Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 7528/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott. Eugenio Troisi -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7528 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 02.04.2025, avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
), residente in [...]
37 , elettivamente domiciliato in San Cipriano d'Aversa (CE) alla Via G. Boccaccio n.
2, presso lo studio dell'Avv. Antonietta Venosa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
-ricorrente-
E
, nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1
alla Via Matteotti n.5, (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._2
Aversa alla Via A. Diaz n. 91, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Santarpia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente-
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.04.2025 le Parti hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, cosi come indicate negli accordi richiamati nel decreto di omologa del
20.01.2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord nel procedimento recante R.G.
n.12605/2022.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 08.04.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 25.09.2024, esponeva di Parte_1
avere contratto matrimonio con il 17 giugno 2017 in Parete, Controparte_1
evidenziando altresì che da tale unione era nato, in data 28.02.2019, il piccolo Per_1
Rappresentava inoltre che, essendo venuta meno l'unione spirituale e materiale tra i coniugi e divenuta intollerabile la convivenza, con decreto reso il 20.01.2023 dalla prima Sezione Civile del Tribunale di Napoli Nord (proc. R.G. n.12605/2022) veniva omologata la separazione alle condizioni stabilite negli accordi allegati al ricorso.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/
1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, salvo che per l'esercizio del diritto di visita, in ordine al quale domandava una rimodulazione degli orari di permanenza del minore con il padre.
Segnatamente, confermato l'affido congiunto del figlio con collocazione Per_1
privilegiata dello stesso presso la madre, il chiedeva prevedersi una maggiore Pt_1
frequenza degli incontri padre/figlio, fermo restando l'obbligo del ricorrente di versare alla sig.ra a titolo di mantenimento del minore l'importo _1 Persona_2
complessivo di 450 euro, sottoposto a rivalutazione monetaria ISTAT, comprensivo di tutte le spese scolastiche (incluse spese per divise scolastiche, gite, mensa) ed ogni altra pag. 2/10 spesa, nonché di versare la metà delle spese straordinarie (ad esclusione di quelle già computate della quota di mantenimento come da decreto di omologa del 20.01.2023), previa ripartizione al 50% dell'assegno unico e universale.
Veniva quindi disposta dal Giudice delegato la comparizione personale delle parti dinnanzi a sé con decreto del 26.09.2023.
In data 11.12.2024 si costituiva la resistente, la quale chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui agli accordi di separazione.
Il giorno successivo (12.12.2024) parte ricorrente depositava accordo sottoscritto da entrambi i coniugi, i quali manifestavano congiuntamente la volontà di chiedere una pronuncia divorzile con l'integrale conferma delle condizioni già fissate in sede di separazione, senza alcuna modifica.
All'udienza del 02.04.2025 entrambe le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato, che rilevava la regolarità del contraddittorio e, alla luce degli accordi intervenuti, ordinava la discussione orale della causa;
all'esito delle conclusioni delle parti così come riportate in epigrafe, riservava la causa in decisione al Collegio.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 08.04.2025.
Ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e vada, pertanto, accolta.
Invero, nel caso di specie appare senz'altro configurabile l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015, essendo decorsi oltre sei mesi (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio
2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli Nord nel giudizio di separazione, conclusosi con decreto di omologa del
20.01.2023; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente non vi è stata alcuna riconciliazione e la separazione, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Deve anche evidenziarsi come le parti negli scritti difensivi e dinnanzi al Giudice hanno confermato la cessazione di ogni unità di affetti e vita in comune e l'indisponibilità convinta a non riprendere la convivenza matrimoniale per cessazione dell'affectio coniugalis.
pag. 3/10 Nel dettaglio, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, il Collegio ritiene di confermare integralmente i provvedimenti di cui al decreto di omologa del 20.01.2023 che stabiliva le seguenti condizioni:
“A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) la Sig.ra pur mantenendo il diritto di uso e di abitazione Controparte_1
della casa coniugale fino alla data di omologa dei patti di separazione, lascerà detta casa coniugale, di proprietà del Sig. in favore del medesimo, Parte_1
asportando dalla stessa parte dei beni di sua pertinenza, come indicati alla successiva lett. N), nei dieci giorni successivi alla iscrizione a ruolo del ricorso di separazione consensuale, per i mesi successivi a dicembre nel caso il coniuge non dovesse corrispondere il mantenimento, la Sig.ra potrà far rientro in Controparte_1 qualsiasi momento nella casa coniugale;
l'obbligo di lasciate la casa coniugale diventerà definitivo dopo l'omologa dei patti di separazione da parte del Tribunale, nel qual caso la Sig.ra provvederà ad asportare dalla stessa la Controparte_1
restante parte dei beni di sua pertinenza, come indicati alla successiva lett. N), entro 10 giorni dal deposito della predetta omologa da parte del Tribunale;
C) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2
con domicilio presso la madre e vivrà unitamente alla stessa o nella casa coniugale, nelle ipotesi previste dalla precedente lett. B), oppure presso l'abitazione della nonna materna, sita in Parete (CE) alla Via G. Matteotti n. 5; successivamente alla omologa dei patti di separazione da parte del Tribunale, è facoltà della Sig.ra _1
prendere in locazione una nuova abitazione, per cui il minore vivrà unitamente
[...]
alla madre in tale eventuale nuova abitazione, il cui indirizzo sarà comunicato al padre non appena noto, così come verranno comunicate tutte le relative ed Parte_1
eventuali variazioni;
D) quanto al diritto di visita, il padre vedrà il bambino n. 2 volte a Parte_1
settimana, secondo il seguente programma: in periodo scolastico, il martedì e il venerdì, il padre preleverà il bambino dalla scuola e lo riaccompagnerà a casa della madre alle ore 20.00 circa;
in periodo non scolastico (estivo), il bambino starà con il pag. 4/10 papà il martedì e il venerdì dalle 15:00 alle 20.00, con una flessibilità oraria che tenga comunque conto delle esigenze di riposo del bambino e delle sue attività quotidiane;
per il week-end, si stabilisce che, a settimane alterne, il bambino starà con il padre dal venerdì dopo la scuola (ove verrà prelevato come di consueto alle ore 17.10), fino alla domenica e verrà riportato dalla madre la domenica sera alle ore 19.00; gli orari dovranno essere fissi e rispettati da entrambi i genitori, fatti salvi eventuali urgenze e/o impedimenti che dovesse avere uno dei genitori, nel qual caso il medesimo dovrà avvisare l'altro con almeno 24 ore di anticipo (salvo i casi eccezionali e le estreme urgenze);
E) per i casi di urgenza, ciascun genitore potrà delegare un proprio familiare che sia autorizzato a prelevare il minore dalla scuola. Il Sig. dichiara sin da Parte_1
ora di voler delegare la propria mamma , mentre la Sig.ra Persona_3 _1
dichiara sin da ora di voler delegare la propria sorella
[...] CP_2
.
[...]
F) con riferimento alle festività familiari, viene stabilito che il figlio Persona_2
trascorrerà sia l'onomastico, sia il compleanno ad anni alterni, un anno con la madre ed un anno con il padre. Il periodo di riferimento a partire dal quale si computano gli anni alterni è il 2023, pertanto, il compleanno nel febbraio 2023 verrà trascorso presso la madre, l'onomastico presso il padre, mentre ci sarà alternanza nel 2024, vale a dire il compleanno del 2024 sarà festeggiato con il papà e l'onomastico con la mamma e così così via. Il genitore con cui il bambino trascorre le festività si impegna a consentire che l'altro genitore possa incontrarlo (per un'ora), per corrispondergli auguri e regali. Eventuali impedimenti a questo programma, da qualsiasi genitore provengano e per qualsiasi motivazione, devono essere comunicati 10 gg. prima, salvo urgenze. Si precisa che tutte le festività programmate dovranno essere rispettate dai genitori e, solo in caso di impedimenti seri e/o di forza maggiore, la festività non fruita potrà essere recuperata, ma solo previo accordo tra i genitori;
G) con riferimento alle festività natalizie ed alle vacanze estive: per le festività natalizie, con decorrenza dall'anno 2022, viene stabilito che il minore trascorrerà il giorno 08/12 con la madre, il giorno 24/12 con il padre, il giorno 25/12 con la madre, il giorno 26/12 con il padre, il giorno 31/12 con la madre, il giorno 01/01/2023 con il pag. 5/10 padre, il giorno 06/01/2023 con la madre, e successivamente ad anni alterni, rispettando il calendario di cui innanzi;
per le festività pasquali, con decorrenza dall'anno 2023, viene stabilito che il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre, il Lunedì in Albis con il padre, il Martedì in Albis con la madre, la Domenica successiva con il padre, e ciò ad anni alterni;
per le altre festività nazionali, sempre con decorrenza dall'anno 2023, viene stabilito che il minore trascorrerà il 25 Aprile con il padre, il 1° Maggio con la madre, il 2 Giugno con il padre, il 15 Agosto con la madre
(turno vacanze estive), il 1° Novembre con la madre, l'8 Dicembre con il padre, e ciò ad anni alterni;
per le vacanze estive, per il 2023 viene stabilito che il minore trascorra
15 giorni, dal primo al quindici di Agosto con la madre e i restanti 15 giorni con il padre, con facoltà per il padre di anticipare i quindici giorni nella seconda metà di
Luglio dandone comunicazione alla mamma anticipata entro il dieci del mese di giugno. Per gli anni successivi i genitori concorderanno i periodi di vacanza entro i primi dieci giorni del mese di giugno. Ciascun genitore ha il diritto, per il periodo di sua spettanza, di portare il bambino con sé in località di villeggiatura, avvisando tempestivamente l'altro coniuge sui luoghi in cui si ha intenzione di recarsi unitamente al figlio;
si specifica che la mamma metterà a disposizione del papà il cambio di vestiario occorrente per i periodi che il bambino trascorrerà con costui (weekend, festività e ferie estive);
H) la ricorrente rinuncia alla corresponsione di alcuna somma a titolo di mantenimento per sé, ma tra le parti si stabilisce che il Sig. versi in favore della Sig.ra Parte_1
quale contributo al mantenimento per il figlio minore, la Controparte_1
somma di euro 450,00 mensili, comprensiva di tutte le spese scolastiche (incluse spese per divise scolastiche, gite, mensa) e di ogni altra spesa, ad eccezione delle spese straordinarie concordate, secondo quanto previsto alla successiva lett. J) del presente accordo. La predetta somma verrà corrisposta entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2023, specificando che il versamento per il mese di dicembre è stato già effettuato in data odierna (29.11.2022) a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Sig.ra avente il seguente IBAN: Controparte_1
[...]; l'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT a partire dall'anno 2024;
pag. 6/10 I) quanto all'assegno unico e universale, le parti stabiliscono che il medesimo sarà ripartito al 50%, per cui dopo l'omologa dei patti di separazione ciascun genitore farà autonoma richiesta all'INPS della propria quota;
nel periodo che intercorre tra la data di deposito del Ricorso e l'omologa dei patti, l'assegno unico continuerà ad essere percepito dal Sig. con obbligo per lo stesso di trasferire il 50% della Parte_1
somma in favore della Sig.ra a mezzo bonifico bancario;
Controparte_1
J) le spese straordinarie concordate e documentate verranno sostenute al 50% da ciascuno dei due genitori. Non si considerano spese straordinarie, in quanto già computate nella quota di mantenimento, le spese per istituti scolastici privati, le spese per le divise scolastiche e mensa scolastica. Parimenti, non si considerano spese straordinarie quelle per l'acquisto dei libri e della cancelleria. Le spese di palestra, piscina, sport in genere, nonché le spese per corsi specialistici di lingue, di musica e simili, così come quelle per eventuali viaggi di istruzione anche all'estero, verranno sostenute al 50% da ciascun genitore solo se preventivamente concordate tra le pari e successivamente documentate dal genitore che ne ha materialmente anticipato la spesa.
Diversamente, verranno sostenute per l'intero dal genitore che le ha stabilite senza il consenso dell'altro. Le spese dovute al 50% dovranno essere anticipate e documentate dal genitore che in quel momento ha in custodia il figlio, salvo poi chiedere le stesse in rimborso all'altro coniuge a mezzo PEC, Racc.ta A/R, telegramma, o altro mezzo di comunicazione che assicuri la certezza della ricezione (anche tramite messaggistica istantanea WhatsApp), ed il coniuge debitore dovrà versarle al coniuge anticipatario entro e non oltre 10 gg. dalla richiesta, sotto pena, in difetto, di recupero in sede giudiziaria delle stesse da parte del coniuge anticipatario;
K) in aggiunta a quanto previsto al punto precedente, tra le parti si stabilisce espressamente che il minore dovrà continuare a frequentare l'attuale Persona_2
Istituto Scolastico Parificato “LA PICCOLA REGGIA” di Parete (CE). In caso che la madre ritenesse di voler far frequentare presso lo stesso istituto anche il ciclo delle elementari, il pagamento della retta ricadrà interamente su di lei, senza ulteriore impegno da parte del padre, in ragione della quota di mantenimento;
L) tra le parti si stabilisce che gli ex coniugi si prestino reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto;
pag. 7/10 M) tra le parti si stabilisce che gli ex coniugi si impegnino ad avere un contatto telefonico e di messaggistica istantanea (WhatsApp, etc.) sempre attivo per le comunicazioni riguardanti il minore, sia di tipo ordinario che ti tipo straordinario ed urgente: a tal fine il numero di telefono dichiarato dalla Sig.ra Controparte_1
è il seguente 338- 3330853, mentre il numero di telefono dichiarato dal Sig. Pt_1
è il seguente 3387027417; tra le parti si stabilisce, altresì, che gli ex coniugi si
[...]
impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni variazione di residenza e/o domicilio successiva alla data dell'udienza di separazione, così come ogni eventuale futura variazione del contatto telefonico sempre attivo tra le parti per comunicazioni inerenti le esigenze del bambino;
N) quanto alle questioni patrimoniali, le parti stabiliscono che dopo la sottoscrizione del presente atto ed il correlativo deposito in Tribunale, e precisamente nei dieci giorni successivi a tale deposito, i mobili che arredano la casa coniugale andranno divisi come da elenco che segue, alla Sig.ra vengono assegnati: le Controparte_1
sedute balcone (1 grande, 2 piccole e tavolino), l'intera camera da letto, la scarpiera,
l'asciugatrice, la dispensa/armadio, il condizionatore da installare, la scala piccola,
l'aspirapolvere, il divano del salone con la tv del salone e il relativo amplificatore, la cristalliera e il tavolino del salone, i lampadari della camera vuota e della camera da letto, i regali della pubblicazione, utensili portati prima del matrimonio (segnatamente: tende, piatti, bicchiere, pentole, vassoi, ferro da stiro e asse), macchinetta del caffè, spremiagrumi, friggitrice ad aria, albero di Natale e decorazioni, sei sedie di legno pieghevoli;
al Sig. verranno assegnati: il barbecue, i fari esterni, le Parte_1
zanzariere, l'intera cucina, il tavolo e le sedie della cucina, il frigo cucina, la tv della cucina, i bagni interi con lampadari, l'intera cameretta del bambino, la parete attrezzata del salone, il mobile all'entrata, la lavatrice, i lampadari del salone, dei bagni, della cameretta, il lampadario della cucina, la scala alta;
O) tra le parti si precisa che a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al provvedimento di omologa dei patti di separazione, la Sig.ra _1
, continuando ad avere il diritto di uso e di abitazione della casa coniugale, come
[...]
precisato nella precedente lett. B), ha facoltà di portare via anche solo una minima parte dei mobili e beni a lei assegnati, lasciando la restante parte all'interno della casa pag. 8/10 coniugale, con l'intesa che nel caso di mancata omologa, ovvero in caso di decadenza del presente accordo, per qualsiasi motivo, la stessa potrà sempre richiedere al
Tribunale l'assegnazione della casa coniugale, come per legge, senza che il Sig. possa opporre qualsivoglia eccezione in ordine al periodo che la Sig.ra Parte_1
ha eventualmente trascorso al di fuori della casa coniugale, e Controparte_1
precisamente a casa della madre, in quanto detta condizione è stata pienamente concordata ed altresì pienamente accettata da entrambe le parti, senza riserva alcuna.
In aggiunta a quanto sopra, si precisa che qualora il Sig. dovesse Parte_1
unilateralmente effettuare il cambio delle chiavi della casa coniugale deve fornire copia alla sig. . _1
P) Le spese sono compensate”.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole;
possono, pertanto, essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Parete in data
17 giugno 2017 (atto n. 7, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2017) tra
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...]_1
Marcianise il 06.07.1984) alle condizioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parete per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite pag. 9/10 Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 28.05.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Alessandra Tabarro
pag. 10/10