_4
- pone definitivamente a carico di le spese relative alla C.T.U. Persona_1
Potenza, 4-6-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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