Ordinanza cautelare 20 maggio 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 3295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3295 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03295/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08511/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8511 del 2022, proposto dalla società Luxury suites s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio, sito in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice, n. 4;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’avvocatura capitolina, siti in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
per l'annullamento:
- della nota prot. CA/ 0093662 del 09/06/2022, recante comunicazione di improcedibilità della domanda di occupazione di suolo pubblico in Roma, GO Angelicum n. 4;
- della deliberazione di Giunta comunale n. 139/2006, dell'allegata relazione tecnica e della scheda di piano di massima occupabilità di GO Angelicum;
- ove occorrer possa, per la disapplicazione e/o annullamento dell''art. 11 della D.A.C. 21/2021, nella subordinata ipotesi che sia interpretato come ritenuto dall’intimata amministrazione;
- di ogni ulteriore atto e e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. FA RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha impugnato la nota in epigrafe, con la quale l'amministrazione intimata ha dichiarato improcedibile la sua domanda di occupazione di suolo pubblico permanente per un locale sito in GO Angelicum n. 4, sulla scorta delle seguenti ragioni:
(i) la ricorrente sarebbe priva dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, risultando titolare di una SCIA di somministrazione alimenti e bevande per alloggiati e non alloggiati, con conseguente impossibilità di ottenere la concessione in questione ex art. 11, c. 1, del vigente regolamento Cosap (D.A.C. n. 21/2021);
(ii) in ogni caso, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 139/2006, GO Angelicum è stato inserito nell'elenco dei toponimi per i quali è previsto il piano di massima occupabilità con assentibilità pari a zero.
Ha altresì impugnato la menzionata deliberazione n. 139/2006 e l'art. 11 della D.A.C. n. 21/2021.
1.1. La società ricorrente ha articolato doglianze così rubricate:
- Violazione degli artt. 7 e ss. l. 241/1990 ;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della d.a.c. 21/2021; violazione dell'art. 1 del d.l. 1/2012; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, arbitrarietà, illogicità e contraddittorietà, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta ;
- in subordine: illegittimità dell'art. 11 della d.a.c. 21/2021; violazione dell'art. 1 della l. 287/1981; violazione dell'art. 77 lettere a) e g) della l.r. 22/2019; violazione dell'art. 1 del d.l. 1/2012; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, arbitrarietà, illogicità e contraddittorietà, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta ;
- illegittimità in via propria e derivata per illegittimità della scheda del p.m.o. di GO Angelicum per eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, genericità, ingiustizia manifesta, arbitrarietà; violazione degli artt. 12 e 13 della d.a.c. 21/2021 .
1.3. La ricorrente ha quindi chiesto di annullare gli atti impugnati, con vittoria delle spese, per le quali ha chiesto la distrazione al procuratore antistatario.
2. Si è costituito l'intimato Comune, con atto di mera forma.
3. Parte ricorrente ha presentato un'istanza cautelare e una successiva memoria.
4. Con memoria del 15.5.2025 il resistente Comune ha chiesto di rigettare il ricorso.
5. L'istanza cautelare di parte ricorrente è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 2736 del 20.5.2025.
6. In prossimità dell'udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie.
7. All’udienza straordinaria indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato, sulla scorta delle seguenti considerazioni.
2. Va, anzitutto, dato atto del carattere plurimotivato del provvedimento impugnato.
Da ciò consegue che la legittimità di una sola delle giustificazioni è di per sé in grado di sorreggere l'atto in sede giurisdizionale. Infatti, nel caso di un atto fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (cfr., ex plurimis , Cons. St., Sez. V, 3 marzo 2022 n. 1529; Cons. St., Sez. VI, 17 febbraio 2022, n. 1200; Cons. St., Sez. V, 8 febbraio 2022, n. 899; Cons. St., Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 436; Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 200).
Delle due motivazioni, è dirimente - ai fini del rigetto del ricorso - la seconda.
Con essa l’amministrazione capitolina ha affermato che, per GO Angelicum, l’assentibilità di suolo pubblico è pari a zero. Da ciò discende che – a prescindere da ogni considerazione sul tipo di autorizzazione di cui è titolare la ricorrente impresa (che costituisce il primo capo del provvedimento impugnato) – ove una simile argomentazione resistesse alle censure di parte ricorrente, sarebbe superflua l’analisi sulle ulteriori doglianze volte a colpire il primo dei due motivi di diniego.
3. Parte ricorrente ha contestato tale capo dell’impugnato provvedimento con il quarto motivo di ricorso. Detto motivo, a differenza del terzo (che, del resto, è quello che chiude le contestazioni della ricorrente avverso il primo capo del provvedimento impugnato), non è stato articolato in via subordinata. Ciò consente al giudice di analizzarlo per primo, secondo il criterio della priorità logica (Cons. St., Ad. pl., sent. n. 5/2015).
3.1. Con il suddetto quarto motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato l'erroneità della scheda di piano di massima occupabilità, posto che - come sarebbe comprovato dalla perizia giurata in atti - non sussisterebbero impedimenti al rilascio di concessione di suolo pubblico nell'area in esame.
Più nel dettaglio, per quanto la scheda di piano di massima occupabilità abbia previsto per l'area in questione la citata " assentibilità zero ", parte ricorrente ha sostenuto che si tratterebbe di una scheda approvata in epoca risalente (la deliberazione di giunta comunale n. 139/2006), priva di adeguata motivazione e comunque adottata prima della D.A.C. n. 21/2021, i cui artt. 12 e 13 individuerebbero criteri oggettivi per l'occupazione di suolo pubblico.
A riprova di quanto ha affermato, ha sostenuto che la resistente amministrazione, nella redazione di successive schede di piano avrebbe acconsentito a limitate occupazioni di suolo pubblico, pur ricorrendo condizioni analoghe, se non identiche, a quelle di GO Angelicum.
3.2. Tali doglianze non possono trovare accoglimento.
3.2.1. In giurisprudenza è stato sostenuto che i piani di massima occupabilità e le allegate schede di dettaglio, laddove contengano prescrizioni immediatamente preclusive all’assentibilità dell’occupazione di suolo pubblico, non hanno valenza meramente pianificatoria, ma (anche) cogente e prescrittiva (Cons. St., sez. V, 7 maggio 2024, n. 4120).
Ciò pone non pochi dubbi sull’ammissibilità dell’impugnazione della delibera di Giunta, risalente al 2006, che ha imposto la suddetta “ assentibilità zero ” per GO Angelicum. A maggior ragione ove si consideri che parte ricorrente, già nel 2016, era stata edotta dall’amministrazione dell’esistenza di tale circostanza nell’ambito del diniego di una simile istanza (cfr. la nota n. 168927 del 14.10.2016 della resistente amministrazione, da questa prodotta il 15.5.2025 a p. 25).
3.2.2. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle viste perplessità in rito, tenuto conto dell’infondatezza nel merito delle censure di parte ricorrente.
3.2.2.1. La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di occuparsi in più occasioni dei piani di massima occupabilità (cfr. Cons. St., sez. V, 7 maggio 2024, n. 4120), chiarendo che:
- essi trovano la loro giustificazione nell’esigenza dell’amministrazione comunale di individuare forme omogenee di fruizione di spazi pubblici da parte di operatori commerciali in luoghi di notevole interesse pubblico, nell’obiettivo di garantire una rigorosa tutela del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale e per assicurare un equilibrio tra l'espansione delle attività commerciali, la regolamentazione del traffico urbano e la tutela della residenzialità nonché, anche, per salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini;
- essi si basano su una molteplicità di criteri generali che non si esauriscono nel rispetto dei requisiti relativi al passaggio dei mezzi di soccorso ma che ricomprendono, tra l’altro, la salvaguardia delle aree di particolare valenza storico-ambientale o socio-economica, l’adeguatezza degli arredi urbani, la salvaguardia e riqualificazione di zone di pregio anche attraverso la presenza di pubblici esercizi adeguati, la garanzia dell’equilibrio tra lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e le esigenze di tutela e di promozione degli aspetti storico-artistici nell’ambito dei contesti urbani in cui le suddette attività sono insediate, con particolare riferimento ai centri storici e alle aree relative alla cosiddetta città consolidata, la promozione, nel rispetto dei diversi contesti architettonici, delle attività di somministrazione legate a tradizioni, usi e costumi locali, anche quali attrattori di flussi turistici;
- allo loro base vi sono molteplici e articolati i criteri che l’amministrazione è chiamata a valutare nell’ambito del procedimento che conduce alla loro approvazione, costituenti strumento di regolazione e pianificazione dell’uso del territorio, con la finalità di mantenere gli equilibri degli spazi urbani nel delicato contesto del centro storico.
Si tratta, in altre parole, di una pianificazione lato sensu urbanistica (in quanto destinata ad incidere, per l’appunto, sull’assetto di un determinato ambito urbano), connotata da una lata discrezionalità. Con l’ovvia conseguenza che le relative scelte costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità (TAR Lazio, sez. II- ter , 7 novembre 2025, n. 19779).
3.2.2.2. Nel caso di specie, le doglianze di parte ricorrente non hanno evidenziato alcuna evidente illogicità nella contestata scheda di piano.
Invero, la deliberazione n. 139/2006 (cfr. all. 2 di parte ricorrente) ha specificato che per una serie di siti, tra i quali GO Angelicum, che “ la Commissione ha escluso la possibilità di concedere occupazione di suolo pubblico in considerazione dell’alto pregio storico-monumentale, artistico-culturale ” degli stessi.
Si tratta di una motivazione (resa, peraltro, rispetto a una serie di siti di importanza indiscutibile. Tra i vari: Piazza dell’Ara Coeli, GO Chigi, Piazza del Quirinale) che non può essere tacciata né di apoditticità né di illogicità; essa è dunque ben in grado di resistere alle censure di parte ricorrente.
Censure che, invero, vorrebbero anche far valere la vetustà della scheda (cfr. in particolare la perizia giurata prodotta come all. 3 di parte ricorrente); che è circostanza rispetto alla quale gli strumenti di tutela sono altri e non certamente riconducibili alla dichiarazione di illegittimità in sede giurisdizionale.
In simili casi, infatti, il privato può istare per una revisione della scheda di piano, sempreché ne ricorrano i presupposti (Cons. St., sez. V, 7 maggio 2024, n. 4120; v. altresì TAR Lazio, sez. II, 10 ottobre 2024, n. 17511 per una compiuta ricostruzione della procedura di revisione della scheda di piano).
Né hanno fondamento le doglianze sul fatto che le previsioni della scheda di piano del 2006 sarebbero state in qualche modo sostituite dalla nuova regolamentazione sull’uso del suolo pubblico medio tempore intervenuta.
Al riguardo, è sufficiente considerare che il resistente Comune, con il nuovo regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico (prodotto da parte ricorrente in uno con l’istanza cautelare), ha espressamente fatto salva la menzionata deliberazione n. 139/2006 (cfr. art. 21, c. 6, del suddetto regolamento).
3.2.2.3. Da quanto sopra discende il rigetto del quarto motivo di ricorso.
4. Le ulteriori doglianze di parte ricorrente vanno parimenti rigettate.
4.1. Il primo motivo di ricorso va rigettato perché con esso la ricorrente si è doluta di pretese violazioni procedimentali.
Ma, a fronte della vista “ assentibilità zero ” di GO Angelicum, simili censure si scontrano con la ben nota previsione di cui all’art. 21- octies , c. 2, l. n. 241/1990 ( Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis ”).
4.2. Gli ulteriori due motivi di ricorso, essendo espressamente volti a contestare il primo capo dell’impugnato provvedimento (vale a dire, quello inerente al tipo di autorizzazione in possesso della ricorrente), non possono trovare accoglimento per le viste considerazioni sul carattere plurimotivato dell’atto in questa sede gravato.
5. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della resistente amministrazione nella misura di euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
ES TI, Presidente
Rita Luce, Consigliere
FA RD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA RD | ES TI |
IL SEGRETARIO