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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/08/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Elena Giuppi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale n.368/2024, promossa con ricorso depositato in data 15 maggio 2024 da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, dagli avvocati Silvia
Balestro (c.f. e Giulia Moroni C.F._2
(c.f. , elettivamente C.F._3
domiciliata, in Milano, nel corso Italia n.8, ricorrente contro
Controparte_1
(c.f. , rappresentato e
[...] P.IVA_1
difeso, dall'avv. Mario Roberto Tarzia (c.f.
), elettivamente domiciliato in C.F._4
Lodi, via Besana n.4, resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.442 c.p.c., iscritto al numero di ruolo generale sopra riportato, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso:
- di essere titolare di pensione anticipata “quota
100”, con decorrenza da novembre 2019;
- che in data 20 dicembre 2022, aveva sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la SA LU Impresa Coop.
Sociale, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di collaboratore familiare e assistenza;
- che aveva lavorato dal 23 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023, percependo per l'opera prestata complessivi € 601,00, come da buste paga del dicembre 2022 e gennaio 2023;
- che la collaborazione era cessata nei fatti il
1° gennaio 2023, nonostante, la comunicazione obbligatoria inviata dalla cooperativa al Centro per l' riportasse la data di cessazione al Pt_2
14 aprile 2023;
- che dal mese di giugno 2023 sino al dicembre
2023, la ricorrente non aveva più ricevuto alcun pagamento per ratei di pensione anticipata “quota
100”; -che la direzione di Lodi le aveva comunicato CP_1
sussistere la “incumulabilità prevista dall'art. 14, comma 3, del D.L. 4/2019, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo”;
- che l' aveva rigettato il ricorso CP_1
amministrativo presentato dalla ricorrente, ritenendo non cumulabile la prestazione pensionistica con la collaborazione coordinata e continuativa con SA LU Impresa Coop.
Sociale, accertando inoltre un indebito per €
16.926,03, ovvero pari alla somma dei ratei di pensione percepiti da gennaio 2022 a maggio 2023;
- che l' stava già operando delle trattenute CP_1
sul quinto della pensione, ricominciata ad essere nuovamente erogata dal gennaio 2024.
Tutto ciò premesso, la sig.ra Parte_1
rassegnava le seguenti conclusioni: “… accertare e dichiarare il diritto della signora Parte_1
alla pensione anticipata Quota 100, ex. art. 14
D.L. 4/2019, senza sospensione alcuna per tutte le ragioni di cui in diritto, nonché accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa restitutoria dell' con riferimento alle CP_1
rate corrisposte per il periodo gennaio 2022 – settembre 2023; per l'effetto 2. condannare
[...]
in Controparte_2 persona del presidente pro tempore, a erogare alla signora le quote relative al periodo Parte_1
gennaio 2022 – dicembre 2023, maggiorate di interessi o rivalutazione come per legge;
3. condannare Controparte_2
in persona del presidente pro
[...]
tempore, a restituire alla signora Parte_1
gli importi trattenuti sulla pensione, maggiorati di interessi o rivalutazione come per legge;
in subordine 4. accertare e dichiarare il diritto della signora alla pensione Parte_1
anticipata Quota 100 a partire dal primo mese successivo al termine del rapporto di lavoro, ovvero da febbraio 2023, o in subordine da maggio
2023, o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
per l'effetto 5. condannare
[...]
in persona del Controparte_2
presidente pro tempore, a erogare alla signora le quote per i periodi relativi, Parte_1
maggiorate di interessi o rivalutazione come per legge;
6. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.”.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_3
deducendo dell'infondatezza del ricorso. L' CP_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, per i motivi esposti in atti, in via principale, nel merito, rigettare il ricorso nel merito, in quanto le domande della ricorrente risultano del tutto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite”.
Senza assunzione di prove testimoniali, essendo la questione da decidere di mero diritto, autorizzato il deposito di note conclusionali, ritualmente depositate, il Giudice tratteneva la causa in decisione, all'udienza con trattazione scritta del
25 novembre 2024.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
I seguenti fatti-non contestati- trovano riscontro documentale:
1)la titolarità ed il godimento in capo alla ricorrente del trattamento di pensione cd”quota
100” da novembre 2019(doc.l ricorrente);
2)l'avvenuta stipulazione in data 20 dicembre 2022 di un contratto di collaborazione continuata e continuativa a tempo indeterminato con la cooperativa SA LU Impresa Cooperativa
Sociale (doc.3); 3)la comunicazione di cessazione di tale rapporto al Centro per l'impiego in data 14 aprile 2023, da parte della cooperativa ( doc.6 ricorrente).
La norma di riferimento nel caso in esame è
l'art.14 Dl 28 gennaio 2019 convertito in legge n.26 del 28 marzo 2019 il quale prevede l'incumulabilità della pensione “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, senza i requisiti dell'abitualità e professionalità, nel limite di € 5000 annui.
L'art.14, comma 3 del decreto legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito , dispone che: “la pensione di cui al comma 1 [c.d. pensione quota 100,ndr] non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
, in attuazione della predetta norma ,stante CP_1
l'incumulabilità tra i redditi da lavoro e la pensione quota 100 poiché la ricorrente-nata il [...]- nel dicembre 2022 non aveva maturato il requisito per la pensione di vecchiaia, ha sospeso, a decorrere dal mese di giugno 2023,
l'erogazione del trattamento pensionistico, chiedendo in ripetizione i ratei di pensione che erano stati già pagati tra il gennaio 2022 e il maggio 2023, per un complessivo importo di €
16.926,03.
Il pagamento della pensione è stato ripristinato nel gennaio 2024.
Parte ricorrente assume l'illegittimità della richiesta di indebito avanzata dall'
[...]
per le seguenti ragioni: CP_3
per la natura autonoma occasionale dell'attività lavorativa svolta in favore della cooperativa sociale SA LU;
per la riconducibilità della prestazione nella fattispecie della attività di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili( attività il cui reddito è sottratto al divieto di cumulo in forza dell'art.10 del Dlgs 503/1992); perché ,comunque , l'incumulabilità andrebbe riferita solo ed esclusivamente alla differenza tra quanto percepito dall' e il reddito da CP_1
lavoro effettivamente percepito, nella fattispecie pari ad € 601,00.
Il ricorso non può essere accolto. Il contratto di lavoro stipulato tra la signora e la “SA LU Impresa Coop. Sociale”, Pt_1
denominato “ collaborazione coordinata e continuativa”, non è riconducibile al lavoro autonomo occasionale. Il prestatore di lavoro autonomo occasionale è infatti il lavoratore che svolge a favore del committente un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e in assenza di alcun coordinamento con la struttura organizzativa del committente. Sono caratteri tipici del lavoro autonomo occasionale quindi, la totale assenza di coordinamento con l'attività del committente nonché il carattere episodico dello stesso.
Nella fattispecie il contratto stipulato dalla sig.ra (doc.3 ricorrente) ha invece Pt_1
espressamente riconosciuto al committente un potere di coordinamento dell'attività del collaboratore, ciò al fine di un collegamento funzionale con le esigenze dell'organizzazione aziendale (cfr. pag. 1 e 2 del contratto).
Inoltre, la prestazione oggetto di contratto non può dirsi occasionale, in quanto è previsto un impegno continuativo del prestatore in favore del committente(con obbligo di comunicare eventuali sospensione del rapporto), anche in ragione della pattuita durata indeterminata del rapporto.Le parti hanno convenuto il compenso mensile di €
850,00,che esclude in un contratto a tempo indeterminato l'occasionalità della prestazione.
In estrema sintesi il contratto stipulato fra la ricorrente e la Cooperativa ha i requisiti di forma e sostanza per essere ricondotto alla tipologia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Non può neppure ritenersi che l'esecuzione del contratto sia avvenuta in difformità dalla pattuizione cosicchè il rapporto in concreto esuli dal tipo contrattuale oggetto di pattuizione: il rapporto infatti ha avuto una breve durata ma niente consente di ricondurlo in concreto alla prestazione occasionale.
Infine, è irrilevante ai fini del divieto di cumulo con la pensione la modestissima entità del compenso ricevuto, giustificato dalla breve esecuzione del contratto(nei mesi di dicembre 2022
e gennaio 2023 la ricorrente ha percepito una somma proporzionata ai giorni lavorati,rispetto al compenso mensile pattuito):come si dirà nel proseguo(richiamando puntualmente la motivazione della sentenza) la Corte Costituzionale chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dell'art.14,comma e cit ha espressamente escluso che la esiguità del reddito percepito rilevi o comunque osti ai fini della incumulabilità del reddito da lavoro con la pensione” quota 100”.
Esula dalla fattispecie in esame la previsione normativa di cui all'art.10, d. lgs n.503/1992 la quale prevede che “i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private”.
Sul punto la ricorrente non ha allegato puntualmente né dato prova che le prestazioni oggetto del contratto siano state rese nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili. Del resto, le attività che la ricorrente si è obbligata a svolgere in favore dell'Impresa Coop. Sociale “SA LU”, sono meramente di ausilio (domestico e igienico sanitario), di sostegno al benessere psico fisico,
a supporto della quotidianità, del mantenimento e del recupero dell'autonomia fisica e psichica, senza alcun riferimento e limitazione alle sole persone anziane(si vedano art.1 del contratto di collaborazione e punto 4 del ricorso laddove è chiarito che la Cooperativa offre prestazioni di assistenza ad anziani e famiglie).
Da ultimo, il divieto di cumulo deve estendersi alle annualità nelle quali si è verificata la percezione di reddito non cumulabile ,come previsto dall'art.14, comma 3, d.l. n.4/2019.
Sul punto la Corte Costituzionale ha affermato che: “... il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale. Di ciò è consapevole il giudice rimettente, il quale, pur adombrando che possa ritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico per
l'intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro, specialmente se si tratta di importi modesti, incentra il dubbio di legittimità costituzionale sul regime differenziato del divieto di cumulo. Mentre il lavoro occasionale, prestato senza vincolo di subordinazione, remunerato entro la soglia massima di 5.000 euro lordi annui è cumulabile con il trattamento pensionistico, non lo è il lavoro intermittente, foss'anche quello – come accaduto nella vicenda oggetto del giudizio principale – che non prevede alcun obbligo di disponibilità nel rispondere alla chiamata del datore di lavoro”. Ed ancora la
Consulta: “…la scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – fra
l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta
“quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare
l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-
2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita.
Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per
l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta
“quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato e mette a rischio
l'obiettivo occupazionale” (Corte Costituzionale
n.234/2022).
Sul solco della pronuncia della Consulta la locale
Corte d'Appello con sentenza del 21.03.2023, ha ribadito che è conforme “allo spirito della legge
.. stabilire che, nel caso della percezione di redditi da lavoro dipendente relativamente a una certa annualità, i ratei di pensione non dovuti debbano riguardare tutto quanto l'arco di quell'annualità, e non soltanto e strettamente i mesi coperti dall'attività lavorativa…. Del resto, che il reddito si debba apprezzare più che altro con riferimento all'anno intero e non per frazioni, è un dato/guida che risulta, come si sa, sul piano impositivo/fiscale”.
Sul punto, da ultimo, nelle more del giudizio si è anche formata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha sottolineato che in tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd.
"quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica, ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva
(Cassazione civile sez. lav., 04/12/2024, n.30994.
La novità delle questioni giuridiche trattate e la particolarità della fattispecie fa ritenere di giustizia l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta il ricorso di;
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lodi, 27 .8.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena
Giuppi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Elena Giuppi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale n.368/2024, promossa con ricorso depositato in data 15 maggio 2024 da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, dagli avvocati Silvia
Balestro (c.f. e Giulia Moroni C.F._2
(c.f. , elettivamente C.F._3
domiciliata, in Milano, nel corso Italia n.8, ricorrente contro
Controparte_1
(c.f. , rappresentato e
[...] P.IVA_1
difeso, dall'avv. Mario Roberto Tarzia (c.f.
), elettivamente domiciliato in C.F._4
Lodi, via Besana n.4, resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.442 c.p.c., iscritto al numero di ruolo generale sopra riportato, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso:
- di essere titolare di pensione anticipata “quota
100”, con decorrenza da novembre 2019;
- che in data 20 dicembre 2022, aveva sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la SA LU Impresa Coop.
Sociale, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di collaboratore familiare e assistenza;
- che aveva lavorato dal 23 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023, percependo per l'opera prestata complessivi € 601,00, come da buste paga del dicembre 2022 e gennaio 2023;
- che la collaborazione era cessata nei fatti il
1° gennaio 2023, nonostante, la comunicazione obbligatoria inviata dalla cooperativa al Centro per l' riportasse la data di cessazione al Pt_2
14 aprile 2023;
- che dal mese di giugno 2023 sino al dicembre
2023, la ricorrente non aveva più ricevuto alcun pagamento per ratei di pensione anticipata “quota
100”; -che la direzione di Lodi le aveva comunicato CP_1
sussistere la “incumulabilità prevista dall'art. 14, comma 3, del D.L. 4/2019, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo”;
- che l' aveva rigettato il ricorso CP_1
amministrativo presentato dalla ricorrente, ritenendo non cumulabile la prestazione pensionistica con la collaborazione coordinata e continuativa con SA LU Impresa Coop.
Sociale, accertando inoltre un indebito per €
16.926,03, ovvero pari alla somma dei ratei di pensione percepiti da gennaio 2022 a maggio 2023;
- che l' stava già operando delle trattenute CP_1
sul quinto della pensione, ricominciata ad essere nuovamente erogata dal gennaio 2024.
Tutto ciò premesso, la sig.ra Parte_1
rassegnava le seguenti conclusioni: “… accertare e dichiarare il diritto della signora Parte_1
alla pensione anticipata Quota 100, ex. art. 14
D.L. 4/2019, senza sospensione alcuna per tutte le ragioni di cui in diritto, nonché accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa restitutoria dell' con riferimento alle CP_1
rate corrisposte per il periodo gennaio 2022 – settembre 2023; per l'effetto 2. condannare
[...]
in Controparte_2 persona del presidente pro tempore, a erogare alla signora le quote relative al periodo Parte_1
gennaio 2022 – dicembre 2023, maggiorate di interessi o rivalutazione come per legge;
3. condannare Controparte_2
in persona del presidente pro
[...]
tempore, a restituire alla signora Parte_1
gli importi trattenuti sulla pensione, maggiorati di interessi o rivalutazione come per legge;
in subordine 4. accertare e dichiarare il diritto della signora alla pensione Parte_1
anticipata Quota 100 a partire dal primo mese successivo al termine del rapporto di lavoro, ovvero da febbraio 2023, o in subordine da maggio
2023, o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
per l'effetto 5. condannare
[...]
in persona del Controparte_2
presidente pro tempore, a erogare alla signora le quote per i periodi relativi, Parte_1
maggiorate di interessi o rivalutazione come per legge;
6. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.”.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_3
deducendo dell'infondatezza del ricorso. L' CP_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, per i motivi esposti in atti, in via principale, nel merito, rigettare il ricorso nel merito, in quanto le domande della ricorrente risultano del tutto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite”.
Senza assunzione di prove testimoniali, essendo la questione da decidere di mero diritto, autorizzato il deposito di note conclusionali, ritualmente depositate, il Giudice tratteneva la causa in decisione, all'udienza con trattazione scritta del
25 novembre 2024.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
I seguenti fatti-non contestati- trovano riscontro documentale:
1)la titolarità ed il godimento in capo alla ricorrente del trattamento di pensione cd”quota
100” da novembre 2019(doc.l ricorrente);
2)l'avvenuta stipulazione in data 20 dicembre 2022 di un contratto di collaborazione continuata e continuativa a tempo indeterminato con la cooperativa SA LU Impresa Cooperativa
Sociale (doc.3); 3)la comunicazione di cessazione di tale rapporto al Centro per l'impiego in data 14 aprile 2023, da parte della cooperativa ( doc.6 ricorrente).
La norma di riferimento nel caso in esame è
l'art.14 Dl 28 gennaio 2019 convertito in legge n.26 del 28 marzo 2019 il quale prevede l'incumulabilità della pensione “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, senza i requisiti dell'abitualità e professionalità, nel limite di € 5000 annui.
L'art.14, comma 3 del decreto legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito , dispone che: “la pensione di cui al comma 1 [c.d. pensione quota 100,ndr] non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
, in attuazione della predetta norma ,stante CP_1
l'incumulabilità tra i redditi da lavoro e la pensione quota 100 poiché la ricorrente-nata il [...]- nel dicembre 2022 non aveva maturato il requisito per la pensione di vecchiaia, ha sospeso, a decorrere dal mese di giugno 2023,
l'erogazione del trattamento pensionistico, chiedendo in ripetizione i ratei di pensione che erano stati già pagati tra il gennaio 2022 e il maggio 2023, per un complessivo importo di €
16.926,03.
Il pagamento della pensione è stato ripristinato nel gennaio 2024.
Parte ricorrente assume l'illegittimità della richiesta di indebito avanzata dall'
[...]
per le seguenti ragioni: CP_3
per la natura autonoma occasionale dell'attività lavorativa svolta in favore della cooperativa sociale SA LU;
per la riconducibilità della prestazione nella fattispecie della attività di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili( attività il cui reddito è sottratto al divieto di cumulo in forza dell'art.10 del Dlgs 503/1992); perché ,comunque , l'incumulabilità andrebbe riferita solo ed esclusivamente alla differenza tra quanto percepito dall' e il reddito da CP_1
lavoro effettivamente percepito, nella fattispecie pari ad € 601,00.
Il ricorso non può essere accolto. Il contratto di lavoro stipulato tra la signora e la “SA LU Impresa Coop. Sociale”, Pt_1
denominato “ collaborazione coordinata e continuativa”, non è riconducibile al lavoro autonomo occasionale. Il prestatore di lavoro autonomo occasionale è infatti il lavoratore che svolge a favore del committente un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e in assenza di alcun coordinamento con la struttura organizzativa del committente. Sono caratteri tipici del lavoro autonomo occasionale quindi, la totale assenza di coordinamento con l'attività del committente nonché il carattere episodico dello stesso.
Nella fattispecie il contratto stipulato dalla sig.ra (doc.3 ricorrente) ha invece Pt_1
espressamente riconosciuto al committente un potere di coordinamento dell'attività del collaboratore, ciò al fine di un collegamento funzionale con le esigenze dell'organizzazione aziendale (cfr. pag. 1 e 2 del contratto).
Inoltre, la prestazione oggetto di contratto non può dirsi occasionale, in quanto è previsto un impegno continuativo del prestatore in favore del committente(con obbligo di comunicare eventuali sospensione del rapporto), anche in ragione della pattuita durata indeterminata del rapporto.Le parti hanno convenuto il compenso mensile di €
850,00,che esclude in un contratto a tempo indeterminato l'occasionalità della prestazione.
In estrema sintesi il contratto stipulato fra la ricorrente e la Cooperativa ha i requisiti di forma e sostanza per essere ricondotto alla tipologia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Non può neppure ritenersi che l'esecuzione del contratto sia avvenuta in difformità dalla pattuizione cosicchè il rapporto in concreto esuli dal tipo contrattuale oggetto di pattuizione: il rapporto infatti ha avuto una breve durata ma niente consente di ricondurlo in concreto alla prestazione occasionale.
Infine, è irrilevante ai fini del divieto di cumulo con la pensione la modestissima entità del compenso ricevuto, giustificato dalla breve esecuzione del contratto(nei mesi di dicembre 2022
e gennaio 2023 la ricorrente ha percepito una somma proporzionata ai giorni lavorati,rispetto al compenso mensile pattuito):come si dirà nel proseguo(richiamando puntualmente la motivazione della sentenza) la Corte Costituzionale chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dell'art.14,comma e cit ha espressamente escluso che la esiguità del reddito percepito rilevi o comunque osti ai fini della incumulabilità del reddito da lavoro con la pensione” quota 100”.
Esula dalla fattispecie in esame la previsione normativa di cui all'art.10, d. lgs n.503/1992 la quale prevede che “i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private”.
Sul punto la ricorrente non ha allegato puntualmente né dato prova che le prestazioni oggetto del contratto siano state rese nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili. Del resto, le attività che la ricorrente si è obbligata a svolgere in favore dell'Impresa Coop. Sociale “SA LU”, sono meramente di ausilio (domestico e igienico sanitario), di sostegno al benessere psico fisico,
a supporto della quotidianità, del mantenimento e del recupero dell'autonomia fisica e psichica, senza alcun riferimento e limitazione alle sole persone anziane(si vedano art.1 del contratto di collaborazione e punto 4 del ricorso laddove è chiarito che la Cooperativa offre prestazioni di assistenza ad anziani e famiglie).
Da ultimo, il divieto di cumulo deve estendersi alle annualità nelle quali si è verificata la percezione di reddito non cumulabile ,come previsto dall'art.14, comma 3, d.l. n.4/2019.
Sul punto la Corte Costituzionale ha affermato che: “... il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale. Di ciò è consapevole il giudice rimettente, il quale, pur adombrando che possa ritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico per
l'intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro, specialmente se si tratta di importi modesti, incentra il dubbio di legittimità costituzionale sul regime differenziato del divieto di cumulo. Mentre il lavoro occasionale, prestato senza vincolo di subordinazione, remunerato entro la soglia massima di 5.000 euro lordi annui è cumulabile con il trattamento pensionistico, non lo è il lavoro intermittente, foss'anche quello – come accaduto nella vicenda oggetto del giudizio principale – che non prevede alcun obbligo di disponibilità nel rispondere alla chiamata del datore di lavoro”. Ed ancora la
Consulta: “…la scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – fra
l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta
“quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare
l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-
2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita.
Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per
l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta
“quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato e mette a rischio
l'obiettivo occupazionale” (Corte Costituzionale
n.234/2022).
Sul solco della pronuncia della Consulta la locale
Corte d'Appello con sentenza del 21.03.2023, ha ribadito che è conforme “allo spirito della legge
.. stabilire che, nel caso della percezione di redditi da lavoro dipendente relativamente a una certa annualità, i ratei di pensione non dovuti debbano riguardare tutto quanto l'arco di quell'annualità, e non soltanto e strettamente i mesi coperti dall'attività lavorativa…. Del resto, che il reddito si debba apprezzare più che altro con riferimento all'anno intero e non per frazioni, è un dato/guida che risulta, come si sa, sul piano impositivo/fiscale”.
Sul punto, da ultimo, nelle more del giudizio si è anche formata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha sottolineato che in tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd.
"quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica, ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva
(Cassazione civile sez. lav., 04/12/2024, n.30994.
La novità delle questioni giuridiche trattate e la particolarità della fattispecie fa ritenere di giustizia l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta il ricorso di;
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lodi, 27 .8.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena
Giuppi