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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/06/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 19 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di TI, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
33/2019 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. LOREDANA MACCORA in sostituzione dell'avv. ROBERTO PICCIOLO, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa e, in particolare, nelle note di trattazione da ultimo depositate.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di TI, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33/2019 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Roberto Picciolo
[...] ed elettivamente domiciliato in TI, presso lo studio professionale dell'avv. Gabriella
Donzì
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 29 dicembre 2018 proponeva appello contro la Parte_1 sentenza n. 159/2018 con cui il Giudice di Pace di TI aveva rigettato l'opposizione all'ingiunzione prot. n. 11803 del 25 ottobre 2017 con cui il gli Controparte_1 aveva intimato il pagamento di complessivi € 2.747,16 a titolo di canoni idrici dal 2008 al 2014. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 16 marzo 2023 e, dopo alcuni differimenti resi necessari per la riorganizzazione del ruolo istruttorio e la definizione di cause ancora più risalenti, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dell'unica parte costituita e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia del che, pur Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito.
L'appello è infondato.
Il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione sul presupposto che l'Ente locale avesse correttamente provato la potabilità dell'acqua.
La doglianza di parte secondo cui la documentazione prodotta dal non CP_1 avrebbe attendibilità/valenza probatoria rispetto agli esiti dei controlli non Pt_2 coglie nel segno.
Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 31/2001 (e oggi confermato dal d. lgs. n. 18/2023 che, abrogando il primo, ha disciplinato la materia in attuazione della direttiva (UE)
2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019) le verifiche sulla qualità dell'acqua sono compiute sia dall'azienda unità locale territorialmente competente (controllo c.d. esterno) sia dal gestore (controllo c.d. esterno).
Se è vero che, ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis applicabile ratione temporis, il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'azienda Pt_3 territorialmente competente;
nondimeno non può negarsi in radice qualsivoglia efficacia agli esami chimico-fisici e batteriologici compiuti dagli Enti locali a mezzo di laboratori specializzati giacché il decreto legislativo – proprio al fine di attribuire rigore e validità alle verifiche interne – ha espressamente previsto che “I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono seguire procedure di controllo analitico della qualità sottoposte periodicamente al controllo del , in collaborazione con l'istituto superiore di Controparte_2 sanità” (v. art. 6, comma 5, cit.).
Nella specie – posto che le procedure di controllo analitico sottoposte al vaglio del in collaborazione con l' non sono mai Controparte_2 Controparte_3 state compiutamente messe in discussione – i provvedimenti adottati dall' il 22 Pt_2 giugno 2006 (prot. n. 1295), il 29 ottobre 2007 (prot. n. 20350), il 22 settembre 2010
(prot. 1609 e prot. 8502 del , il 14 giugno 2013 (prot. 779) – Controparte_1 rilevanti, beninteso, nei limiti temporali oggetto del giudizio, i.e. dal 2008 al 2014 – contengono delle specifiche prescrizioni rivolte al e, in alcuni casi, Controparte_1 invitano quest'ultimo a fornire riscontri.
Emerge che le analisi allegate in primo grado dall'Ente e contenute nel fascicolo acquisito d'ufficio sono tutte successive, anche di pochi mesi, ai provvedimenti di controllo esterno e attestano la conformità dei campioni ai parametri di legge, consentendo l'utilizzo delle acque per il consumo umano.
Tale circostanza lascia inferire che il convenuto si è conformato alle prescrizioni amministrative, così garantendo per il periodo in esame la potabilità dell'acqua. Cont Affermare, come fa l'appellante, che gli esami condotti da . quale CP_5
Gestore del Laboratorio di Analisi Consorzio Intercomunale “Tindari Nebrodi”, siano irrilevanti significherebbe privare di qualsivoglia utilità e rilevanza giuridico- amministrativa i controlli interni, specie perché i rapporti indicano a) la provenienza del campione, b) la data di prelievo dello stesso, c) l'autore del prelievo, d)
l'identificativo ed e) il numero e la data di accettazione.
E del resto, se i controlli interni fossero privi di efficacia non avrebbe ragione l'art. 7, comma 4, d. lgs. cit. alla cui stregua “[i] risultati dei controlli” interni “devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni” né, ancora prima, l'art. 6 secondo cui sia le verifiche esterne che quelle interne sono volte a garantire “che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell'articolo 5, comma 1, i requisiti del presente decreto”.
In altre parole, la circostanza che il giudizio sulla idoneità dell'acqua spetti all' Pt_2 non toglie rilievo, nell'ambito dell'istruttoria a questi fini necessaria, ai risultati dei controlli interni, i quali vanno dunque tenuti in considerazione dal Tribunale nella valutazione dell'inadempimento dell'Ente.
Con il secondo motivo di censura l'appellante evidenzia che l'ordinanza n. 46/2001 con cui il aveva vietato l'uso di acqua a fini potabili per l'intera frazione di CP_1 Colla Maffone non è stata mai revocata, lamentando che il Giudice di prime cure avesse trascurato siffatta circostanza idonea a supportare le sue argomentazioni.
Neppure tale ragione appare fondata.
Non rileva infatti la mancata adozione di un provvedimento formale di revoca da parte del della precedente ordinanza di non potabilità dell'acqua (peraltro CP_1 risalente nel tempo).
L'ordinanza sindacale in esame rientra nell'alveo dei provvedimenti contingibili e urgenti le cui caratteristiche sono così sintetizzate: “[l]adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l'urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 24/03/2017,
n.1624).
Insomma, la sua efficacia è strettamente connessa ad una situazione di emergenza, la cui durata è ontologicamente limitata all'eccezionalità della situazione emergenziale cui porre rimedio, non protraibile sine die; eccezionalità venuta meno la quale cessano gli effetti del provvedimento atipico.
Nella specie, rileva sostanzialmente che l'ente appellato ha documentato in primo grado il dato dell'idoneità dell'acqua al consumo umano per la durata dei periodi di somministrazione, né infirma tale considerazione l'adozione di successive ordinanze di divieto di utilizzo, le quali confermano semmai che l'acquedotto necessità di interventi costanti.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa assunzione della prova orale da parte del Giudice di Pace.
Neppure tale censura persuade giacché, se è vero che non ha chiesto di Parte_1 dimostrare – a differenza di quanto sostenuto dal primo Decidente – un unico episodio, è innegabile che, a fronte della documentazione tecnica, la circostanza era scarsamente rilevante poiché il giudizio di non potabilità dell'acqua è valutazione agganciata a parametri specifici e dunque non demandabile ai testi neppure in base alla colorazione e all'odore e perché l'arco temporale considerato (“dal 2007 al 2015 nonché anche successivamente”) o non formava oggetto dell'intimazione o, per il periodo preso in considerazione dal provvedimento opposto, non era stato opportunamente Cont circoscritto rispetto ai controlli eseguiti dall'Ente a mezzo di . CP_5
Il rigetto dei superiori motivi di appello e l'omessa proposizione di impugnazione incidentale lascia immutata la regolamentazione delle spese di lite adottata dal primo
Giudice.
Nulla sulle spese del presente grado stante la contumacia del Controparte_1
Rilevato che il gravame è stato proposto in epoca successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,
a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa n. 33/2019 R.G., così decide:
1) dichiara la contumacia del che, pur regolarmente citato, non si Controparte_1
è costituito;
2) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 159/2018 Parte_1 del Giudice di Pace di TI, nulla disponendo sulle spese di lite;
3) dà atto che sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in TI, lì 19 giugno 2025 Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 19 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di TI, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
33/2019 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. LOREDANA MACCORA in sostituzione dell'avv. ROBERTO PICCIOLO, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa e, in particolare, nelle note di trattazione da ultimo depositate.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di TI, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33/2019 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Roberto Picciolo
[...] ed elettivamente domiciliato in TI, presso lo studio professionale dell'avv. Gabriella
Donzì
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 29 dicembre 2018 proponeva appello contro la Parte_1 sentenza n. 159/2018 con cui il Giudice di Pace di TI aveva rigettato l'opposizione all'ingiunzione prot. n. 11803 del 25 ottobre 2017 con cui il gli Controparte_1 aveva intimato il pagamento di complessivi € 2.747,16 a titolo di canoni idrici dal 2008 al 2014. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 16 marzo 2023 e, dopo alcuni differimenti resi necessari per la riorganizzazione del ruolo istruttorio e la definizione di cause ancora più risalenti, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dell'unica parte costituita e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia del che, pur Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito.
L'appello è infondato.
Il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione sul presupposto che l'Ente locale avesse correttamente provato la potabilità dell'acqua.
La doglianza di parte secondo cui la documentazione prodotta dal non CP_1 avrebbe attendibilità/valenza probatoria rispetto agli esiti dei controlli non Pt_2 coglie nel segno.
Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 31/2001 (e oggi confermato dal d. lgs. n. 18/2023 che, abrogando il primo, ha disciplinato la materia in attuazione della direttiva (UE)
2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019) le verifiche sulla qualità dell'acqua sono compiute sia dall'azienda unità locale territorialmente competente (controllo c.d. esterno) sia dal gestore (controllo c.d. esterno).
Se è vero che, ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis applicabile ratione temporis, il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'azienda Pt_3 territorialmente competente;
nondimeno non può negarsi in radice qualsivoglia efficacia agli esami chimico-fisici e batteriologici compiuti dagli Enti locali a mezzo di laboratori specializzati giacché il decreto legislativo – proprio al fine di attribuire rigore e validità alle verifiche interne – ha espressamente previsto che “I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono seguire procedure di controllo analitico della qualità sottoposte periodicamente al controllo del , in collaborazione con l'istituto superiore di Controparte_2 sanità” (v. art. 6, comma 5, cit.).
Nella specie – posto che le procedure di controllo analitico sottoposte al vaglio del in collaborazione con l' non sono mai Controparte_2 Controparte_3 state compiutamente messe in discussione – i provvedimenti adottati dall' il 22 Pt_2 giugno 2006 (prot. n. 1295), il 29 ottobre 2007 (prot. n. 20350), il 22 settembre 2010
(prot. 1609 e prot. 8502 del , il 14 giugno 2013 (prot. 779) – Controparte_1 rilevanti, beninteso, nei limiti temporali oggetto del giudizio, i.e. dal 2008 al 2014 – contengono delle specifiche prescrizioni rivolte al e, in alcuni casi, Controparte_1 invitano quest'ultimo a fornire riscontri.
Emerge che le analisi allegate in primo grado dall'Ente e contenute nel fascicolo acquisito d'ufficio sono tutte successive, anche di pochi mesi, ai provvedimenti di controllo esterno e attestano la conformità dei campioni ai parametri di legge, consentendo l'utilizzo delle acque per il consumo umano.
Tale circostanza lascia inferire che il convenuto si è conformato alle prescrizioni amministrative, così garantendo per il periodo in esame la potabilità dell'acqua. Cont Affermare, come fa l'appellante, che gli esami condotti da . quale CP_5
Gestore del Laboratorio di Analisi Consorzio Intercomunale “Tindari Nebrodi”, siano irrilevanti significherebbe privare di qualsivoglia utilità e rilevanza giuridico- amministrativa i controlli interni, specie perché i rapporti indicano a) la provenienza del campione, b) la data di prelievo dello stesso, c) l'autore del prelievo, d)
l'identificativo ed e) il numero e la data di accettazione.
E del resto, se i controlli interni fossero privi di efficacia non avrebbe ragione l'art. 7, comma 4, d. lgs. cit. alla cui stregua “[i] risultati dei controlli” interni “devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni” né, ancora prima, l'art. 6 secondo cui sia le verifiche esterne che quelle interne sono volte a garantire “che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell'articolo 5, comma 1, i requisiti del presente decreto”.
In altre parole, la circostanza che il giudizio sulla idoneità dell'acqua spetti all' Pt_2 non toglie rilievo, nell'ambito dell'istruttoria a questi fini necessaria, ai risultati dei controlli interni, i quali vanno dunque tenuti in considerazione dal Tribunale nella valutazione dell'inadempimento dell'Ente.
Con il secondo motivo di censura l'appellante evidenzia che l'ordinanza n. 46/2001 con cui il aveva vietato l'uso di acqua a fini potabili per l'intera frazione di CP_1 Colla Maffone non è stata mai revocata, lamentando che il Giudice di prime cure avesse trascurato siffatta circostanza idonea a supportare le sue argomentazioni.
Neppure tale ragione appare fondata.
Non rileva infatti la mancata adozione di un provvedimento formale di revoca da parte del della precedente ordinanza di non potabilità dell'acqua (peraltro CP_1 risalente nel tempo).
L'ordinanza sindacale in esame rientra nell'alveo dei provvedimenti contingibili e urgenti le cui caratteristiche sono così sintetizzate: “[l]adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l'urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 24/03/2017,
n.1624).
Insomma, la sua efficacia è strettamente connessa ad una situazione di emergenza, la cui durata è ontologicamente limitata all'eccezionalità della situazione emergenziale cui porre rimedio, non protraibile sine die; eccezionalità venuta meno la quale cessano gli effetti del provvedimento atipico.
Nella specie, rileva sostanzialmente che l'ente appellato ha documentato in primo grado il dato dell'idoneità dell'acqua al consumo umano per la durata dei periodi di somministrazione, né infirma tale considerazione l'adozione di successive ordinanze di divieto di utilizzo, le quali confermano semmai che l'acquedotto necessità di interventi costanti.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa assunzione della prova orale da parte del Giudice di Pace.
Neppure tale censura persuade giacché, se è vero che non ha chiesto di Parte_1 dimostrare – a differenza di quanto sostenuto dal primo Decidente – un unico episodio, è innegabile che, a fronte della documentazione tecnica, la circostanza era scarsamente rilevante poiché il giudizio di non potabilità dell'acqua è valutazione agganciata a parametri specifici e dunque non demandabile ai testi neppure in base alla colorazione e all'odore e perché l'arco temporale considerato (“dal 2007 al 2015 nonché anche successivamente”) o non formava oggetto dell'intimazione o, per il periodo preso in considerazione dal provvedimento opposto, non era stato opportunamente Cont circoscritto rispetto ai controlli eseguiti dall'Ente a mezzo di . CP_5
Il rigetto dei superiori motivi di appello e l'omessa proposizione di impugnazione incidentale lascia immutata la regolamentazione delle spese di lite adottata dal primo
Giudice.
Nulla sulle spese del presente grado stante la contumacia del Controparte_1
Rilevato che il gravame è stato proposto in epoca successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,
a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa n. 33/2019 R.G., così decide:
1) dichiara la contumacia del che, pur regolarmente citato, non si Controparte_1
è costituito;
2) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 159/2018 Parte_1 del Giudice di Pace di TI, nulla disponendo sulle spese di lite;
3) dà atto che sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in TI, lì 19 giugno 2025 Il Giudice
Giuseppe Puglisi