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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/06/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4274/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado n. 4274/2025 R.G. promossa con ricorso congiunto depositato il 10.4.2025 ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Cod. Fisc. , entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. C.F._2 dom. Francesco Vespasiano per procura allegata telematicamente al ricorso;
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di UDINE;
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
A) fermo l'affidamento congiunto ai genitori dei figli minori e Persona_1 pagina 1 di 4 , il collocamento prevalente e la residenza degli stessi Persona_2 rimangano presso la madre a Potenza in via Marrucaro n°68; B) il padre avrà continui contatti telefonici con i figli, che saranno favoriti dalla madre, anche attraverso videochiamate;
egli potrà tenerli con sé ogni qualvolta si recherà a
Potenza, preavvertendo la madre e nel rispetto dei rispettivi impegni scolastici dei minori;
C) le parti si impegnano anche a concordare degli incontri a metà strada tra Tarvisio e Potenza, per far in modo che ed possano Per_1 Per_2 vedere di persona il padre più frequentemente possibile: ciò restando ferma la già vigente disposizione per cui ogni diverso periodo di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi e nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli e pure delle loro volontà; D) i genitori si accorderanno, di volta in volta per fare in modo che i figli riescano a trascorrere anche col padre almeno parte delle vacanze scolastiche estive, natalizie e pasquali, impegnandosi in tal senso la madre a far in modo che i figli possano visitare/frequentare il padre per quanti più giorni possibili durante tali periodi, sempre compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori, nonché del padre per l'organizzazione nel tenerli con sé e della madre nell'accompagnarli dal padre;
E) rimangono ferme tutte le altre disposizioni e prescrizioni, anche di carattere economico, già decise nel decreto del 04.10.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso congiunto, e Parte_1 Pt_2
, deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio e che da
[...] tale unione, in data 27.6.2016, era nata e, in data 1.10.2017, Persona_1 era nato , figli regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori, Persona_2 hanno chiesto all'intestato Tribunale di prendere atto dell'accordo, tra essi intercorso, di modifica del decreto adottato dal Tribunale di UDINE in data
4.10.2023 nel procedimento R.G. n. 1379/2023, instaurato per la regolamentazione del mantenimento e dell'affidamento dei predetti minori nati fuori dal matrimonio. Fermo questo, il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra le parti pagina 2 di 4 siano comunque conformi agli interessi morali e materiali di ed . Per_1 Per_2
Di tali pattuizioni, così come riprodotte in dispositivo, occorre quindi prendere favorevolmente atto.
La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo,
▪ ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il mantenimento di ed siano così disciplinati: Persona_1 Persona_2
a) fermo l'affidamento congiunto ai genitori dei figli minori e Persona_1
, il collocamento prevalente e la residenza degli stessi Persona_2 rimangano presso la madre a POTENZA in via Marrucaro n°68;
b) il padre avrà continui contatti telefonici con i figli, che saranno favoriti dalla madre, anche attraverso videochiamate;
egli potrà tenerli con sé ogni qualvolta si recherà a POTENZA, preavvertendo la madre e nel rispetto dei rispettivi impegni scolastici dei minori;
c) le parti si impegnano anche a concordare degli incontri a metà strada tra
TARVISIO e POTENZA, per far in modo che ed possano vedere Per_1 Per_2 di persona il padre più frequentemente possibile: ciò restando ferma la già vigente disposizione per cui ogni diverso periodo di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi e nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli e pure delle loro volontà;
d) i genitori si accorderanno, di volta in volta per fare in modo che i figli riescano a trascorrere anche col padre almeno parte delle vacanze scolastiche estive, natalizie e pasquali, impegnandosi in tal senso la madre a far in modo che i figli possano visitare/frequentare il padre per quanti più giorni possibili durante tali periodi, sempre compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori, nonché del padre per l'organizzazione nel tenerli con sé e della madre nell'accompagnarli dal padre;
e) rimangono ferme tutte le altre disposizioni e prescrizioni, anche di carattere pagina 3 di 4 economico, già decise nel decreto del 4.10.2023;
▪ COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 29.5.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
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