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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 37730/2023 avente ad oggetto: appalto
TRA
INNOVATEC POWER s.r.l. (09599610962), in persona del suo l.r.p.t., rappr.ta e difesa dall'avv. Valentino Brakus del Foro di Torino ATTRICE
E
IA VI ([...]), titorale dell'impresa individuale S.D. Edile di CU VI, residente in [...] CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 12.3.2025, l'attrice, riportandosi alle conclusioni rese nel ricorso introduttivo, così concludeva:
“Piaccia all'adito Tribunale, in composizione monocratica;
respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione alcuna;
previe quelle declaratorie che di rito;
invia istruttoria ammettere per interrogatorio formale del resistente e per i testimoni D.L.
Arch. Manuela Farruggia dell'Ordine degli APPC di Enna, i capitoli di prova dedotti IN FATTO con i numeri da 1) a 8) da ritenere preceduti dalla locuzione “vero che”; nel merito accertare il grave inadempimento del resistente e pronunciare la risoluzione per inadempimento del resistente dei contratti indicati IN FATTO, capitolo 1, lettere da a) fino j) come rappresentati nei documenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a ,8, 8a, 9, 9a, 10, 10a; accertare e pronunciare la surrogazione ex art. 1201 cc;
dichiarare tenuto e condannare il resistente al pagamento a favore della ricorrente dei seguenti importi:
1 a) EURO 140.595,08 (EURO 135.678,48 + Euro 4.916,60), a titolo di capitale, oltre interessi ex D.lgs. 231/02 dalle date di pagamento effettuati dalla ricorrente all'effettiva restituzione;
b) Euro 3.500,00 (oltre IVA) a titolo di costi sostenuti per il recupero stragiudiziale del credito ex art. 6 D.Lgs 231/02 come da diffida 24.03.2023; c) Euro 3,60 a titolo di costo sostenuto per visura ordinaria C.C.I.A.A. di
S.D. Edile di CU VI.
Con vittoria di compenso ex D.M. 55/14, in un con il riconoscimento del 15% per spese generali e di studio, oltre Tassa di Registro, C.P.A. ed I.V.A. di legge, anticipazioni e successive occorrende.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la VA Power s.r.l. deduceva: a) che, in qualità di general contractor, nell'interesse di propri clienti, attraverso la stipula di dieci distinti contratti, aveva appaltato a CU VI l'esecuzione di opere di efficientamento energetico da svolgersi presso gli immobili dei medesimi clienti;
b) che, in relazione a tali contratti d'appalto, essa attrice aveva versato allo CU, a titolo d'acconto, la complessiva somma di € 135.678,48; c) che, tuttavia, come confermato dal direttore dei lavori incaricato, lo CU, una volta ricevuti gli acconti, si era reso gravemente inadempiente abbandonando, di fatto, tutti i cantieri;
d) che, a seguito di tanto, essa attrice aveva comunicato allo CU la propria volontà di risolvere i contratti in essere nonché, con missiva del proprio difensore del
24.3.2023, aveva richiesto la restituzione degli acconti corrisposti, senza, tuttavia, alcun esito;
e) che per tale intervento stragiudiziale del proprio difensore essa attrice aveva sostenuto un costo di € 3.500,00 oltre IVA;
f) che, inoltre, con riferimento al cantiere presso il proprio cliente RI CA, lo CU aveva commissionato parte delle opere alla C.L.T. NF s.r.l. (già
C.L.T. NF s.a.s. di GE AF e LI); g) che tuttavia lo CU si era reso inadempiente nei confronti della stessa C.L.T. NF quanto al pagamento dell'importo di € 4.916,60 di cui alla fattura n. 154/001 del 2022 emessa da quest'ultima; h) che, pertanto, era stata essa attrice a provvedere al pagamento, in favore della CL NF s.r.l., della predetta somma, con contestuale surrogazione, ad opera del creditore, ai sensi dell'art. 1201 c.c..
La VA Power rendeva, pertanto, le conclusioni sopra riportate.
CU VI, pur regolarmente raggiunto dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, rimaneva contumace.
Tutto ciò premesso, le domande attoree di risoluzione contrattuale e di restituzione sono fondate e vanno, pertanto, accolte, dovendosi, invece, respingere le ulteriori domande di pagamento della somma di € 4.916,60 e di rimborso dei costi stragiudiziali volti al recupero del credito.
Quanto alle domande di risoluzione e di restituzione deve, in primo luogo, rilevarsi che la VA Power ha documentalmente provato, mediante la produzione in giudizio dei relativi documenti contrattuali e delle distinte dei bonifici bancari effettuati, sia l'effettiva stipula dei dieci contratti d'appalto
2 dei quali si discute sia l'avvenuto pagamento, in favore di CU VI, a titolo d'acconto, della complessiva somma di € 135.678,48.
A fronte dell'allegazione di una condotta di grave inadempimento dello CU consistente nell'abbandono di tutti i cantieri senza la realizzazione delle opere ad egli commissionate, poi, lo stesso CU, sul quale gravava l'onere delle prova di aver esattamente adempiuto ovvero che l'inadempimento non fosse ad egli imputabile, non ha offerto alcuna prova in tale senso, avendo, come sopra rilevato, optato per la contumacia.
Deve, pertanto, effettivamente dichiararsi la risoluzione dei dieci contratti per i quali è lite per grave inadempimento dello CU VI.
Ne deriva il diritto dell'attrice a vedersi restituite le somme versate, a titolo d'acconto, in esecuzione dei medesimi contratti.
Lo CU va, pertanto, effettivamente condannato a restituire alla VA Power s.r.l., la complessiva somma di € 135.678,48 oltre interessi al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. dalla messa in mora del 24.3.2023 e fino alla domanda giudiziale ed al saggio di cui al quarto comma del medesimo articolo dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo.
Quanto alla domanda di pagamento della somma di € 4.916,60, deve, invece, osservarsi come non possa dirsi provato che lo CU abbia egli effettivamente commissionato alla CL NF s.a.s. le prestazioni in relazione alle quali quest'ultima ha, poi, emesso la fattura n. 154/001 del 2022 al pagamento del cui importo ha provveduto l'attrice, atteso: a) che il documento prodotto in atti dall'attrice al riguardo (ci si riferisce al documento n. 15 in produzione attorea indicato come “Commessa 582/22”) è privo di qualsivoglia sottoscrizione ed è, dunque, del tutto inidoneo a dimostrare l'esistenza di un contratto intercorso tra lo CU e la predetta CL NF;
b) che la prova documentale dell'esistenza di tale dedotto contratto neppure può rinvenirsi nella dichiarazione di surroga espressa dalla CL NF (ci si riferisce al documento n. 18 in produzione attorea), trattandosi di scrittura rispetto alla quale naturalmente lo CU è del tutto estraneo.
Né l'attrice potrebbe dolersi della mancata ammissione, sul punto, della richiesta prova orale, atteso che il relativo capitolo (formulato, peraltro, per relationem rispetto al punto n. 8 della narrativa in fatto contenuta nel libello introduttivo) si appalesa come del tutto generico, non avendo la VA Power minimamente indicato in quali circostanze di tempo e di luogo e con quali modalità lo CU avrebbe commissionato opere alla CL NF.
Sempre in relazione alla domanda di pagamento della somma di € 4.916,60, deve, inoltre, rilevarsi, ed in senso invero assorbente, che, pur a voler diversamente opinare in ordine alla sussistenza della prova che il pagamento di tale somma effettuato dall'attrice sia relativo ad un'obbligazione contrattuale assunta dallo CU, ugualmente la relativa pretesa nei confronti di quest'ultimo non potrebbe trovare accoglimento, atteso che, trattandosi, secondo la prospettazione attorea, di somma corrisposta ad una subappaltatrice in relazione a lavorazioni da questa effettivamente eseguite nel
3 cantiere del cliente La CA, avuto riguardo ai principi in tema di restitutio in integrum per equivalente in favore dell'appaltatore a seguito della risoluzione del contratto d'appalto, il valore delle medesime lavorazioni andrebbe, comunque, riconosciuto in favore dello CU con conseguente operare al riguardo della cd. compensazione impropria.
Quanto, poi, alla domanda di rimborso dei costi stragiudiziali volti al recupero del credito, deve osservarsi che i costi relativi all'attività stragiudiziale svolta da un avvocato al fine del recupero di un determinato credito ben possono, in generale, costituire un danno per il creditore di cui questi può fondatamente invocare il risarcimento.
Deve, tuttavia, osservarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr., in tal senso, Cass., SS.UU., n. 16990/2017), tale posta di danno va liquidata in applicazione delle regole proprie della liquidazione giudiziale dei compensi spettanti all'avvocato.
Ciò posto, deve, allora, rilevarsi che, sulla scorta del disposto dell'art. 20 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, l'attività stragiudiziale dell'avvocato svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale può formare oggetto di un'autonoma liquidazione solo se “riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”.
Orbene, nella specie, l'attività stragiudiziale del proprio difensore in relazione alla quale la VA Power ha avanzato la domanda di risarcimento ora in esame – per quanto dedotta ed evincibile dagli atti – consiste nel mero inoltro alla CU, in data 24.3.2023, di una diffida alla restituzione dell'anzidetta somma di € 135.678,48, alla quale ha fatto, poi, diretto seguito l'introduzione della domanda giudiziale attraverso il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Trattandosi, dunque, ad avviso del Tribunale, di attività stragiudiziale priva di autonoma rilevanza rispetto alla successiva attività giudiziale, deve ritenersi che in relazione alla stessa non sussista alcun danno risarcibile in capo alla
VA Power.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del convenuto e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo, quanto agli onorari, al valore del decisum, alla non complessità delle questioni trattate, all'andamento concreto del giudizio ed all'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
1. risolve i dieci contratti per i quali è lite per grave inadempimento di
CU VI;
2. per l'effetto, condanna CU VI alla restituzione, in favore della VA Power s.r.l., della somma di € 135.678,48 oltre interessi come in parte motiva;
4 3. rigetta ogni altra domanda avanzata dalla VA Power s.r.l.;
4. condanna CU VI al rimborso, in favore della VA Power s.r.l., delle spese di lite, liquidate in € 840,80 per esborsi (ivi compresi quelli relativi al rilascio della visura camerale) ed € 4.217,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato. Così deciso in Milano addì 18.3.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
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