Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 873 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Giurgola, come da mandato in atti,
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. Alex Giorgio Deriu, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 14/04/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24/02/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Melendugno (LE) il 14/01/2006;
- che dalla loro unione sono nati due figli: , il 6/04/2006, maggiorenne ma Per_1 non economicamente autosufficiente e , il 20/04/2009; Per_2
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1
1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) l'abitazione coniugale, ubicata in Melendugno alla via Roca n. 12, di proprietà esclusiva della ricorrente, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla nell'interesse di entrambi i figli, anche di Parte_2 quello maggiorenne perché non ancora economicamente autosufficiente, ivi stabilmente conviventi;
3) la figlia minore resta affidata a entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico – fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) la figlia minore resta collocata prevalentemente presso la dimora materna. Il padre potrà/dovrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 16:00 alle ore
20:30 e, a settimane alterne, il sabato dalle ore 14:00 sino alle ore 20:30 della domenica successiva;
- durante le festività comandate di Natale e S. Stefano, S. Silvestro e
Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo ciascun genitore starà con la figlia minore seguendo il criterio dell'alternanza;
- durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra le parti entro il giorno 15 del mese di giugno;
5) il Sig. verserà alla sig.ra entro e non Parte_1 Parte_2 oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di mantenimento per i figli pari ad € 400,00, e così € 200,00 per ciascun figlio, assegno che sarà rivalutato automaticamente, di anno in anno, secondo gli indici Istat decorso un anno dalla sottoscrizione del presente atto. L'assegno di cui sopra è stato concordato nella somma sopra detta in quanto i ricorrenti,
2 oltre ad aver tenuto conto che il Sig. non ha attualmente Parte_1 alcun reddito, è padre di altra figlia, di mesi otto, avuta da altra relazione;
6) l'assegno unico e universale per i figli, erogato dall sarà percepito per CP_1 intero dalla madre;
7) dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i ricorrenti rinunciano ad un assegno per il contributo al loro mantenimento;
8) le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e per la loro definizione, ripartizione, elencazione, preventivo consenso e modalità di pagamento e di rimborso, sarà applicato il “Protocollo d'Intesa in Materia di Spese Straordinarie nei
Procedimenti Familiari” sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data
21/5/2018;
9) i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia minore ai fini della validità per l'espatrio;
10) le condizioni di cui al presente atto avranno efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione e la separazione, così come richiesto dalle parti, può, pertanto, essere omologata.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
3 La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Melendugno Parte_2
(Le), il 14/01/2006 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n.
1, parte II, serie A, anno 2006), alle condizioni di cui in parte motiva;
2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12/05/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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