Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il giudice unico, dott. Remo Lisco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 5442 dell'anno 2022, avente per oggetto: appello, TRA
(p.i. - c.f. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore ad negotia, , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Miro, Parte_2 appellante principale E
(c.f./p.i.: ), in persona del l.r.p.t., dott. Controparte_1 P.IVA_3 Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mottolese, appellante incidentale
E (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Controparte_2 C.F._1
Lattarulo, appellato All'udienza del 19.11.2024, la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
* rilevato che proponeva appello principale avverso la sentenza n. Parte_1
2178/22, pronunziata dal Giudice di Pace Taranto in data 23.08.2022, con la quale le due compagnie di assicurazione in epigrafe indicate venivano distintamente dichiarate obbligate a redigere e trasmettere all'attore le rispettive autonome perizie sull'autovettura BMW, tg DE179XX (vale a dire sull'autovettura del preteso danneggiante) entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza;
il primo giudice, inoltre, condannava distintamente le medesime compagnie al pagamento della somma di € 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza o di parziale o inesatta esecuzione a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza e di ulteriori € 100,00 a decorrere dal sessantunesimo giorno;
condannava, infine, le medesime compagnie distintamente alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore del;
lamentava CP_2 l'appellante: 1) violazione dell'art. 146 d.lgsl. n. 209 del 07/09/2005 e dell'art. 2 d.m. n, 191 del 29/10/2008 - errata interpretazione delle norme - illogicità della motivazione;
nell'ambito di detto motivo si doleva anche del fatto che il primo giudice avesse dichiarato obbligata la compagnia ad un facere (redazione della perizia), andando ultra petita, in violazione dell'art. 112 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 4 comma 2, d.m. n. 55/2014 e d.m. n. 37/2018;
* rilevato che il , costituitosi, si opponeva all'accoglimento del gravame;
CP_2
* rilevato che pure costituitasi tempestivamente, proponeva appello Controparte_1 incidentale, lamentando che il primo giudice avesse: 1) violato l'art. 146 d. lgs. n.209 del 2005 e l'art. 2 d.m. n. 191 del 2008, errando macroscopicamente nell'interpretazione delle norme e giungendo ad una motivazione illogica; 2) violato l'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 ed il d.m. n. 37 del 2018;
* rilevato che la difesa del affermava e documentava che, successivamente alla CP_2 pronunzia della sentenza impugnata, entrambe le compagnie avevano trasmesso le perizie sul veicolo BMW rispettivamente eseguite, cosicché deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda spiegata in primo grado dal e la valutazione della CP_2
* ritenuto che entrambi gli appelli, principale ed incidentale, siano virtualmente fondati, in quanto: a) effettivamente il con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado CP_2 aveva chiesto la trasmissione della predetta perizia (“condannare…alla trasmissione di ogni atto riguardante il procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione e segnatamente l'allegazione della perizia del veicolo tg. DE179XX con relativi fotogrammi, all'indirizzo di posta elettronica…”; non veniva, pertanto, domandata la condanna a redigere la perizia, ma a trasmetterla, vale a dire a consegnarla;
b) in ogni caso, l'art. 146 del d.lgs. n. 209/2005 riconosce ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano (comma
1), da esercitare a mezzo della visione degli atti richiesti e della estrazione di copia a proprie spese (comma 3); e l'art. 2, comma 2, d.m. n. 191/2008 (che ha dato attuazione al citato art. 146) dispone che sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro;
deve, pertanto, ritenersi che l'accesso venga riconosciuto in relazione quegli atti già esistenti nel fascicolo del sinistro al momento della ricezione della richiesta di accesso, senza la possibilità di imporre alle compagnie l'esecuzione/redazione di un atto in quel momento non ancora eseguito;
ebbene, non è stata offerta prova adeguata dalla parte attrice nel corso del giudizio dell'esistenza del fatto che nel fascicolo delle due compagnie convenute, al momento dell'inoltro della richiesta di accesso, vi fosse la perizia sull'autovettura BMW e, a norma dell'art. 2697 c.c. l'attore, odierno appellante, avrebbe dovuto offrire in primo grado prova adeguata dell'avvenuta esecuzione di detta perizia con i relativi fotogrammi e del possesso di detti atti da parte delle due compagnie, posto che dette circostanze costituiscono un implicito antecedente logico (prima ancora che giuridico) del diritto di accesso;
né, ad avviso del Tribunale, sarebbe possibile sostenere che detta prova negativa (dell'inesistenza del documento con riferimento al quale si chiede l'accesso) dovesse essere offerta dalla compagnia in applicazione del principio di vicinanza della prova, posto che, con riferimento al caso di specie, la posizione di entrambe le parti appare non differente, sia in ragione, da una parte, della notoria difficoltà di offrire la prova di un fatto negativo (anche attraverso la dimostrazione di fatti positivi incompatibili), sia in considerazione, dall'altra parte, del fatto che l'odierno attore avrebbe potuto avvalersi di prove, anche costituende, non ultima la richiesta di prova testimoniale a mezzo del responsabile del sinistro (proprietario della vettura BMW), non apparendo ravvisabile in tal caso incompatibilità, in considerazione dell'oggetto del giudizio (esercizio del diritto di accesso, autonomo rispetto al diritto al risarcimento danni da sinistro stradale) e della circostanza sulla quale detto soggetto sarebbe chiamato a deporre
(esecuzione della perizia sul proprio veicolo, ininfluente di per sé sul giudizio di responsabilità per l'incidente); né, ad avviso di questo giudice, è possibile rinvenire alcun obbligo giuridico per le compagnie di assicurazione di eseguire la perizia sulla vettura del responsabile, posto che detto obbligo non potrebbe evincersi dall'art. 148 d.lgs. n. 209/2005, dall'art. 2 d.m. 191/2008 o dall'art. 9 dpr n. 254/2006, in quanto il primo articolo, nel prevedere che la richiesta di risarcimento con soli danni a cose deve contenere l'indicazione dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per non meno di cinque giorni non festivi per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, non impone alla compagnia alcun obbligo di procedere a detta ispezione, ove la stessa compagnia ritenga che gli altri elementi a sua disposizione le consentano di procedere ad una valutazione della richiesta risarcitoria (in senso favorevole o sfavorevole al richiedente) e che, pertanto, non sia necessario procedere ad una perizia;
detta disposizione prevede solo l'indicazione del periodo in cui il richiedente (che deve ritenersi ragionevolmente da identificare con il danneggiato) deve mettere la cosa a disposizione per l'ispezione, ma evidentemente, ove la compagnia non ritenga necessario o utile procedervi, detto periodo decorrerà inutilmente;
analoga considerazione vale per l'art. 9 dpr innanzi citato, posto che, secondo quanto è dato evincere dalla lettura di detta disposizione, la prestazione dell'assistenza informativa e tecnica che la compagnia deve offrire al danneggiato non richiede necessariamente l'esecuzione della perizia sulla vettura antagonista, ove la compagnia non la ritenga necessaria o utile ad esprimere un giudizio sul fatto;
quanto all'art. 2 d.m. innanzi citato, si osserva che detta disposizione elenca, al comma 2, dalla lett. a) alla lett. h), una serie di atti oggetto del diritto di accesso e fra questi sono comprese, alla lett. e) anche le perizie dei danni materiali;
ma detta elencazione ha evidentemente valore esemplificativo;
tanto si evince sia dal tenore letterale del medesimo comma (che nella prima parte recita: “
2. Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi:…”), che dalla considerazione logica conseguente al fatto che alcuni degli atti specificamente indicati potrebbero anche non esistere per assenza del presupposto fattuale che ne è alla base (ad esempio, le denunce presuppongono che il soggetto coinvolto abbia inoltrato una denuncia, il rapporto delle autorità intervenute presuppone che un intervento di dette autorità vi sia stato, le dichiarazioni testimoniali presuppongono che dei testimoni vi siano stati e che abbiano rilasciato dichiarazioni, le perizie medico legali presuppongono che siano stati lamentati danni alla salute e che siano stati incaricati dei medici al fine di valutare detti danni, i preventivi e le fatture presuppongono che dei preventivi siano stati richiesti dalle parti interessate e rilasciati dal soggetto richiesto e che pure le fatture siano state rilasciate, così come le quietanze di liquidazione richiedono che delle liquidazioni vi siano state); pertanto, un argomento fondato sull'elencazione, nel citato art. 2, delle perizie dei danni materiali non può di per sé solo essere ritenuto dirimente ai fini della valutazione di sussistenza del diritto di accesso sulla perizia relativa alla vettura del soggetto preteso danneggiante;
ed anche la decisione di procedere ad una perizia sul veicolo antagonista non può che essere rimessa ad una valutazione di opportunità della compagnia;
* ritenuto, pertanto, che gli appelli proposti dalle compagnie in epigrafe indicate siano virtualmente fondati e che le domande proposte in primo grado dal fossero infondate (in CP_2 esse comprese evidentemente anche quelle attinenti alla condanna al pagamento di somme ex art. 614 bis c.p.c., evidentemente connesse e consequenziali rispetto a quelle relative all'accesso all'atto richiesto;
l'Avv. Angelo Lattarulo (quale distrattario, cfr. Cass. n. 9062/2010; Cass. n. 25247/2017) deve essere condannato a restituire alla , che ne ha fatto richiesta Controparte_1 quanto quest'ultima abbia corrisposto al primo in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo;
deve essere condannato a rifondere Controparte_2 le spese di lite del doppio grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, alle due compagnie appellanti, in applicazione del principio di soccombenza;
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento degli appelli, principale ed incidentale, proposti ed in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere sulle domande di accesso ex art. 146 d.lgs. n.
209/2005 proposte in primo grado da , che dichiara virtualmente Controparte_2 infondate;
b) condanna l'Avv. Angelo Lattarulo a restituire ad quanto quest'ultima Controparte_1 abbia corrisposto al primo in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo;
c) condanna a pagare alla le spese di lite del Controparte_2 Parte_1 giudizio di primo grado, che liquida in € 870,00 per compensi, oltre accessori di legge;
d) condanna a pagare alla le spese di lite del giudizio di Controparte_2 Controparte_1 primo grado, che liquida in € 850,00 per compensi, oltre accessori di legge;
e) condanna l'appellato a pagare alla le spese di lite del presente Parte_1 giudizio di appello, che liquida in € 174,00 per esborsi ed in € 860,00 per compensi, oltre accessori di legge;
f) condanna l'appellato a pagare alla le spese di lite del presente giudizio Controparte_1 di appello, che liquida in € 147,00 per esborsi ed in € 860,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Taranto, 09.06.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco