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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 474/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 474/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 07/03/2025 ore 9:30, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (coadiuvata per la verbalizzazione dalla dott.ssa Martina Maestrelli, tirocinante ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 69 del 2013), collegata in videoconferenza mediante l'applicativo “Teams” di Microsoft con le credenziali fornite dal
[...]
, sono comparsi: Controparte_2
- per parte ricorrente l'avv. Domenico Rechichi;
- per parte convenuta il dott. presente in aula in quanto rappresentante del in Per_1 CP_1 ulteriori contenziosi analoghi per il quale era prevista la celebrazione alla presenza delle parti nell'aula di udienza.
Le parti nulla osservano circa la modalità di celebrazione dell'udienza.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a discutere.
L'avv. Rechichi discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Contesta la tardività della costituzione del e, pertanto, chiede respingersi l'eccezione di CP_1 prescrizione formulata dallo stesso.
Il dott. discute riportandosi alla memoria di costituzione. Per_1
Il giudice, autorizzate le parti a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
1 All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.04
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
2 Depositata il 7.3.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 474/ 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Domenico Rechichi;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_3 il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: in via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui
3 limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, ad assegnare al ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro CP_3 strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt.
2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.500,00= in favore della docente (ossia €. 500,00 Parte_1 per ogni anno di servizio a tempo determinato), oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale del ricorrente. Con vittoria di spese ed onorari da distrarre ex art 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario.
Resistente: voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle eccezioni avanzate, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
Cpc; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ricorrente intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021 (per un totale di €. 2.500,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario, eccependo in via CP_1 preliminare la prescrizione del diritto con riferimento alle annualità 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019. Contesta, nel merito, la fondatezza della domanda attrice, rilevando la spettanza del beneficio economico di cui alla Legge n. 107 del 2015 esclusivamente ai docenti di ruolo, stante la sua funzione di formazione continua. Sostiene che l'assenza di una rendicontazione delle spese di formazione che deriverebbe dall'accoglimento delle ragioni della ricorrente concretizzerebbe una disparità di trattamento nei confronti dei docenti a tempo indeterminato. Sostiene, inoltre, l'esistenza
4 di ragioni oggettive in punto di esigenze di formazione che rende la differenziazione tra personale di ruolo e non di ruolo legittima anche sotto il profilo del diritto comunitario, nonché la presenza di continue iniziative formative che rendono, ad avviso del , adempiuto l'obbligo formativo CP_1 anche nei confronti dei docenti non di ruolo. Infine, prende posizione in ordine all'intervenuta pronuncia della Cassazione, e chiede, in via subordinata, di valutare, in ragioni della novità della questione giuridica, la compensazione delle spese del giudizio.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite.
4. La domanda è suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni del ricorrente, tenuto conto dei principi stabiliti nella nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
5 “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
“mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta
Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1 il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
6 9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dalla ricorrente, con riferimento alle annualità 2019/2020 e
2020/2021, attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto (ossia fino al 30 giugno dell'anno successivo) con orario di lavoro completo di 24 ore settimanali.
11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente.
12. Riguardo alle annualità precedenti, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal , data la tardività della costituzione (che sarebbe dovuta intervenire entro il 25.2.2025) e CP_1 la natura di eccezione in senso stretto, non suscettibile, pertanto, di essere rilevata d'ufficio (cfr., ex multis, Cass., ord. n. 26931 del 2023).
Con riferimento a tali annualità, mentre non vi sono dubbi in merito alla spettanza del bonus con riferimento all'a.s. 2018/2019 (dal momento che la supplenza è su organico di fatto fino al 30.6.2019 con orario completo), vi è da chiedersi se alle stesse conclusioni possa pervenirsi con riferimento alle due precedenti annualità, dal momento che la ricorrente risulta aver svolto dei servizi di supplenza breve e saltuaria.
Tuttavia, occorre sottolineare che, con riferimento all'A.S. 2017/2018 si tratta di servizi tutti svolti presso la stessa sede, nello stesso posto ed in sostituzione della docente , per Persona_2 cui è certamente possibile affermare che la ricorrente ha svolto di fatto lo stesso servizio di istruzione scolastica che avrebbe svolto il personale di ruolo, qui assente, con una continuità tale da considerarsi annuale.
Con riferimento all'A.S. 2016/2017, seppur nel ricorso si faccia riferimento ad una supplenza presso l'istituto comprensivo Gandhi su organico di fatto, i contratti allegati e lo stato matricolare del attestano una serie di supplenze temporanee in sostituzione di personale assente (docente CP_1
, che risulta, pertanto, essere stato sostituito per larga parte dell'anno scolastico Persona_3
7 dall'odierna ricorrente. Del resto, il non ha allegato la diversità di ruolo con riferimento al CP_1 contratto dal 6.3.2017 al 9.6.2017, periodo temporale in cui, come si apprende dalla lettura del contratto successivo, il docente di ruolo era ancora assente. Pertanto, secondo la regola del Per_3 più probabile che non, attesa l'assoluta identità di sede e di posto (ed in assenza di elementi di segno contrario), può presumersi che la ricorrente abbia, anche in questo caso, coperto le esigenze didattiche annuali collegate al posto di supplenza svolto.
13. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui il ricorrente risulta CP_1 immessa in ruolo in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2021 (cfr. contratto di lavoro e stato matricolare prodotti).
14. Ne deriva che la domanda risulta suscettibile di accoglimento con accertamento del diritto della Sig.ra ad ottenere la carta docente per tali anni scolastici di cui al ricorso per l'importo Pt_1 di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con la somma già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
15. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
16. Atteso il consolidamento della giurisprudenza, da ultimo con la Cassazione, sin dall'ottobre
2023 in ordine alle supplenze oggetto di giudizio, le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità
8 della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo). Le spese vanno liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici di cui alla domanda, con conseguente condanna del convenuto a mettere a CP_1 disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di €. 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, che liquida per l'intero in €. 1.030,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 7 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 474/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 07/03/2025 ore 9:30, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (coadiuvata per la verbalizzazione dalla dott.ssa Martina Maestrelli, tirocinante ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 69 del 2013), collegata in videoconferenza mediante l'applicativo “Teams” di Microsoft con le credenziali fornite dal
[...]
, sono comparsi: Controparte_2
- per parte ricorrente l'avv. Domenico Rechichi;
- per parte convenuta il dott. presente in aula in quanto rappresentante del in Per_1 CP_1 ulteriori contenziosi analoghi per il quale era prevista la celebrazione alla presenza delle parti nell'aula di udienza.
Le parti nulla osservano circa la modalità di celebrazione dell'udienza.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a discutere.
L'avv. Rechichi discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Contesta la tardività della costituzione del e, pertanto, chiede respingersi l'eccezione di CP_1 prescrizione formulata dallo stesso.
Il dott. discute riportandosi alla memoria di costituzione. Per_1
Il giudice, autorizzate le parti a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
1 All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.04
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
2 Depositata il 7.3.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 474/ 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Domenico Rechichi;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_3 il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: in via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui
3 limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, ad assegnare al ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro CP_3 strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt.
2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.500,00= in favore della docente (ossia €. 500,00 Parte_1 per ogni anno di servizio a tempo determinato), oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale del ricorrente. Con vittoria di spese ed onorari da distrarre ex art 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario.
Resistente: voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle eccezioni avanzate, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
Cpc; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ricorrente intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021 (per un totale di €. 2.500,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario, eccependo in via CP_1 preliminare la prescrizione del diritto con riferimento alle annualità 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019. Contesta, nel merito, la fondatezza della domanda attrice, rilevando la spettanza del beneficio economico di cui alla Legge n. 107 del 2015 esclusivamente ai docenti di ruolo, stante la sua funzione di formazione continua. Sostiene che l'assenza di una rendicontazione delle spese di formazione che deriverebbe dall'accoglimento delle ragioni della ricorrente concretizzerebbe una disparità di trattamento nei confronti dei docenti a tempo indeterminato. Sostiene, inoltre, l'esistenza
4 di ragioni oggettive in punto di esigenze di formazione che rende la differenziazione tra personale di ruolo e non di ruolo legittima anche sotto il profilo del diritto comunitario, nonché la presenza di continue iniziative formative che rendono, ad avviso del , adempiuto l'obbligo formativo CP_1 anche nei confronti dei docenti non di ruolo. Infine, prende posizione in ordine all'intervenuta pronuncia della Cassazione, e chiede, in via subordinata, di valutare, in ragioni della novità della questione giuridica, la compensazione delle spese del giudizio.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite.
4. La domanda è suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni del ricorrente, tenuto conto dei principi stabiliti nella nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
5 “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
“mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta
Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1 il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
6 9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dalla ricorrente, con riferimento alle annualità 2019/2020 e
2020/2021, attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto (ossia fino al 30 giugno dell'anno successivo) con orario di lavoro completo di 24 ore settimanali.
11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente.
12. Riguardo alle annualità precedenti, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal , data la tardività della costituzione (che sarebbe dovuta intervenire entro il 25.2.2025) e CP_1 la natura di eccezione in senso stretto, non suscettibile, pertanto, di essere rilevata d'ufficio (cfr., ex multis, Cass., ord. n. 26931 del 2023).
Con riferimento a tali annualità, mentre non vi sono dubbi in merito alla spettanza del bonus con riferimento all'a.s. 2018/2019 (dal momento che la supplenza è su organico di fatto fino al 30.6.2019 con orario completo), vi è da chiedersi se alle stesse conclusioni possa pervenirsi con riferimento alle due precedenti annualità, dal momento che la ricorrente risulta aver svolto dei servizi di supplenza breve e saltuaria.
Tuttavia, occorre sottolineare che, con riferimento all'A.S. 2017/2018 si tratta di servizi tutti svolti presso la stessa sede, nello stesso posto ed in sostituzione della docente , per Persona_2 cui è certamente possibile affermare che la ricorrente ha svolto di fatto lo stesso servizio di istruzione scolastica che avrebbe svolto il personale di ruolo, qui assente, con una continuità tale da considerarsi annuale.
Con riferimento all'A.S. 2016/2017, seppur nel ricorso si faccia riferimento ad una supplenza presso l'istituto comprensivo Gandhi su organico di fatto, i contratti allegati e lo stato matricolare del attestano una serie di supplenze temporanee in sostituzione di personale assente (docente CP_1
, che risulta, pertanto, essere stato sostituito per larga parte dell'anno scolastico Persona_3
7 dall'odierna ricorrente. Del resto, il non ha allegato la diversità di ruolo con riferimento al CP_1 contratto dal 6.3.2017 al 9.6.2017, periodo temporale in cui, come si apprende dalla lettura del contratto successivo, il docente di ruolo era ancora assente. Pertanto, secondo la regola del Per_3 più probabile che non, attesa l'assoluta identità di sede e di posto (ed in assenza di elementi di segno contrario), può presumersi che la ricorrente abbia, anche in questo caso, coperto le esigenze didattiche annuali collegate al posto di supplenza svolto.
13. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui il ricorrente risulta CP_1 immessa in ruolo in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2021 (cfr. contratto di lavoro e stato matricolare prodotti).
14. Ne deriva che la domanda risulta suscettibile di accoglimento con accertamento del diritto della Sig.ra ad ottenere la carta docente per tali anni scolastici di cui al ricorso per l'importo Pt_1 di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con la somma già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
15. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
16. Atteso il consolidamento della giurisprudenza, da ultimo con la Cassazione, sin dall'ottobre
2023 in ordine alle supplenze oggetto di giudizio, le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità
8 della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo). Le spese vanno liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici di cui alla domanda, con conseguente condanna del convenuto a mettere a CP_1 disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di €. 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, che liquida per l'intero in €. 1.030,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 7 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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