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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/04/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 460/2024 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15 aprile 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
ABBRUZZESE del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ (cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Controparte_1 P.IVA_1
MANSO dell'ufficio legale dell'ente;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1508/23 del Tribunale di Pescara del 14 novembre
2023 in tema di opposizione provvedimento di rilascio alloggio edilizia residenziale pubblica.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Pescara ha rigettato, compensando integralmente le spese di lite, l'opposizione che ha proposto al decreto Dirigenziale n. 52 dell'11 ottobre 2021 di decadenza Parte_1 dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Pescara Via Tavo 77 Scala E, interno 6, Piano III.
Invero tale iniziativa ha fatto seguito ad un precedente ricorso ex art 700 cpc rigettato dallo stesso
Ufficio Giudiziario e confermato all'esito dell'interposto gravame.
Le ragioni dell'opposizione sono state affidate essenzialmente a due motivi rilevanti il primo sul profilo del diritto e l'altro in fatto.
1 Sul primo versante, è stata lamentata la violazione della normativa regionale di riferimento in materia per aver (come meglio si dirà nel prosieguo) applicato retroattivamente l'ipotesi di decadenza dall'assegnazione nel caso in cui un parente convivente abbia riportato condanne passate in giudicato per gravi reati.
In punto di fatto, invece, è stata lamentata l'assenza di prova della convivenza del figlio, condannato per porto illegali di arma.
1.2. L'ente locale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione assumendo l'intervento decorso del termine perentorio di giorni trenta decorrente, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 13 DPR 1035/72, dal provvedimento di decadenza per la proposizione dell'opposizione.
Nel merito, richiamandosi ad alcuni precedenti, ha dedotto l'infondatezza della domanda.
1.3. Il punto nevralgico della decisione del giudice di prime cure ha riguardato l'applicazione retroattiva della sopravvenuta normativa regionale sui rapporti di locazione (essendo gli stessi di durata) in corso al momento della sua entrata in vigore.
Muovendo da questa ineludibile premessa, sono state esplicitate le motivazioni che hanno portato al rigetto dell'opposizione ovvero:
a) Devono condividersi i principi di un orientamento interpretativo che ritiene applicabile ai rapporti in corso (e quello di locazione rientra certamente all'interno di tale previsione) la disciplina normativa vigente al tempo senza che in tal modo si vada ad incidere, con conseguente violazione dell'art. 11 delle preleggi, sul fatto costitutivo della fattispecie;
b) Non si verte pertanto in un'ipotesi di applicazione retroattiva della norma quanto piuttosto di estensione ai rapporti giuridici in corso;
c) Una diversa opzione interpretativa può favorire l'agevole elusione del dato normativo determinando situazioni di favore in capo al soggetto che ha usufruito dell'alloggio popolare;
d) Non è stata fornita la prova (che avrebbe dovuto essere di matrice documentale con conseguente inammissibilità delle prove orali richieste) dell'assenza del figlio del Pt_1 all'interno del nucleo familiare;
1.4. La pronunzia del Tribunale adriatico è stata impugnata ritualmente da attraverso Parte_1
la sostanziale articolazione di due motivi.
2 Il primo, rilevante in diritto, ha riguardato, mediante una piana riproposizione delle argomentazioni svolte già nel precedente grado, la violazione dell'art. 11 delle preleggi per aver di fatto applicato retroattivamente la modifica intervenuta alla L.R. 96/96.
Con la seconda censura, invece, l'appellante ha lamentato l'errata valutazione del materiale probatorio relativamente alla coabitazione del figlio Persona_1
Il da par suo, dopo aver dissertato sul rito applicabile (quello paralocatizio) ai giudizi CP_1
analoghi a quello che ci occupa, ha riproposto ai sensi dell'art. 346 cpc, la questione preliminare dell'inammissibilità dell'opposizione, mentre nel merito ha resistito all'interposto gravame insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 1 aprile 2025, sostituita dal deposito di note, le parti (a cui è stato assegnato termine per memorie conclusive) hanno discusso la causa che pertanto può essere trattenuta in decisione.
2.21. Vanno preliminarmente svolte alcune considerazioni in punto di rito.
Il giudizio è stato chiaramente introdotto in primo grado secondo le regole tipiche del rito locatizio
(o comunque paralocatizio ai sensi dell'art. 447 bis cpc).
Una chiara conferma in tal senso deve trarsi dal decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e soprattutto dalla modalità decisoria della lite.
Ed infatti, nel verbale dell'udienza del 4 luglio 2023 è stata fissata l'udienza di discussione con concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
Ciò nonostante, però, l'appello è stato proposto con citazione ad udienza fissa, tuttavia una tale circostanza non ha certamente comportato il mutamento del rito dovendosi, sul punto, mantenere fermo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ““l'individuazione del rito applicabile in appello e il conseguente giudizio sulla tempestività dell'impugnazione (all'atto della notifica o del mero deposito del gravame) deriva dal necessario accertamento in concreto del rito applicato, anche erroneamente in primo grado, in virtù del principio di ultrattività del rito”
(Cassazione civile sez. lav., 03/10/2017, n.23052; Cassazione civile sez. lav., 23/04/2010, n.9694).
L'appello, però, essendo stato depositato il 14 maggio 2024 (lo stesso giorno dell'avvenuta notifica al è da ritenersi tempestivo. Controparte_1
Le ulteriori conseguenze che derivano dall'adesione a tale modello interpretativo riguardano la tempestività della costituzione della parte appellata che, comunque, avendo reiterato in appello la sola
3 questione preliminare sulla tardività dell'opposizione (in effetti non delibata in prime cure), non era tenuta al rispetto di rigorosi termini per la sua costituzione in giudizio.
2.2. L'ulteriore questione sollevata dal sulla tardività dell'opposizione deve Controparte_1
ritenersi fondata e quindi meritevole di trovare accoglimento.
L'art. 11 comma 13 DPR 1075/72 disciplina una particolare ipotesi di opposizione avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica nel termine di giorni 30 della sua notificazione.
Sebbene la norma non preveda espressamente alcuna conseguenza derivante dal mancato rispetto di tale termine, deve ragionevolmente ritenersi la sua natura perentoria e la conseguente inammissibilità dell'opposizione spiegata tardivamente.
Orbene, nella fattispecie è indubbio, peraltro per stessa pacifica ammissione del che il decreto Pt_1
dirigenziale di decadenza è stato notificato il 14 ottobre 2021 mentre l'opposizione è del 30 marzo
2022.
A nulla rileva, ai fini della tempestività la circostanza che il giudizio di merito è stato preceduto, come peraltro già ricordato, da un ricorso ex art 700 cpc rigettato all'esito dell'udienza del 7 gennaio 2020.
3.1. Quand'anche si volesse opinare in senso contrario, l'appello è da ritenersi infondato nel merito e quindi non meritevole di trovare accoglimento per quanto di ragione.
Secondo la prospettazione dell'appellante il vulnus della sentenza impugnata risiede nell'aver operato un'applicazione retroattiva della modifica apportata con la L.R. 18/18 alla L.R. 96/96 successiva al verificarsi del fatto che ha determinato l'adozione del provvedimento di decadenza.
L'assunto, però, non può essere condiviso.
Deve, pertanto, darsi continuità all'orientamento a cui questo Collegio ha inteso aderire già in precedente arresto (trattasi nello specifico della sentenza n. 374/23 resa a definizione del giudizio di appello iscritto al nr. 1213/2022 RG) di cui, pertanto, devono essere condivisi i passaggi salienti del percorso motivazionale.
3.2. Ad ogni buon conto, giova anzitutto evidenziare come la ricostruzione della cornice al cui interno si è dipanata la vicenda che ci occupa si appalesa agevole risultando di chiara connotazione documentale.
Il ha sottoscritto per l'immobile sito in Pescara Via Tavo 77 scala E, interno 6, Piano III, un Pt_1
contratto di locazione risalente all'anno 2001.
4 Ai fini che ci occupano, è stata altresì prevista l'applicazione, come modalità di eterointegrazione dell'oggetto del contratto locatizio, della disciplina statale e regionale applicabile in materia di edilizia popolare pubblica anche per quanto concerne l'annullamento e la decadenza dell'assegnazione..
Allo stesso tempo, poi, deve ritenersi incontroverso che il figlio del ha riportato Pt_1 Persona_1 nell'anno 2017 una condanna definitiva per porto illegali di armi
3.3.Prodromica alla disamina dell'unico motivo di gravame, risulta la disamina del plesso normativo da assumere a riferimento in situazioni analoghe a quella che ci occupa.
Il riferimento è alla L.R. 96/96 con cui il legislatore regionale ha inteso dettare una disciplina organica per quanto concerne l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica unitamente alla determinazione del canone di locazione.
In termini generali, il filo rosso che permea l'apparato normativo in esame deve ravvisarsi nell'esigenza di prevedere un sistema rigoroso di affidamento, su base concorsuale, degli alloggi preferendo soluzioni in grado di favorire soggetti impossibilitati a poter usufruire diversamente di un altro alloggio.
L'originario assetto normativo, nell'evidente prospettiva di arginare il sempre più diffuso fenomeno dell'assegnazione di tali beni a soggetti non meritevoli (essendo evidente la finalità premiale perseguita dal legislatore e di cui una chiara dimostrazione è rappresentata dal modesto, rispetto ai prezzi del mercato immobiliare, ammontare del canone di locazione), ha subito nel corso degli anni delle modifiche.
In questo senso, devono essere quindi interpretate le leggi regionali n. 1/18 (entrata in vigore a partire dal 4 agosto 2018) e n. 34/19 (la cui vigenza è stata fissata nel 9 novembre 2019).
Le principali novità, ai fini che ci occupano, del nuovo modello normativo hanno riguardato alcuni articolati e segnatamente:
- All'art. 2 (tra i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica) è stato inserito il comma 2 b-bis che prevede “..non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per
i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni”;
- All'art. 34 comma 1°, invece, sono stati aggiunti, nella parte dedicata alla indicazione delle ipotesi tassative di decadenza, i commi e-ter e e-quinquies rispettivamente dal seguente tenore: “..e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli
5 articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonche' per i reati di usura, favoreggiamento
e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite” e “…abbia riportato condanne, anche non definitive, ivi compresi i casi di patteggiamento ex articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall'articolo 3-bis del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarita' del contratto”;
- Tale ultimo comma, tuttavia, è stato abrogato dalla L. 8/20 entrata in vigore il 12 marzo 2020;
a seguito dell'impugnazione della norma da parte della Presidente del Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte Costituzionale;
- Il comma e-ter, invece, era stato modificato dalla L.R. 34/19 nei seguenti termini “Al primo comma dell'articolo 34 della l.r. 96/1996, le lettere e-ter) ed e-quater) sono sostituite dalle seguenti:
"e-ter) e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonche' per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco
d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi;
- A seguito dell'abrogazione, intervenuta nel 2020 e quindi prima del provvedimento di decadenza, è stata disposta la riviviscenza della L.R. 18/18 che, pertanto, deve essere assunta a riferimento per la verifica dei requisiti per l'adozione del provvedimento in questa sede impugnato;
3.4. Dal quadro così come sopra tratteggiato è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive.
Le questioni giuridiche che devono essere risolte sono sostanzialmente due: la prima, riguarda la verifica del requisito oggettivo della decadenza, vale a dire la sentenza che ha, con il crisma del passaggio in giudicato, riconosciuto la penale responsabilità anche soltanto di uno componenti del
6 nucleo dell'assegnatario; la seconda, invece, concerne il diverso profilo dell'applicabilità della normativa sopravvenuta.
Ai quesiti la sentenza di primo grado ha dato risposta affermativa e tale soluzione deve essere condivisa.
3.4.1.Con riguardo al primo profilo, dal casellario giudiziale è risultato che la condanna definitiva del
17 giugno 2017 ha riguardato il porto illegale di armi.
Trattasi di una tipologia delittuosa per la quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Non v'è poi dubbio che sia membro convivente del nucleo famigliare di Parte_2 Pt_1
essendovi prova documentale in atti, rappresentata dal certificato di stato di famiglia rilasciato
[...]
dal Comune di Pescara in data 28.5.2021 (documento 10 fascicolo primo grado . Controparte_1
Le prove orali richieste devono ritenersi inammissibili perché la loro ammissione non è stata reiterata in primo grado e comunque vertono su circostanze (quale appunto il cambio di residenza) da provarsi documentalmente.
3.4.2. Maggiori, e senza dubbio ben più complesse questioni si pongono con riguardo al tema dell'applicazione della normativa sopravvenuta a fattispecie negoziali, come per l'appunto quella in esame, già in essere.
Si è già compiutamente illustrata l'esistenza di una contrapposizione a livello giurisprudenziale sull'incidenza dello ius superveniens.
Nel precedente a cui si è fatto cenno nelle pagine che precedono, è stato evidenziato quanto segue:
“Ciò detto si rileva che Suprema Corte di Cassazione, in materia di rapporto di locazione che segue all'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica ed in relazione alla questione “se una normativa sopravvenuta dopo l'assegnazione dell'alloggio, durante il rapporto locativo possa introdurre ulteriori requisiti per mantenerla rispetto a quelli posti dalla legge vigente al tempo del concorso, nonché nuove ipotesi di decadenza” ha spiegato doversi dare risposta positiva a detta questione “in aderenza alla giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte, perché il rapporto di locazione che consegue all'assegnazione nell'ambito di una disciplina pubblicistica è un rapporto di durata;
e perché dunque trova applicazione il principio che la legge sopravvenuta deve essere comunque applicata quando il rapporto giuridico disciplinato, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto e
l'atto generatore del rapporto ma gli effetti di esso nonché il suo perdurare nel tempo. Con la conseguenza che la nuova legge non è retroattivamente applicabile ai requisiti cui era subordinata la validità del provvedimento di assegnazione ne' al rapporto di locazione iniziato e concluso sotto
7 l'imperio della legge precedente - come nell'ipotesi in cui sia già intervenuto l'atto di trasferimento della proprietà dell'alloggio, che definitivamente sottrae il bene al patrimonio dell'ente ed all'esercizio di quei poteri di tutela - e neppure al periodo anteriore alla sua entrata in vigore;
mentre
è sicuramente applicabile al restante periodo dello stesso rapporto locativo successivo a tale data durante il quale perdurano gli effetti dell'assegnazione: in relazione alla quale ben possono dunque essere introdotti nuovi requisiti per garantirne agli interessati la permanenza, anche nel periodo posteriore alla nuova legge, nonché nuove ipotesi di decadenza per il caso che gli assegnatari non li posseggano o non li conservino nel tempo (Cass.4462/1999; 3231/1987; 3249/1983)” (Cass.
1851/2001) La Suprema Corte ha altresì precisato che in tema di disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica la normativa regionale che preveda la decadenza dell'assegnazione in mancanza di determinati requisiti trova applicazione anche ai rapporti già in corso alla data di entrata in vigore di detta normativa “senza, perciò, potersi considerare disposizione retroattiva, e, come tale, in contrasto con il principio generale della irretroattività della legge. Essa, infatti, non incide sul fatto costitutivo del diritto all'assegnazione, limitandosi, invece, a regolare le situazioni effettuali inerenti ai rapporti in corso, che, in quanto rapporti di durata, non consentono di configurare un diritto degli assegnatari alla immodificabilità degli stessi” (Cass. n. 13314/1999;
Cass. n.1304/1999 entrambe rese con riferimento a fattispecie in cui era stata pronunciata decadenza dall'assegnazione di alloggio popolare con riferimento a situazioni che, preesistenti all'atto iniziale di assegnazione, non erano considerate ostative dalla normativa vigente all'epoca dell'assegnazione dell'alloggio, ma lo erano divenute in forza di normativa emanata in corso di rapporto)” (cfr pagg.
8-9 della motivazione sentenza n. 374/23 già citata).
L'appellante, ad onor del vero, non ha introdotto nel corso del presente giudizio elementi di sostanziale novità al fine di meglio supportare le proprie asserzioni in maniera da consentire un diverso inquadramento dei fatti.
Ad ogni buon conto, neppure altro precedente di legittimità (cfr Cass Civ., 16039/2016) si pone in contrasto con quanto sin qui esposto.
Il principio di diritto enunciato nella circostanza dalla S.C. si sofferma sulle condizioni in presenza delle quali si determina la violazione del principio dell'irretroattività.
In altri termini, tale violazione si consuma allorquando mediante l'applicazione della nuova normativa si intende perseguire lo scopo di elidere gli effetti, già prodottisi, di un fatto.
La vicenda che ci occupa presenta, al contrario, connotati profondamente diversi.
Il fatto storico produttivo di effetti giuridici è costituito dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio popolare che, quindi, ha prodotto i suoi effetti.
8 La novità legislativa sopravvenuta non è andata ad incidere sull'assegnazione, quanto piuttosto sulle conseguenze, perduranti nel tempo e che non possono più concretamente esplicarsi.
Peraltro, non va neppure sottaciuto che il rapporto di locazione è ad esecuzione continuata e periodica sicchè la verifica della sussistenza dei requisiti deve essere svolta durante tutta la vigenza del rapporto.
In ultimo, e non di secondario rilievo è la considerazione che la modifica normativa si propone di perseguire lo scopo di garantire che l'assegnazione avvenga e persista in favore di persone (con annessi nuclei familiari) con idonei requisiti anche morali.
Non è un caso, infatti, che l'art. 34 L.R. 96/96 parli espressamente al comma e-ter alle condanne intervenute successivamente all'assegnazione.
Resta, da ultimo, svolta qualche riflessione sul provvedimento assunto in data 15 giugno 2023 dalla sezione lavoro di questa Corte che ha (pur rigettando l'istanza di sospensiva) fatto cenno alla possibile applicazione estensiva della pronunzia attesa della Corte Costituzionale sulla questione dell'art. 2 comma 58 L. 92/12 che così stabilisce “Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonche' per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennita' di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato gia' accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attivita' illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo”
Ritiene il Collegio che l'ambito di operatività delle norme sia sostanzialmente diverso;
quella in particolare disciplinata dall'art. 2 comma 58 L 92/12, è riferibile al godimento di indennità con una evidente finalità assistenziale e previdenziale in presenza di condotte delittuose connotate da particolare gravità.
Si tratta di un ambito di operatività della norma diverso rispetto a quella applicabile nel caso di specie.
Tale obiettiva diversità e la necessità di riconoscere il potere di legiferare su materie devolute alla propria competenza specifica devono indurre a ritenere che anche in caso di vaglio positivo della questione di legittimità, la decisione della Consulta non può essere destinata a riverberare conseguenze sulle sorti del presente giudizio.
9 Per tali ragioni, il motivo deve essere disatteso con conseguente rigetto dell'appello.
5. In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dell'appellato la somma di € 1.984,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 5.200,01 ad € 26.000,00 con applicazione valori minimi in ragione del numero ed entità delle questioni involte nel presente giudizio, e fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
6. Al rigetto dell'appello incidentale consegue la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del doppio del contributo unificato dovendosi applicare il principio secondo cui “Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, ha natura di obbligazione tributaria "ex lege" che deriva dal rigetto, dalla dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità dell'impugnazione con la conseguenza che il relativo provvedimento della Corte di cassazione ha natura meramente ricognitiva, essendo irrilevante l'eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di circostanza che preclude l'esperimento di un'azione di recupero e consistendo l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale nella mera annotazione, a cura della cancelleria, dell'importo nel foglio notizie e nel registro di cui agli artt. 280 e 161 del d.P.R. n. 115 del 2002.” (cfr Cass Civ, Sez I, 5.4.2019 n. 9660).
P.Q.M.
10 La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 1508/23 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 1.984,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA se dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 17 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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