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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6815/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6815/2025 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Via L. Colli 23 TORINO presso lo studio dell'avv. OCCHINO
RA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VINOVO il Parte_1 Parte_2 08/07/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VINOVO (atto n. 9 parte II serie a del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 22/1/2015; il 4/11/2017 e il 24/10/2019 Per_1 Per_2 Per_3
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 26/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VINOVO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1)- Le figlie minori della coppia e sono affidate congiuntamente a entrambi i Persona_4 Per_3 genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre nella ex casa coniugale in Vinovo, Via
Piccolo Gaspare n. 13, di proprietà del marito, che resta assegnata alla signora, mentre il sig.
[...]
la ha già lasciato, trasferendosi in Vinovo via Cottolengo n. 70. Parte_2
2)- Salve le più dettagliate previsioni del piano genitoriale e compatibilmente con le esigenze scolastiche, extrascolastiche e con i desideri delle bambine, queste trascorreranno con il padre weekend alternati a quelli di spettanza della madre, dal mattino del sabato sino alle ore 18,00 della domenica e, nelle settimane in cui il week end sarà di competenza del papà, un giorno alla settimana con pernottamento, indicativamente il mercoledì quando, durante il periodo scolastico, il papà le preleverà da scuola e li riaccompagnerà a scuola il mattino seguente. Nelle settimane in cui il week end sarà di competenza della mamma, le bambine trascorreranno col padre anche il venerdì, dal pomeriggio, quando, durante il periodo scolastico, il papà le preleverà da scuola e le terrà con sé sino al sabato dopo pranzo. I giorni potranno cambiare secondo le esigenze e gli accordi dei genitori. Durante le vacanze estive, da fine scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo, le minori trascorreranno 15 giorni di vacanza con la mamma e pagina 2 di 4 15 giorni di vacanza con il papà, anche non consecutivi, in periodi da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Nei giorni rimanenti, i genitori si organizzeranno tra di loro, con i centri estivi e con i nonni per l'assistenza dei minori. Nelle festività natalizie, le minori trascorreranno, ad anni alterni la
Vigilia di Natale ed il giorno di Santo Stefano con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro. Il giorno di Natale le minori apriranno comunque i regali con entrambi i genitori. Trascorreranno altresì, ad anni alterni il 31 di dicembre con pernottamento sino alla mattina del 1°gennaio con un genitore e la restante parte del 1° gennaio, incluso il pranzo, con l'altro genitore;
l'Epifania ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Salvo diversi accordi tra i genitori, per le vacanze natalizie rimanenti i genitori si accorderanno entro il primo di dicembre a seconda degli impegni lavorativi degli stessi. Le minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la mamma e quello di Pasquetta con il papà ad anni alterni. Le vacanze scolastiche pasquali verranno trascorse con l'uno o l'altro genitore secondo accordi da prendere almeno un mese prima in base agli impegni di lavoro di entrambi i genitori. I ponti infrannuali saranno trascorsi tendenzialmente ad anni alterni con ciascun genitore, comunque in base ad accordi da prendere almeno un mese prima. I compleanni verranno festeggiati da ciascun minore con entrambi i genitori. Le altre festività e ricorrenze nel corso dell'anno saranno trascorsi dalle figlie con ciascun genitore secondo il normale calendario.
DÀ ATTO che:
3)- Il padre si impegna a porre in contatto le figlie con la nuova compagna con la necessaria gradualità e comunque non prima dell'autunno 2025, nel rispetto dei loro bisogni ed informandone preventivamente la madre, la quale assume nei confronti del padre lo stesso impegno, per l'eventualità di una sua relazione.
DISPONE che:
4)- Il sig. concorrerà al mantenimento delle tre figlie corrispondendo alla moglie, entro il giorno Parte_2
5 di ogni mese con bonifico bancario alle sue coordinate la somma di € 600,00 complessiva con aggiornamento automatico ISTAT da computarsi al decorrere di un anno dal deposito del presente ricorso.
5)- Il sig. provvederà inoltre al pagamento del 100% delle spese sportive delle bambine, nei Parte_2 limiti di uno sport per ciascuna e del 50% delle restanti spese extra assegno (scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ludiche), con applicazione del protocollo di intesa sottoscritto il 15 marzo 2016 dal
Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, che i coniugi dichiarano di conoscere, sia per l'individuazione delle spese extra, sia riguardo all'onere di concertazione e pagina 3 di 4 documentazione delle stesse, sia per la modalità di rimborso delle spese extra assegno. Il sig. Parte_2 continuerà altresì farsi carico al 100% delle spese per tutte le utenze domestiche.
DÀ ATTO che:
6)- Le parti danno atto che nel presente accordo non viene previsto un assegno di contribuzione del sig.
al mantenimento della signora in ragione dei suoi attuali redditi derivanti dall'attività Parte_2 Pt_1 di consulenza e collaborazione professionale con la società GFA srl in persona di , Persona_5 padre del sig. , in essere dall'ottobre 2022 e formalizzato con contratto scritto 2 gennaio Parte_2
2024. Le parti concordano che qualora la signora reperisse un lavoro part time che le consentisse Pt_1 di incrementare il proprio reddito mensile netto in misura non superiore ad € 500,00, tale incremento non comporterebbe una modifica del contributo del papà al mantenimento delle bambine.
7)- I coniugi danno atto di non essere proprietari di autovetture proprie, ma di utilizzare una autovettura ciascuno, precisamente una Volkswagen Turan ed un'Audi A6, di proprietà dell'azienda di famiglia
GFA srl di cui il sig. è amministratore delegato, con assicurazione, bollo e carburante a carico Parte_2 della società, costituenti benefits aziendali del sig. , il quale si impegna a consentire alla signora Parte_2
l'utilizzo dell'autovettura Volkswagen Turan anche dopo la separazione. Pt_1
8)- I coniugi concordano che, ove l'uno o l'altro instaurassero una convivenza stabile con altro/a partner titolare di reddito ed economicamente capace di contribuire alle spese di gestione della casa, le presenti condizioni sarebbero passibili di revisione.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6815/2025 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Via L. Colli 23 TORINO presso lo studio dell'avv. OCCHINO
RA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VINOVO il Parte_1 Parte_2 08/07/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VINOVO (atto n. 9 parte II serie a del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 22/1/2015; il 4/11/2017 e il 24/10/2019 Per_1 Per_2 Per_3
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 26/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VINOVO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1)- Le figlie minori della coppia e sono affidate congiuntamente a entrambi i Persona_4 Per_3 genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre nella ex casa coniugale in Vinovo, Via
Piccolo Gaspare n. 13, di proprietà del marito, che resta assegnata alla signora, mentre il sig.
[...]
la ha già lasciato, trasferendosi in Vinovo via Cottolengo n. 70. Parte_2
2)- Salve le più dettagliate previsioni del piano genitoriale e compatibilmente con le esigenze scolastiche, extrascolastiche e con i desideri delle bambine, queste trascorreranno con il padre weekend alternati a quelli di spettanza della madre, dal mattino del sabato sino alle ore 18,00 della domenica e, nelle settimane in cui il week end sarà di competenza del papà, un giorno alla settimana con pernottamento, indicativamente il mercoledì quando, durante il periodo scolastico, il papà le preleverà da scuola e li riaccompagnerà a scuola il mattino seguente. Nelle settimane in cui il week end sarà di competenza della mamma, le bambine trascorreranno col padre anche il venerdì, dal pomeriggio, quando, durante il periodo scolastico, il papà le preleverà da scuola e le terrà con sé sino al sabato dopo pranzo. I giorni potranno cambiare secondo le esigenze e gli accordi dei genitori. Durante le vacanze estive, da fine scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo, le minori trascorreranno 15 giorni di vacanza con la mamma e pagina 2 di 4 15 giorni di vacanza con il papà, anche non consecutivi, in periodi da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Nei giorni rimanenti, i genitori si organizzeranno tra di loro, con i centri estivi e con i nonni per l'assistenza dei minori. Nelle festività natalizie, le minori trascorreranno, ad anni alterni la
Vigilia di Natale ed il giorno di Santo Stefano con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro. Il giorno di Natale le minori apriranno comunque i regali con entrambi i genitori. Trascorreranno altresì, ad anni alterni il 31 di dicembre con pernottamento sino alla mattina del 1°gennaio con un genitore e la restante parte del 1° gennaio, incluso il pranzo, con l'altro genitore;
l'Epifania ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Salvo diversi accordi tra i genitori, per le vacanze natalizie rimanenti i genitori si accorderanno entro il primo di dicembre a seconda degli impegni lavorativi degli stessi. Le minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la mamma e quello di Pasquetta con il papà ad anni alterni. Le vacanze scolastiche pasquali verranno trascorse con l'uno o l'altro genitore secondo accordi da prendere almeno un mese prima in base agli impegni di lavoro di entrambi i genitori. I ponti infrannuali saranno trascorsi tendenzialmente ad anni alterni con ciascun genitore, comunque in base ad accordi da prendere almeno un mese prima. I compleanni verranno festeggiati da ciascun minore con entrambi i genitori. Le altre festività e ricorrenze nel corso dell'anno saranno trascorsi dalle figlie con ciascun genitore secondo il normale calendario.
DÀ ATTO che:
3)- Il padre si impegna a porre in contatto le figlie con la nuova compagna con la necessaria gradualità e comunque non prima dell'autunno 2025, nel rispetto dei loro bisogni ed informandone preventivamente la madre, la quale assume nei confronti del padre lo stesso impegno, per l'eventualità di una sua relazione.
DISPONE che:
4)- Il sig. concorrerà al mantenimento delle tre figlie corrispondendo alla moglie, entro il giorno Parte_2
5 di ogni mese con bonifico bancario alle sue coordinate la somma di € 600,00 complessiva con aggiornamento automatico ISTAT da computarsi al decorrere di un anno dal deposito del presente ricorso.
5)- Il sig. provvederà inoltre al pagamento del 100% delle spese sportive delle bambine, nei Parte_2 limiti di uno sport per ciascuna e del 50% delle restanti spese extra assegno (scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ludiche), con applicazione del protocollo di intesa sottoscritto il 15 marzo 2016 dal
Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, che i coniugi dichiarano di conoscere, sia per l'individuazione delle spese extra, sia riguardo all'onere di concertazione e pagina 3 di 4 documentazione delle stesse, sia per la modalità di rimborso delle spese extra assegno. Il sig. Parte_2 continuerà altresì farsi carico al 100% delle spese per tutte le utenze domestiche.
DÀ ATTO che:
6)- Le parti danno atto che nel presente accordo non viene previsto un assegno di contribuzione del sig.
al mantenimento della signora in ragione dei suoi attuali redditi derivanti dall'attività Parte_2 Pt_1 di consulenza e collaborazione professionale con la società GFA srl in persona di , Persona_5 padre del sig. , in essere dall'ottobre 2022 e formalizzato con contratto scritto 2 gennaio Parte_2
2024. Le parti concordano che qualora la signora reperisse un lavoro part time che le consentisse Pt_1 di incrementare il proprio reddito mensile netto in misura non superiore ad € 500,00, tale incremento non comporterebbe una modifica del contributo del papà al mantenimento delle bambine.
7)- I coniugi danno atto di non essere proprietari di autovetture proprie, ma di utilizzare una autovettura ciascuno, precisamente una Volkswagen Turan ed un'Audi A6, di proprietà dell'azienda di famiglia
GFA srl di cui il sig. è amministratore delegato, con assicurazione, bollo e carburante a carico Parte_2 della società, costituenti benefits aziendali del sig. , il quale si impegna a consentire alla signora Parte_2
l'utilizzo dell'autovettura Volkswagen Turan anche dopo la separazione. Pt_1
8)- I coniugi concordano che, ove l'uno o l'altro instaurassero una convivenza stabile con altro/a partner titolare di reddito ed economicamente capace di contribuire alle spese di gestione della casa, le presenti condizioni sarebbero passibili di revisione.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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