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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 721/2022 cui è riunito R.G. 707/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tem- Parte_1 pore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Vittorio Pe- trocco, presso il cui studio in Sestri Levante, V. Ettore Fico 32 int. 1 7 e
18, è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE NEL PROCEDIMENTO RG 721/2002
APPELLATA NEL PROCEDIMENTO RG 707/2022 contro
, e CP_1 CP_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tem-
[...] pore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv. Raffaele
Rispoli e Federica Corvi, presso il cui domiclio digitale
[...]
sono elettivamente domiciliati, Email_1
APPELLATA NEL PROCEDIMENTO RG N. 721/2022
APPELLANTE NEL PROCEDIMENTO RG N. 707/2022
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adita, contra- riis reiectis e previe le declaratorie meglio viste In via principale: in accoglimento, per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello, riformare parzialmente, come indicato in premessa dell'atto di citazione ed appello, la sentenza n. 99/2022
1 del 18 gennaio 2022 rep. N. 129/2022, del Tribunale di Genova resa inter partes all'esito del procedimento civile recante R.G. n. 13278/2019, non notificata, e per l'effetto, in via principale -rigettare il gravame avversario di cui al procedimento nrg
707/2022 respingendo le domande tutte, tanto principali quanto subordinate, pro- poste con diversa motivazione e, in accoglimento dell'interposto appello di cui al presente procedimento, dichiarare per i motivi indicati in citazione ed appello che nulla è dovuto agli appellati in ragione della clausola penale contrattuale da questi vantata e, in via strettamente subordinata al rigetto delle superiori conclusioni, di- chiarare la società esponente tenuta al pagamento dell'importo a tale titolo di Euro
5.672,63 o comunque della diversa ma minore somma che l'Ecc.ma Corte di Ap- pello vorrà determinare;
in ogni caso previa condanna al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di prime cure e del presente procedimento. In via istruttoria Si insta, per le causali in atti perché venga disposta l'acquisizione agli atti del presente procedimento dei due fascicoli di ufficio relativi agli espletati -inter partes- ATP il primo nanti il Tribunale di Chiavari portante nrg 378/2011 PI dott.
ed il secondo nanti il Tribunale di Genova nrg 4642/2014 PI dott. Persona_1
, CT geometra , comprensivi dei verbali e di tutti gli allega- Persona_2 Per_3 ti.”
Per la parte Appellata: “➢Conclusioni del giudizio recante r.g.n. 707/2022 piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: - in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Genova n.
99/2022, resa inter partes in data 18 gennaio 2022 dal Giudice della sesta sezione civile dott. Mirko Parentini, a definizione del giudizio n. 13278/2019 di r.g., acco- gliere le domande svolte – anche in via riconvenzionale o subordinata- nel giudizio di primo grado dai SI e nonché dalla CP_2 CP_1 Controparte_3 come di seguito ritrascritte e modulate: 1) in principalità, dichiarare nullo, invalido e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, previo ogni più opportuno accertamento, ivi compresa la declaratoria della natura novativa della transazione inter partes dell'aprile 2013, dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni concludenti alla per l'effetto revocando l'ingiunzione Parte_1 per cui è causa ed assolvendo i concludenti da ogni domanda proposta contro di loro;
3) In via riconvenzionale, in accoglimento di quanto dedotto in atti, condanna-
a corrispondere ai SI , Controparte_4 CP_2 Parte_2
e per le quote di rispettiva
[...] Controparte_3 competenza, il risarcimento dei danni da liquidarsi nell'importo complessivo non inferiore ad € 111.276,91 ovvero di quel maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora e rivalutazione come di legge;
4) In subordine, per
2 il denegato caso di riconoscimento della natura non novativa della transazione dell'aprile 2013 e dell'esistenza, anche parziale, del credito azionato in via monito- ria dalla ✓ accertare e dichiarare la risoluzione della Parte_1 transazione inter partes dell'aprile2013 per effetto dell'inadempimento grave di
✓ condannare al risarci- Parte_1 Parte_1 mento del danno in favore dei SI , e CP_2 CP_1 Parte_3
per le quote di rispettiva competenza, in misura non inferiore ad €
[...]
140.734,48 ovvero a quel diverso, maggior o minor importo, che risulterà in corso di causa, già operata l'eventuale compensazione con le somme che il Tribunale dovesse, in contestata ipotesi, riconoscere in favore della convenuta opposta, ol- tre rivalutazione ed interessi di mora;
5) In ogni caso: ✓ emettere tutte le pronunce e statuizioni comunque connesse, o dipendenti dall'accoglimento delle domande che precedono;
✓ con vittoria di spese, competenze ed onorari. 6) via istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie già formulate alla sezione XXII della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. depositata in primo grado e che qui si ritrascrivono: - ammettersi prova per interpello e testimonio sulle seguenti circostanze di fatto: 1.
“Vero che nel giugno 2015 i SI e la diedero incarico CP_1 Controparte_3 alla di eseguire le opere necessarie all'eliminazione Controparte_5 delle infiltrazioni dai box dei loro immobili siti in Sestri Levante, via Traversaro, meglio individuati in atti”; 2. “Vero che le opere eseguite dalla ditta Vaccaro Ago- stino sono quelle riassunte e descritte nella relazione che mi si mostra dome doc.
44 di parte attrice opponente”; 3. “vero che i Committenti, per le opere di cui ai due capitoli che precedono, hanno sostenuti i costi indicati nelle fatture prodotte da parte attrice opponente come documento n. 21 e 45”; 4. “Vero che, nelle medesi- me circostanze di tempo e di luogo di cui ai capitoli precedenti, nel summenziona- to cantiere sono pure intervenuti, ora come forniture di materiali, ora come servizi professionali, le seguenti ditte/professionisti: Abaco Marmi, Servizi Edili, Gandolfo,
Fava, Studio Denevi, Bado AN e Tecnojon”; 5. “Vero che i Committenti, per le forniture e le opere di cui al capitolo 4 che precede, hanno sostenuti i costi indi- cati nelle fatture prodotte da parte attrice opponente come documento n. 21”; Si indicano, come testi: - Ing. , Via Lanfranconi Luigi 5, Genova;
- Testimone_1
Sig. , c/o via Vino Bixio 18/$, Chiavari Controparte_5 Controparte_5
(GE); - Signor c/o Abaco Marmi, via Nazionale 357, Sestri Levante;
Testimone_2
- Legale Rappresentante ditta Servizi Edili, via Giovanni Daneo, 105 - Genova;
-
Ing. , via Raffo 51-2, Sestri Levante;
- Geom. , Persona_4 Persona_5 viale Dante 74/3, Sestri Levante;
- Legale Rappresentante della ditta FAVA snc, via Dante 135 – Sestri Levante;
- Ing. Denevi, via Eraldo Fico 106/12, Sestri Le- vante - Sig. AN Bado, via De Gasperi, 80 - AS IG (GE); - Legale
3 Rappresentante ditta Tecno.Job, via Tangoni n. 18C, AS IG (GE). Si chiede inoltre ammettersi CT, a conferma dei documenti versati in atti, sui se- guenti punti: • sul danno da perdita di fatturato della dal no- Controparte_3 vembre 2013 al marzo 2016, da liquidarsi tenuto conto delle dichiarazioni fiscali in atti [docc. da 30 a 39] nonché di ogni altro utile elemento;
• sul danno da mancato godimento dei box (sub specie di mancato incasso delle corrispettive rendite loca- tive) per i n. 7 box di proprietà degli attori opponenti dal novembre 2013 al marzo
2016. ➢ Conclusioni del giudizio recante r.g.n. 727/2022 Piaccia alla Corte
Ecc.ma, reietta ogni contraria istanza, eccezione/deduzione, così giudicare:
1. In via principale: rigettare il gravame avversario, respingendo, se del caso anche con diversa motivazione, le domande avversarie, sia principali, sia subordinate;
2. In ogni caso: con vittoria di spese e con condanna degli appellanti ex art. 96, comma
III, c.p.c.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, e (nel prosie- CP_1 CP_2 Controparte_3 guo anche solo ) proponevano opposizione avverso il decreto CP_1 con il quale il Tribunale di Genova aveva loro ingiunto di pagare a
[...] Part (nel prosieguo anche soltanto l'importo di € 81.037,53. CP_6 Part Il decreto ingiuntivo era stato da ottenuto sulla base di un'articolata esposizione in fatto che può essere come segue sintetiz- zata: Part
- nel luglio 2009 i appaltavano a la realizzazione di una autori- CP_1 messa interrata composta da 8 box nel cantiere di loro proprietà in Sestri
Levante, V. Traversaro 25/3;
- con ricorso ex art. 669 bis c.p.c. del 23 febbraio 2010 i committenti conte- Part stavano a gravi difetti nell'esecuzione dell'opera, chiedendo CT preven- tiva al fine di accertare esistenza e consistenza dei difetti (relativi, in partico- lare, alla presenza di infiltrazioni d'acqua provenienti dai solai e macchie d'umidità sui muri perimetrali), le opere necessarie per il ripristino, nonché
l'ammontare dei danni subiti;
Part
- integrato, su istanza di il contraddittorio con e con la Controparte_7 subappaltatrice , il CT nominato geom. Controparte_8
, con relazione depositata in data 15 maggio 2012, confermava Per_3
l'esistenza dei vizi lamentati dai committenti, accertava la responsabilità Part concorrente di individuava la necessità di esecuzione di alcuni lavori
4 per rimuovere le cause delle infiltrazioni e quantificava i costi per il ripristino in circa 25/30.000,00 euro;
Part
- e i committenti sottoscrivevano, nell'aprile 2013, scrittura di transazio- ne con cui l'impresa si impegnava ad eseguire a proprie spese i lavori indivi- duati dal CT (ad esclusione di quelli di cui alla lettera b, a carico di Parte_4
e a riconoscere, quale risarcimento del danno emergente e del lucro
[...] cessante, l'importo di € 14.500,00, da detrarre dal corrispettivo derivante dal contratto di appalto;
- nella scrittura di transazione (punto 9) , e Parte_5 CP_1 CP_2 Part e la si riconoscevano debitori nei confronti di Controparte_3 dell'importo complessivo di € 128.214,46 iva compresa per il mancato pa- gamento delle fatture nn. 85/2010 per € 37296,84 riferita al I SAL, n.
100/2010 per € 25.129,69 relativa al II SAL, n. 96/2010 per € 31.140,00 rife- rita al II SAL 2, n. 16/2011 per € 34.647,93 riferita al II SAL;
Part
- acconsentiva all'accantonamento di € 30.000,00 (pari all'importo mas- simo individuato dal CT per l'eliminazione dei vizi);
- in conclusione, e e si riconoscevano CP_2 CP_1 Controparte_3 debitori di € 58.966,53 (somma ottenuta detraendo dal totale generale di €
93.566,53 il risarcimento dei danni concordato in € 14.500,00 e l'accantonamento a garanzia della loro quota parte, pari a € 20.100,00), mentre si riconosceva debitrice di € 24.747,93 (som- Parte_6 ma ottenuta detraendo dal totale dovuto di € 34.647,93 l'accantonamento a garanzia della sua quota, pari a € 9.900,00);
- il 6 novembre 2013 veniva effettuato un sopralluogo in contraddittorio tra le parti alla presenza dei rispettivi tecnici e difensori e veniva riscontrata la pre- senza del parziale persistere del fenomeno infiltrativo;
Part
- con raccomandata 2/8 gennaio 2014 chiedeva alle parti il pagamento degli importi dovuti, al netto dell'importo a garanzia (complessivi €
30.000,00);
- i committenti non provvedevano, invocando il persistere di inadempimento Part da parte di che introduceva in data 31 marzo 2014 un secondo ATP e il
CT nominato geom. concludeva nel senso che i fenomeni infiltrati- Per_3 vi si fossero ridotti e che potessero essere eliminati con un costo compreso tra i 13 e 17.000,00 euro;
- poiché i committenti avevano deciso di fare ultimare l'opera ad altra impre- Part sa, chiedeva ai committenti gli importi indicati nel contratto di appalto,
5 detratto l'importo massimo quantificato nel secondo ATP per l'eliminazione dei fenomeni infiltrativi e, quindi, € 81.037,53 ai sigg.ri e CP_2 CP_1
e ed € 28.476,93 a . Quest'ultima ef- Controparte_3 Parte_7 fettuava il pagamento nell'agosto 2016.
I fondavano la propria opposizione sulla circostanza che la scrit- CP_1 tura transattiva dell'aprile 2013 non contenesse un loro riconoscimento di Part debito, ma soltanto l'impegno a pagare il saldo delle lavorazioni quando avesse effettuato le opere individuate in sede di ATP. Allegavano inoltre che detta scrittura avesse carattere novativo e che pertanto l'impresa non potes- se avanzare pretese basate sull'originario contratto di appalto e che, qualora invece fosse ritenuta di carattere non novativo, allora la persistenza delle in- filtrazioni avrebbe costituito grave inadempimento contrattuale idoneo a le- gittimare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.. Part In via riconvenzionale, gli opponenti chiedevano la condanna di al pa- gamento di € 14.500,00 dedotto all'art.
3.1 della transazione, di € 7.821,20 pari al 50% delle spese della prima CT, al pagamento delle spese tutte del secondo ATP e al danno da lucro cessante patito dagli opponenti pari ai ca- noni di locazione non riscossi per non avere potuto locare i box e alla perdita di fatturato di per non avere potuto godere del piazzale Controparte_3 soprastante i box medesimi. Part Infine gli opponenti chiedevano la condanna di al pagamento della pe- nale per il ritardo prevista nel contratto di appalto.
Con sentenza n. 99 del 18 gennaio 2022 il Tribunale dei Genova così statuiva:
“definitivamente decidendo ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettate:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a pagare agli attori in opposizione: la somma di € 7.821,20 (pari al 50% dell'importo liquidato al CT nell'ambito del primo procedimento per ATP); la somma di € 50.400,00 a titolo di penale oltre interessi al tasso di legge dalla domanda (notificazione dell'atto di cita- zione) fino al saldo;
3. rigetta le restanti domande riconvenzionali;
6
4. compensa le spese di lite per i due procedimenti per ATP e per il presente giudizio.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.”.
In estrema sintesi, il Tribunale riteneva la transazione dell'aprile 2013 non novativa e recepiva le risultanze del secondo ATP esperito, pervenendo alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, che teneva conto degli impegni as- sunti dalle parti nella predetta transazione e degli esiti della seconda CT, posto che la ricorrente aveva defalcato dall'importo preteso in pagamento i costi necessari all'eliminazione delle poche infiltrazioni residue, così come quantificati, appunto, nel secondo elaborato peritale.
Quanto alle domande azionate dai committenti in via riconvenzionale, il Tri- bunale:
- riteneva infondata quella di risoluzione per inadempimento stante l'evidente sproporzione tra il valore complessivo delle opere appalta- te e i costi necessari per l'eliminazione dei vizi;
- riteneva fondata quella di rimborso del 50% delle spese della pri- ma consulenza, in base a quanto stabilito al punto 6 della scrittura di transazione aprile 2013;
- riteneva fondata la domanda di condanna al pagamento della pe- nale per il ritardo prevista nel contratto di appalto, quantificata nell'importo di € 50.400,00, pari al 7% del valore dei lavori.
- rigettava la domanda di risarcimento di danni da lucro cessante in quanto basata sull'assunto che dalla data del 6 novembre 2013 (col- laudo) a quella del 3 marzo 2016 (in cui l'impresa subentrante ha ul- timato le lavorazioni di totale rifacimento delle impermeabilizzazioni), non avesse potuto utilizzare il piazzale, mentre i Controparte_3 due ATP avevano escluso che per la regolare esecuzione delle ope- re occorresse il totale rifacimento, la cui durata non poteva pertanto essere imputata quale posta di danno alla convenuta opposta. I con- tenuti interventi, poi, non determinavano la totale inutilizzabilità dell'immobile e non vi erano elementi sufficienti a fare fondatamente ritenere che l'andamento negativo della società dipendesse in via esclusiva o principale dalle infiltrazioni di cui si discuteva. Part Avverso tale decisione interponeva appello con atto di citazione ri- tualmente notificato in data 14 luglio 2022, chiedendo, per i motivi di cui in- fra, quanto in epigrafe trascritto (giudizio RG 721/2022).
7 Interponevano altresì appello , e CP_1 CP_2 [...]
con atto di citazione ritualmente notificato in data 14 luglio Parte_8
2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto (giudi- zio RG 707/2022).
Con ordinanza 12 aprile 2022 la Corte, disposta la riunione dei due proce-
dimenti , rinviava la controversia per precisazione delle conclusioni al 5 giu- gno 2024, incombente poi posticipato al 20 novembre 2024 per l'assegnazione a nuovo relatore.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 26 novembre 2024, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
L'appello di , e . CP_1 CP_2 Controparte_3
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti deducono che, contraria- mente a quanto opinato dal primo Giudice, la transazione dell'aprile 2013 era novativa.
In proposito evidenziano che era pacifico, risultando indiscutibilmente dai Part documenti acquisiti in causa che con la transazione la si era assunta l'obbligo, pieno e totale, di eliminare le infiltrazioni (art. 2.1); che ai termini dell'accordo transattivo, l'eliminazione o meno delle infiltrazioni sarebbe sta- ta giudicata in contraddittorio fra le parti con sopralluogo congiunto (art. 2.4); Part che la avrebbe avuto diritto al corrispettivo ancora sospeso solo se det- to sopralluogo avesse dato esito positivo, “nel senso che non si verifiche- ranno più le infiltrazioni” (art. 4); che il sopralluogo congiunto effettuato il 6 novembre 2013 aveva dato esito negativo.
Le risultanze del secondo ATP, che pure hanno confermato il persistere del- le infiltrazioni, erano e sono, ad avviso degli appellanti, del tutto irrilevanti, Part avendo le parti concordato in transazione che l'esito degli interventi di dovesse essere giudicato da loro stesse e l'unico dato tecnico da accertare era già stato appurato con il collaudo del 6 novembre 2013, a mente del Part quale si è cristallizzato l'inadempimento di e la mancata risoluzione del problema infiltrativo.
Proseguono gli appellanti con il dedurre che nulla era dovuto all'impresa perché i corrispettivi in allora in sospeso le sarebbero stati riconosciuti solo a
8 condizione che il problema fosse stato risolto, condizione che non si è paci- ficamente verificata.
Questo stabiliva la transazione, che era novativa perché le parti avevano in- teso novare ed estinguere, in radice, il rapporto originario, sostituito dal re- golamento dedotto in transazione, del tutto incompatibile con esso.
Ragioni di connessione impongono di esaminare il primo motivo di gravame unitamente al terzo motivo, che attiene all'avere in primo grado gli odierni appellanti chiesto che, nell'ipotesi di mancato riconoscimento della natura novativa della transazione, il Tribunale pronunciasse la risoluzione di tale accordo bonario (altrimenti inibita dal disposto di cui all'art. 1976 c.c.), con Part condanna di al risarcimento dei relativi danni, da liquidarsi in tal caso nella maggior somma di € 140.734,48, sempre oltre interessi e rivalutazione.
Il Tribunale ha ritenuto di disattendere questa conclusione statuendo che Part l'inadempimento della stante il contenuto importo dei lavori di ripristino indicato nella seconda ATP, fosse non grave ed omettendo poi ogni consi- derazione sui danni collegati a tale pronuncia risolutiva, statuizione che, ad avviso degli appellanti, apparirebbe errata, sia perché l'inadempimento di Part alla transazione non era limitato alla mancata risoluzione del problema infiltrativo ma riguardava anche tutte le altre obbligazioni dedotte nell'accordo (comunicazione ai tecnici dei committenti della scaletta e della tipologia precisa delle lavorazioni che avrebbe effettuato in cantiere, esecu- zione in maniera grossolana delle lavorazioni indicate nella CT ritenute uti- li, mancata risoluzione del problema delle infiltrazioni, mancata correspon- sione del risarcimento del danno convenzionalmente pattuito e del 50% delle spese di ATP), sia perché la gravità dell'inadempimento va valutata avuto riguardo all'interesse dell'altra parte e, nel caso di specie, i committenti ave- vano un interesse assoluto e primario che le opere di ripristino di cui alla transazione fossero eseguite a regola d'arte e finite nei tempi convenuti e non con sei anni di ritardo.
I due motivi sono parzialmente fondati, nei termini che seguono.
Affinché la transazione abbia effetto novativo, è necessario che, sotto l'aspetto oggettivo, le reciproche concessioni determinino una sostituzione integrale del precedente rapporto, realizzando una situazione di obiettiva in- compatibilità tra il rapporto preesistente e quello avente causa nell'accordo transattivo.
9 Sotto l'aspetto soggettivo, invece, occorre che sussista un'inequivoca mani- festazione di volontà delle parti, con la quale le stesse abbiano palesato il loro intento di instaurare un nuovo rapporto estinguendo quello originario: è dunque considerata novativa la transazione con la quale le parti abdicano alle proprie pretese, in cambio di una qualche concessione in modo da estinguere il rapporto controverso.
Nel caso di specie, non paiono emerge elementi conclusivi in tal senso (ed è noto che la natura novativa della transazione deve risultare in maniera ine- quivoca, cfr., tra le molte, Cass. sez. I, Ordinanza n. 7194 del 3 marzo 2019
e Sez. II, Sentenza n. 27028 del 14 settembre 2022), ma a ben vedere si tratta di aspetto sostanzialmente irrilevante posto che, come correttamente Part ritenuto dal primo Giudice, l'inadempimento di agli accordi inter partes deIl non è stato caratterizzato da gravità tale da determinarne la Parte_9 risoluzione.
Se è vero, infatti, che il sopralluogo congiunto previsto al punto 2.4 della scrittura non ha dato esito pienamente positivo perché è stato constatato il perdurare di fenomeni infiltrativi (cfr. verbale 6 novembre 2013 – doc. 9 fa- Part
primo grado ), l'ATP incardinato da nel marzo 2014 Per_6 CP_1
(doc. 12 fascicolo primo grado ) ha accertato il permanere di feno- CP_1 meni infiltrativi descritti come lievi o lievissimi (cfr., in particolare, pagg. 15,
19, 23, 24, 26 e 27), che non compromettevano l'utilizzo delle parti comuni o dei singoli box (cfr. pag. da 32 a 34 dell'elaborato peritale, relativo al punto
4.2 del quesito, che demandava al consulente di indicare se i fenomeni infil- trativi fossero tali da ”incidere nell'utilizzabilità, anche con riferimento alla sa- lubrità dell'immobile”) e che erano emendabili con una spesa compresa tra €
13.000,00 ed € 17.000,00 oltre IVA (così l'elaborato peritale a pag. 55).
Conformemente a quanto argomentato dal primo Giudice, nell'economia di un appalto avente valore complessivo di € 720.000,00 (al corrispettivo ini- zialmente previsto pari a € 394.000,00 - cfr. art. 3 contratto appalto 31 luglio
2009 - doc. 1 fascicolo primo grado , occorre aggiungere quello delle CP_1 lavorazioni ulteriori pattuite con le c.d. “appendici” nel periodo marzo/ottobre Part
2010 - doc. 17. primo grado , il persistere di lievi vizi emendabili con una spesa compresa tra € 13.000,00 ed € 17.000,00 non può considerarsi di gravità tale da legittimare la risoluzione della transazione, anche avuto ri- guardo, com'è doveroso, all'interesse dell'altra parte all'esatto adempimento.
10 A mente dell'art. 1455 c.c., la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione si fonda infatti, oltre che sul criterio oggettivo che ha ri- guardo all'entità oggettiva dell'inadempimento, su quello soggettivo, che dà rilievo alle modalità e alle circostanze dello svolgimento concreto del rappor- to al fine di verificare se l'inadempimento abbia, in concreto, generato un'al-
terazione notevole dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto e secondo Cass., sez. III, Sentenza n. 15363 del 28 giugno 2010,”il princi- pio, sancito dall'art. 1455 cod. civ., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale.”.
Nel caso di specie, all'aprile 2013 i danni derivati a parte dai ritardi CP_1 Part e dagli inesatti adempimenti dei erano stati dalle parti consensualmente riconosciuti e determinati in € 14.500,00 (cfr. punto 3.1. della scrittura) e all'impresa era concesso, per l'ultimazione dei lavori, un ulteriore termine
“mobile” (75 giorni dalla comunicazione all'impresa della proroga del per- messo a costruire da parte del Comune di Sestri Levante, proroga che era onere della committenza richiedere – cfr. punti 2.3 e 5.1 della scrittura) e ciò dimostra che la consegna delle opere entro il termine originariamente pattui- to (febbraio 2010) non rappresentava affatto interesse assoluto e primario della committenza.
La perdurante validità degli accordi inter partes scaturente dalla scrittura pri- vata dell'aprile 2013 ha però come conseguenza il fatto che il decreto ingiun- tivo opposto, concesso per l'importo di € 81.037,53, computato dall'impresa a decorrere dagli importi originariamente dovuti senza tenere conto della scrittura transattiva, debba essere revocato e la condanna di parte CP_1 debba essere contenuta nella minor somma di € 60.366,53, pari alla somma che detta parte si è impegnata a corrispondere al punto 4.2 della scrittura, ovverosia € (58.966,53 + 20.100,00 = ) 79.066,53 IVA compresa, dedotto l'importo necessario per emendare i persistenti vizi delle opere, nella misura massima individuata nell'ATP del 2014 (€ 18.700,00 IVA compresa), come Part da riconosciuto al punto 18 del ricorso monitorio.
Quanto detto circa la validità degli accordi intervenuti tra le parti nell'aprile
2013 ha altresì come conseguenza il rigetto del secondo motivo dell'appello , che attiene al mancato accoglimento delle domande CP_1 riconvenzionali di risarcimento dei danni spiegate in primo grado, poiché tali
11 danni sono stati consensualmente determinati tra le parti in € 14.500,00 al Part punto 3.1 della citata scrittura (“Art. 3) Riconoscimento dei danni.
3.1 La riconosce a titolo di risarcimento dei danni subiti dai sigg. e CP_2 Parte_2
, dalla sig.ra nonché della per ef-
[...] Parte_10 Controparte_3 Pt_1
delle infiltrazioni di cui sopra, tanto sub specie di danno emergente,
quanto di lucro cessante, un importo consensualmente determinato in euro
14.500,00.”) e di tale importo esse hanno tenuto conto nel quantificare le somme che e e la società avrebbero CP_2 CP_1 Controparte_3 Part dovuto corrispondere a a mente del successivo punto 4.2 (“ ... la som- ma complessiva di euro 58.966,53, iva compresa, corrispondente alla diffe- renza tra il totale generale da loro dovuto ( €euro 93.566,53 iva compresa) dedotto il risarcimento dei danni concordati (euro 14.500,00) e la quota parte della ritenuta a garanzia, ossia euro 20.100,00....”).
Per le ragioni in parte coincidenti con quelle poste a fondamento della deci- Part sione in ordine all'appello sin qui esaminato, è fondato l'appello di che, con tre articolati motivi di gravame, censura la decisione di primo grado nella parte in cui l'ha condannata a pagare alle parti opponenti la somma di
€ 50.400,00 a titolo di penale.
Anche sotto questo profilo, infatti, rileva la circostanza che le parti, nell'aprile
2013, avessero consensualmente determinato i danni emergenti e il lucro cessante lamentati dai nell'importo di € 14.500,00, che si è detratto CP_1 da quanto gli originari opponenti devono versare all'impresa.
Occorre peraltro osservare come l'originario contratto di appalto, al punto 10
(disciplinante il “Tempo utile per l'ultimazione dei lavori. Penale per il ritar- do”), espressamente prevedesse che il termine di 150 giorni entro il quale le opere avrebbero dovuto inderogabilmente essere completate (cui ha fatto riferimento il primo Giudice alle pagg. 16 e 17 dell'impugnata decisione per ritenere dovuta, appunto, la penale contrattuale), potesse essere prorogato per diverse ragioni (elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo), tra cui varianti in corso d'opera di notevole entità (e si è già detto che, a seguito delle appendici al contratto stipulate dalle parti nell'arco del 2010, l'importo delle opere appaltate è quasi raddoppiato).
La Suprema Corte (tra le molte, sez. III, Ordinanza n. 21515 del 20 agosto
2019; sez. II, Sentenza n. 9152 del 2 aprile 2019; sez. II, Ordinanza n.
12396 del 7 maggio 2024), insegna che: “La richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal commit-
12 tente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltan- to se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in man- canza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore”.
Il Collegio, pertanto, ritiene che la decisione di primo grado debba essere ri- Part formata nella parte in cui ha condannato a corrispondere a parte
[...] Pt_
la penale contrattuale nella massima misura possibile, nonostante all'impresa fossero state commissionate nuove e consistenti opere senza che tra le parti si convenisse un nuovo termine per la consegna.
Deve invece essere confermata la decisione di primo grado quanto alla con- Part danna di al pagamento, in favore degli originari attori in opposizione, della somma di € 7.821,20, non essendo stato interposto gravame sul punto.
La riforma dell'impugnata decisione impone in ogni caso alla Corte di pro- cedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (tra le molte, sez. I, Sentenza n. 14916 del 13
Luglio 2020; sez. III, Ordinanza n. 9064 del 12 aprile 2018; sez, III, Sentenza
n. 3438 del 22 febbraio 2016 e sez. VI Lavoro, Ordinanza n. 6259 del 18 marzo 2014). Part Nel caso di specie, vi è soccombenza reciproca poiché ha visto acco- gliere le proprie pretese creditorie in misura sensibilmente minore rispetto al credito azionato con il ricorso monitorio e la parte ha visto accoglie- CP_1 re le proprie pretese limitatamente alla corresponsione dell'importo di €
7.821,20, pari al 50% di quanto liquidato al CT nel primo procedimento per
ATP.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., si legittima la compensazione tra le parti di due terzi delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendosi la rimanente fra- zione a carico della parte . CP_1
Dette spese si liquidano, per tale frazione, come segue, in base ai parametri di cui al DM 147/2022 nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da
€ 52.000,01 ad € 260.000,00) e della natura della controversia:
13 I grado
1. fase di studio € 850,67
2. fase introduttiva € 542,67
3. fase di trattazione € 1.890,00
4. fase decisionale € 1.417,67
Totale complessivi € 4.701,01, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
II grado
1. fase di studio € 992,34
2. fase introduttiva € 637,00
3. fase di trattazione € 1.442,00
4. fase decisionale € 1,701,00
Totale complessivi € 4.772,34, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) In parziale accoglimento dell'appello interposto da , CP_1
e e in parziale riforma CP_2 Controparte_3 della sentenza impugnata:
a) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Dichiara tenuti e condanna , e CP_1 CP_2 [...]
a corrispondere a Controparte_9 Parte_1
l'importo di € 60.366,53, oltre interessi come liquidati in decreto in- giuntivo:
2) In parziale accoglimento dell'appello interposto da Parte_12
e in parziale riforma della sentenza impugnata:
[...]
a. Respinge la domanda di condanna di al pa- Parte_1 gamento della penale contrattuale;
3) Conferma nel resto l'impugnata decisione;
4) Dichiara tenuti e condanna , e CP_1 CP_2 [...]
a rifondere a un terzo del- Controparte_9 Parte_1 le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per tale frazione, in € 4.701,01 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%,
CPA e IVA ove dovuta quanto al primo grado e in € 4.772,34 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA ove do- vuta, compensando tra le parti la rimanente frazione;
14 5) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, allì 27 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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