Art. 21. Ripartizione della quota dell'otto per mille
del gettito IRPEF 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UII concorre, con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, anche ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri Paesi.
2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UII dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme alle stesse finalita' di cui al comma 1.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UII entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell' articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione all'UII stessa.
Note all'art. 21:
- Il testo dell' art. 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e' il seguente:
«Art. 45 (Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione). - (Omissis).
7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura e' adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalita' sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all' art. 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 ; all' art. 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 ; all' art. 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409 ; all' art. 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520 ;
all' art. 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638 .
(Omissis).».
del gettito IRPEF 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UII concorre, con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, anche ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri Paesi.
2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UII dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme alle stesse finalita' di cui al comma 1.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UII entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell' articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione all'UII stessa.
Note all'art. 21:
- Il testo dell' art. 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e' il seguente:
«Art. 45 (Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione). - (Omissis).
7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura e' adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalita' sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all' art. 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 ; all' art. 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 ; all' art. 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409 ; all' art. 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520 ;
all' art. 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638 .
(Omissis).».