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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/06/2024, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr.ssa Elena GIUPPI, all'udienza del 5.12.2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. RG 143/2023, promosso da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Emilio Maiocchi (c.f. ) e Marta Capra (c.f. C.F._2
) del foro di Lodi presso i quali è elettivamente domiciliata in Lodi, via C.F._3
Nino Dall'Oro n. 4;
Ricorrente contro
, in persona del pro tempore; Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal funzionario delegato
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 10.03.2023 la ricorrente in epigrafe indicata, quale docente in servizio con contratto a tempo determinato, ha dichiarato di aver prestato servizio in qualità di docente non di ruolo con supplenza presso l'Istituto Comprensivo IC Antonio Gramsci di Mulazzano per ciascun anno per i seguenti periodi:
- anno scolastico 2019/2020 dal 4.11.2019 al 10.11.2019, dall'11.11.2019 al 22.12.2019, dal
14.01.2020 al 7.02.2020, dall'8.02.2020 al 21.02.2020, dal 24.02.2020 al 5.06.2020 (per complessivi 180 giorni);
- anno scolastico 2020/2021 dal 28.09.2020 all'8.06.2021;
- anno scolastico 2021/2022 dal 22.09.2021 all'1.01.2022, dal 3.01.2022 all'1.03.2022, dal
31.05.2022 al 10.06.2022 (per complessivi 170 giorni);
- anno scolastico 2022/2023 dal 28.09.2022 al 31.08.2023. senza poter mai beneficiare del cd. bonus docenti riconosciuto per la formazione professionale ai docenti a tempo indeterminato dall'art. 1, comma 121 della legge 107/2015 e ha convenuto in giudizio il per sentir accertare il diritto al beneficio economico di euro 500 Controparte_1
annui tramite la carta elettronica del docente, con conseguente condanna del alla CP_1
corresponsione per ciascun anno scolastico della somma di euro 500; in via subordinata, la ricorrente ha chiesto la condanna del , con pronuncia ai sensi dell'art. 63, Controparte_1
comma 2 decreto legislativo 165/2001, a mettere a disposizione la carta elettronica del docente per l'importo di euro 500 per ciascun anno di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si è costituito il domandando – previa sospensione del giudizio in attesa Controparte_1
del pronunciamento della Suprema Corte sul rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24.04.2023 – il rigetto della domanda perché infondata in diritto.
Concesso un rinvio, il giudice, senza esperimento di attività istruttoria, all'udienza del 5 dicembre
2023, dopo la discussione, ha pronunciato il dispositivo del quale ha dato lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della controversia comporta la risoluzione di questioni di solo diritto: i fatti posti a fondamento della domanda non sono stati contestati dall'amministrazione resistente.
In particolare, non è contestato che la ricorrente abbia prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, tutti puntualmente richiamati al punto 1 della narrativa in fatto del ricorso.
La domanda, per gli anni scolastici 2020/21 e 2022/23 deve trovare accoglimento;
per i restanti anni scolastici deve essere rigettata.
A sostegno della domanda parte ricorrente deduce:
-che l'art. 1 comma 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), ha introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
-che in attuazione di quanto disposto dal comma 122 della norma menzionata è stato adottato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015;
-che con successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che la c.d. “Carta” è riservata ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati nonché i docenti all'estero e delle scuole militari;
-che erroneamente l'amministrazione ha erogato il predetto bonus solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, creando così un'ingiusta disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, disparità priva di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa eurounitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del
18.3.1999 e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i più recenti arresti in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Parte ricorrente ha correttamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale (compresa la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022), che il giudicante conosce e che devono ritenersi richiamati.
Sul punto, in seguito a rinvio ex art. 363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Taranto, si è nelle more del giudizio pronunciata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29961/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
• La Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
• L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La Corte ha messo in rilievo come, da una parte, la legge n. 107 del 2015, che all'art. 1 comma 121 introduce l'istituto della Carta Docente, faccia esclusivo riferimento agli insegnanti di ruolo e, dall'altra parte, come il beneficio de quo sia legato al dato temporale dell'annualità dell'insegnamento scolastico.
Secondo la Suprema Corte il fatto che la Carta Docente sia erogata per “ciascun anno scolastico”, è sintomo della connessione tra il sostegno alla formazione e la didattica. Per tale ragione, il Giudice di legittimità ha ritenuto che, avendo il legislatore fatto discendere il beneficio economico all'anno scolastico, non è possibile escludere da un'identica “percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, senza incorrere in illegittime disparità di trattamento tra posizioni giuridiche analoghe.
La Corte non ha mancato di evidenziare il recente intervento normativo di cui all'art. 15 Decreto
Legge n. 69 del 2023, conv., con mod., in Legge n. 103/2023, che conferma l'impianto della Legge
n. 107/2015, inteso cioè ad assegnare la carta del docente sulla base di un incarico annuale, essendo il beneficio esteso ai “..docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” per il corrente anno scolastico 2023.
Il Giudice di legittimità afferma, dunque, che allorquando il lavoro del docente si snodi attraverso un anno scolastico, il sostegno riservato ai soli docenti di ruolo (ed ora ai docenti con contratti al 31 agosto) va esteso anche ai precari “..quando si presenti il medesimo dato temporale” non potendosi escludere che “..il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.
Secondo la Corte “È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VI, 16 marzo 2022, n. 1842
è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico” (Cfr. Corte di Cassazione, Sez.
Lav, sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961).
Per questi motivi
, la Corte afferma che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 dev'essere disapplicato poiché in contrasto la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Acclarata la illegittimità della legge italiana e la riconoscibilità del beneficio per cui è causa ai docenti assunti a tempo determinato con incarico annuale, deve affermarsi che anche alla ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto per gli anni scolastici 2020/21 e 2022/23, avendo svolto un'attività di docenza pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Il - CP_1
con riferimento a tali annualità, non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente a quelle svolte dai docenti in ruolo aventi la medesima qualifica.
Deve invece escludersi il diritto al beneficio con riferimento alle annualità 2019/2020 e 2021/22 in cui la ricorrente ha prestato supplenze brevi e saltuarie, in forza di più contratti, nessuno di durata fino al termine delle lezioni, per periodi che complessivamente considerati sono stati di durata pari o inferiore ai 180 giorni.
La pluralità di contratti con cui la ricorrente è stata assunta nei predetti due anni scolastici, alcuni di durata breve inferiore al mese ed intervallati da periodi nei quali la ricorrente non ha ricevuto incarichi(nell'anno scolastico 2019/2020 dall'inizio dell'anno fino al 3 novembre 2019 e poi dal 23 dicembre 2019 al 13 gennaio 2020;nell'anno scolastico 2021/2022 dall'inizio dell'anno al 2221 settembre 2021 e poi dal 2 marzo 2022 al 30 maggio 2022),unitamente all'assenza di allegazioni sul concreto svolgimento dell'attività prestata(per esempio se l'incarico abbia avuto esecuzione sui medesimi posti e classi o su posti e classi diversi), escludono la equiparabilità del servizio prestato in maniera frammentata nel corso di un anno e non per la durata dell'anno scolastico (o fino al termine delle lezioni) alla docenza di ruolo in assenza di allegazioni concrete circa la continuità didattica.- propria della didattica annuale- che costituisce l'essenza dell'incarico di docenza e in difetto di un stabile inserimento del docente nell'ambito del servizio per un tempo sufficiente;
i plurimi contratti di cui la ricorrente è stata titolare negli anni in questione non hanno mai avuto decorrenza dall'inizio dell'anno né durata fino al termine delle lezioni. E' ragionevole ritenere che si sia trattato di incarichi di supplenza in finalizzate a supplire assenze brevi di docenti titolari, senza alcun coivolgimento del supplente nella didattica annuale che costituisce l'obbiettivo della formazione cui è destinato il bonus.
Resta da accertare-con riguardo agli anni in cui il beneficio deve essere concesso- quale tutela possa essere accordata alla parte ricorrente se l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche o la differente tutela del risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
Parte ricorrente, che nella fattispecie ha richiesto “il riconoscimento del beneficio economico” e cioè l'adempimento in forma specifica dello stesso beneficio che le sarebbe spettato negli anni in cui ha prestato l'attività di docenza con contratti a tempo determinato, risulta incaricata di una supplenza nell'anno 2023.
L'Amministrazione resistente è dunque condannata, per ciascuno degli anni scolastici 2020/21 e
2022/23, all'attribuzione alla ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore del beneficio attribuito per sole due annualità, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
PQM
Il Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da contro Parte_1
: Controparte_1
1 Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del beneficio economico derivante dalla carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale quantificato in euro 500 annuali per le annualità lavorate in qualità di docente precario a tempo negli anni scolastici
2020/2021 e 2022/2023
Condanna
Il ad assegnare alla ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei CP_1
docenti di cui alla legge 107/2015 per gli anni scolastici di cui al capo che precede in ragione di €
500 nominali per ciascun anno.
Condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in € 900,00 oltre spese generali,Iva CP_1
cpa e contributo unificato con distrazione in favore dell'avv. Maiocchi antistatario.
Lodi, così deciso il 5 dicembre 2023
Il Giudice
Dott.E.Giuppi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr.ssa Elena GIUPPI, all'udienza del 5.12.2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. RG 143/2023, promosso da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Emilio Maiocchi (c.f. ) e Marta Capra (c.f. C.F._2
) del foro di Lodi presso i quali è elettivamente domiciliata in Lodi, via C.F._3
Nino Dall'Oro n. 4;
Ricorrente contro
, in persona del pro tempore; Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal funzionario delegato
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 10.03.2023 la ricorrente in epigrafe indicata, quale docente in servizio con contratto a tempo determinato, ha dichiarato di aver prestato servizio in qualità di docente non di ruolo con supplenza presso l'Istituto Comprensivo IC Antonio Gramsci di Mulazzano per ciascun anno per i seguenti periodi:
- anno scolastico 2019/2020 dal 4.11.2019 al 10.11.2019, dall'11.11.2019 al 22.12.2019, dal
14.01.2020 al 7.02.2020, dall'8.02.2020 al 21.02.2020, dal 24.02.2020 al 5.06.2020 (per complessivi 180 giorni);
- anno scolastico 2020/2021 dal 28.09.2020 all'8.06.2021;
- anno scolastico 2021/2022 dal 22.09.2021 all'1.01.2022, dal 3.01.2022 all'1.03.2022, dal
31.05.2022 al 10.06.2022 (per complessivi 170 giorni);
- anno scolastico 2022/2023 dal 28.09.2022 al 31.08.2023. senza poter mai beneficiare del cd. bonus docenti riconosciuto per la formazione professionale ai docenti a tempo indeterminato dall'art. 1, comma 121 della legge 107/2015 e ha convenuto in giudizio il per sentir accertare il diritto al beneficio economico di euro 500 Controparte_1
annui tramite la carta elettronica del docente, con conseguente condanna del alla CP_1
corresponsione per ciascun anno scolastico della somma di euro 500; in via subordinata, la ricorrente ha chiesto la condanna del , con pronuncia ai sensi dell'art. 63, Controparte_1
comma 2 decreto legislativo 165/2001, a mettere a disposizione la carta elettronica del docente per l'importo di euro 500 per ciascun anno di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si è costituito il domandando – previa sospensione del giudizio in attesa Controparte_1
del pronunciamento della Suprema Corte sul rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24.04.2023 – il rigetto della domanda perché infondata in diritto.
Concesso un rinvio, il giudice, senza esperimento di attività istruttoria, all'udienza del 5 dicembre
2023, dopo la discussione, ha pronunciato il dispositivo del quale ha dato lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della controversia comporta la risoluzione di questioni di solo diritto: i fatti posti a fondamento della domanda non sono stati contestati dall'amministrazione resistente.
In particolare, non è contestato che la ricorrente abbia prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, tutti puntualmente richiamati al punto 1 della narrativa in fatto del ricorso.
La domanda, per gli anni scolastici 2020/21 e 2022/23 deve trovare accoglimento;
per i restanti anni scolastici deve essere rigettata.
A sostegno della domanda parte ricorrente deduce:
-che l'art. 1 comma 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), ha introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
-che in attuazione di quanto disposto dal comma 122 della norma menzionata è stato adottato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015;
-che con successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che la c.d. “Carta” è riservata ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati nonché i docenti all'estero e delle scuole militari;
-che erroneamente l'amministrazione ha erogato il predetto bonus solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, creando così un'ingiusta disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, disparità priva di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa eurounitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del
18.3.1999 e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i più recenti arresti in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Parte ricorrente ha correttamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale (compresa la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022), che il giudicante conosce e che devono ritenersi richiamati.
Sul punto, in seguito a rinvio ex art. 363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Taranto, si è nelle more del giudizio pronunciata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29961/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
• La Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
• L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La Corte ha messo in rilievo come, da una parte, la legge n. 107 del 2015, che all'art. 1 comma 121 introduce l'istituto della Carta Docente, faccia esclusivo riferimento agli insegnanti di ruolo e, dall'altra parte, come il beneficio de quo sia legato al dato temporale dell'annualità dell'insegnamento scolastico.
Secondo la Suprema Corte il fatto che la Carta Docente sia erogata per “ciascun anno scolastico”, è sintomo della connessione tra il sostegno alla formazione e la didattica. Per tale ragione, il Giudice di legittimità ha ritenuto che, avendo il legislatore fatto discendere il beneficio economico all'anno scolastico, non è possibile escludere da un'identica “percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, senza incorrere in illegittime disparità di trattamento tra posizioni giuridiche analoghe.
La Corte non ha mancato di evidenziare il recente intervento normativo di cui all'art. 15 Decreto
Legge n. 69 del 2023, conv., con mod., in Legge n. 103/2023, che conferma l'impianto della Legge
n. 107/2015, inteso cioè ad assegnare la carta del docente sulla base di un incarico annuale, essendo il beneficio esteso ai “..docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” per il corrente anno scolastico 2023.
Il Giudice di legittimità afferma, dunque, che allorquando il lavoro del docente si snodi attraverso un anno scolastico, il sostegno riservato ai soli docenti di ruolo (ed ora ai docenti con contratti al 31 agosto) va esteso anche ai precari “..quando si presenti il medesimo dato temporale” non potendosi escludere che “..il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.
Secondo la Corte “È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VI, 16 marzo 2022, n. 1842
è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico” (Cfr. Corte di Cassazione, Sez.
Lav, sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961).
Per questi motivi
, la Corte afferma che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 dev'essere disapplicato poiché in contrasto la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Acclarata la illegittimità della legge italiana e la riconoscibilità del beneficio per cui è causa ai docenti assunti a tempo determinato con incarico annuale, deve affermarsi che anche alla ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto per gli anni scolastici 2020/21 e 2022/23, avendo svolto un'attività di docenza pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Il - CP_1
con riferimento a tali annualità, non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente a quelle svolte dai docenti in ruolo aventi la medesima qualifica.
Deve invece escludersi il diritto al beneficio con riferimento alle annualità 2019/2020 e 2021/22 in cui la ricorrente ha prestato supplenze brevi e saltuarie, in forza di più contratti, nessuno di durata fino al termine delle lezioni, per periodi che complessivamente considerati sono stati di durata pari o inferiore ai 180 giorni.
La pluralità di contratti con cui la ricorrente è stata assunta nei predetti due anni scolastici, alcuni di durata breve inferiore al mese ed intervallati da periodi nei quali la ricorrente non ha ricevuto incarichi(nell'anno scolastico 2019/2020 dall'inizio dell'anno fino al 3 novembre 2019 e poi dal 23 dicembre 2019 al 13 gennaio 2020;nell'anno scolastico 2021/2022 dall'inizio dell'anno al 2221 settembre 2021 e poi dal 2 marzo 2022 al 30 maggio 2022),unitamente all'assenza di allegazioni sul concreto svolgimento dell'attività prestata(per esempio se l'incarico abbia avuto esecuzione sui medesimi posti e classi o su posti e classi diversi), escludono la equiparabilità del servizio prestato in maniera frammentata nel corso di un anno e non per la durata dell'anno scolastico (o fino al termine delle lezioni) alla docenza di ruolo in assenza di allegazioni concrete circa la continuità didattica.- propria della didattica annuale- che costituisce l'essenza dell'incarico di docenza e in difetto di un stabile inserimento del docente nell'ambito del servizio per un tempo sufficiente;
i plurimi contratti di cui la ricorrente è stata titolare negli anni in questione non hanno mai avuto decorrenza dall'inizio dell'anno né durata fino al termine delle lezioni. E' ragionevole ritenere che si sia trattato di incarichi di supplenza in finalizzate a supplire assenze brevi di docenti titolari, senza alcun coivolgimento del supplente nella didattica annuale che costituisce l'obbiettivo della formazione cui è destinato il bonus.
Resta da accertare-con riguardo agli anni in cui il beneficio deve essere concesso- quale tutela possa essere accordata alla parte ricorrente se l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche o la differente tutela del risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
Parte ricorrente, che nella fattispecie ha richiesto “il riconoscimento del beneficio economico” e cioè l'adempimento in forma specifica dello stesso beneficio che le sarebbe spettato negli anni in cui ha prestato l'attività di docenza con contratti a tempo determinato, risulta incaricata di una supplenza nell'anno 2023.
L'Amministrazione resistente è dunque condannata, per ciascuno degli anni scolastici 2020/21 e
2022/23, all'attribuzione alla ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore del beneficio attribuito per sole due annualità, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
PQM
Il Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da contro Parte_1
: Controparte_1
1 Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del beneficio economico derivante dalla carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale quantificato in euro 500 annuali per le annualità lavorate in qualità di docente precario a tempo negli anni scolastici
2020/2021 e 2022/2023
Condanna
Il ad assegnare alla ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei CP_1
docenti di cui alla legge 107/2015 per gli anni scolastici di cui al capo che precede in ragione di €
500 nominali per ciascun anno.
Condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in € 900,00 oltre spese generali,Iva CP_1
cpa e contributo unificato con distrazione in favore dell'avv. Maiocchi antistatario.
Lodi, così deciso il 5 dicembre 2023
Il Giudice
Dott.E.Giuppi