Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 17/04/2025, n. 7713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7713 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07713/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06407/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6407 del 2024, proposto da-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Scavuzzo, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Scavuuzzo in Roma, via Germanico n. 24;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Aequa Roma S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-della nota Prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive Direzione S.U.A.P., avente ad oggetto “ Regolarità contabile CUP annualità 2021/2022/2023/2024 ”, nonché di ogni altro atto antecedente e conseguente, comunque connesso e collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/06/2024 la ricorrente ha agito al fine di ottenere l’annullamento della nota indicata in epigrafe per le ragioni di cui al ricorso introduttivo.
Roma Capitale si costituiva in giudizio il 14/06/2024, eccependo, con le successive memorie in atti, l’inammissibilità del ricorso nonché in ogni caso concludendo per la reiezione delle censure formulate.
All’udienza pubblica del 26 marzo 2025 il difensore delle parti ricorrenti dichiarava cessata la materia del contendere e la causa veniva trattenuta in decisione.
La ricorrente ha riferito di operare nel settore della Pubblicità Esterna nel territorio di Roma Capitale, giuste numerose autorizzazioni e/o concessioni all'installazione di impianti pubblicitari. La stessa ha impugnato la nota in epigrafe, recante oggetto “ Regolarità contabile CUP annualità 2021/2022/2023/2024 ”, con cui il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Direzione S.U.A.P. di Roma Capitale, nel far seguito ad una propria precedente comunicazione del 24 gennaio 2024, in cui già si rendeva noto che “ le istruttorie in corso relative a domande si spostamento/ricollocazione/trasformazione (degli impianti pubblicitari di interesse) saranno proseguite, ma l’eventuale provvedimento favorevole sarà adottato solo a seguito di posizione contabile regolare, come prescritto dall’art. 21 comma 4 della Deliderazione A.C. n. 110/2020 ” (v. doc. 1 resistente), le ha poi rappresentato che “ al fine di procedere alla conclusione delle istruttorie di tutte le pratiche depositate da codesta Società, è necessario acquisire l’avvenuto pagamento degli importi per le annualità 2021/2022/2023 e 1° rata 2024 ”, contestualmente ricordandole che “ una posizione contabile non regolare costituisce motivo ostativo alla chiusura eventualmente favorevole delle istruttorie … in aderenza al disposto di cui all'art. 21 comma 4 della D.A.C. 182/2023 e ss.mm.ii. ” (v. provvedimento impugnato doc. 1 ricorrente).
Parte ricorrente chiede l’annullamento di tale atto, lamentando, sostanzialmente, che Roma Capitale si sia “rifiutata” ingiustamente di “ dare seguito all’attività istruttoria relativa alle varie istanze presentate dalla ricorrente, sulla base di un ipotetico debito non avente natura tributaria, così violando palesemente il proprio regolamento sulle entrate che dispone la sospensione dell’attività amministrativa solo in presenza di debiti tributari ” (v. ricorso).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse in relazione al contenuto non immediatamente lesivo della nota avversata, con cui l’amministrazione comunale - dopo aver trasmesso alla Società uno schema riepilogativo degli importi da costei dovuti a titolo di tariffe CUP per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 - si limita a riferire che (come peraltro già in precedenza evidenziato) l’omessa regolarizzazione della posizione contabile avrebbe in generale impedito la chiusura eventualmente favorevole dei procedimenti istruttori di interesse della ricorrente.
Come noto, per poter agire in giudizio occorre che la parte ricorrente vi abbia un interesse personale, attuale e concreto (art. 100 c.p.c. e 39 c.p.a.).
Ebbene, nel caso di specie, l’interesse azionato dalla ricorrente difetta dei necessari requisiti di attualità e concretezza, essendo stato impugnato un atto a carattere endoprocedimentale, avente natura meramente interlocutoria, di per sé privo di un qualsiasi contenuto dispositivo idoneo ad arrecare un pregiudizio diretto e immediato alla sfera giuridica della Società, non integrando la nota avversata la volontà dell’amministrazione né di portare ad esecuzione la sottesa pretesa creditoria (nel caso di specie, nemmeno resa oggetto di contestazione), né di respingere, in ragione della mancata regolarità contabile dell’istante, le domande di spostamento/ricollocazione/trasformazione di impianti pubblicitari avanzate dalla ricorrente (domande delle quali, peraltro, quest’ultima nemmeno dà alcuna evidenza), piuttosto ivi limitandosi il Dipartimento in questione a ribadire le possibili conseguenze di un’omessa interlocuzione, al fine di sollecitare al riguardo un confronto con l’interessata.
Va da sé che, nel caso di specie, gli unici atti con effetti veramente provvedimentali e definitivamente lesivi della sfera giuridica della Società – atti sui quali eventualmente si appunterà l’interesse ad agire della ricorrente – saranno i provvedimenti (allo stato ancora non adottati) con cui Roma Capitale, nel recepire il mero “intendimento” contenuto nell’atto avversato, eventualmente rigetterà le (non meglio specificate) domande avanzate dalla ricorrente con riferimento agli impianti pubblicitari di interesse, atti nei cui confronti ben potranno essere formulate le censure proposte.
Eventuali effetti lesivi diretti, autonomi e immediati non potranno, infatti, che prodursi soltanto all’esito di una tale determinazione di rigetto, all’adozione della quale potrà essere, altresì, contestualmente impugnato anche l’atto oggetto del presente giudizio.
Fintantoché il provvedimento di rigetto non sarà adottato, non vi è, dunque, ancora alcuna immediata lesione provvedimentale diretta della sfera giuridica della Società, che appare, dunque, allo stato perciò sprovvista di un reale interesse ad agire rispetto all’atto per cui è causa.
Ciò trova, peraltro, conferma nella manifestazione di volontà di parte ricorrente di cui alla udienza del 26.3.2025 che dimostra l’assenza di interesse ad una decisione sui fatti di causa.
In conclusione, il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in ragione di un difetto di attualità della lesione e dell’assenza di un concreto pregiudizio.
Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Annamaria Gigli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Gigli | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.