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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44703/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 44703/2023 tra
DI TT
ATTORE e
OT QUO S.P.A.
CONVENUTA CONTUMACE
Oggi 11 marzo 2025 ad ore 11,51, innanzi al dott. Nicola Fascilla, sono comparsi:
Per DI TT, personalmente presente con l'avv. ADOLFINI ALFREDO
Per OT QUO S.P.A. già dichiarata contumace.
Parte attrice, anche alla luce della CTU insiste per l'accoglimento delle domande come da citazione. Si riporta agli atti e alla nota spese depositata telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Fascilla
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Fascilla ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44703/2023 promossa da:
DI TT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. ADOLFINI
ALFREDO, elettivamente domiciliato in Milano, VIA MARCO ANTONIO COLONNA, 43 presso il suddetto difensore
ATTORE contro
OT QUO S.P.A. (C.F. 08709880960)
CONVENUTA CONTUMACE con l'intervento necessario della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
LITISCONSORTE NECESSARIO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, GO AV ha convenuto in giudizio la società
Motus Quo s.r.l., allegando che:
- in data 28.09.2023 aveva ricevuto dalla convenuta un atto di precetto rinnovativo con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 6.815,02 a titolo di mancato rimborso di un finanziamento;
- detto atto di precetto rinveniva il proprio titolo esecutivo nel decreto ingiuntivo n. 9210/2020, emesso dal Tribunale di Milano il 5.06.2020 sulla base del Contratto Quadro n. B20171018F7F, stipulato tra le parti in data 18.10.2017;
- le firme contenute in tale contratto erano false, in quanto mai apposte dall'attore;
- la predetta circostanza, già segnalata alla società convenuta attraverso le e-mail del 17.05.2019 e del
10.05.2021, era stata, altresì, oggetto della denuncia-querela presentata da GO AV il
26.10.2023. pagina 2 di 6 L'attore ha, pertanto, formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale,
NEL MERITO
Accertare e dichiarare, in virtù di tutto quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli affetti degli artt.
221 e ss. c.p.c. la falsità della firma apposta, a nome del sig. AV GO, sul Contratto Quadro di
Motus Quo n. B20171018F7F datato 18/10/2017 e, per l'effetto, ordinarne la cancellazione dall'originale di detto documento.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, interamente rifusi in favore dell'attore, oltre oneri fiscali accessori e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2
D.M. n. 55/2014.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Disporsi CTU grafologica onde verificare l'autenticità della sottoscrizione del Contratto Quadro di
Motus Quo n. B20171018F7F datato 18/10/2017 a nome del sig. AV GO”.
1).
1. La società convenuta, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita e, pertanto, con decreto del 15.02.2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
1).2 Comunicata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano la pendenza della lite ai sensi dell'art. 71 c.p.c., l'attore ha depositato le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
All'esito dell'udienza del 18.06.2024, il giudice, preso atto che l'attore aveva precedentemente richiesto alla convenuta l'esibizione del documento originale senza ottenere alcun riscontro, ha ammesso la consulenza grafologica d'ufficio sulla copia in atti, nominando a tal fine la dott.ssa Laura
Angela Guizzardi, la quale ha depositato il proprio elaborato in data 10.01.2025.
È stata, infine, fissata per l'11.03.2025 l'udienza ex art. 281-sexies c.p.c..
2) In via preliminare, risulta opportuno chiarire come l'assenza dell'originale del documento oggetto di causa non osti all'ammissibilità della querela di falso.
Deve, infatti, osservarsi che la Corte di Cassazione ha più volte affermato (Cass 3260/1971, 1591/2002,
31166/2021) come la mancata produzione del documento in originale non esoneri la parte dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta, né sia ostativa alla decisione nel merito della querela, salvo il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso possono raggiungere, per cui il deposito dell'originale del documento impugnato non è condizione di ammissibilità della querela di pagina 3 di 6 falso e nemmeno dello svolgimento degli accertamenti tecnici finalizzati alla verifica dell'autenticità del documento (cfr. Cass. 10.06.1996, n. 5350, che ha ammesso la querela in un caso in cui era presente in atti soltanto una copia fotostatica, non disconosciuta, della scrittura privata impugnata).
Come condivisibilmente ritenuto anche recentemente dal Tribunale di Napoli (sez. X sent. 7/2/2022),
“In primo luogo, dalle norme in materia di querela di falso non è possibile ricavare il principio secondo cui la querela deve avere sempre ad oggetto il documento originale.
Ed invero, se sembrano deporre in tal senso gli artt. 223 e 224 c.p.c., il successivo art. 226, nello stabilire che, in caso di rigetto della querela, la sentenza debba essere menzionata "sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo", riconosce, implicitamente, la possibilità che il giudizio abbia ad oggetto una copia dell'originale (tra i casi in cui la copia della scrittura privata o dell'atto pubblico ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, vedasi artt. 2715, 2716 e 2719 c.c.).
In secondo luogo, la copia fotostatica non disconosciuta acquisterebbe un'efficacia probatoria inattaccabile, finanche superiore all'originale, laddove non si ammettesse contro di essa la querela di falso. In terzo luogo, ritenere inammissibile la querela in presenza della sola copia dell'atto impugnato renderebbe il convenuto "arbitro" della querela medesima, tutte le volte in cui egli sia in possesso dell'originale (il sequestro ex art. 224 c.p.c. è ammesso soltanto nel caso in cui il documento impugnato si trovi presso un "depositario"). Infine, come osservato in dottrina, se il fine perseguito dalla querela "è quello di reprimere il falso documentale in grado di riflettere sul processo gli effetti deleteri della sua attitudine ad ingenerare l'erroneo convincimento del giudice, venendo dunque in rilievo una nozione stessa di documento che comprende ogni scritto valido come mezzo di prova,
l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso.
La sentenza che, definendolo, dichiari tale copia, per ipotesi, affetta da falsità materiale, riverbera i propri effetti anche sull'originale eventualmente presente, perché se è il fatto rappresentato (la prova), non il documento in sé (il mezzo di prova), a costituire il fulcro del giudizio di verità/falsità, esso si presenta identico, per effetto della loro giuridica corrispondenza, tanto nella copia, quanto nell'originale, a prescindere dall'esecuzione, su quest'ultimo, delle misure di cui all'art. 537 c.p.p., che, rispetto alla declaratoria di falsità, non rinvengono alcun carattere di necessità". La possibilità di impugnare la copia fotostatica non disconosciuta con querela di falso è ammessa, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 13/12/2018, n. 32219)”.
pagina 4 di 6 Quindi la produzione dell'originale - se non vi sia disconoscimento della copia all'originale, che nel caso in esame difetta - è opportuna solo ai fini dell'indagine tecnica qualora il consulente ne esiga l'impiego per il suo accertamento1. Sul punto, deve peraltro osservarsi che, nella consulenza tecnica in atti, è stato espressamente chiarito come, malgrado le firme in verifica fossero cinque “e a disposizione solo in copia, peraltro piuttosto scadente”, “è stato” comunque “possibile rilevare alcuni elementi di natura macroscopica (che quindi non subiscono modificazioni significative in fase di riproduzione”, che hanno consentito alla consulente di redigere l'elaborato (cfr. pp. 21-22 dell'elaborato peritale).
Tanto premesso, occorre esaminare la consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha concluso nel senso che:
“le firme a nome di GO AV apposte sul Contratto Quadro relativo ai Servizi di Pagamento di
Motus Quo S.r.l. in data 18.10.2017, n° B20171018F7F (doc. 2), SONO CERTAMENTE APOCRIFE”
(cfr. p. 30 dell'elaborato peritale).
Le conclusioni rassegnate dalla consulente risultano essere frutto di un elaborato connotato da approfondimenti tecnici e completezza di analisi, con la conseguenza che le stesse sono condivise dal
Tribunale.
Alla luce della consulenza tecnica, devono essere dichiarate false, e quindi non riconducibili all'attore, le sottoscrizioni di cui al Contratto Quadro n. B20171018F7F del 18.10.2017.
L'accoglimento della querela di falso sul predetto contratto non può comportare, tuttavia, alcun ulteriore provvedimento ai sensi dell'art. 226 comma 2 c.p.c. in quanto il documento originale non è stato prodotto in giudizio e comunque non risulta rinvenuto.
3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto, il Tribunale condanna la Motus Quo s.r.l. convenuta a rifondere all'attore le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni non imponibili, € 10.860,00 per compensi (causa valore indeterminabile, complessità media: fase di studio € 2.127,00; fase introduttiva € 1.416,00; fase istruttoria € 3.738,00; fase decisionale € 3.579,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
3).1 Per i medesimi motivi il Tribunale pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di CTU come da ordinanza del 20 gennaio 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, 1 Cfr. anche Tribunale di Milano, sentenza 5 maggio 2022, Pres. ed est. Simonetti. pagina 5 di 6
1. accerta e dichiara la falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte da GO AV con riguardo al Contratto Quadro di Motus Quo s.r.l. n. B20171018F7F del 18.10.2017 prodotto in copia dall'attore sub doc. 2;
2. condanna la società Motus Quo s.r.l. a rifondere all'attore le spese di lite sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni non imponibili, € 10.860,00 per compensi oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge;
3. pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di CTU come da decreto del 20 gennaio 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott. Nicola Fascilla
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 44703/2023 tra
DI TT
ATTORE e
OT QUO S.P.A.
CONVENUTA CONTUMACE
Oggi 11 marzo 2025 ad ore 11,51, innanzi al dott. Nicola Fascilla, sono comparsi:
Per DI TT, personalmente presente con l'avv. ADOLFINI ALFREDO
Per OT QUO S.P.A. già dichiarata contumace.
Parte attrice, anche alla luce della CTU insiste per l'accoglimento delle domande come da citazione. Si riporta agli atti e alla nota spese depositata telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Fascilla
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Fascilla ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44703/2023 promossa da:
DI TT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. ADOLFINI
ALFREDO, elettivamente domiciliato in Milano, VIA MARCO ANTONIO COLONNA, 43 presso il suddetto difensore
ATTORE contro
OT QUO S.P.A. (C.F. 08709880960)
CONVENUTA CONTUMACE con l'intervento necessario della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
LITISCONSORTE NECESSARIO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, GO AV ha convenuto in giudizio la società
Motus Quo s.r.l., allegando che:
- in data 28.09.2023 aveva ricevuto dalla convenuta un atto di precetto rinnovativo con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 6.815,02 a titolo di mancato rimborso di un finanziamento;
- detto atto di precetto rinveniva il proprio titolo esecutivo nel decreto ingiuntivo n. 9210/2020, emesso dal Tribunale di Milano il 5.06.2020 sulla base del Contratto Quadro n. B20171018F7F, stipulato tra le parti in data 18.10.2017;
- le firme contenute in tale contratto erano false, in quanto mai apposte dall'attore;
- la predetta circostanza, già segnalata alla società convenuta attraverso le e-mail del 17.05.2019 e del
10.05.2021, era stata, altresì, oggetto della denuncia-querela presentata da GO AV il
26.10.2023. pagina 2 di 6 L'attore ha, pertanto, formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale,
NEL MERITO
Accertare e dichiarare, in virtù di tutto quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli affetti degli artt.
221 e ss. c.p.c. la falsità della firma apposta, a nome del sig. AV GO, sul Contratto Quadro di
Motus Quo n. B20171018F7F datato 18/10/2017 e, per l'effetto, ordinarne la cancellazione dall'originale di detto documento.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, interamente rifusi in favore dell'attore, oltre oneri fiscali accessori e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2
D.M. n. 55/2014.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Disporsi CTU grafologica onde verificare l'autenticità della sottoscrizione del Contratto Quadro di
Motus Quo n. B20171018F7F datato 18/10/2017 a nome del sig. AV GO”.
1).
1. La società convenuta, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita e, pertanto, con decreto del 15.02.2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
1).2 Comunicata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano la pendenza della lite ai sensi dell'art. 71 c.p.c., l'attore ha depositato le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
All'esito dell'udienza del 18.06.2024, il giudice, preso atto che l'attore aveva precedentemente richiesto alla convenuta l'esibizione del documento originale senza ottenere alcun riscontro, ha ammesso la consulenza grafologica d'ufficio sulla copia in atti, nominando a tal fine la dott.ssa Laura
Angela Guizzardi, la quale ha depositato il proprio elaborato in data 10.01.2025.
È stata, infine, fissata per l'11.03.2025 l'udienza ex art. 281-sexies c.p.c..
2) In via preliminare, risulta opportuno chiarire come l'assenza dell'originale del documento oggetto di causa non osti all'ammissibilità della querela di falso.
Deve, infatti, osservarsi che la Corte di Cassazione ha più volte affermato (Cass 3260/1971, 1591/2002,
31166/2021) come la mancata produzione del documento in originale non esoneri la parte dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta, né sia ostativa alla decisione nel merito della querela, salvo il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso possono raggiungere, per cui il deposito dell'originale del documento impugnato non è condizione di ammissibilità della querela di pagina 3 di 6 falso e nemmeno dello svolgimento degli accertamenti tecnici finalizzati alla verifica dell'autenticità del documento (cfr. Cass. 10.06.1996, n. 5350, che ha ammesso la querela in un caso in cui era presente in atti soltanto una copia fotostatica, non disconosciuta, della scrittura privata impugnata).
Come condivisibilmente ritenuto anche recentemente dal Tribunale di Napoli (sez. X sent. 7/2/2022),
“In primo luogo, dalle norme in materia di querela di falso non è possibile ricavare il principio secondo cui la querela deve avere sempre ad oggetto il documento originale.
Ed invero, se sembrano deporre in tal senso gli artt. 223 e 224 c.p.c., il successivo art. 226, nello stabilire che, in caso di rigetto della querela, la sentenza debba essere menzionata "sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo", riconosce, implicitamente, la possibilità che il giudizio abbia ad oggetto una copia dell'originale (tra i casi in cui la copia della scrittura privata o dell'atto pubblico ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, vedasi artt. 2715, 2716 e 2719 c.c.).
In secondo luogo, la copia fotostatica non disconosciuta acquisterebbe un'efficacia probatoria inattaccabile, finanche superiore all'originale, laddove non si ammettesse contro di essa la querela di falso. In terzo luogo, ritenere inammissibile la querela in presenza della sola copia dell'atto impugnato renderebbe il convenuto "arbitro" della querela medesima, tutte le volte in cui egli sia in possesso dell'originale (il sequestro ex art. 224 c.p.c. è ammesso soltanto nel caso in cui il documento impugnato si trovi presso un "depositario"). Infine, come osservato in dottrina, se il fine perseguito dalla querela "è quello di reprimere il falso documentale in grado di riflettere sul processo gli effetti deleteri della sua attitudine ad ingenerare l'erroneo convincimento del giudice, venendo dunque in rilievo una nozione stessa di documento che comprende ogni scritto valido come mezzo di prova,
l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso.
La sentenza che, definendolo, dichiari tale copia, per ipotesi, affetta da falsità materiale, riverbera i propri effetti anche sull'originale eventualmente presente, perché se è il fatto rappresentato (la prova), non il documento in sé (il mezzo di prova), a costituire il fulcro del giudizio di verità/falsità, esso si presenta identico, per effetto della loro giuridica corrispondenza, tanto nella copia, quanto nell'originale, a prescindere dall'esecuzione, su quest'ultimo, delle misure di cui all'art. 537 c.p.p., che, rispetto alla declaratoria di falsità, non rinvengono alcun carattere di necessità". La possibilità di impugnare la copia fotostatica non disconosciuta con querela di falso è ammessa, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 13/12/2018, n. 32219)”.
pagina 4 di 6 Quindi la produzione dell'originale - se non vi sia disconoscimento della copia all'originale, che nel caso in esame difetta - è opportuna solo ai fini dell'indagine tecnica qualora il consulente ne esiga l'impiego per il suo accertamento1. Sul punto, deve peraltro osservarsi che, nella consulenza tecnica in atti, è stato espressamente chiarito come, malgrado le firme in verifica fossero cinque “e a disposizione solo in copia, peraltro piuttosto scadente”, “è stato” comunque “possibile rilevare alcuni elementi di natura macroscopica (che quindi non subiscono modificazioni significative in fase di riproduzione”, che hanno consentito alla consulente di redigere l'elaborato (cfr. pp. 21-22 dell'elaborato peritale).
Tanto premesso, occorre esaminare la consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha concluso nel senso che:
“le firme a nome di GO AV apposte sul Contratto Quadro relativo ai Servizi di Pagamento di
Motus Quo S.r.l. in data 18.10.2017, n° B20171018F7F (doc. 2), SONO CERTAMENTE APOCRIFE”
(cfr. p. 30 dell'elaborato peritale).
Le conclusioni rassegnate dalla consulente risultano essere frutto di un elaborato connotato da approfondimenti tecnici e completezza di analisi, con la conseguenza che le stesse sono condivise dal
Tribunale.
Alla luce della consulenza tecnica, devono essere dichiarate false, e quindi non riconducibili all'attore, le sottoscrizioni di cui al Contratto Quadro n. B20171018F7F del 18.10.2017.
L'accoglimento della querela di falso sul predetto contratto non può comportare, tuttavia, alcun ulteriore provvedimento ai sensi dell'art. 226 comma 2 c.p.c. in quanto il documento originale non è stato prodotto in giudizio e comunque non risulta rinvenuto.
3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto, il Tribunale condanna la Motus Quo s.r.l. convenuta a rifondere all'attore le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni non imponibili, € 10.860,00 per compensi (causa valore indeterminabile, complessità media: fase di studio € 2.127,00; fase introduttiva € 1.416,00; fase istruttoria € 3.738,00; fase decisionale € 3.579,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
3).1 Per i medesimi motivi il Tribunale pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di CTU come da ordinanza del 20 gennaio 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, 1 Cfr. anche Tribunale di Milano, sentenza 5 maggio 2022, Pres. ed est. Simonetti. pagina 5 di 6
1. accerta e dichiara la falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte da GO AV con riguardo al Contratto Quadro di Motus Quo s.r.l. n. B20171018F7F del 18.10.2017 prodotto in copia dall'attore sub doc. 2;
2. condanna la società Motus Quo s.r.l. a rifondere all'attore le spese di lite sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni non imponibili, € 10.860,00 per compensi oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge;
3. pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di CTU come da decreto del 20 gennaio 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott. Nicola Fascilla
pagina 6 di 6