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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/06/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1239/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1239/2025 promossa da:
nata a [...] il [...]. e residente in [...], Parte_1
Scali Finocchietti 8, C.F. , C.F._1
e
, nato a [...] il 23.01.'84 ed ivi residente in [...]
37, C.F. C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Philip Visalli del Foro di Roma
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il ricorso, depositato in data 08/04/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data pagina 1 di 3 di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno (LI) il 19/06/2016 tra e , trascritto nei registri Parte_2 Parte_1 dello stato civile del Comune di Livorno (LI), nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2016 Parte 1 n. 137
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. I coniugi dichiarano di avere definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non avere alcunché da pretendere o reciprocamente domandarsi, essendo anche economicamente autosufficienti;
2. La resterà presso l'abitazione coniugale, nella sua esclusiva disponibilità, Pt_1 mentre il ha provveduto a trasferirsi presso la nuova residenza in Via della Bastia Pt_2
37, Livorno.
3. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente, come già definito in sede di Per_1 separazione, ad entrambi i genitori con collocazione dello stesso presso la madre.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera.
5. Nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé due pomeriggi a settimana, nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio, salvo variazioni a causa dei turni di lavoro del padre e previo concerto con la madre. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non pagina 2 di 3 consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
6. Il corrisponderà mensilmente entro il giorno 12 del mese alla moglie la cifra di Pt_2 euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore . Per_1
7. Il si obbliga a corrispondere il pagamento del 50% delle spese straordinarie Pt_2 sostenute per il figlio purché previamente concordate e debitamente Per_1 documentate dalla madre. Nello specifico ed a titolo esemplificativo: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte da SSN.
8. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 12.6.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1239/2025 promossa da:
nata a [...] il [...]. e residente in [...], Parte_1
Scali Finocchietti 8, C.F. , C.F._1
e
, nato a [...] il 23.01.'84 ed ivi residente in [...]
37, C.F. C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Philip Visalli del Foro di Roma
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il ricorso, depositato in data 08/04/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data pagina 1 di 3 di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno (LI) il 19/06/2016 tra e , trascritto nei registri Parte_2 Parte_1 dello stato civile del Comune di Livorno (LI), nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2016 Parte 1 n. 137
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. I coniugi dichiarano di avere definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non avere alcunché da pretendere o reciprocamente domandarsi, essendo anche economicamente autosufficienti;
2. La resterà presso l'abitazione coniugale, nella sua esclusiva disponibilità, Pt_1 mentre il ha provveduto a trasferirsi presso la nuova residenza in Via della Bastia Pt_2
37, Livorno.
3. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente, come già definito in sede di Per_1 separazione, ad entrambi i genitori con collocazione dello stesso presso la madre.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera.
5. Nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé due pomeriggi a settimana, nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio, salvo variazioni a causa dei turni di lavoro del padre e previo concerto con la madre. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non pagina 2 di 3 consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
6. Il corrisponderà mensilmente entro il giorno 12 del mese alla moglie la cifra di Pt_2 euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore . Per_1
7. Il si obbliga a corrispondere il pagamento del 50% delle spese straordinarie Pt_2 sostenute per il figlio purché previamente concordate e debitamente Per_1 documentate dalla madre. Nello specifico ed a titolo esemplificativo: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte da SSN.
8. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 12.6.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
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