Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 18/06/2025, n. 11958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11958 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11958/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12427/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12427 del 2024, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Giacomelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
- azione di annullamento del provvedimento del Consolato Generale d'Italia in Canton n. 2079 del 13/8/2024 – comunicato al destinatario il 15/8/2024 – che ha rifiutato il visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato;
- azione di condanna al risarcimento dei conseguenti danni subiti dall’istante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, di nazionalità cinese, rappresenta di essere beneficiario di Nulla Osta al lavoro emesso dal competente SU , su richiesta nominativa di un connazionale -residente a Venezia- che intende
assumerlo come collaboratore familiare e, pertanto, di aver chiesto il necessario visto per motivi di lavoro subordinato al Consolato Generale d'Italia a Canton.
Nonostante quanto rappresentato dal richiedente nel cd. colloquio consolare del 2/5/2024 e nelle controdeduzioni in risposta alla Comunicazione ex art. 10-bis L241/1990, il Preavviso di rigetto n. 2079 del 13/8/2024 veniva successivamente confermato dal provvedimento di diniego del 13/8/2024.
La competente Rappresentanza Consolare ritiene, infatti, inattendibile la motivazione dell’istante di prestare lavoro domestico alle dipendenze di datore cinese e formulata al solo scopo di dissimulare il reale intento del soggiorno in Italia .
L’interessato, quindi, ha, impugnato il provvedimento n. 2079 del 13/8/2024 – comunicatogli il 15/8/2024 – con cui il Consolato Generale d’Italia a Canton ha respinto la sua istanza di visto d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato, chiedendo – oltre all’annullamento del diniego del visto – il risarcimento dei danni conseguentemente subiti.
Il MAECI si è costituito in resistenza il 26/11/2024, a mezzo della difesa erariale.
All’udienza camerale dell’11/12/2024, il Collegio – nel prendere atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte del ricorrente - ha disposto la cancellazione del ricorso dal relativo ruolo.
Nel corso della causa, le parti hanno depositato le rispettive memorie , anche in forma di replica .
All’udienza di merito del 18/2/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, il ricorrente prospetta le seguenti censure:
1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 21 e 22 d.lgs. n. 286/1998, nonché degli artt. 5, 6 bis e 31 del DPR 394/1999. Eccesso di potere;
3)Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L 241/1990.
Entrambi i mezzi di gravame vanno trattati congiuntamente, in ragione della loro evidente interdipendenza, attesa la connessione logica tra la motivazione dell’impugnato provvedimento di diniego e le norme applicate dalla SE .
I visti d'ingresso per lavoro subordinato sono disciplinati dall' art. 22 ( Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) del DLgs. n. 286/1998 e 31 ( Nulla osta dello Sportello unico e visto d'ingresso ) del DPR n. 394/1999. Quest'ultima disposizione regolamentare - nell'indicare i requisiti necessari per il visto d'ingresso per lavoro subordinato – nel relativo comma 8, fa salva la facoltà per le Rappresentanze diplomatico-consolari di accertare i presupposti di cui al precedente art. 5 ( Rilascio dei visti di ingresso ): in particolare, luogo nel quale il richiedente è diretto, motivo e durata del soggiorno.
Ne consegue che i cittadini di paesi extra UE che richiedono il visto d’ingresso devono fornire prova alle competenti Rappresentanze diplomatico-consolari delle condizioni che giustificano le finalità del viaggio e - ove si tratti di visto temporaneo - dei presupposti dai quali si possa, ragionevolmente, desumere l'interesse a rientrare nel Paese di provenienza.
L’accertamento di tali elementi impone, quindi, di effettuare la valutazione del cd. rischio migratorio (Cfr. Consiglio di Stato - Sez. I, Parere n. 2530/2018), nel presupposto che l'interesse pubblico, in primo luogo, tutelato, dalla normazione di settore è quello di prevenire l'immigrazione illegale. Non già l’interesse dell’istante a soggiornare nel territorio nazionale (Cfr. Consiglio di Stato - Sez. IV, n. 2361/2021). La valutazione del rischio migratorio - benchè caratterizzata da ampio apprezzamento discrezionale - è comunque sindacabile ab externo , sotto il profilo della logica e ragionevolezza, a fronte di provvedimenti amministrativi manifestamente abnormi (Cfr. , ex multis , Consiglio di Stato - Sez. IV, n. 11744/2022).
Anche ove si acceda all’orientamento secondo cui la valutazione del rischio migratorio – in senso stretto – sia estranea ai visti di lavoro non stagionali, rimane sempre ferma la necessità di un sindacato sulle reali finalità del visto.
Nel caso in esame, la motivazione tanto dell’impugnato diniego quanto del Preavviso di rigetto, unitamente alle risultanze del contraddittorio endoprocedimentale instaurato con l’interessato, sono - con tutta evidenza - coerenti e ragionevoli.
Il che trova conferma nella relazione istruttoria sui fatti di causa, formulata dalla competente Rappresentanza Consolare , che evidenzia minuziosamente le ambiguità insite nella richiesta di visto nonché le contraddizioni tra quanto sostenuto nel ricorso, nel colloquio consolare e nella memoria endoprocedimentale .
Pertanto, l’autorità consolare - in sintesi - ha ravvisato ragionevoli indici - unitari e convergenti - di rischio migratorio e di intento elusivo : l’interessato “ non ha alcuna pregressa esperienza lavorativa attinente con l’attività che andrebbe a svolgere in Italia”;“ha fornito informazioni discordanti in merito alla durata del contratto di lavoro e ha manifestato l’intenzione di trattenersi in Italia oltre la durata del rapporto di lavoro”;“non conosce alcuna lingua veicolare oltre il cinese” . Conseguentemente, “la finalità del soggiorno è da attribuirsi ad uno scopo diverso da quello dichiarato”.
Deve, pertanto, escludersi che il gravato diniego sia affetto da irragionevolezza, travisamento od erronea valutazione dei fatti.
Ne consegue l’infondatezza del primo e del terzo mezzo di gravame.
2)Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis del DPR 394/1999 .
Il ricorrente ritiene censurabile la notifica del provvedimento impugnato a mezzo corriere, in luogo di quella - prescritta dalla disposizione indicata in rubrica - a mani proprie del destinatario.
Il secondo motivo è manifestamente infondato
Le modalità di comunicazione non attengono alla legittimità del provvedimento comunicato, ma agli effetti dell’atto e alla decorrenza del termine per impugnarlo.
4)Violazione degli artt. 7 e 10-bis, L. 241/1990 – Difetto di istruttoria
Rappresenta parte ricorrente che il preavviso di rigetto non ha provveduto ad indicare tutte le ragioni del diniego, invece, evidenziate nel provvedimento impugnato. In particolare, il profilo relativo alla posizione di soggiorno del parente del ricorrente presente nella cd. Area Shenghen non è menzionata nella Comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241 del 1990 .
Il Collegio ritiene che tale fatto non infici la legittimità sostanziale del provvedimento impugnato, in considerazione degli ulteriori motivi - correttamente indicati nella decisione di diniego - idonei a resistere a qualsiasi prova di resistenza.
Attesa l’infondatezza di tutte le censure prospettate dal ricorrente, il gravame deve essere respinto anche laddove introduce l’azione di condanna al conseguente risarcimento del danno. Nondimeno -considerata la particolarità delle questioni implicate- sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.